| Protezione convenzionale delle denominazioni ed ordinamento comunitario (nota a sentenza)
di A. Calogero
- Nota a Sentenza -
Corte di Giustizia delle Comunità Europee – Sentenza del 18 novembre 2003 – Procedimento C-216/01 – Presidente: Skouris – Relatore: Timmermans – Avvocato Generale: Tizzano – Pronuncia in via pregiudiziale richiesta dallo Handelsgericht Wien (Tribunale Commerciale di Vienna) – Giudizio: Budweiser Budvar (Budejovicky Budvar) c/ Rudolf Ammersin GmbH. (*)
<< Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine – Convenzione bilaterale tra uno Stato membro e un paese terzo che protegge indicazioni di origine di tale paese terzo – Artt. 28 CE e 30 CE – Regolamento CEE n. 2081/92 – Art. 307 CE – Successione degli Stati nei trattati. >>
1) La protezione conferita dal trattato bilaterale Austro – Ceco alla denominazione “BUD” per birra prodotta ed esportata dalla birreria Ceca è subordinata alla condizione che la denominazione designi direttamente o indirettamente una regione o un luogo della Repubblica Ceca.
2) Se è vero che il trattato bilaterale è anteriore all’adesione della Repubblica d’Austria all’Unione Europea, gli obblighi che ne derivano valgono anche se incompatibili con le disposizioni del Trattato CE.
___________________________________________________________________
(*) Sentenza e massime inserite in: www.curia.eu.int
IL FATTO: La birreria Budweiser Budvar (in Ceco: Budejovicky Budvar), con sede nella città di Budweis nella Repubblica Ceca (di seguito Budvar), produce, commercializza ed esporta birra con i marchi “Budweiser Budvar” e “Budejovicky Budvar”. Essa esporta in particolare in Austria birra denominata “Budweiser Budvar”. Nel 1976, l’Austria ha concluso con la ex Repubblica Cecoslovacca un trattato bilaterale al fine di tutelare le indicazioni geografiche di origine dei prodotti alimentari regionali tra i due paesi confinanti. In questo, l’Austria ha conferito tale protezione alla denominazione “Bud@”.
Nel 1999 la birreria Budvar ha chiesto ai giudici austriaci di vietare alla società austriaca Rudolf Ammersin (di seguito Ammersin) la commercializzazione con il marchio “American Bud” di birra prodotta dalla birreria Anheuser-Brush Inc., con sede in Saint Luis (USA), in forza del trattato bilaterale concluso tra l’Austria e la Repubblica Ceca. Sosteneva la Budvar che l’utilizzazione della denominazione “Bud” sarebbe riservata alla birra ceca. Veniva, altresì, richiesta la concessione di provvedimenti urgenti interdittivi dell’uso del marchio “Bud” e/o similari da parte della Ammersin.
La Handelsghericht di Vienna concedeva i chiesti provvedimenti provvisori in favore della Budvar.
Le impugnazioni proposte dalla Ammersin, prima in appello dinanzi alla Oberlandesgericht di Vienna e poi in cassazione dinanzi alla Oberster Gerichsthof, venivano rigettate.
Esaurita la fase sommaria del procedimento, la Handelsghericht di Vienna, investita del merito della controversia, chiedeva in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee se il Regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine, e le disposizioni del Trattato CE, in materia di libera circolazione delle merci, consentano l’applicazione di una disposizione di un trattato bilaterale concluso tra uno Stato membro (Repubblica d’Austria) ed un paese terzo (Repubblica Ceca), ai sensi del quale è attribuita ad un’indicazione come “Bud” una protezione indipendente da qualsiasi possibilità d’inganno e che consente pertanto di impedire l’importazione di una prodotto regolarmente commercializzato in un altro Stato membro. Chiedeva, inoltre, se la risposta a tale quesito valesse anche nel caso di trattato bilaterale concluso anteriormente all’adesione dell’Austria all’Unione Europea, mantenuto in vigore successivamente all’adesione all’Unione nei confronti dello Stato successore dello Stato terzo originario contraente, e se, in ogni caso, l’art. 307 CE obblighi lo Stato membro ad interpretare un siffatto trattato bilaterale in modo conforme al diritto comunitario.
Hanno proposto osservazioni innanzi alla Corte di Giustizia: la Budvar, la Ammersin, la Commissione ed i governi austriaco, tedesco e francese.
___________________________________________________________
Protezione convenzionale delle denominazioni ed ordinamento comunitario
Sommario: 1) Il Regolamento CEE n. 2081/92 e la protezione convenzionale di indicazioni geografiche semplici ed indirette; 2) Gli artt. 28 CE e 30 CE e la protezione convenzionale di indicazioni geografiche semplici ed indirette; 3) Gli artt. 28 CE e 30 CE e la tutela convenzionale assoluta delle denominazioni; 4) La successione degli Stati nei trattati in caso di smembramento; 5) Art. 307 CE e trattati incompatibili con l’ordinamento comunitario; 6) Conclusioni.
1) Il Regolamento CEE n. 2081/92 e la protezione convenzionale di indicazioni geografiche semplici ed indirette. – La prima questione sottoposta al vaglio della Corte è quella della compatibilità di una protezione convenzionale di indicazioni geografiche semplici ed indirette con il regolamento CEE n. 2081/92, avente ad oggetto la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine di prodotti agricoli ed alimentari.
A tal proposito, la Ammersin ha sostenuto che la protezione accordata dal trattato Austro – Ceco alla birra “Bud” si porrebbe in contrasto con tale regolamento proprio per la circostanza che la denominazione medesima costituirebbe una indicazione geografica o una denominazione di origine semplice ed indiretta e non designerebbe una regione od una località della Repubblica Ceca e che non esisterebbe nemmeno un nesso diretto tra le qualità di tale prodotto ed il suo luogo d’origine.
Al contrario, la Budvar e gli altri interventori hanno sostenuto che le disposizioni del detto regolamento, proprio perché aventi ad oggetto le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine qualificate, non sarebbero applicabili ad una indicazione geografica semplice ed indiretta, ossia ad una denominazione che non presuppone legami tra le caratteristiche del prodotto e la sua provenienza.
Viene sostenuto, inoltre, che sebbene i giudici austriaci abbiano qualificato la denominazione “Bud” come una indicazione geografica semplice ed indiretta, essa in realtà indicherebbe la provenienza di tale birra dalla città di Budweis e conterebbe un richiamo diretto alla tradizione birraria ed alla reputazione commerciale della birra di tale località, e, pertanto, in quanto indicazione di origine diretta, sarebbe compatibile con il regolamento CEE richiamato.
Orbene, il Regolamento CEE n. 2081/92, come sopra indicato, ha ad oggetto la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine correlate alla esistenza di un collegamento tra le qualità del prodotto ed il luogo di provenienza (cd. indicazioni geografiche e denominazioni d’origine qualificate).
In merito ai limiti ed alla portata di tale regolamento, la Corte di Giustizia ha già avuto modo di pronunciarsi in un caso analogo a quello in esame (Sentenza 7 novembre 2000, Causa C-312/98, Warsteiner Brauerei). In tale occasione, la Corte ha statuito che non vi è nulla nel Regolamento n. 2081/92 che indichi che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche semplici non possano essere tutelate in forza di una disciplina nazionale di uno Stato membro.
Infatti, la protezione della denominazione di prodotti che non soddisfino i presupposti per la registrazione ai sensi del Regolamento 2081/92 è rimessa alla legislazione nazionale, senza possibilità di contrasto tra le due forme di tutela per diversità dell’oggetto delle medesime e quindi anche della ratio posta a fondamento delle diverse discipline.
Lo stesso ragionamento, pertanto, vale, e non può non valere, anche per la tutela di denominazioni accordata da un trattato con un paese terzo, come nel caso di specie.
Si evidenzia, poi, che è lo stesso regolamento, all’art. 12, a statuire che sono fatte in ogni caso salve le disposizioni di accordi internazionali.
Diverso, invece, sarebbe il discorso se, come sostenuto dalla Budvar, la denominazione “Bud” andasse qualificata quale indicazione geografica diretta. In tal caso, infatti, il regolamento stabilisce, all’art. 17, che tali indicazioni, tutelate da trattati internazionali, vadano notificate, verificate ed eventualmente registrate, ai fini dell’armonizzazione delle differenti discipline.
Giustamente, però, la Corte rifiuta di vagliare le argomentazioni della Budvar volte a riconoscere alla denominazione “Bud” il valore di indicazione geografica qualificata, sul presupposto che esse richiedano l’interpretazione di norme dell’ordinamento giuridico austriaco e del trattato bilaterale Austro – Ceco in una materia che esula dalla sfera del diritto comunitario e che è, pertanto, riservata ai giudici nazionali, ai sensi dell’art. 234 CE (ex art. 177), come già chiarito dalla Corte medesima in altri giudizi (in tal senso: Sentenza 12 ottobre 1993, Causa C-37/92, Vanacker e Lesage; Sentenza 27 novembre 1973, Causa 130/73, Vandeweghe).
2) Gli artt. 28 CE e 30 CE e la protezione convenzionale di indicazioni geografiche semplici ed indirette. – La seconda problematica affrontata dalla Corte è quella relativa alla compatibilità di una protezione convenzionale di indicazioni geografiche semplici ed indirette con la disciplina comunitaria della libera circolazione delle merci, di cui agli artt. 28 CE e 30 CE.
Tali norme, come noto, costituiscono la disciplina principale di quella complessa struttura che è il mercato comune europeo.
In particolare, l’art. 28 CE (ex art. 30) vieta le restrizioni quantitative agli scambi intracomunitari e l’adozione da parte degli Stati membri di misure di effetto equivalente, con ciò intendendosi non solo le disposizioni legislative o regolamentari nazionali ma anche “ogni atto posto in essere da una pubblica autorità che, pur non vincolante sul piano giuridico, possa indurre i destinatari in sostanza ad una scelta di acquisto in favore di un prodotto nazionale”. Si tratta di una definizione di carattere generale che, per di più, non esige “alcuna prova della effettiva esistenza di un ostacolo alla libera circolazione intracomunitaria”. “E’ sufficiente, infatti, la sua idoneità anche solo potenziale a produrre intralci (CASTANGIA, Circolazione delle merci, in Enciclopedia del Diritto; in tal senso anche: Sentenza 11 luglio 1974, Causa 8/74, Dassonville, in Racc. Corte Giust. CE, 1974, 837).
Di contro, l’art. 30 CE (ex art. 36) costituisce una deroga al divieto di effettuare restrizioni quantitative ed adottare misure di effetto equivalente laddove tali esigenze siano “motivate da ragioni di moralità pubblica, ordine pubblico, sicurezza pubblica, tutela della salute, del patrimonio artistico, storico o archeologico e della proprietà industriale e commerciale. La condizione è che tali restrizioni non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra stati membri” (TESAURO, Diritto Comunitario, Cedam). Inoltre, si ritiene in dottrina ed in giurisprudenza che l’art. 30 CE (ex art. 36) non abbia posto una riserva di sovranità a favore degli Stati membri in tale materia, ma costituisca una eccezione al principio fondamentale della abolizione di qualsiasi ostacolo e, in quanto tale, le deroghe consentite in base ad esso, vanno interpretate restrittivamente alla luce delle norme del Trattato (CASTANGIA, Circolazione delle merci, in Enciclopedia del Diritto; in tal senso anche: Sentenza 26 gennaio 1977, Causa 46/76, in Racc. Corte Giust. CE, 1977, 5).
Tra tali deroghe assume grande rilievo, anche per la molteplicità delle fattispecie applicative, l’esigenza di “tutela della proprietà industriale e commerciale”.
Tornando al caso in esame, si rileva che, poiché una tutela di una indicazione geografica o di una denominazione d’origine concessa da un trattato bilaterale si pone, o rischia di porsi, in contrasto proprio con la disciplina di cui agli artt. 28 CE e 30 CE, è opportuno effettuare una disamina di tale tutela pattizia per valutarne gli effetti e la portata.
Preliminarmente, bisogna considerare che il contrasto virtuale tra la tutela in esame e la disciplina comunitaria richiamata si pone solo allorquando si discuta della possibilità di importazione in un paese membro da un altro paese membro di prodotti immessi in libera pratica in tali Stati. Nelle altre ipotesi, il presunto contrasto tra le due discipline (ndr. comunitaria e pattizia) non sarebbe neppure configurabile, esulando dall’ambito del diritto comunitario le problematiche inerenti alla sola importazione di prodotti in un paese membro da parte di paesi terzi.
Quanto alla sostanza del problema, bisogna rilevare che una tutela di una indicazione geografica o di una denominazione d’origine semplice ed indiretta concessa da un trattato bilaterale sicuramente è idonea a costituire una misura di effetto equivalente vietata dall’art. 28 CE, avendo quale effetto quello di restringere il mercato comune vietando nel paese interessato la circolazione di quei prodotti della medesima specie di altri paesi membri od ivi immessi in libera pratica in contrasto con la tutela accordata pattiziamente.
E’ pertanto necessario valutare se tale restrizione possa essere in qualche modo giustificata dall’art. 30 CE ed, in particolare, dalla cennata esigenza di tutela della proprietà industriale e commerciale.
A tale quesito la Corte ha dato risposta positiva. Essa ha, infatti, statuito che lo scopo di una tale convenzione bilaterale è quella di impedire che i produttori di uno Stato contraente usino le denominazioni geografiche di un altro Stato, sfruttando così la reputazione delle imprese situate in tale luogo, e mira a salvaguardare la lealtà della concorrenza e può considerarsi ricompresso nella salvaguardia della proprietà industriale e commerciale di cui all’art. 30 CE (in maniera conforme: Sentenza 10 novembre 1992, Causa C-3/91, Exportur; Sentenza 4 marzo 1999, Causa C-87-97, Consorzio tutela formaggio Gorgonzola).
Unico limite a tale deroga è costituito dall’eventualità che le denominazioni in questione siano divenute generiche nello Stato d’origine. Tuttavia, nel caso in esame, nessuna delle parti ha sostenuto che la denominazione “Bud” fosse divenuta generica.
Secondo la Corte, pertanto, la tutela della denominazione “Bud” (quale indicazione geografica semplice ed indiretta) accordata dal trattato bilaterale non si pone in contrasto con la disciplina comunitaria di cui ai richiamati artt. 28 CE e 30 CE.
Tale orientamento della Corte non può che essere condiviso, anche sul presupposto che, nel caso concreto, la denominazione “Bud” rinvierebbe ad una regione determinata della Repubblica Ceca e che lo scopo del trattato bilaterale sia proprio quello di evitare che altri sfruttino la rinomanza della birra ceca.
Del resto tale soluzione della Corte è assolutamente in linea con la sua evoluzione giurisprudenziale in materia e ne costituisce, pertanto, applicazione e continuazione.
3) Gli artt. 28 CE e 30 CE e la tutela convenzionale assoluta delle denominazioni. – La terza problematica sottoposta all’attenzione della Corte è quella della compatibilità di una eventuale tutela assoluta delle denominazioni dei prodotti accordata da un trattato bilaterale e gli artt. 28 CE e 30 CE.
I giudici austriaci, infatti, hanno chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi anche sulla possibile coesistenza con l’ordinamento comunitario di una protezione assoluta di una denominazione che non si riferisca né direttamente né indirettamente all’origine geografica del prodotto.
Preliminarmente, si rileva che, a giudizio dello scrivente, a ben guardare, un tale quesito forse avrebbe potuto non essere analizzato dalla Corte, in applicazione dell’art. 234 CE, riferendosi esso ad una problematica assolutamente ipotetica ed astratta che nulla ha a che vedere con il caso in esame.
Infatti, i giudici austriaci rimettenti, sia nella fase sommaria del giudizio che nel provvedimento di rinvio, avevano già qualificato la denominazione “Bud” alla stregua di una indicazione geografica semplice ed indiretta, a cui, talaltro, proprio in virtù di tale qualificazione avevano concesso tutela, ai sensi del trattato bilaterale, con l’emanazione di provvedimenti provvisori interdittivi.
Inoltre, si evidenzia che la denominazione “Bud” costituisce sicuramente una indicazione geografica di tale birra essendo un’abbreviazione della ragione sociale della birreria Budvar che, a sua volta, è il risultato dell’unione del nome della città ceca Budweis ( in ceco Budejovicky) e della parola “var” che in ceco significa birreria, come acutamente rilevato anche dall’Avvocato Generale Tizzano nelle sue conclusioni (cfr. pag. 15 delle conclusioni dell’avvocato generale).
Non vi è, pertanto, chi non veda che tale denominazione rinvia chiaramente alla località della Repubblica Ceca di produzione di tale birra.
Ciò nonostante, la Corte ha ritenuto di pronunciarsi, seppure brevemente, anche su tale aspetto della controversia, giustamente sorvolando, però, su ogni considerazione in ordine alla effettiva qualificazione della denominazione “Bud”.
La Corte, infatti, nella sentenza in argomento ha ritenuto che una tutela assoluta di tale tenore, se effettivamente accordata dal trattato bilaterale in argomento, sarebbe in contrasto con l’art. 28 CE e non troverebbe alcuna giustificazione nell’art. 30 CE.
Anche sotto tale profilo la decisione della Corte appare perfettamente condivisibile ed in linea con le sue precedenti pronunce.
Infatti, in casi analoghi (Sentenza 7 maggio 1997, Cause riunite C-321/94 e C-324/94, Pistre; Sentenza Exportur, sopra citata) la Corte aveva statuito che la tutela di indicazioni geografiche e di denominazioni d’origine non può essere giustificata dalla protezione della proprietà industriale e commerciale quando tali indicazioni siano divenute generiche, quando cioè l’indicazione corrisponda ad un nome che, pur collegato col nome del luogo o della regione di provenienza, sia divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.
A maggior ragione, una denominazione che astrattamente non avesse nessun riferimento con il luogo o la regione di provenienza non potrebbe trovare giustificazione nella esigenza di protezione della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell’art. 30 CE.
La conferma dell’esattezza della pronuncia della Corte su tale argomento è altresì ravvisabile anche dalla circostanza che su tale punto tutte le posizioni delle parti, ivi compresa la Budvar, apparivano orientate verso la detta contrarietà all’ordinamento comunitario di una protezione assoluta e non correlata alla provenienza del prodotto.
4) La successione degli Stati nei trattati in caso di smembramento. – La Corte, nella sentenza che qui si annota, si è dovuta altresì confrontare con una problematica internazionalistica di rilevante spessore, quale quella della successione degli Stati nei trattati in caso di smembramento.
Infatti, la risposta ai quesiti posti alla Corte investe anche la problematica circa l’attuale vigenza del trattato bilaterale Austro – Ceco in argomento. Si ricorda, a tal proposito, che tale trattato era stato concluso tra l’Austria e l’allora Repubblica Cecoslovacca nel 1976. Come è noto, nel 1993 la Repubblica Cecoslovacca si è smembrata in due repubbliche rispettivamente quella Ceca e quella Slovacca. Nel 1995, poi, l’Austria ha aderito all’Unione Europea, rendendo ufficialmente nota l’esistenza del trattato bilaterale in oggetto solo nel 1997.
Nell’eventualità, quindi, che alcune norme della detta convenzione bilaterale potessero essere in conflitto con le disposizioni comunitarie era importante individuare, ai sensi dell’art. 307 CE, se tale trattato potesse qualificarsi come vigente al momento dell’adesione dell’Austria alle Comunità Europee. In tal caso, infatti, le disposizioni ivi contenute sarebbero prevalse sulle norme comunitarie eventualmente incompatibili, salvo l’obbligo di cui al comma secondo del medesimo art. 307 CE di adottare le misure idonee ad eliminare le incompatibilità, semmai esistenti, ivi compresa la denuncia pro futuro del trattato bilaterale medesimo.
Tale problematica necessita di una interpretazione della fattispecie alla luce del diritto internazionale generale. Occorre, infatti, stabilire se a seguito della dissoluzione dello Stato originario contraente di un trattato vi sia successione nel trattato medesimo da parte del nuovo Stato ovvero se debba applicarsi la regola della tabula rasa che prevede l’estinzione del trattato, salvo diversa volontà degli Stati interessati da manifestarsi mediante esplicito accordo.
La Convenzione di Vienna sulla successione degli stati nei trattati del 1978 (non ratificato dall’Austria), all’art. 34, dispone che, in caso di smembramento di uno Stato, ai trattati da esso conclusi succedano automaticamente gli Stati costituiti dalla sua dissoluzione, salvo che vi sia una differente volontà degli Stati interessati ovvero che l’applicazione del trattato stesso sia incompatibile con le finalità del medesimo.
Tuttavia, sulla circostanza che le norme della Convenzione di Vienna del 1978 corrispondano al diritto internazionale generale non vi è concordanza di opinioni in dottrina.
I sostenitori della tesi della non rispondenza del trattato di Vienna del 1978 al diritto internazionale generale poggiano la loro tesi prevalentemente sulle seguenti argomentazioni. In primo luogo, essi deducono che l’indice della attendibilità di una convenzione di codificazione poggia anche sui consensi espressi dagli Stati in sede di codificazione e, soprattutto, sul numero delle ratifiche del trattato medesimo. Il trattato di Vienna del 1978 è entrato in vigore nel 1996, avendo raggiunto solo in tale data il numero esiguo di diciassette ratifiche, tra l’altro senza adesione ad oggi di nessuno Stato dell’Unione Europea. In secondo luogo, essi sostengono che durante i lavori preparatori della detta convenzione di codificazione, in ordine all’art. 34, era prevalsa la linea della tabula rasa e che solo in sede di redazione del trattato fu inserito, autonomamente dalla Commissione di Diritto Internazionale, il principio della successione automatica degli Stati nei trattati (CONFORTI, Diritto Internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli).
Per le argomentazioni sopra indicate, condivise da larga parte della dottrina, la Convenzione di Vienna del 1978 deve essere considerata quale diritto internazionale pattizio, le cui norme valgono solo per gli Stati contraenti (tra cui, come detto, non figura l’Austria).
Le deduzioni di tale parte della dottrina sembrano, a giudizio dello scrivente, maggiormente condivisibili rispetto alle opposte tesi, prevalentemente poggiate sul tenore letterale dell’art. 34 e sulla denominazione di convenzione di codificazione data dalla Commissione di Diritto Internazionale al Trattato di Vienna del 1978 (TREVES, La Continuità nei Trattati ed i nuovi Stati indipendenti, CS, XIII).
Tuttavia, si deve considerare che la prassi internazionale in tale materia è mutata e, pertanto, è necessario individuare quale fosse il diritto internazionale generale da applicare alla fattispecie in esame alla data del 1993, anno di smembramento della Repubblica Cecoslovacca, per valutare se a tale data il trattato bilaterale Austro – Ceco fosse in vigore, o meno.
Gli anni ’90, in tal senso, sono stati caratterizzati dall’esistenza di molteplici casi di dissoluzione di Stati: Unione Sovietica, Jugoslavia, Repubblica Cecoslovacca. Dall’analisi della prassi internazionale seguita dagli Stati in ordine allo smembramento dei paesi citati è, pertanto, possibile individuare quale consuetudine internazionale quella della “successione degli Stati nei trattati, in caso di smembramento, in via presuntiva, salva diversa volontà contraria” (DEL VECCHIO, a cura di, La successione degli Stati nel Diritto Internazionale, Atti del Convegno, Giuffré, 1999; BURCI, Raccolta di documentazione su recenti casi di successione di Stati nella prassi delle Nazioni Unite, in La Comunità Internazionale, 1993). Volontà, poi, da manifestasi esplicitamente o implicitamente, secondo il principio della libertà di manifestazione del consenso (SBOLCI, La partecipazione degli Stati ai trattati multilaterali mediante successione di notificazione, in Rivista di Diritto Internazionale, 1996).
Tornando al caso esaminato nella sentenza annotata, si deve rilevare che la Corte ha correttamente applicato tale ultima consuetudine statuendo che poiché successivamente alla dissoluzione della Repubblica federativa cecoslovacca, il neonato Stato Ceco ha dichiarato espressamente di voler succedere agli accordi internazionali conclusi dal dissolto Stato e che, dal canto suo, la Repubblica d’Austria non sembra aver dichiarato di voler denunciare o rinegoziare il trattato in argomento (anzi ha comunicato nel 1997 la validità del trattato medesimo) tale trattato dovrebbe considerarsi come in vigore al momento dell’adesione dell’Austria all’Unione Europea.
In ogni caso, sempre correttamente, la Corte ha aggiunto che spetta ai giudici austriaci l’ultima parola sul punto.
In ordine a tale argomento, però, occorre ancora una precisazione. Infatti, una delle possibili distinzioni tra i trattati internazionali è quella tra trattati c.d. localizzabili e trattati cd. non localizzabili. Orbene, fermo restando quanto sopra indicato circa la innovata consuetudine internazionale in materia di successione degli Stati nei trattati, bisogna considerare che la citata disputa dottrinale sulla portata della Convenzione di Vienna del 1978 sussiste solo per i trattati cd. non localizzabili, mentre per i trattati c.d. localizzabili la dottrina è unanime nel ritenere sussistente una automatica successione nei trattati, secondo il noto brocardo res transit cum suo onere.
A ben guardare, il trattato Austro – Ceco in oggetto, prevedendo la tutela di denominazioni di prodotti alimentari provenienti da determinate regioni e/o zone, potrebbe essere configurato alla stregua di un trattato localizzabile.
Secondo tale ragionamento, pertanto, la Corte avrebbe potuto giungere alla medesima conclusione circa l’avvenuta successione nel trattato se avesse analizzato il trattato in discussione e lo avesse ritenuto quale trattato localizzabile.
La Corte, però, ha inspiegabilmente omesso ogni considerazione sul punto.
5) Art. 307 CE e trattati incompatibili con l’ordinamento comunitario. – L’ultima problematica affrontata dalla Corte è quella relativa al rapporto tra l’art. 307 CE ed un trattato bilaterale incompatibile con l’ordinamento comunitario. Come sopra detto, a norma del primo comma di tale articolo, l’applicazione di trattati conclusi anteriormente alla costituzione delle Comunità Europee, ovvero anteriormente all’adesione ad esse, non è pregiudicata dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.
Ma può uno Stato contraente di una convenzione bilaterale antecedente alla sua adesione all’Unione Europea, incompatibile con l’ordinamento comunitario, trincerarsi, in ogni caso, dietro il dettato letterale dell’art. 307, comma 1, ed eludere così l’applicazione delle norme comunitarie contrastanti?
La Corte, giustamente, dà una risposta negativa. Essa, infatti, ha statuito che lo Stato contraente di una convenzione di tal fatta ha l’obbligo di valutare attentamente, e secondo il principio della “buona fede” (tipicamente richiesto nella interpretazione dei trattati internazionali), le disposizioni di tale trattato cercando tra più interpretazioni possibili quella che non contrasta, o che contrasta il meno possibile, con l’ordinamento comunitario.
Inoltre, è rimessa al singolo Stato membro un’attività positiva per l’eliminazione ovvero l’attenuazione delle antinomie. Tale attività potrà, poi, a giudizio dello scrivente, eventualmente essere anche valutata dalla Corte di Giustizia, qualora adita, benché astrattamente l’interpretazione dei trattati internazionali sia preclusa alla Corte e rimessa ai giudici nazionali, proprio in virtù della necessaria correlata interpretazione dell’art. 307 CE e della esigenza di stabilità dell’intero ordinamento comunitario che giustificano ampiamente la competenza della Corte a tal riguardo.
Da ultimo, inoltre, si rileva che l’art. 307 CE, al comma secondo, statuisce che qualora vi siano disposizioni di un trattato incompatibile con l’ordinamento comunitario, ferma restando la possibilità di una sua applicazione come sopra detto secondo l’interpretazione meno contrastante, è comunque obbligo dello Stato membro di adottare tutte le misure idonee per eliminare le incompatibilità, ivi compresa la denuncia pro futuro del trattato bilaterale medesimo.
6) Conclusioni. – In conclusione, la sentenza della Corte qui annotata è in linea con le sue precedenti pronunce in materia ed è, come sopra detto, rispondente alle opinioni maggioritarie in dottrina. Essa, però, non è esente da qualche critica. Infatti, in primo luogo, la Corte ha voluto a tutti i costi pronunciarsi, seppur brevemente, anche sul secondo quesito posto dai giudici austriaci (quello relativo alla protezione assoluta delle denominazioni) che si riferiva ad una problematica assolutamente ipotetica ed astratta che nulla aveva a che vedere con il caso in esame. Infatti, i giudici austriaci rimettenti, sia nella fase sommaria del giudizio che nel provvedimento di rinvio, avevano già qualificato la denominazione “Bud” alla stregua di una indicazione geografica semplice ed indiretta. In secondo luogo, la Corte, nella trattazione della problematica della successione degli Stati nei trattati, ha omesso ogni considerazione circa la natura del trattato in argomento. Infatti, se avesse approfondito la questione ed avesse inquadrato il trattato Austro – Ceco quale trattato cd. localizzabile avrebbe potuto più agevolmente e, forse più correttamente, giungere alla medesima conclusione.
|