Le operazioni che svolgono istituzionalmente le SICAV (Società d’investimento a capitale variabile) possono qualificarsi, con assoluta certezza, come attività economiche. di L. Strianese, Dottorando di ricerca
Sentenza 20 ottobre 2004, n. C-8/03
Banque Bruxelles Lambert SA (BBL)
Sesta direttiva IVA – Artt. 4 e 9, n.2 lett. e) – Nozione di soggetto passivo – Luogo di prestazione dei servizi – SICAV
MASSIMA
Le società d’investimento a capitale variabile (SICAV), il cui scopo esclusivo è l’investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico, conformemente alla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), hanno la qualità di soggetto passivo ai sensi dell’art. 4 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in modo che il luogo delle prestazioni di servizi descritte all’art. 9, n. 2, lett. e), della stessa direttiva, rese a tali SICAV, stabilite in uno Stato membro diverso da quello del prestatore, è il luogo in cui le dette SICAV hanno stabilito la sede della loro attività economica.
SOMMARIO: INTRODUZIONE – OGGETTO DELLA CONTROVERSIA – NATURA ECONOMICA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLE SICAV E CONSEGUENTE LORO ASSOGGETTAMENTO AD IVA – IMPONIBILITA’ DEI SERVIZI DI GESTIONE E DI CONSULENZA FORNITI ALLE SICAV, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, NELLO STATO IN CUI ESSE HANNO LA LORO SEDE – CONCLUSIONI.
Introduzione
Con la sentenza in parola (resa nel procedimento C-8/03), la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è espressa sullo status giuridico, ai fini tributari, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), attribuendo loro la qualificazione di soggetti passivi di imposta e riconoscendo, altresì, che il luogo di imponibilità delle prestazioni di servizi rese a tali organismi, se stabiliti in uno Stato diverso da quello del prestatore, è il luogo in cui dette SICAV hanno la sede della loro attività economica.
Risulta di non poco rilievo, il fatto che alla CGCE è stata sottoposta, per la prima volta, una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’applicazione del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari.
Ricordando che tali enti sono stati oggetto di recente attenzione da parte del legislatore comunitario, si intende, con ciò, far riferimento alle due direttive del Parlamento e del Consiglio 21 gennaio 2002, 2001/107/CE e 2001/108/CE [1], intervenute sulla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE [2], relative alle condizioni di esercizio e di gestione dei suddetti organismi, è determinante sottolineare che, in questo contesto, è, soprattutto, alla luce della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, ) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari [3], che la Corte è stata chiamata a pronunciarsi.
Oggetto della controversia
La Banque Bruxelles Lambert SA , con sede in Belgio, ha fornito servizi di assistenza, informazione e consulenza a talune società di investimento a capitale variabile, stabilite in Lussemburgo, servizi per i quali non ha versato l’IVA, in quanto ha ritenuto che fossero stati realizzati nel Granducato di Lussenburgo, ove le SICAV non sono considerate soggetti passivi ai fini IVA.
Ritenendo che, in base alla normativa belga, non fosse possibile un’esenzione e che il luogo in cui ha sede il prestatore di servizi fosse determinante ai fini del calcolo dell’IVA, l’amministrazione fiscale belga, in seguito ad un controllo effettuato nel 1998, ha ingiunto alla BBL il recupero dell’IVA relativa al periodo dal 1993 al 1997 (per un importo complessivo pari a circa 140 milioni di euro, di cui una parte a titolo di IVA dovuta, una parte come ammenda al tasso del 200% ed un’altra parte come interessi di mora).
L’amministrazione fiscale belga fonda le proprie argomentazioni su un’applicazione del codice belga alla materia IVA. Secondo l’art. 21, n. 2 del codice in discorso “ si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di centro di attività stabile, il luogo del domicilio o della sua residenza abituale”.
La norma in esame è, tuttavia, accompagnata da un’eccezione, contemplata dall’art. 21, n. 3 del medesimo codice, secondo la quale, si considera luogo della prestazione quello della sede o del centro di attività del destinatario del servizio, quando si verificano entrambe le due seguenti condizioni: che il destinatario sia un soggetto passivo avente sede nella Comunità, ma al di fuori dello Stato di provenienza della prestazione, e che la prestazione abbia ad oggetto in particolare, un’attività di natura intellettuale fornita da parte di consulenti giuridici, oppure operazioni bancarie, finanziarie e assicurative. In conformità all’art. 9 della sesta direttiva, la normativa belga impone, quindi, di verificare la qualità di soggetto passivo del destinatario prima di definire il luogo di prestazione dei servizi di cui trattasi.
L’amministrazione belga ha interpretato le disposizioni di cui sopra, nel modo seguente. Poiché nel caso di specie le SICAV, destinatarie del servizio, non erano, secondo la normativa lussemburghese, soggetti passivi IVA, la norma derogatoria inerente al luogo della prestazione di cui all’art. 2, n. 3 del codice belga sull’IVA è stata ritenuta non applicabile.
Pertanto i servizi forniti alla SICAV sono stati considerati come prestati in Belgio, centro di attività del prestatore dei servizi. Ora, dal momento che la normativa belga applicabile al momento dei fatti , esclude che tali servizi possano beneficiare di un’esenzione dall’IVA, ne consegue, sempre secondo l’amministrazione belga, che la BBL è debitrice dell’IVA per i servizi resi alle SICAV lussemburghesi.
La BBL ha contestato la scansione argomentativa elaborata dall’amministrazione fiscale belga, ritenendola contrastante con le disposizioni della sesta direttiva. Essa ha, pertanto, contestato, dinanzi al Tribunal de premiere instance de Bruxelles, l’ingiunzione, mossale dalla predetta amministrazione, affinchè questa venisse dichiarata nulla, sostenendo, da un lato, che le SICAV sono soggetti passivi dell’IVA ai sensi dell’art. 4 della sesta direttiva, indipendentemente dalla qualificazione loro attribuita dalle norme nazionali, e, dall’altro, che le prestazioni fornite nel caso di specie sono tra quelle per cui l’art. 13 della medesima direttiva prevede l’esenzione dall’IVA.
Il Tribunale in parola ha sospeso il procedimento, rimettendolo al vaglio della Corte di Giustizia [4], osservando che – presupponendo la controversia in esame, la definizione della nozione di soggetto passivo di imposta – tale nozione potesse essere legittimamente data solo dal giudice comunitario.
Ciò, per l’evidente necessità di sottrarre ai singoli stati membri la potestà di individuare in modo indiscriminato i casi in cui ricorra o meno la soggettività tributaria, con il pericolo di compromettere poi, la uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di IVA. [5]
Natura economica delle attività svolte dalle SICAV e conseguente loro assoggettamento ad IVA
Lo svolgimento argomentativo sviluppato dalla Corte di Giustizia, ha preso avvio dalla necessità di qualificare le SICAV rispetto alle norme comunitarie sull’IVA; in particolare, essa ha inteso richiamare l’art. 4 della sesta direttiva, secondo cui solo le attività aventi un carattere economico rientrano nel campo di applicazione del sistema comune dell’IVA.
La norma in discorso mira a definire come soggetto passivo “chiunque esercita in modo autonomo ed in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”. L’art. 4, n. 2 puntualizza che tali attività economiche comprendono tutte le operazioni svolte in qualità di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, ed in particolare , le azioni comportanti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti caratterizzati da una certa stabilità.
A tale riguardo la Corte, nella sentenza Polysar Invetments Netherlands [6], ha tracciato una distinzione tra la semplice detenzione di beni o di quote sociali, che comporta il godimento dei frutti derivanti dalla proprietà con scopo di investimento, e la nozione di attività economica ai sensi della sesta direttiva. Essa ha, inoltre, precisato che, in materia di investimenti finanziari, il semplice esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare non può, di per sé, essere ritenuto un’attività economica [7]. Ne consegue de plano, che attività di investimento comparabili a quelle di un investitore privato che gestisca il proprio patrimonio sfuggono, per principio, ad una simile qualificazione.
In relazione alla causa in oggetto, è stato anche considerato che il ricorso a società di consulenza non può costituire un valido criterio di distinzione tra le attività di un investitore privato, che si pongono al di fuori del raggio di azione della predetta direttiva, e quelle di un investitore soggetto passivo [8].
Secondo la Corte, l’assoggettamento all’IVA, presuppone un’attività svolta nell’ambito di finalità imprenditoriali o commerciali, contraddistinti dall’evidente intento di garantire sempre, la redditività dei capitali investiti [9].
Attenendosi costantemente alla giurisprudenza indicata, la Corte, ha inteso per attività economica, quella esercitata da un’impresa privata in un mercato, organizzata in modo professionale e generalmente connotata dall’intento di generare profitti.
Va sottolineato come detta nozione presenti una peculiarità, se la si confronta con la definizione che ne è stata data in altri ambiti, come quello del diritto della concorrenza, in cui essa ha anche la funzione di definire il campo di applicazione del diritto comunitario [10].
Nel settore fiscale, la nozione è tratteggiata per mezzo di un doppio criterio: non solo un criterio funzionale concernente l’attività, ma, anche e soprattutto, un criterio strutturale, relativo all’organizzazione. Una definizione così delineata risulta conforme all’obiettivo perseguito da parte del sistema comune dell’IVA, che è quello di trattare in maniera uguale, ai fini dell’imposta, l’insieme dei soggetti attivi stabiliti sul territorio della Comunità stessa [11].
In riferimento a quanto su esposto, la Corte, pare, abbia dissipato ogni dubbio al riguardo, sostenendo che le operazioni effettuate da SICAV debbano essere considerate come attività economiche ai sensi della sesta direttiva. Difatti, una SICAV è un organismo d’investimento collettivo di tipo statutario. A differenza dei fondi comuni d’investimento, la SICAV possiede una personalità giuridica distinta da quella degli investitori. Essa deve il proprio nome al fatto che il suo capitale può variare continuamente, in base al riacquisto di quote, oltre che alla valutazione dei suoi beni [12].
All’art. 1, la direttiva 85/611 dà la definizione dell’oggetto di tali società, come l’investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico, sulla base del principio della ripartizione dei rischi. La predetta attività consiste, dunque, nell’effettuare ripetuti atti di acquisto e di vendita, a titolo professionale, allo scopo di soddisfare le necessità di terzi (gli investitori partecipanti) [13].
Una attività del genere si lascia, agevolmente, interpretare come “sfruttamento” organizzato e commerciale di capitali sul mercato dei valori mobiliari [14].
Considerati nel loro insieme, tali criteri sono risultati sufficienti per indurre la Corte a riconoscere alle SICAV la qualità di soggetti passivi ai sensi della sesta direttiva.
Sicuramente, una soluzione di questo tipo non può essere contestata nemmeno ricorrendo ad una comparazione tra le operazioni condotte da una SICAV e quelle di una holding, che, secondo la giurisprudenza della Corte stessa, non ha , in generale, la qualità di soggetto passivo [15].
Di norma, una società holding si limita a gestire partecipazioni finanziarie in altre imprese, senza volerne ricavare altri vantaggi se non quelli risultanti dalla gestione ordinaria dei suoi investimenti. Differentemente, una SICAV possiede, quale funzione essenziale ed imprescindibile, quella di compiere degli investimenti per fini essenzialmente commerciali, allo scopo di produrre profitti. Poco importa che la partecipazione al capitale di un medesimo emittente sia limitata dalle norme, al fine di assicurare una ripartizione prudente dei rischi [16] . A tal riguardo è bastevole rilevare che la SICAV è spinta dall’intento di garantire la redditività dei capitali investiti, per cui l’assunzione di rischi è sempre contemplata [17]. Né, tanto meno, sarebbe stato corretto distinguere tra una gestione attiva ed una gestione passiva degli strumenti finanziari [18]. Risulta chiaro che la gestione di un patrimonio possa richiedere una notevole attività da parte del suo titolare. Ciò che invece, rende peculiare le SICAV rispetto alle holding, sono l’intenzione che le anima e la condotta che le caratterizza: mentre le seconde hanno, generalmente, un atteggiamento da proprietario, interessato solo ad incassare i frutti della sua proprietà [19], le prime tengono una condotta imprenditoriale, che mira all’ottenimento di un rendimento il più elevato possibile per i propri investimenti sui mercati finanziari, tenuto conto della politica di investimento adottata.
Sarebbe stato possibile, nondimeno, operare una distinzione a seconda che le SICAV siano o meno autogestite? Nella prima ipotesi, la SICAV possiede una funzione di gestione integrata, mentre nel secondo caso essa si affida, per la gestione, ad una società esterna di fiducia. Nelle sue osservazioni scritte. La Commissione, ispirandosi alla posizione assunta dalla Corte in questo ambito rispetto alle società holding, ha sostenuto che solo le prime sono soggetti passivi dell’IVA. Essa ha sostenuto che, come una holding, una SICAV che non si autogestisca non fa che detenere titoli, senza compiere operazioni imponibili.
All’udienza, la Commissione non ha ripreso questa distinzione, limitandosi a contrapporre la posizione dei fondi comuni di investimento, privi di personalità giuridica., a quella delle SICAV, che ne sono provviste per loro istituzione. In ogni caso, la distinzione tratteggiata nelle osservazioni scritte della Commissione non è apparsa corretta all’Avvocato Generale, nelle sue conclusioni. Difatti, il criterio principale per determinare in quali casi una SICAV debba essere considerata un soggetto passivo dell’IVA è costituito dalla natura delle sue attività, e non dalla forma giuridica che essa possiede [20]. Naturalmente, in secondo luogo, le suddette attività devono essere riconducibili ad una struttura giuridica che possa essere oggetto di imposizione fiscale. E questo è certo il caso della attività in esame: quale che sia la loro organizzazione interna, tutte le SICAV possiedono personalità giuridica [21]. Esse sono proprietarie del portafoglio di valori mobiliari che la società esterna di gestione avrà eventualmente, il compito di gestire. E’, dunque, possibile considerarle come dei soggetti fiscali ai fini dell’applicazione della sesta direttiva, indipendentemente dalla forma giuridica da esse scelta per la gestione delle loro attività.
La sentenza in parola incarna, la risposta ad una esigenza di semplicità e di economia del sistema fiscale. Essa, inoltre, è in armonia con uno degli obiettivi della sesta direttiva, che è quello di fissare alcune regole comuni al fine di ravvicinare le condizioni di concorrenza tra soggetti economici comparabili. D’altronde, i rapporti esistenti tra una SICAV e la sua società di gestione non sono, in alcun modo, confrontabili a quelli che possono stabilirsi tra una holding e le sue società, nelle quali la holding ha assunto delle partecipazioni. In effetti, la società di gestione agisce su delega della SICAV, e quest’ ultima conserva la responsabilità per le attività di collocamento ed investimento. Dunque, il criterio determinante per risolvere la questione circa la natura di soggetto passivo è quello di accertare se il soggetto in discorso sia un vero strumento per l’esercizio di attività economiche, non quello di accertare come esso organizzi la gestione di tali attività.
Alla luce di quanto su esposto, la questione è stata risolta dichiarando che l’art. 4 della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che le SICAV, istituite in conformità alla direttiva 86/611/CEE, sono soggetti passivi dell’IVA.
Imponibilità dei servizi di gestione e di consulenza forniti alle SICAV ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui esse hanno la loro sede
La seconda parte della questione concerne la localizzazione dei servizi prestati a favore delle SICAV.
In merito a ciò, l’art 9 della sesta direttiva fissa il principio secondo cui le prestazioni di servizi si considerano localizzate nel luogo di stabilimento del prestatore. Il principio in parola, è però, accompagnato da deroghe, una delle quali contempla, all’art. 9, n. 2, lett. e), che il luogo in cui si sono svolte le attività di consulenza, nonchè le operazioni bancarie e finanziarie rese a favore di soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma al di fuori dello Stato del prestatore, è il luogo in cui il destinatario ha posto la sede della propria attività economica.
Ora, poiché è stato chiarito che le SICAV sono soggetti passivi, l’art. 9, n. 2, lett. e) della sesta direttiva è parso, alla Corte, ben calzante alle prestazioni rese a loro favore. Tuttavia, il Regno del Belgio si è opposto a tale conclusione. Nelle sue osservazioni scritte, esso ha sostenuto che è necessario operare una distinzione: solo le prestazioni di consulenza, di trattamento dati e di fornitura d’informazioni svolte a favore delle SICAV rientrerebbero nel campo di applicazione di questa disposizione; non così sarebbe per le prestazioni di gestione fornite alle SICAV, comportando queste un potere di decisione.
Per legittimare siffatte argomentazioni, esso si è richiamato ad una giurisprudenza della stessa Corte relativa alle condizioni che danno diritto al beneficio dell’esenzione da IVA previsto dall’art. 13, A, della sesta direttiva [22]. Tuttavia, la giurisprudenza menzionata non è sembrata pertinente alla questione in esame, in quanto quest’ultima riguarda solo la determinazione della localizzazione delle attività svolte.
E’stato, pertanto, sufficiente constatare che l’art. 9, n. 2, lett. e), terzo e quinto trattino, comprende tanto le attività di consulenza quanto le operazioni bancarie e finanziarie.
Ne è conseguito che l’art. 9, n. 2, lett. e) della sesta direttiva si applica anche a prestazioni di gestione, ove esse rientrino nell’ambito di operazioni finanziarie. A condizione che dette prestazioni siano state rese a favore di soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma al di fuori dello Stato del prestatore, devono ritenersi localizzate laddove il destinatario dei servizi ha stabilito la sede della propria attività economica.
Conclusioni Le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV), costituiscono, insieme ai Fondi comuni D’Investimento Mobiliari (FCIM), le due principali tipologie di Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM) utilizzati, a livello internazionale, sui mercati finanziari come strumento d’investimento in azioni, obbligazioni e liquidità.
Entrambe le fattispecie subiscono la regolamentazione, a livello comunitario, della direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985, 86/611/CEE.
La significativa differenza esistente tra una FCIM ed una SICAV, è che a quest’ultima è riconosciuta una personalità giuridica ed una struttura tipica delle società di capitali.
Nel suo giudizio, in riferimento al caso in oggetto, la Corte di Giustizia ha precisato che mentre, per costante giurisprudenza, il mero acquisto e la semplice detenzione di quote societarie non conferiscono al soggetto titolare, la qualità di soggetto passivo, perché ciò non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile, (infatti, l’eventuale dividendo, frutto di detta partecipazione, deriva dalla mera proprietà del bene e non è il corrispettivo di alcuna attività economica ai sensi della sesta direttiva); lo stesso non può dirsi per le SICAV che, invece, effettuano delle operazioni di gestione con la finalità di generare stabilmente dei profitti.
Quest’ultima è da ritenersi una reale attività economica ai sensi dell’art. 4, della sesta direttiva, tale da attribuire alla SICAV la qualità di soggetto passivo, con la conseguenza che le prestazioni di servizi ad essa erogati da soggetti comunitari residenti in paesi diversi, sono da considerarsi prestate sul territorio dello Stato dove la SICAV ha il centro di attività stabile.
A livello lussemburghese, questa sentenza produce importanti effetti (anche se probabilmente non retroattivi), perché permetterà la registrazione all’IVA delle SICAV e la possibilità di recupero dell’IVA pagata su servizi resi dall’estero e non coperti dall’esenzione IVA.
A livello, non solo europeo , ma anche internazionale, la sentenza in discorso presenta l’indubbio pregio di unificare la posizione IVA dei fondi di investimento e delle SICAV all’interno della UE, consentendo, chiaramente, importanti arbitraggi fiscali in relazione alla imposizione indiretta, che avranno il merito di spingere ancora di più lo sviluppo del mercato finanziario comunitario ed aumentarne la competitività in rapporto alle altre piazze finanziarie mondiali sia americane, sia asiatiche.
Note [1] Direttiva 2001/107/CE, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative i materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati (GU L 41, pag. 20 ), e direttiva 2001/108/CE, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM (GU L 41, pag. 35). IL termine per l’adeguamento a queste direttive è stato fissato al febbraio 2004. [2] Direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative,regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 375, pag. 3). [3] (GU L 145, pag. 1 ) [4] La richiesta del Tribunal de premiere instance de Bruxelles alla Corte di Giustizia è consistita nello stabilire se le SICAV, stabilite in uno Stato membro, fossero soggetti passivi dell’IVA e, di conseguenza, di dove dovessero essere localizzati i servizi loro resi. [5] E’ utile, al riguardo, ricordare che le difficoltà connesse alla questione prospettata , derivano, in parte, dalla circostanza che - in ambito comunitario – la questione dell’assoggettamento delle SICAV all’IVA non è completamente definita, dal momento che, mentre nei Paesi Bassi, alle SICAV non è riconosciuta tale soggettività, diversamente, nei restanti Paesi membri, le SICAV sarebbero considerate soggetti passivi di imposta, pur se in esenzione, stante la loro attività consistente essenzialmente nella raccolta e nell’investimento di valori mobiliari. [6] Sentenze 20 giugno 1991, causa C-60/90, (racc. pag. I-3111, punto 13), v. anche sentenza 22 giugno 1993, causa C-333/91, Sofitam (Racc,. pag. I-3513, punto 12). [7] Sentenza 20 giugno 1996, causa C-155/94, Wellcome Trust ( Racc. pag. I-3013, punto 32). [8] La Corte intende riferirsi ad argomenti testuali aggiunti dalla BBL. [9] Sentenza 14 novembre 2000, causa C-142/99, Floridienne e Berginvest ( Racc. pag. I-9567, punto 28). [10] V., in particolare, la sentenza 23 aprile 1991, causa C- 41/90, Höfner e Elser ( racc. pag. I-1979). [11] Per un’esposizione dettagliata degli obiettivi specifici del diritto tributario comunitario, che non coincidono interamente con quelli dl diritto sulla concorrenza, vedi D Berlin, Droit fiscal communitaire, P. U. F., Paris, 1998, pagg. 229 e segg. [12] V. Kremer, C. & Lebbe, I, Les organismes de placement collectif en droit luxembuourgeois, Larcier, Bruxelles, 2001. [13] per fare un confronto, l’Avvocato generale van Gerven, cita caratteristiche simili quali criteri per individuare un’attività economica ai sensi dell’art. 4 della sesta direttiva, nelle sue conclusioni relative alla causa Polysar Investments Netherlands (sentenza citata alla nota 6). [14] Sulla nozione di sfruttamento ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva, vedi la sentenza 6 febbraio 1997, causa C-80/95, Harnas & Helm ( Racc. pag. I-745). [15] V. ad esempio la sentenza 27 settembre 2001, causa C-16/00, Cibo Participations (Racc. pag. I-6663, punto 19). E’ vero che, in certi casi, la società holding può svolgere per le sue filiali, dietro compenso, attività occasionali quali la fornitura di servizi amministrativi, finanziari, contabili e tecnici. Ma proprio in questi casi eccezionali ka Corte ha ritenuto che l’ingerenza della holding nella gestione delle sue filiali, nella misura in cui essa implichi la messa in opera di operazioni sottoposte ad IVA sulla base dell’art. n. 2 della sesta direttiva, possa essere considerata come un’attività economica ( sentenza 14 novembre 2000, Floridienne e Berginvest, citata alla nota 9, punto 19). [16] La Commissione, infatti, ricorda che, in forza dell’art. 25 della direttiva 85/611/CEE, una SICAV non può acquistare più del 10% delle azioni senza diritto di voto o delle obbligazioni di uno stesso emittente. [17] Sentenza Floridienne e Berginvest, cit. alla nota 9, punto 28). [18] Tale criterio è stato utilizzato dal Regno del Belgio al fine di affermare che le SICAV, a differenza delle società holding, hanno la qualità di soggetti passivi. Si noterà, d’altra parte, a tal riguardo, che le osservazioni presentate dal Belgio alla Corte si differenziano dalla posizione da esso tenuta di fronte al giudice del rinvio. [19] Per definire l’attività di una holding, la Corte ha pertanto, rilevato che “si potrebbe definire l’attività di chi detiene obbligazioni come una forma di investimento che non eccede la natura di una semplice gestione patrimoniale”. [20] In un altro contesto, la Corte ha dichiarato che “Il principio di neutralità fiscale osta, infatti, a che operatori economici che effettuano la stesse operazioni subiscano un trattamento differenziato in materia di riscossione dell’IVA. Ne deriva che tale principio sarebbe infranto ove la possibilità di invocare l’esenzione prevista per le operazioni effettuate dagli istituti o organismi menzionati all’art.13, punto A, n. 1, lett. b) e g), dipendesse dalla forma giuridica mediante la quale il soggetto passivo svolge la propria attività” ( sentenza 7 settembre 1999, causa C-216/97, Gregg, Racc. pag. I-4947, punto 20 ). Questa indifferenza per la forma giuridica dell’ente esaminato si impone quindi anche nel caso in cui si tratta di decidere circa la sua natura di soggetto passivo. [21] Questo è l’elemento essenziale che distingue le SICAV dai fondi comuni d’investimento. Questi hanno una forma contrattuale, e non dispongono di personalità giuridica propria. Mancando la soggettività giuridica, si comprende come essi possano essere considerati come fiscalmente “trasparenti”. In tal caso, si potrà solo far ricadere l’imposizione fiscale sulla società di gestione che amministra il portafoglio indiviso. Ma tale soluzione si impone, in qualche modo, per mancanza di meglio e per necessità. [22] Sentenza 21 marzo 2002, causa C-267/00, Zoological Society (Racc. pag. I-3353). [23] V., da ultimo sentenza 6 novembre 2003, causa C-45/01, Dornier (Racc. pag. I-0000. punto 42).
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Tesauro, Liberalizzazione dei capitali e disciplina comunitaria, in Diritto e pratica
tributaria, 1981.
Tesauro, Diritto comunitario, CEDAM, Padova, 1995.
Virgili, Rapporto banca-fondo. I fondi comuni di investimento nella l. 77/1983, in
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Wymeersch, Il recepimento delle Direttive europee sui servizi di investimento
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Comunicazioni della Commissione
Comunicazione della Commissione, Piano d’azione per il mercato unico, CSE (1997)
1, Bruxelles 4/06/1997.
Comunicazione della Commissione, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi
di investimento collettivi in valori mobiliari, COM (1998) 449, Bruxelles 17/07/1998.
Comunicazione della Commissione, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi
di investimento collettivo in valori mobiliari al fine di regolamentare le società di
gestione e i prospetti semplificati, COM (1998) 451, Bruxelles 17/07/1998.
Comunicazione della Commissione, Servizi finanziari: elaborazione di un quadro
d’azione, COM (1998) 625, Bruxelles, 28/10/1998
Comunicazione della Commissione, Servizi finanziari: elaborazione di un quadro
d’azione, COM (1999) 232, Bruxelles, 11/5/1999.