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Modifica del Titolo V della Costituzione e politica eco-energetica
di Maurizio Migiarra
Sommario: 1. Premesse; 2. Il quadro della politica energetica europea, nazionale e decentrata; 3. Conclusioni.
1. Premesse
Nella riforma del Titolo V il legislatore ha finalmente elevato al rango di valori costituzionali anche l’ambiente e l’ecosistema(1), venendo così a sanare una lacuna che, com’è noto, era stata colmata in via interpretativa dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
L’ambiente, come oggetto di tutela, è stato fatto rientrare in una competenza esclusiva dello Stato, mentre l’energia – che, come vedremo meglio in seguito, è una sua componente - stando ad una interpretazione letterale, dovrebbe essere oggetto di una competenza concorrente. Questa lettura, nell’uno come nell’altro caso, risulta essere eccessivamente ‘rigida’ e non integrata con le richiamate esigenze di un modello giuridico-funzionale. Pertanto, alla luce dei principi della “sussidiarietà” – anch’esso, oggi, costituzionalizzato(2) -, del “bilanciamento degli interessi” e della “leale collaborazione”, si rende necessaria una lettura che garantisca un sistema flessibile di governo dei rapporti ed un equilibrato riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali.
Le problematiche ambientali e del territorio vanno cioè affrontate considerando i ‘valori’ presenti nella Costituzione ed interpretandoli in funzione unificante, nel contesto di un bilanciamento reale tra più interessi tutelati; d’altra parte, anche la Comunità Europea tende sempre più a sviluppare le proprie politiche generali lungo una linea che tiene costantemente in considerazione gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.
Tutelare l’ambiente, in quanto bene comune, significa anche, evidentemente, tenere sotto controllo tutte le sue componenti e tra queste sono senz’altro da annoverare le fonti di energia: sia per le implicazioni legate alla ricerca di nuove fonti, sia per gli effetti generati dalla produzione e dal consumo umano.
Pertanto, in campo energetico, il regime della competenza sussumibile dalla riforma costituzionale, applicando anche il fondamentale principio della sussidiarietà, non può non tener conto della necessità di preservare l'unitarietà e la centralità degli indirizzi di politica energetica, in linea con le forti interdipendenze delle reti a livello nazionale, nonché con l'inquadramento sovranazionale della materia. Peraltro, in relazione al territorio regionale e locale, vanno certamente prese in considerazione anche le esigenze di produzione e di realizzazione di infrastrutture di trasporto dell'energia.
D’altro canto, pur nella valenza nazionale delle problematiche legate alle fonti di energia – ed all’ambiente in generale -, spesso le attività produttive generano esternalità negative che si ripercuotono sulle popolazioni residenti e che, nell'ambito di una programmazione energetica concertata - ferma restando l’esigenza di assicurare agli abitanti, quanto meno, il massimo livello di sicurezza -, solo attraverso il diretto coinvolgimento e la responsabilizzazione delle popolazioni locali e dei rispettivi enti rappresentativi, si può giungere al superamento dei vari problemi legati all’accettabilità sociale degli interventi e delle iniziative da realizzare.
Non si vuole cioè affermare che gli enti territoriali non debbano esplicare un ruolo importante nella strategia energetica del paese, anzi, la stessa riforma costituzionale ha inciso in modo significativo sulla competenza delle Regioni, attribuendo loro un ruolo nuovo e più attivo, pur nel rispetto del sistema normativo nazionale, all’interno del processo di formazione della politica energetica del paese. Del resto, di fronte alla complessità dei principali problemi legati al settore, occorre che tutte le innovazioni tecnico-scientifiche e gestionali che si rendono di volta in volta disponibili, siano adeguatamente e sinergicamente supportate, tanto a livello sovranazionale e nazionale, quanto a livello decentrato, affinché la loro diffusione possa essere la più vasta possibile; in questo senso, è indispensabile attivare anche le responsabilità ed i poteri che sono strettamente legati all'ambito territoriale, evitando però di minare l'unitarietà di un sistema, come quello dell’energia, che, per sua natura, presenta una dimensione nazionale e sovranazionale, stante l’elevato grado di dipendenza del fabbisogno energetico del nostro Paese dalle importazioni, nonchè l’esigenza di adeguare le nostre politiche alle direttive europee. E’ essenziale quindi ricercare e trovare, quanto meno, forme di coordinamento tra i diversi livelli di governo, allo scopo di non mettere a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento e dell’erogazione.
2. Il quadro della politica energetica europea, nazionale e decentrata
La riforma del Titolo V della Costituzione ha determinato un nuovo quadro delle competenze in materia di energia(3) e, di conseguenza, ha fatto nascere l’esigenza di approfondimenti che ne ridefiniscano l’indispensabile organicità. Il ruolo delle Regioni, infatti, ha assunto un particolare rilievo, essendo loro riconosciuta una competenza normativa concorrente, nelle fasi della produzione, del trasporto e della distribuzione, con conseguente potestà legislativa e regolamentare, nel rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato e delle regole imposte dall’appartenenza all’U.E..
La stessa riforma, d’altra parte, come visto in precedenza, mentre riconosce a livello concorrente alle regioni il governo del proprio territorio, riserva allo Stato una competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, strettamente connessa, sia a livello comunitario che nazionale, con le ricadute delle scelte di politica energetica tanto in tema di produzione, specie da fonti alternative e rinnovabili, quanto in tema di valutazione d’impatto conseguente alla realizzazione delle infrastrutture necessarie al trasporto ed alla distribuzione.
L’attività di fornitura di energia elettrica e di gas - strettamente correlata a tutte le fasi che la precedono, quali la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione -, è sottoposta a speciali obblighi in termini di orientamento ai costi, prezzi e tariffe, diffusione territoriale, qualità e regolarità del servizio di erogazione(4). La politica energetica ha infatti il compito, tra l’altro, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la disponibilità di energia ad un prezzo congruo; pertanto, per realizzare questo scopo, in maniera efficace ed efficiente, sono necessarie scelte di indirizzo che individuino chiaramente gli obiettivi da perseguire e gli strumenti da utilizzare. Da questo punto di vista, anche l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas svolge un ruolo di supplenza nei confronti degli organi politici.
E’ evidente, peraltro, che le incertezze dell’approvvigionamento energetico possono dipendere da fattori di varia natura: ecologici, economici, fisici, geopolitici, sociali; ma è altrettanto evidente che le conseguenze delle interruzioni di energia possono essere rovinose tanto per i consumatori domestici quanto per l’economia in generale.
Il mercato dell’energia, d’altra parte, in quanto mercato regolato, presenta aspetti peculiari dal lato sia della domanda che dell’offerta, con una forte spinta alla liberalizzazione e con misure volte a garantire una pluralità di soggetti, riducendo la capacità di generazione e di importazione dell’operatore dominante(5). Tutta la materia, di conseguenza, coinvolgendo direttamente interessi generali e collettivi, richiede una precisa e dettagliata regolamentazione normativa; anche, e specialmente, in considerazione dei rischi e degli evidenti danni che una liberalizzazione incontrollata del mercato energetico può portare(6).
Oggi, comunque, qualsiasi riflessione sulla politica energetica deve prendere le mosse dal quadro comunitario perché il territorio italiano è parte integrante del processo di creazione di un mercato europeo unico dell’energia.
Le istituzioni comunitarie hanno sempre posto grande attenzione ai problemi ambientali legati all’energia sin dagli anni novanta, quando è stata avviata una precisa politica di costruzione del mercato interno dell’energia. In questo periodo, infatti, vengono emanate le direttive sulla trasparenza dei prezzi (90/377/CEE) e quelle sul transito dell’elettricità (90/547/CEE) e del gas (91/296/CEE) attraverso le grandi reti di interconnessione tra Paesi europei(7). Inoltre, nel Trattato, sono esplicitamente inserite, tra le attribuzioni della Comunità, l’adozione di “misure in materia di energia” (art. 3, lett. t) e la politica di “incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee” (art. 3, lett. n e artt. 129 B, C, D). Infine, con il nuovo regolamento (2003/1228/CE), relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, sono state definite le condizioni per rafforzare la concorrenza nel mercato interno tenendo conto delle caratteristiche dei mercati nazionali e regionali. Ciò implica la creazione di un meccanismo di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica, la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l’assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione.
L’obiettivo che si vuole raggiungere è un mercato energetico europeo integrato ed uniformemente regolato. Tale traccia era già alla base dei primissimi Trattati stipulati tra i Paesi europei, ma una sicura svolta verso il cammino intrapreso si è avuta in sede comunitaria con la Direttiva 96/92/CE recante “Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” e con la Direttiva 98/30/CE recante “Norme comuni per il mercato interno del gas naturale”.
Queste direttive, attraverso le quali il legislatore europeo ha dettato regole comuni per il funzionamento del mercato interno dell’energia e del gas(8), hanno dato un impulso determinante al processo di liberalizzazione del mercato; naturalmente, in applicazione del principio di sussidiarietà, non contengono una disciplina eccessivamente dettagliata e rigida, e riconoscono ampi margini di discrezionalità a ciascuno Stato membro che, pur condizionato dalle comuni impostazioni di fondo, è assolutamente autonomo e libero di scegliere il regime maggiormente rispondente alla propria peculiare situazione interna.
Il 26 giugno 2003 sono state approvate le nuove Direttive europee relative al mercato interno dell’elettricità e del gas, rispettivamente la 2003/54/CE e la 2003/55/CE, che hanno consolidato a livello comunitario (legittimandolo ulteriormente) un modello di regolazione che nei suoi tratti essenziali è già stato attuato in Italia in parte dai citati decreti di liberalizzazione e in parte dall’intensa attività normativa e provvedimentale svolta dall’Autorità. In particolare, la scelta operata sul modello di regolazione indipendente, quella adottata in favore della separazione societaria dei gestori di rete e di distribuzione, nonché della separazione contabile, e infine l’adozione di un modello di accesso regolato alle reti rispondono tutte fedelmente al dettato delle nuove Direttive.
Per entrambe è stata prevista la generale distinzione tra disposizioni di natura "quantitativa", concernenti i tempi ipotizzati per la completa apertura del mercato, e disposizioni di natura "qualitativa", relative agli obblighi di servizio pubblico e alla tutela dei consumatori, alla separazione dell’attività di trasmissione e di distribuzione, all’istituzione di Autorità nazionali di regolazione e all’accesso alla rete da parte di terzi.
Mentre le Direttive 96/92/CE e 98/30/CE si limitavano a consentire l’adozione del modello di regolazione indipendente, le Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE giungono addirittura a imporlo, quanto meno nei suoi tratti essenziali. Risultano così resi indisponibili, per effetto di una scelta consumata a livello comunitario e come tale capace di vincolare il legislatore nazionale, sia la struttura (cioè, l’Autorità nazionale indipendente di regolazione) sia le funzioni (quantomeno quelle indicate nelle nuove Direttive).
La tendenza alla liberalizzazione del mercato dell’energia, a vantaggio dei consumatori, è bilanciata dall’imposizione di obblighi alle imprese da parte degli Stati, al fine di garantire: standards in tema di sicurezza, regolarità dell’approvvigionamento, qualità, prezzo, tutela dell’ambiente.
Il piano di azione della Comunità è poi chiaramente esplicitato anche nel Libro verde della Commissione, Per una politica energetica dell’Unione (doc. Com 94/659 def., dell’11 gennaio 1995) e nel Libro bianco della Commissione, Una politica energetica per l’UE (doc. Com 95/682 def., del 15 dicembre 1995).
Ai giorni nostri, tra l’altro, la politica eco-energetica ha assunto una dimensione comunitaria nuova perché le conseguenze delle politiche di settore portate avanti dai singoli Stati membri sono diventati sempre più interdipendenti: sia ai fini della realizzazione del mercato interno unico dell’energia, sia ai fini della realizzazione degli impegni assunti, globalmente ed unitariamente dall’U.E. con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto, per la lotta alle cause dell’effetto serra. Infatti, il maggiore sforzo che si è imposto l’U.E. per i prossimi anni - ribadito anche nel, recente, Sesto Programma di Azione per l’ambiente -, dovrà essere quello di orientare la domanda di energia verso fonti rispettose degli impegni sottoscritti a Kyoto, tutelando, nel contempo, la sicurezza degli approvvigionamenti(9).
Rispetto alle strategie globali per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, è intervenuta la Direttiva Europea del 13 ottobre 2003, n. 87, che ha modificato la Direttiva 96/61/CE istituito una disciplina intra-comunitaria per lo scambio di quote di emissioni(10). Il principio dei crediti di emissione, meglio noti come emission trading, scaturisce dall’attribuzione che i singoli Stati fanno agli operatori, attraverso un piano di assegnazione nazionale approvato dalla Commissione europea, di un numero di permessi di emissione per ciascun impianto rientrante nelle categorie individuate(11). In tal modo essi avranno la possibilità di controllare le proprie emissioni per ottemperare agli obblighi del piano nazionale, o riducendo le emissioni degli impianti o acquistando, nel circuito europeo, crediti di emissione eventualmente ottenuti da altri operatori che abbiano ridotto le proprie a un livello inferiore a quello richiesto dai rispettivi piani nazionali di allocazione(12).
In campo energetico, l’U.E. dipende per più del 50% dall’approvvigionamento estero. Questo problema non è, ovviamente, di facile ed immediata soluzione – almeno, allo stato attuale dello sviluppo tecnologico -, ma il concetto di sicurezza dell’approvvigionamento presente nel Trattato (art. 100), impone una riflessione sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, da valutare in relazione ai prodotti ed alle zone geografiche. La sicurezza energetica, infatti, conformemente all’obiettivo fissato ad Amsterdam, deve mirare a garantire - per il benessere dei cittadini ed il buon funzionamento dell’economia -, la continua disponibilità materiale dei prodotti energetici presenti sul mercato, ad un prezzo accessibile a tutti i consumatori, secondo le regole imposte dal principio dello sviluppo sostenibile.
Allo stato attuale, l’aumento dei consumi, soprattutto di fonti fossili importate, non ha determinato significative ripercussioni economiche negative, nonostante il sensibile rincaro del prezzo internazionale del greggio, grazie alla svalutazione del dollaro che ha permesso alla fattura petrolifera di calare.
E’ però evidente che l’U.E. ha pochi margini di manovra per intervenire sulle condizioni di offerta dell’energia e, quindi, che potrebbe agire, per lo più, a livello della domanda e soprattutto sul risparmio di energia negli edifici e nei trasporti. La domanda di energia, infatti, dal 1986 è costantemente aumentata alla media dell’1-2% all’anno. Questo perché, alla stabilizzazione dei consumi dell’industria – riflesso della transizione dei paesi avanzati verso un’economia di servizi -, si contrappone l’aumento del consumo di elettricità, trasporti e riscaldamento delle famiglie e del settore terziario. Quest’ultimo in particolare, rappresenta, da solo, circa un terzo di tutta l’energia consumata.
Dal lato dell’offerta, invece, mentre il carbon fossile presenta un mercato mondiale concorrenziale, il mercato del petrolio è dominato dai paesi produttori aderenti all’OPEC che, di fatto, ne limitano la libera concorrenza. Peraltro, anche il prezzo del gas è ancorato a quello del petrolio. Pertanto, allo stato attuale della tecnologia, le risorse comunitarie di energia alternativa non consentono di prevedere per l’Europa un miglioramento dei livelli di autonomia energetica, rispetto alle fonti convenzionali. E’ quindi evidente che, nell’immediato futuro, per evitare una crescente dipendenza energetica, l’unico rimedio è lo sviluppo di fonti alternative e rinnovabili (legna da ardere; energia idroelettrica; energia eolica; energia fotovoltaica; biomassa). Risorse che invece, attualmente, occupano un posto modesto nelle nostre economie.
D’altra parte, bisogna anche tener conto degli ostacoli d’ordine strutturale legati allo sviluppo di queste nuove tecnologie dal momento che il nostro attuale sistema economico e sociale è stato progettato e sviluppato in modo centralizzato attorno alle energie convenzionali e principalmente attorno alla produzione elettrica.
Attualmente nei Paesi di adesione l’efficienza energetica è aumentata, grazie all’adozione di misure positive ed alla ristrutturazione dell’economia(13); tuttavia, rispetto alla media degli attuali Stati membri dell’UE, essa resta notevolmente inferiore, mentre l’intensità di consumo energetico per unità di produzione è ancora nettamente superiore. Occorre quindi sfruttare appieno il potenziale insito in soluzioni di risparmio energetico vantaggiose per tutti nel contesto degli investimenti destinati alla generazione di energia e alle imprese, due settori per i quali il sostegno comunitario dovrebbe includere, ove opportuno, una componente di risparmio energetico.
Pertanto, per favorire la produzione e il consumo delle energie rinnovabili - conformemente agli artt. 87 ed 88 del Trattato -, sono necessari: aiuti all’investimento per la riconversione tecnologica e per la realizzazione di nuovi impianti che sfruttano l’energia alternativa; semplificazioni burocratiche e, collateralmente, campagne promozionali sui vantaggi ambientali derivanti dall’uso di queste energie.
In pratica, il decollo delle energie rinnovabili – che attualmente rappresentano circa il 6% dell’approvvigionamento europeo –, in considerazione dell’elevato costo tecnologico(14) e, quindi, dell’elevata soglia di redditività, richiede l’adozione di particolari agevolazioni finanziarie e fiscali. Alcuni Stati membri, infatti, per risolvere questo problema economico, stanno già applicando un contributo parafiscale alle fonti energetiche tradizionali, sotto forma di tariffe fisse, da destinare proprio alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico di energie rinnovabili.
In Italia, il delicato processo di liberalizzazione del mercato, imposto anche dalle direttive comunitarie, si è innestato su un assetto ordinamentale che, a costituzione invariata, ha visto un ruolo nuovo delle Regioni e degli Enti locali in materia energetica ai sensi del d.lgs. 112/98, attuativo della L. 59/97, che, però, ha portato, a tutt’oggi, la mancanza di una programmazione a livello statale, pur prevista dall’art. 29 del citato decreto.
In materia di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia, anche il d.lgs. 112/1998, agli artt. 28 ss(15)., rispetto alla ripartizione di funzioni amministrative tra Stato e Regioni, riserva allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l’elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale e l’adozione degli atti d’indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale (art. 29, comma 1), mentre conferisce alle Regioni, a titolo di delega e secondo un criterio di residualità e generalità, le funzioni non conservate allo Stato e non attribuite agli Enti locali (art. 30, comma 1).
In particolare, il settore della produzione di energia rinnovabile, in forza della L. 10/91, del D.lgs. 112/98 e dell’art. 11 del d.lgs. 79/99, era già di totale competenza degli Enti territoriali, anche per quel che attiene al sistema delle incentivazioni economiche. Tuttavia, oggi, proprio in virtù del D.lgs. 79/99 e del D.lgs. 164/2000 la produzione di energia dovrebbe essere governata dai meccanismi del libero mercato con alcune misure positive che tendono a creare condizioni di sviluppo delle fonti rinnovabili e dei risparmi energetici. Ma, indipendentemente dalle specifiche competenze, per la localizzazione dei nuovi impianti, l’aspetto sostanziale per il quale occorre trovare una soluzione è quello della ‘sostenibilità’ degli interventi, in relazione al territorio ed all’ambiente, nonchè in relazione alla logistica del sistema elettrico nazionale.
L’articolo 2 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 affida alla competenza dello Stato le reti di trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore ai 150 KV e le determinazioni relative all'importazione ed all'esportazione dell'energia. Gli accordi o le opere previsti nelle leggi regionali possano riferirsi esclusivamente alle opere di competenza regionale ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 110 del 2002. Nel caso riguardino gli elettrodotti transfrontalieri, gli organi regionali dovranno ovviamente uniformarsi alle determinazioni adottate dalle autorità statali, ai sensi dell'art. 2, lettera c), del decreto legislativo n. 110 del 2002.
D’altra parte, il miglioramento dei rendimenti energetici ed il riammodernamento del parco impianti e delle centrali esistenti, sono il necessario presupposto per consentire, nel nascente mercato elettrico, la creazione di una reale concorrenza, con una pluralità di operatori, nonché una maggiore sostenibilità ambientale del sistema di produzione dell’energia.
In particolare, per dare attuazione al nuovo sistema, a prescindere dalle specifiche competenze, è necessario procedere secondo un modello condiviso, con iter istruttori comuni a tutte le Amministrazioni, il ché richiede un comportamento collaborativo e sinergico tra Stato, Regioni ed Enti locali da ricercare, attraverso un leale confronto intergovernativo. E’ fondamentale, cioè, trovare un accordo sui criteri e sui modelli di comportamento che guidino e sovrintendano tutto l’iter autorizzativo, qualunque sia l’Amministrazione procedente.
Risulta a questo punto evidente, in particolare, che si rende necessario individuare criteri comuni ai fini della Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), da utilizzare per verificare in termini ecologici ed economici, la rispondenza delle richieste di autorizzazioni per l’ammodernamento tecnologico di vecchie centrali e per la realizzazione di quelle nuove, alle esigenze di sviluppo omogeneo, sostenibile ed eco-compatibile del territorio e del sistema elettrico nazionale; ma anche per rispondere agli obiettivi fissati dalla Direttiva comunitaria 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, nonché agli impegni assunti in sede europea ed internazionale con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto(16). La Direttiva, infatti, contestualmente all’individuazione di un obiettivo di sviluppo delle energie rinnovabili per il 2010, in percentuale rispetto al consumo interno lordo dei diversi paesi dell’Unione europea, chiede agli Stati membri l’adozione di specifici provvedimenti in tema di garanzia d’origine dell’energia rinnovabile, snellimento delle procedure amministrative per le autorizzazioni agli impianti rinnovabili(17), accesso alla rete e monitoraggio dei progressi in direzione del target da realizzare.
La richiamata Direttiva 2001/77/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 387/03 che, oltre ad attuare le prescrizioni della normativa comunitaria, è intervenuto a regolare gli aspetti del mercato elettrico relativi alle energie rinnovabili rimasti in sospeso nel processo di liberalizzazione, nonché ad introdurre disposizioni specifiche per le diverse fonti di energie alternative.
Il decreto, infatti, interviene nella promozione di specifiche tecnologie, come l’energia solare, con opportuni meccanismi di incentivazione. Per l’energia fotovoltaica, in particolare, è prevista l’introduzione di una incentivazione in conto energia - e non più in conto capitale, come ideato originariamente nel progetto “tetti fotovoltaici” lanciato dal Ministero dell’Ambiente -, tale da garantire un’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio.
Il decreto conferma inoltre l’inclusione dei rifiuti tra le fonti ammesse al regime riservato alle fonti rinnovabili, pur riaffermando che, secondo le prescrizioni della Direttiva europea 75/442/CEE, la quota di energia elettrica prodotta da rifiuti non biodegradabili non viene classificata come energia rinnovabile. La normativa europea, infatti, prevede il rispetto di una gerarchia di trattamento dei rifiuti privilegiando il riuso e il riciclaggio alla loro combustione. In sostanza, dunque, i rifiuti non biodegradabili avranno accesso al sistema di incentivazione previsto per le fonti rinnovabili sia rispetto alle regole di accesso al mercato, sia rispetto alla facoltà di emettere certificati verdi.
Per quanto riguarda la produzione di energia derivante da impianti alimentati con fonti rinnovabili, il decreto legislativo n. 387/03 introduce particolari novità nel mercato dei certificati verdi e nelle modalità di remunerazione dell’energia elettrica. Infatti, per la cessione dell’energia elettrica il decreto prevede che agli impianti rinnovabili di potenza inferiore ai 10 MVA, e comunque a tutti quelli non programmabili, verrà corrisposto il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica. In relazione poi al mercato dei certificati verdi, l’art. 4, comma 1, prevede un incremento della quota d’obbligo dello 0,35% all’anno per il periodo 2004-2006, rispetto all’originario 2% fissato dal richiamato decreto legislativo n° 79/99. Lo stesso articolo, ai commi 2 e 3, prescrive che, ai sensi della legge n° 481/95, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas applichi, ai soggetti inadempienti l’obbligo dei certificati verdi, sanzioni pari ad una volta e mezzo il valore del certificato venduto sul mercato. L’art. 20, comma 7, stabilisce che la validità dei certificati verdi venga estesa a tre anni invece che a uno solo, come originariamente fissato dal decreto legislativo n° 79/99; in tal modo, qualora in un anno la domanda di certificati verdi si dovesse rivelare inferiore all’offerta, quelli invenduti, anziché venire annullati, potranno essere collocati sul mercato nei successivi due anni. Infine, il comma 6 dello stesso articolo prevede la possibilità, per gli impianti alimentati con biomassa e rifiuti, di rilasciare certificati verdi per un periodo superiore agli otto anni, come normalmente previsto per le altre fonti di energia rinnovabile.
La materia dell’energia è altresì regolata dalla L. n° 9 del 9 gennaio 1991, che, tra l’altro, oltre a dettare “norme per l’attuazione del nuovo piano energetico nazionale”(18), al Titolo IV (artt. 25 - 32) fornisce indicazioni anche in tema di “disposizioni fiscali”. Con il Piano Energetico Nazionale (PEN) si è cercato di dare una risposta unitaria ed organica ai fabbisogni energetici in termini sia d’importazione che di ricerca di nuove fonti interne di approvvigionamento, tanto attraverso la produzione di energia convenzionale, quanto di quella rinnovabile.
D’altra parte, proprio in tema di attività di pianificazione e programmazione aventi una valenza economico-sociale, estese a tutto il territorio nazionale, come nel caso del citato PEN, è assurdo pensare ad una frantumazione delle direttive generali che, tra l’altro, proprio in tema di rapporti economici, contrasterebbe con l’art. 41 della Costituzione. La legge, infatti, nonostante la competenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplina una materia che, per sua natura, riveste un carattere d’interesse nazionale e che, inevitabilmente, richiede un inquadramento ed una disciplina di carattere unitario, e non cioè frammentato e settoriale(19). Ovviamente, anche nel rispetto dei principi di coordinamento e collaborazione, è necessario fare salve le potestà attuative in capo alle Regioni(20), da esercitare, però, nel rispetto dei principi generali.
Sotto il profilo economico si determinerebbe poi, un allargamento del divario tra regioni più o meno sviluppate - con gravi rischi per il sistema della ‘tariffa unica nazionale’ applicata agli utenti domestici - e s’indurrebbero gli operatori economici interessati al settore ad indirizzare gli investimenti nelle regioni più ricche e/o con maggiore domanda, oppure, in ipotesi di autonomia tributaria, presso quelle in grado di applicare la minore tassazione. Invece, una efficace ed equilibrata politica di sviluppo del settore dell’energia, deve prevedere una crescita complessiva, nazionale, della capacità di produrre energia, sfruttando le tipicità del territorio e creando un adeguato sistema di infrastrutture di rete.
Il richiamo fatto al carattere di “interesse nazionale” che riveste tutto il settore dell’energia, riporta anche alla relativa definizione costituzionale. Il problema del fabbisogno energetico, infatti, come abbiamo visto, riveste un carattere che, per sua natura, è nazionale, e, di conseguenza, solo a questo livello può, e deve, trovare soluzione. In proposito è significativo il fatto che i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno auspicato una legislazione nazionale con indirizzi chiari, precisi e vincolanti per tutti, ed una azione di programmazione e pianificazione, con l’istituzione di una ‘cabina di regia’. In quella sede, peraltro, le stesse Regioni hanno evidenziato come, fermi restando gli indirizzi statali, il principio della potestà legislativa concorrente comporti, in queste materie, che la competenza delle regioni si manifesti solamente sugli aspetti attuativi(21).
Peraltro, la stessa attività di erogazione dell’energia elettrica e del gas è espressamente tutelata dalle norme perchè strettamente connessa con il funzionamento dell’economia nazionale(22) e con interessi generali e collettivi. Questi ultimi sono riconducibili a tre categorie fondamentali: a) interessi relativi alla sicurezza dell’approvvigionamento, all’uso efficiente delle risorse ed alla protezione dell’ambiente; b) interessi relativi all’erogazione del servizio; c) interessi relativi al funzionamento trasparente e concorrenziale del mercato.
Nel settore del gas, in particolare, la L. 481/95 detta una disciplina generale sulla regolazione del settore, indicando anche gli obiettivi da realizzare, in termini di uso efficiente delle risorse e di tutela dell’ambiente. L’art. 41, comma 1, lettere a e d, della citata legge prevede, tra gli strumenti utili al raggiungimento delle segnalate finalità, l’utilizzo della leva tariffaria al fine di incentivare determinate modalità di produzione o di uso dell’energia. Le discipline di settore, poi, contengono specifici vincoli o accordano trattamenti privilegiati all’energia prodotta da determinate fonti. Gli scopi dichiarati cui tende la richiamata normativa sono: garantire la fruizione del servizio in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale; definire un sistema tariffario certo e trasparente in grado di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari degli esercenti con gli interessi generali; assicurare adeguati livelli di qualità; promuovere la tutela degli utenti.
In proposito è da rilevare che suddetta legge, all’art. 2, comma 12, lett. c, sancisce l’obbligo di prestare il servizio “in condizioni di eguaglianza, in modo che le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani”. Questi concetti trovano applicazione nella disciplina civilistica sul principio di uguaglianza e di parità di trattamento (ex artt. 2597 e 1679 c.c.) ma che, in termini di principi costituzionali, trovano fondamento tanto nell’art. 2 Cost., quanto nel comma 3, lettera m, dell’art. 117 Cost., che prevede una competenza statale esclusiva per la “determinazione dei livelli esenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Quindi, anche da questo angolo visuale, risulta evidente come, ai giorni nostri, la fornitura di energia, con tutte le sue notevoli ricadute di ordine pratico, possa senz’altro farsi rientrare tra i diritti sociali e civili(23).
La citata legge, all’art. 2, comma 17, definisce poi la struttura e i criteri della ‘tariffa’, intesa come prezzo massimo unitario al netto delle imposte. Gli eventuali adeguamenti di quest’ultima sono legati all’inflazione ed al saggio di produttività e, altresì, ai mutamenti del quadro normativo nonchè ai costi derivanti dall’adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l’uso efficiente delle risorse (art. 2, comma 19).
Anche le amministrazioni regionali, del resto, possono utilizzare i loro piani energetici come strumenti attraverso i quali predisporre un progetto complessivo di sviluppo dell’intero sistema energetico, coerente con lo sviluppo socio-economico e produttivo del loro territorio, con l’assunzione di una piena responsabilità delle scelte di politica energetico-ambientali. Questi piani possono individuare meglio, a livello territoriale, le emergenze e le nuove esigenze dettate dalla legislazione nazionale ed europea e rappresentano l’importante impegno delle Regioni, nell’ambito degli indirizzi nazionali e comunitari, per lo sviluppo del sistema energetico ed ambientale.
Tra gli obiettivi principali dei piani, quali strumenti diretti al raggiungimento di una maggior tutela ambientale, una particolare considerazione merita la definizione delle migliori condizioni per lo sviluppo di sistemi tesi al risparmio di energia ed alla implementazione delle fonti rinnovabili. In particolare, le azioni indispensabili per l’ottenimento di tale obiettivo, sono: dal lato della domanda, l’incentivazione alla riduzione dei consumi finali di energia (attività produttive, usi civili e trasporti) e, dal lato dell’offerta, l’incremento dello sfruttamento delle fonti rinnovabili, il miglioramento dell’efficienza nella trasformazione delle fonti fossili tradizionali in energia elettrica e la promozione dell’innovazione e della ricerca tecnologica (impiego dell’idrogeno e di nuovi combustibili a ridotto impatto ambientale).
In definitiva, rispetto all’attuazione di una politica energetica, volendo tracciare un quadro istituzionale delle competenze, risulta che i soggetti coinvolti sono: il Parlamento, il Governo, il Ministero delle attività produttive, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas nonché le Regioni e gli Enti locali.
Al Parlamento compete un potere d’indirizzo e controllo sull’attività del Governo (art. 97 Cost.) ma anche una serie di rapporti con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas attraverso le Commissioni attività produttive di Camera e Senato.
Il Governo, attraverso il DPEF indica all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le esigenze di sviluppo del settore corrispondenti agli interessi del Paese, coordinando l’indirizzo politico settoriale con gli obiettivi generali di politica economica(24), in particolare, nel DPEF 2000-2003, si sostiene che al Governo spetti l’indirizzo e la regolazione del mercato, e all’Autorità semplicemente l’emanazione di direttive volte a garantire la libertà di accesso alla rete e la neutralità del servizio, l’efficienza economica e finanziaria delle tariffe(25).
All’Autorità, in base alla L. 481/95, competono una serie di attività fondamentali: verifica della libera concorrenza, accesso diffuso degli utenti ai servizi con livelli di qualità adeguata, protezione degli utenti, incentivazione dell’uso efficiente delle risorse e alla tutela dell’ambiente (art. 1, comma 1). Il Garante realizza questi fini attraverso un potere consultivo e di proposta nei confronti di Governo e Parlamento (art. 2, comma 12, lett. a, b), nonché attraverso la possibilità di emanare atti normativi o amministrativi generali in relazione alla disciplina delle tariffe (art. 2, comma 12, lett. e) ed alla qualità del servizio (art. 2, comma 12, lett. h) ma anche con poteri di tipo sanzionatorio, a seguito dei controlli effettuati (art. 2, comma 12, lett. m), oppure con l’adozione di attività di tipo arbitrale e conciliativo (art. 2, comma 12, lett. m). Peraltro, nell’esercizio delle sue funzioni, l’Autorità opera con autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione (art. 2, comma 5), tenendo però conto degli indirizzi generali formulati dal Governo in ordine alle esigenze di sviluppo del settore corrispondenti agli interessi del paese (art. 2, comma 21).
Infine, in relazione alla disciplina del settore dell’energia e del gas, in base all’art. 11, comma 6, del D.lgs. 79/99, un ruolo residuale sembra assumere anche il CIPE, in ordine alla definizione degli obiettivi e dei vincoli ambientali della politica energetica(26).
Anche il settore del gas, in particolare, è sottoposto alla legislazione interna, attuativa delle direttive Comunitarie (d.lgs. 625/96 e L. 144/99) che tende a contemperare la graduale apertura del mercato con le esigenze di tutela degli interessi generali e collettivi del settore. L’art. 41, comma 1, lett. c, della L. 144/99 tende poi ad eliminare ogni disparità di trattamento tra gli operatori ed a garantire trattamenti non discriminatori alle imprese. Contestualmente, la segnalata disciplina prevede l’adozione di regole in grado di garantire lo svolgimento del servizio pubblico con le relative caratteristiche di universalità, qualità e sicurezza, nonché l’interconnessione e l’interoperabilità dei sistemi (art. 41, comma 1, lett. f).
Sotto il profilo dell’approvvigionamento del gas naturale, sia esso proveniente dalla produzione nazionale, oppure d’importazione (in quest’ultimo caso, regolato da contratti vincolati, di lungo periodo, con clausole del tipo take or pay(27)), il d.lgs 164/2000 prevede che questo, nel rispetto delle finalità generali di salvaguardia della sicurezza del servizio e dei criteri per l’accesso e l’uso del sistema, debba essere libero. Il Ministero delle Attività produttive e l’Autorità per l’energia elettica e il gas adottano le regole generali a livello nazionale; gli enti locali decidono se assumere il servizio e garantire ai residenti nel territorio comunale la fruizione universale delle prestazioni. A seguito sia delle interruzioni programmate delle forniture del servizio elettrico, operate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (GRTN) il 26 giugno 2003, sia dello squilibrio verificatosi fra potenza richiesta e disponibile, il Governo ha adottato il decreto legge 3 luglio 2003, n. 158, recante, Disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza; successivamente, è intervenuto nuovamente, con il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, per modificare le condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche, dettando, Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. In particolare, con tale decreto si consentiva, sino al 31 dicembre 2004 e su segnalazione del GRTN, il funzionamento di centrali termoelettriche con potenza superiore ai 300 MW anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell’aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, pur nel rispetto dei valori massimi di emissione previsti per impianti inferiori ai 500 MW dalla normativa europea.
Successivamente, però, sull’onda delle critiche al sistema elettrico italiano, nate in conseguenza del blackout verificatosi nella notte fra il 27 e il 28 settembre 2004, nella conversione in legge del decreto n. 239/03, venivano affidate al Governo specifiche deleghe per assicurare il raggiungimento, anche a medio termine, e il mantenimento di condizioni economiche atte a garantire un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica, nonché specifiche funzioni di programmazione e pianificazione energetica. In particolare, la legge di conversione n.290/2003, oltre a prorogare al 30 giugno 2005 la deroga ai limiti di immissione in atmosfera per la qualità dell’aria, attribuiva ampie deleghe al Governo che doveva, entro due mesi, prevedere interventi di razionalizzazione, unificazione e semplificazione delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di rete e per la manutenzione, riattivazione e riprogrammazione dell’utilizzo di impianti idroelettrici, allo scopo di ridurre il rischio di distacchi di energia elettrica per l’utenza diffusa.
3. Conclusioni.
In definitiva, stando al richiamato quadro istituzionale delle competenze, non si può certo dire che la politica eco-energetica, e in special modo l’azione svolta in campo infrastrutturale, sia stata sin qui in grado di modificare la situazione di grave ritardo del settore, soprattutto nella prospettiva di una Europa allargata.
L’adozione delle citate procedure di programmazione ha certamente impresso una positiva evoluzione nell’impostazione degli interventi attuativi, rivolti, principalmente, alla maturità tecnico-amministrativa delle scelte ed all’efficacia-efficienza dei risultati attesi. Questa positiva evoluzione, però, non è stata accompagnata da un coerente avanzamento di alcuni strumenti, pur determinanti, per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del settore, come la semplificazione procedurale o – con molti dubbi e il beneficio d’inventario -, il coinvolgimento dei privati(28).
In molti casi, poi, è l’iper-regolamentazione e la strenua difesa dell’autonomia e dell’autodeterminazione locale a porre notevoli ostacoli amministrativi sia al riammodernamento dei vecchi impianti tradizionali con nuova tecnologia eco-compatibile, che alla realizzazione di nuovi impianti di energia alternativa, con conseguenti lungaggini e costi di investimento supplementari. In proposito il problema – anche in considerazione della scarsa autosufficienza energetica dell’Europa e, nel caso dell’Italia, in particolare, della forte incidenza del costo della bolletta energetica nazionale -, andrà regolato, nel quadro della sussidiarietà, adeguando le normative nazionali, regionali e locali alla esigenza di conferire una priorità assoluta alla realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili.
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| Note
(1) Il nostro Costituente, avendo menzionato entrambi i suddetti termini, ha voluto accogliere, salomonicamente, tanto la nozione antropocentrica (ambiente), quanto quella ecocentrica (ecosistema).
(2) Sul tema vedi: Massa Pinto I., Il principio di sussidiarietà- Profili storici e costituzionali, Jovene, 2003
(3) Per un approfondimento dottrinale si veda: Cassese S., L’energia elettrica nella legge costituzionale n. 3 del 2001, relazione alla giornata di studio su “la riforma del Titolo V della Costituzione” organizzata dalla Rassegna giuridica dell’energia elettrica, 1 luglio 2002, in www.federalismi.it; Scarpa C., Titolo V e politica energetica: per favore riformiamo la riforma, Mercato concorrenza e regole, vol. IV, n. 2, agosto 2002, pp. 389 ss..
(4) Sul punto, in generale, Landi G., Energia elettrica (nazionalizzazione), in Enc. Dir., XIV, Milano, Giuffré, 1965, p. 899 ss.; Guarino G., Scritti di diritto pubblico dell’economia e dell’energia, Milano, Giuffré, 1962; Cassese S., Dalla vecchia alla nuova disciplina dei servizi pubblici, in Rass. giur. en. elettr., 1998, p.233 ss.; Ranci P., Concorrenza e servizi pubblici nella Costituzione, in Per una nuova costituzione economica, a cura di Della Cananea G. e Napolitano G., ed. Il Mulino, 1998; Sorace D., Servizi pubblici e servizi (economici) di pubblica utilità, in Dir. pubbl.,1999, p.371ss.; Napolitano G. L’energia elettrica e il gas, in Trattato di Diritto amministrativo, a cura di Cassese S., Tomo II, p.1635 ss.; Faleschini G., Il quadro normativo nel settore del gas naturale, in AmbienteDiritto.it, 2004.
(5) Peraltro, rispetto al tema delle privatizzazioni, specie nel campo dei servizi essenziali per la collettività, è in corso una seria riflessione politica, tesa a valutare, serenamente, gli effetti economico-sociali di una inversione di rotta, scaturita dall’ingresso nell’UE e che ha subito una forte accelerata a seguito degli eventi di tangentopoli, ma che si è innestata su un terreno economico-culturale locale scarsamente recettivo e/o non ancora preparato ad assorbirle.
(6) Un caso emblematico delle situazioni critiche e dei rischi che si possono correre è rappresentato dallo Stato della California dove il sistema elettrico, per una serie di motivi di carattere congiunturale e strutturale, è precipitato in una gravissima crisi, con interruzioni della fornitura di energia, forti aumenti dei prezzi ed insolvenze delle imprese erogatrici. In particolare, la crisi è stata causata da un forte squilibrio nel rapporto tra domanda ed offerta e da un meccanismo di regolazione dei flussi di energia inefficace: la domanda è cresciuta a seguito della crescita dell’economia e dei forti afflussi di popolazione nello Stato; l’offerta è stata frenata dai severi vincoli ambientali e dalle incertezze sul sistema di regole e sulle competenze istituzionali pubbliche; la carenza strutturale delle linee di interconnessione non ha consentito una integrazione con le reti contigue. A questo punto, il sistema borsistico, basato sulla fissazione libera dei prezzi all’ingrosso ha fatto lievitare gli stessi ad un livello fino a dieci volte superiore rispetto a quelli precedentemente in vigore; questi aumenti hanno determinato la crisi finanziaria delle grandi imprese distributrici, perchè sono stati bloccati, fortunatamente, da un sistema tariffario rigidamente vincolato dei prezzi di vendita ai consumatori. Ovviamente, come spesso accade in questi casi, il rimedio è stato peggiore del male, perché il salvataggio delle imprese in crisi è stato effettuato con i fondi della collettività ed inoltre i prezzi di vendita dell’energia si stanno comunque adeguando in maniera concentrata nel tempo e, quindi, risultano essere particolarmente onerosi per il consumatore finale. Dalla segnalata esperienza risulta in tutta evidenza l’utilità e la necessità di un rigido coordinamento Centrale che, anche a livello economico, sovrintenda a queste trasformazioni strutturali, attraverso un chiaro sistema di regole amministrative e di competenze istituzionali. (Per interessanti spunti di riflessione sul caso specifico si veda: De Michelis A. e Granieri M., “Deregolamentazione e crisi energetica. Appunti di viaggio sul caso californiano”, in MCR, 1/2002, 73 ss.).
(7) In argomento si veda Nanni L., Le direttive UE in tema di transito di energia elettrica e di gas naturale nelle grandi reti di trasporto, in Rass. giur. en. elettr., 1995, p.687 ss..
(8) In argomento, per le richiamate direttive, si veda rispettivamente: Clò A., La Direttiva elettrica europea fra concorrenza e interesse generale in L’industria, 1999, p.15 ss.; Zavattoni G., La direttiva gas e l’accesso dei terzi alla rete, in Rass. giur. en. elettr., 1998, p.759 ss..
(9) In ambito Comunitario è da segnalare l’accordo politico raggiunto, nella riunione dell’ECOFIN del 19 marzo 2003, sulla tassazione sui prodotti energetici, ed in particolare l’articolo 16 che contiene disposizioni relative alla detassazione di carburanti costituiti o contenenti prodotti derivati da biomassa. In base a tale articolo gli Stati membri possono introdurre riduzioni dell’accisa in misura corrispondente al volume dei biocarburanti utilizzati da soli o in miscela con prodotti petroliferi.
(10) I settori interessati dalla Direttiva 87/2003, che introduce un meccanismo di scambio di crediti di emissione, sono: le attività energetiche, compresi gli impianti di generazione elettrica per potenza superiore ai 20 MW (a eccezione degli inceneritori), le raffinerie e i forni a coke, le attività di produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, l’industria dei prodotti minerali (ceramica, vetro, cemento), nonché l’industria cartaria. Si tratta, nel complesso, di circa il 40 per cento delle emissioni totali di gas serra dell’Unione europea.
(11) È facoltà dei singoli Stati assegnare a ciascun impianto il numero di permessi di emissione, nei periodi compresi tra: il 2005-2008 e il 2008-2012; durante il primo i permessi saranno assegnati a titolo gratuito e la sanzione per ogni tonnellata di inquinanti emessa in eccesso ai crediti assegnati ed eventualmente acquistati sarà di 40 €; durante il secondo, che coincide con il primo periodo entro il quale gli Stati che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto dovranno dimostrare di averne soddisfatto l’obbiettivo, gli Stati nazionali potranno assegnare il 10 per cento dei permessi a pagamento e la sanzione per gli eccessi sarà di 100 € a tonnellata.
(12) La Direttiva 87/2003 non prevede ancora la possibilità dell’inserimento nel mercato europeo dei crediti di emissione derivanti da progetti realizzati dalle imprese europee nei paesi in via di sviluppo (Clean Development Mechanism – CDM) o nei paesi con una economia di transizione (Joint Implementation – JI). Tuttavia è stata presentata in Commissione europea una proposta di Direttiva, denominata linking directive, che permetterà l’utilizzo di crediti di emissione scaturiti da progetti CDM e JI nel calcolo di permessi di emissioni rilasciati col piano di allocazione nazionale. In tal caso, un titolare di impianto soggetto alla Direttiva europea sull’emission trading avrà la facoltà di ottemperare al proprio obbligo nazionale anche investendo in un paese al di fuori dell’Unione Europea, in un progetto che determini una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
(13) I Paesi di adesione, nel quadro della direttiva 2001/77/CE sull’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (questa direttiva è stata recepita dai nuovi Stati membri nel maggio 2004), hanno fissato particolari obiettivi per l’eco-energia: l’obiettivo totale per l’elettricità rinnovabile, da realizzare nel 2010, è ora del 21% per l’UE 25, anziché del 22% per l’UE 15.
(14) Allo stato attuale della tecnologia, ci sono significative differenze in termini sia di costo che di resa tra centrali che utilizzano l’energia tradizionale e quelle che sfruttano le fonti rinnovabili; il costo di queste ultime, infatti, sembra essere, più o meno, il doppio rispetto a quelle tradizionali, laddove la stessa resa energetica è di molto inferiore perché, mentre una centrale a ciclo combinato che utilizza gas naturale viene usata per 6.000 ore l’anno, una che sfrutta l’energia eolica viene usata soltanto per 2.000 ore (Fonte Assoelettrica).
(15) Per un approfondimento dottrinale si veda: Amorosino S., Energia/ambiente nel decreto n. 112 del ’98: dal modello all’attuazione: l’organizzazione del <<governo dell’energia>> da parte delle regioni e degli enti locali, in Rass. giur. en. elettr., 1998, p. 673 ss.; Federici R., Commento agli artt. 28 – 31 in Commento al d.lgs 112/98. Il nuovo modello di autonomie territoriali, a cura di Stipo M., ed. Maggioli, 1998, p. 135 ss.; Ferrari E. Commento agli artt. 28 – 31 in Lo Stato autonomista, a cura di Falcon G., ed. Il Mulino, 1998, p.127 ss..
(16) Sul punto, per una analisi degli accordi e per una interpretazione funzionale degli stessi, sia consentito rinviare a Migiarra M., Politiche nazionali ed europee per la riduzione del livello di emissione di gas ad effetto serra e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, in RGA, 1/2004.
(17) In proposito, il d.lgs. n. 387/03, al fine di accelerare le procedure di autorizzazione, dispone che gli impianti rinnovabili siano considerati opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti. È previsto pertanto il rilascio di un’autorizzazione unica che deve essere concessa dalla Regione, o da altro soggetto istituzionale delegato, entro 180 giorni dalla data della domanda.
(18) Per un approfondimento generale sul tema ‘energia e ambiente’, si veda nel Codice dell’ambiente (a cura di Nespor S. e De Cesaris A.), ed. Giuffrè, con ivi, un commento alla legge, a cura di Gratani A. e Zucchini G., ed accurata bibliografia (non trovano commento, però, gli artt. da 24 a 27 relativi alle “disposizioni fiscali”). Utile strumento di consultazione è altresì Il Codice dell’ambiente a cura di Maglia S. e Santoloci M., ed. La Tribuna.
(19) Secondo il Cassese, scomparso il riferimento costituzionale all’interesse nazionale, è da prendere in considerazione un nuovo parametro, tratto dal diritto pubblico tedesco, concernente la ‘natura stessa delle materie’ in questione; in tal modo, quando si parla di grandi reti di energia, di telecomunicazione, di tasporti sono le peculiari caratteristiche dell’argomento a rendere necessaria una considerazione che superi il limite territoriale. In proposito anche Bassanini conviene sulla necessità che la decisione sulle grandi arterie di trasporto spetti all’Autorità nazionale, sebbene ritenga che i poteri locali possano e debbano intervenire in merito alle modalità di realizzazione delle opere. (Suddette opinioni sono state espresse nel corso del convegno sul tema “L’attuazione e la riforma del Titolo V della Costituzione”, tenuto a Roma presso la Biblioteca della Camera il 28 ottobre 2002). Giova altresì rilevare che per la realizzazione di nuove opere la Direttiva Comunitaria 85/337/CEE in tema di VIA (recepita in Italia con L. 146/94), integrata e modificata dalla Direttiva 97/11/CE, già riserva allo Stato le opere di cui all’allegato I, mentre a seguito del DPR 12 aprile 1996 assegna alle Regioni la competenza sulle opere di cui all’allegato II. In realtà, la Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla legittimità della menzionata riserva statale dell’allegato I, nella sentenza n° 210/87, già parlava, come oggi Cassese, di ‘natura degli interessi’, affermando che “la natura degli interessi da curare e salvaguardare, il loro livello, afferente all’ambito nazionale, le sostanziali finalità che sono quelle della protezione di valori costituzionali primari (artt. 9 e 32 Cost.) ... giustificano ampiamente lo spessore dei poteri attribuiti allo Stato che sono anche in funzione di indirizzo e coordinamento, come si rileva anche specificamente dalla previsione di intese tra lo Stato e i soggetti di autonomia, anche speciale, per l’intreccio degli interessi nazionali, regionali e provinciali”.
(20) La L. 10/91 che reca “Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, all’art. 5 prevede l’adozione di ‘Piani regionali’ che, in relazione alle competenze trasferite alle Regioni in materia di energia dal D.lgs. 112/98, sono il principale strumento attraverso il quale le Regioni possono programmare ed indirizzare nei propri territori, gli interventi, anche strutturali, in campo energetico. In particolare, il ‘Piano Energetico Regionale’ rappresenta il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che assumono iniziative in campo energetico nel territorio di riferimento e contiene tutti gli elementi necessari tanto agli operatori di settore, quanto all’utenza diffusa ed ai grandi consumatori di energia.
(21) Vedi audizione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome presso la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, nel corso dell’indagine conoscitiva su “Situazione e prospettive del settore dell’energia”, in Atti parlamentari della XIV legislatura, Roma, 2002, pag. 637.
(22) Per una valutazione degli aspetti segnalati si veda Guarino G., Unità ed autonomia del diritto dell’energia in Scritti di diritto pubblico dell’economia, ed. Giuffrè, 1962, p.221 ss..
(23) Per un generale approfondimento sul tema, cfr.: Bifulco D., L’inviolabilità dei diritti sociali, Jovene, 2003.
(24) Si veda in tal senso l’audizione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas nell’Indagine conoscitiva sul riassetto del settore del gas. Memoria per l’audizione davanti alla Commissione Attività produttive della Camera dei deputati, Roma, 24 marzo 1999, p.361 ss..
(25) Si veda in tal senso il DPEF 2000-2003, p.35.
(26) In tal senso si vedano le delibere Cipe n° 137 del 19 novembre 1998 che approva le “linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra” secondo quanto disposto dalla L. 120/2002 di ratifica del Protocollo di Kyoto, nonché la n° 126, del 6 agosto 1999, che approva il “Libro bianco sulle fonti rinnovabili”.
(27) Gli accordi tra le imprese tendenti a regolare la gestione dell’approvvigionamento attraverso il sistema del take or pay (letteralmente, prendi o paga) sono oggetto di esame da parte della Commissione europea per la necessaria verifica di compatibilità delle esigenze di liberalizzazione del mercato, con le norme poste a tutela della concorrenza (Fonte: Autorità per l’energia elettrica ed il gas, Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, Roma, 2001).
(28) In proposito, come già rilevato nel corso di questo lavoro (vedi il caso dello Stato della California), non sempre l’apertura ai privati può ritenersi la soluzione ottimale, e, anzi, lo stesso Ministro Tremonti - ma, oggi, non è l’unico -, rispetto alle privatizzazioni, imposte anche dall’U.E., ha parlato di una new deal che porterebbe a riconsiderare, complessivamente, alla luce delle realtà contingenti - non previste e, forse, non prevedibili all’epoca del Trattato -, le normative sulla privatizzazione di alcuni settori ritenuti strategici per le economie nazionali
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