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L’INQUINAMENTO ACUSTICO: ASPETTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI
di Filomena Daniela Piccolo, Dottoranda di ricerca
La rilevanza giuridica della tutela dell’ambiente nasce soltanto in tempi relativamente recenti.
Il legislatore del 1942 concepisce il codice civile in un’ottica patrimonialistica, dedicando scarsa attenzione ai diritti della personalità ed alla persona in quanto tale, con un proprio valore ed una propria singolare dimensione individuale. Il sistema è incentrato sulla tutela del diritto di proprietà, a garanzia del quale sono previsti rimedi risarcitori e ripristinatori in diverse forme.
Dottrina e giurisprudenza avviano il processo di depatrimonializzazione, a seguito del quale la persona è considerata in tutte le sue diverse sfaccettature, riconoscendosi in capo alla stessa la titolarità di interessi extrapatrimoniali, che, al pari o forse in misura maggiore di quelli patrimoniali, meritano un’adeguata tutela.
La Costituzione, di certo, agevola il percorso intrapreso da dottrina e giurisprudenza, fornendo validi appigli normativi cui ancorare l’esigenza di cura e protezione di situazioni giuridiche rilevanti, che rappresentano i “valori” di una società ampiamente modificata rispetto a quella del 1942.
Solo nel 1975 la Cassazione riconosce il diritto alla riservatezza, inteso quale diritto alla propria vita privata; è garantita tutela civile al diritto di onore (tradizionalmente tutelato solo penalmente) e via di seguito.
Gradualmente, si amplia la gamma di interessi, di cui è sintesi la persona e che della stessa esprime il patrimonio umano. Si avverte, di conseguenza, l’esigenza di predisporre un sistema di protezione idoneo a salvaguardare l’individuo per consentirne la crescita, lo sviluppo e la formazione, garantendo, nel contempo, standards qualitativi di vita dignitosi.
Dalla metà degli anni 80’, l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza si focalizza su un aspetto particolare della persona umana ovvero la “salute”, evidenziando le molteplici implicazioni negative, spesso fonti di danni irreparabili per la stessa, derivanti dal “vuoto di tutela” e dall’assenza di strumenti normativi capaci di arginarne i rischi di aggressione.
Nasce il cosiddetto danno biologico, frutto di elaborazione giurisprudenziale, inteso come lesione all’integrità psico-fisica di un soggetto, medicalmente accertabile e tradizionalmente (per l’esattezza fino al maggio 2003), risarcibile in base agli articoli 32 della Costituzione e 2043 del codice civile (1).
Parallelamente al radicarsi dell’esigenza di tutela della salute, affiora quella di tutela dell’ambiente.
Seppur è innegabile una distinzione concettuale tra “salute” e “ambiente”, da cui nasce la necessità di perimetrale la nozione di ambiente e renderla autonoma rispetto ad altre simili fattispecie, è pur vero che la tutela della salute e la tutela dell’ambiente presentano punti di contatto ed aspetti comuni.
Spesso la tutela della salute ha delle ricadute notevoli su quella dell’ambiente e viceversa: dimostrazione palese ne è il cosiddetto “diritto all’ambiente salubre”, se è vero che afferenti a questo diritto sono «le attività che possono importare in via mediata pericolo o danno alla salute di una generalità indeterminata di persone». (2)
Comincia a diffondersi la convinzione che l’ambiente, quale fattore determinante la qualità di vita di ogni individuo, deve rientrare tra le finalità prioritarie delle istituzioni, a garanzia di un benessere sociale, indispensabile per l’esplicazione della personalità di ognuno.
Lo stesso legislatore, prendendo atto della sensibilità manifestatasi verso l’ambiente, si è preoccupato di individuare strumenti e tecniche capaci di preservarlo. (3)
Un’efficace opera di difesa dell’ambiente dai rischi di degradazione causati dall’attività economica pubblica e privata deve sostanziarsi in interventi volti, da un lato, alla conservazione, alla razionale gestione e al miglioramento delle condizioni naturali in tutte le sue componenti, dall’altro, alla preservazione dei patrimoni genetici, terrestri e marini, nonché di tutte le specie animali e vegetali che nell’ambiente vivono.
La realizzazione di tali obiettivi impone l’autonomia normativa della cura dell’ambiente rispetto alla tutela sanitaria; la disciplina deve articolarsi negli specifici settori della tutela dell’inquinamento idrico, atmosferico, acustico e del suolo. (4)
In quello che è diventato un variegato panorama legislativo (ambientale), l’inquinamento acustico conquista un considerevole spazio solo in tempi recenti (diversamente da quanto accade per le altre forme di inquinamento).
Anche dalla Comunità Europea, soggetto principale nella politica ambientale, tardano ad arrivare moniti ed imputs capaci di sollecitare ed orientare la produzione normativa nel settore.
Le direttive emanate dalla Ce per regolamentare le emissioni sonore non mirano precipuamente ed immediatamente ad eliminare gli effetti nocivi derivanti da rumori intollerabili. (5)
Si tratta, quindi, di una tutela debole che rappresenta, semplicemente, l’effetto indiretto dell’applicazione di una normativa finalizzata a difendere, innanzitutto, il mercato, la concorrenza, la libera circolazione di alcuni prodotti, creando una disciplina frammentata e lacunosa. (6)
Il quadro legislativo nazionale di riferimento è, ad oggi, costituito, malgrado i successivi interventi, dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dalla legge-quadro del 26 ottobre 1995 n.447.
L’intervento è significativo, in quanto il legislatore conferisce all’inquinamento acustico una dimensione “unitaria”, trattando la materia in modo organico ed occupandosi dei rischi, dei pericoli e dei danni originati da emissioni sonore in ambienti abitativi, lavorativi ed esterni.
Diversi provvedimenti (decreti ministeriali, regolamenti, decreti legislativi) seguono l’emanazione della legge del 1995, a garanzia dell’attuazione concreta di strumenti e misure per neutralizzare, o almeno, arginare gli effetti nocivi dell’inquinamento acustico.
Lo sviluppo di una corposa normativa è terreno fertile per l’attività ermeneutica della Cassazione, che, spesso, è costretta ad intervenire per dissipare dubbi interpretativi sollevati da una disciplina, non di rado, contraddittoria, frastagliata e poco coerente.
La Cassazione, in molte pronunce, si sofferma sulla funzione strategica svolta dall’articolo 844 del codice civile in relazione alla protezione del bene “salute” da incisive forme di aggressioni come, appunto, l’inquinamento acustico.
Già a partire dagli anni 70’, si forma un orientamento interpretativo che tende ad ampliare l’ambito operativo della norma, originariamente posta ad esclusiva tutela della proprietà.
In questa direzione si orientano, anche, tutte le decisioni di merito, che individuano nella salute il criterio per decidere circa la tollerabilità o meno delle immissioni da rumore.
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, si è fermata sul problema, precisando che il limite di tollerabilità delle immissioni non riveste carattere assoluto, bensì relativo, dovendosi aver riguardo alle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione.
Nel settembre del 2000, il Tribunale di Venezia evidenzia il forte nesso tra il disturbo proveniente da fonte sonora, nella misura in cui si superano i limiti di tollerabilità, e l’alterazione delle condizioni di vita di soggetti costretti a subire i dannosi effetti acustici.
Nella specie, l’immisione rumorosa inquinante deriva dal traffico autoveicolare e comporta l’impossibilità di fruire di spazi esterni all’abitazione, pregiudica, fino ad impedirlo, il riposo, rende difficili le comunicazioni, provocando stati di irritabilità e confusione.
L’incidenza sul sistema di vita di un soggetto ne legittima la pretesa risarcitoria, configurandosi un danno da “inquinamento acustico”. (7)
I giudici di Milano, (Corte di Appello di Milano – 6 novembre 2001 n. 2444) in conformità alla decisione del Tribunale di Venezia, sostengono che la sottoposizione ad immissioni acustiche intollerabili, quando anche non comporti a carico delle vittime il sorgere di un danno biologico correlato al peggioramento dello stato di salute o all’insorgere di una malattia, può essere fonte di un danno esistenziale da risarcire a causa dell’alterazione della normale attività di un individuo.
La valenza “esistenziale” del danno da immissioni è puntualmente esplicitata da una recente giurisprudenza (Corte di Appello di Milano 14 febbraio 2003 n.974), che accorda azione di tutela ogni volta che si provi la capacità perturbatrice delle immissioni sulla sfera esistenziale dell’individuo.
L’alterazione del sistema nervoso, lo stato di malessere diffuso rendono invivibile l’habitat domestico, con ripercussioni negative sulla serenità familiare e sulle normali attività quotidiane. (8)
Il riconoscimento di un’intima relazione tra ambiente ed individuo favorisce, quindi, il consolidarsi di una giurisprudenza pronta ad ampliare i confini della risarcibilità di danni non patrimoniali sofferti dai singoli in occasione di eventi di inquinamento compromissori dell’ ambiente ove i soggetti vivono ed operano.
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Note
(1) Sulla natura del danno biologico, cfr. P. Franceschetti, Responsabilità Civile, Napoli, Edizione Simone, 2001, p.85 e ss.; F.Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000, p.74, ove il danno biologico è qualificato quale danno-evento e riportato nella categoria del danno ingiusto ex art. 2043 c.c. Attualmente, alla luce di recenti interventi giurisprudenziali ( Cass. 31 maggio 2003 n.8827 – n.8828 ) si impone una diversa opzione interpretativa dell’art. 2059 c.c., non identificandolo più con la riduttiva formula del danno morale subiettivo, risarcibile solo nei casi previsti dalla legge.La tutela del danno biologico è, ormai, allocata all’interno dello schema dell’ art. 2059 c.c.; di conseguenza viene abbandonata la costituzione dell’ipotesi del “danno evento” o tertium genus di danno rispetto ai danni patrimoniali e ai danni non patrimoniali.
(2) B.Caravita, Diritto dell’ambiente , Bologna, Edizione Il Mulino, 2001, p. 53 – 54.
(3) Con L. 349/1986 è stato istituito il Ministero dell’Ambiente ed è stata introdotta una nuova tipologia di danno : il danno ambientale (art.18 l.349/19869).
(4) F.Caringella, Il Diritto Amministrativo, Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, 2002, p.1118.
(5) Solo nel 2002, il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno adottato una direttiva-quadro riguardante specificamente la determinazione e la gestione del rumore ambientale (Direttiva CE 2002749) segnalando la necessità di interventi regolatori idonei a salvaguardare le condizioni fisiche e psichiche che rischiano di essere seriamente compromesse dalle emissioni acustiche. Con Direttiva CE 2003/10è stato compiuto un ulteriore passo avanti: si è valorizzato il meccanismo della “prevenzione”nell’azione di tutela. La riduzione dell’esposizione a rumore può essere realizzata in maniera più efficace attraverso sistemi di protezione ideati fin dalla progettazione dei luoghi di lavoro, nonché attraverso la scelta di attrezzature, procedimenti e metodi di lavoro, allo scopo di ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte.
(6) Cfr. C. Tallarino, Ambiente e tutela dell’inquinamento acustico : la verifica di un percorso attuativo locale, in Riv. giur. amb., n.1/2003.
(7) La sentenza del Tribunale di Venezia è pubblicata in Osservatorio del danno esistenziale- Rubrica periodica di Giurisprudenza, sul sito www.dannoesistenziale.it
(8) La Corte di Appello di Milano definisce come “danno esistenziale da inquinamento ambientale” quello alla serenità domestica causato da immissioni intollerabili; in Riv. giur.amb., n.5/2003.
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