| Piccole e Medie Imprese (PMI): profili nazionali e comunitari in evoluzione
di E. Vitetti
Il settore delle Piccole e Medie Imprese è caratterizzato, attualmente, da profondi e sostanziali mutamenti, derivanti principalmente dall'introduzione della nuova disciplina comunitaria, la quale, recando fondamentali variazioni alla materia nel suo complesso, ha prodotto una serie di effetti di carattere diversificato, meritevoli di esame non solo sotto l'aspetto economico e giuridico, ma anche e soprattutto politico e sociale.
È per tale ragione che l'illustrazione della tematica relativa alle PMI deve fare precipuo riferimento al dato normativo comunitario, ossia alla Raccomandazione n.1422 del 6 maggio 2003, (che sostituisce quella del 3 aprile 1996, n. 280/CE); con tale provvedimento la Commissione Europea ha presentato una nuova definizione di PMI ed ha stabilito, così, nuove regole che influenzeranno tutti i futuri provvedimenti U.E. e che condizioneranno, in particolare, la spinosa materia degli aiuti di Stato, la prossima programmazione dei fondi strutturali, nonché le norme contabili e di bilancio di tutte le imprese europee. L'obiettivo condiviso è quello di pervenire all'applicazione di regole uniformi all'interno dell'Europa allargata.
La revisione della citata definizione, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2005, scaturisce, tra l'altro, dalla necessità:
- di superare le difficoltà di carattere interpretativo, sorte in vigenza della precedente Raccomandazione 96/280/CE;
- di fissare soglie più realistiche con riferimento all'evoluzione complessiva del mercato unico;
- di difendere le PMI dall'imperante e massiccia globalizzazione in cui sono sempre più coinvolte;
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di garantire alle stesse PMI servizi tali da consentire loro le medesime possibilità di scambi internazionali delle quali fruiscono le grandi imprese;
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di evitare alle PMI una forte penalizzazione, derivante dalla inferiore capacità a concludere accordi di natura commerciale, finanziaria e tecnica.
La nuova disciplina comunitaria fa rientrare nell'ampia accezione d'impresa ogni struttura esercente un'attività economica, a prescindere dalla forma giuridica che la stessa riveste ed attua, altresì, una modifica dei parametri finanziari delle PMI, le quali vengono distinte a seconda del numero dei dipendenti, del fatturato e del totale di bilancio, rispettivamente, in:
Media impresa = numero dei dipendenti inferiore a 250; fatturato non superiore a 50 milioni di euro; totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro;
Piccola impresa = numero dei dipendenti inferiore a 50; fatturato non superiore a 10 milioni di euro; totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
Micro impresa (1) = numero dei dipendenti inferiore a 10; fatturato non superiore a 2 milioni di euro; totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.
La scelta relativa ai valori del fatturato e del totale di bilancio è stato operata con riferimento all'incremento della produttività delle imprese ed alla modifica dell'indice dei prezzi al consumo nel periodo 1994/2000, nonché dei tetti del totale di bilancio annuo, in base alle variazioni statistiche osservate nel rapporto tra questo valore e quello del fatturato delle imprese stesse.
Sempre la stessa Raccomandazione definisce più puntualmente la specifica nozione di indipendenza , che si concretizza nell'ipotesi in cui la stessa non risulti essere controllata, direttamente o indirettamente, almeno per il 25%, da un'altra impresa che non rientra nei parametri previsti per le PMI, e vi ricomprende anche i rapporti di partenariato tra imprese, a condizione, però, che un'impresa partner non eserciti sulle altre un controllo effettivo, sia di tipo diretto che indiretto.
Con riferimento ai legami che possano sorgere tra diverse imprese, è invece interessante segnalare che la nuova definizione d' imprese collegate riprende i contenuti della Settima Direttiva 83/349/CEE e successive modificazioni in tema di bilanci consolidati. Tale riferimento impedisce il fenomeno dell'aggiramento delle regole e tiene conto delle esperienze compiute in tema di controllo di aiuti pubblici.
Ulteriore significativa novità introdotta dalla nuova disciplina è la c.d. dichiarazione sull'onore , costituita da un'autocertificazione che gli imprenditori possono rendere sullo status dell'impresa (autonoma, associata o collegata) e sui dati relativi ai parametri numerici dimensionali che la riguardano, e ciò anche nel caso in cui la dispersione del capitale sociale non permetta l'individuazione esatta dei suoi detentori ma l'impresa stessa supponga, in buona fede, di non essere detenuta al 25% o più da una o più imprese collegate fra loro, o attraverso persone fisiche o gruppi di persone fisiche.
Considerato che soltanto l'esame del quadro complessivo in cui operano le PMI ed il contesto politico ed economico che le supporta consente di comprendere il senso intrinseco che è alla base della modifica comunitaria, si ritiene necessario analizzare, anche se brevemente, il Programma pluriennale per le imprese e l'imprenditorialità (2001-2005) dell'Unione europea, il quale, prestando particolare attenzione proprio alle PMI, indica alcuni obiettivi volti a riequilibrare l'economia e le condizioni di vita in ambito europeo e ad accrescere la competitività dell'intero sistema economico comunitario nei confronti del resto del mondo, con riferimento sia alle aree più forti del continente che a quelle in via di sviluppo.
Non può, infatti, trascurarsi la considerazione che un'insufficiente concorrenzialità delle PMI europee nei confronti del resto del mondo potrebbe produrre una penetrazione economico-commerciale nei mercati europei da parte di imprese site in Paesi extra U.E, né il fatto che le PMI e le microimprese soffrano di gravi problemi di competitività anche quando le stesse siano localizzate in aree avanzate, difformemente da quanto avviene alle imprese di grandi dimensioni, le quali, pur nei territori “depressi,”presentano, comunque, un livello concorrenziale positivo.
D'altra parte, le stesse PMI e microimprese più efficienti ed evolute nel mercato, nello sforzo di mantenere il livello di competitività raggiunto, delocalizzano spesso in paesi extracomunitari le proprie produzioni, creando, in tal modo, occasioni di sviluppo esterne al mercato comunitario e originando possibili preoccupazioni, soprattutto se la conseguenza di tale fenomeno dovesse essere l'aumento del trasferimento in uscita dall'Unione di tecnologie e di professionalità elevate ivi presenti.
È segnalato nel sopra citato Programma che il grave ostacolo alla nascita ed alla crescita delle PMI dei Paesi europei è costituito certamente dalla loro debolezza finanziaria, derivante anche dalla dimensione ridotta e dalle risorse limitate di cui le stesse dispongono; la maggior parte delle imprese in esame presenta, infatti, una struttura finanziaria fortemente squilibrata verso l'indebitamento ( equity gap )(2) ed in particolar modo verso quello di tipo bancario. Non va sottaciuto, peraltro, che la capitalizzazione delle PMI costituisce un problema complesso di non facile soluzione, che si è tentato di risolvere attraverso il ricorso ai mercati borsistici speciali per la quotazione e le negoziazioni d'azioni delle PMI, nonché mediante regole fiscali volte a favorire la capitalizzazione e lo sviluppo di società di venture capital.
Un primario strumento di supporto per superare queste complesse difficoltà è costituito dal sostegno ai finanziamenti, in relazione al quale occorre menzionare, con riferimento particolare all'accesso ai finanziamenti gestiti dalla FEI per conto della Commissione, tre strumenti finanziari agevolativi che, pur non essendo rivolti alla concessione diretta alle singole imprese di investimenti e di garanzie, sono indirizzati ad intermediari finanziari che si occupano di gestione di sistemi nazionali di garanzia dei prestiti e dei capitali di rischio, offrendo, in tal modo, sostegno e finanziamenti alle PMI.
Questi gli strumenti finanziari in questione:
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Meccanismo di garanzia per le PMI;
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Meccanismo europeo per le tecnologie (MET);
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Azione di capitale di avviamento.
Con riguardo alla situazione italiana, caratterizzata da una massiccia presenza d'imprese medie, piccole e piccolissime, va segnalato che esse si finanziano, nelle varie fasi del ciclo economico, attraverso operatori, mercati e strumenti eterogenei; le stesse registrano anche un positivo aumento dei rapporti inter-aziendali e delle relazioni informali tra imprese, attraverso accordi di cooperazione, di subfornitura e d'appartenenza a distretti(3).
Tra questi, utilissimo si è rivelato, dal lato dell'offerta nel mercato, il sostegno fornito alle PMI dalle anticipazione fornite dagli intermediari finanziari, i quali assumono partecipazioni al capitale di rischio di piccole e medie imprese, di nuova o recente costituzione (al massimo tre anni), operanti nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione(4), mentre, in campo comunitario, sono previsti ulteriori programmi volti a potenziare la partecipazione delle PMI a nuovi strumenti finanziari, quali i progetti integrati e le reti di eccellenza di ampie dimensioni. Ciò in quanto il ruolo “nevralgico” delle PMI rende le stesse veri e propri “pilastri” dell'economia globale.
Con riferimento, poi, al processo produttivo riferibile al mercato nazionale, una netta divisione del lavoro fra grandi imprese e PMI fa sì che spesso le imprese piccole, medie e piccolissime siano destinate a soddisfare, attraverso accordi di subfornitura, quote crescenti di produzione delle grandi imprese, con conseguente riduzione del costo del lavoro e di investimenti in capitale circolante da parte di queste ultime a favore dell'allargamento delle funzioni finanziarie svolte dalle medesime.
Per questo particolare considerazione va rivolta ai c.d. Confidi (Consorzio di garanzia collettiva fidi) , organismi territoriali questi che agevolano le piccole e medie imprese nell'accesso al credito, mediante un sistema di garanzie, che si realizza prevalentemente attraverso finanziamenti, per lo più a breve termine, ma a volte anche di medio e lungo periodo.
Più nello specifico, il meccanismo utilizzato dai Confidi opera su scala locale attraverso la seguente procedura: le organizzazioni industriali e artigiane, le associazioni di categorie, le singole imprese, alcune banche, le camere di commercio, le province, le regioni ed altri enti si consorziano per costituire una serie di fondi di garanzia destinati alla copertura parziale (a volte, anche totale) di eventuali insolvenze da parte dei clienti verso gli istituti di credito convenzionati. I Confidi si occupano anche di certificare il “merito creditizio” di ciascuna richiesta di finanziamento da parte delle PMI da loro garantite e curano l'accesso delle imprese ad eterogenee tipologie di facilitazioni normative e fiscali legate al credito d'impresa, concordando, tra l'altro, tassi d'interesse più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato e fissando consistenti riduzioni degli oneri accessori relativi alla fruizione dei contributi regionali.
Talvolta, l'accesso ai suddetti benefici viene addirittura facilitata dalla costituzione di Interconfidi, che riuniscono i Confidi di diverse province allo scopo di creare un'entità in grado di ricevere notevoli capitali erogati da organismi internazionali. Ne è un esempio il caso di Interconfidi nordest che ha ottenuto, in passato, oltre 133 miliardi di vecchie lire di finanziamento per le PMI da parte del FEI.
Ultimamente, i Confidi si occupano anche di prevenzione dell'usura, attraverso Fondi Speciali appositamente costituiti, e forniscono consulenza nel rapporto tra le imprese e le banche ed altri eventuali finanziatori.
Proprio con riferimento agli istituti bancari, è stato rilevato da molti autori(5), in dottrina, che le banche locali hanno una capacità di selezione maggiore rispetto a quella delle banche esterne all'area o nazionali, che consente di diminuire i costi di transazione, le asimmetrie informative ed anche il razionamento del credito(6), producendo, al contempo, effetti positivi sul costo del denaro(7).
Da quanto illustrato, si evince che l'attività di tali Confidi diviene sempre più necessaria per facilitare l'accesso al credito, sia per quelle aziende che non dispongono di sufficienti garanzie personali, che per accompagnare le imprese nelle future fasi di sviluppo ed infatti, proprio per valorizzare il ruolo dei Confidi, sono stati stipulati diversi accordi.
Tra questi il nuovo accordo internazionale denominato Basilea 2 sui requisiti patrimoniali delle banche, del quale peraltro sono stati richiesti, da parte di diversi operatori interessati, alcuni interventi correttivi.
Detto accordo, la cui attuazione è prevista per il 2006, si fonda, come noto, su tre pilastri(8):
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requisiti patrimoniali minimi;
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controllo delle banche centrali;
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disciplina del mercato e trasparenza .
Sempre lo stesso accordo prevede una vasta gamma di opzioni per misurare il rischio di credito: accanto al metodo base standard, si potrà così far ricorso a strumenti di rating interni di base e i rating interni avanzati, effettuati dalle singole banche, i quali, secondo alcuni, penalizzerebbero le PMI nell'accesso al credito; altri, tuttavia, stimano che il nuovo accordo rappresenti un'opportunità per le banche che saranno chiamate a perfezionare il sistema di controllo e di gestione del rischio.
Sempre nell'ambito degli strumenti di promozione per le PMI, ed in particolare di quelli riguardanti l'occupazione e volti a favorire la creazione d'iniziative d'autoimpiego, soprattutto in forma di microimpresa, attraverso l'incentivazione dell'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti disoccupati, una maggiore qualificazione della professionalità degli stessi e la promozione della cultura d'impresa,vanno ricordati diversi tipi di sostegno che possono assumere forme variegate, principalmente sintetizzabili in:
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contributi in conto capitale, a fondo perduto, per gli investimenti;
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contributi in conto capitale, a fondo perduto, per le spese di gestione;
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mutuo a tasso agevolato, con contributo in conto interessi per le spese d'investimento .
E' ormai opinione consolidata, e peraltro pienamente condivisibile, che l'evoluzione dell'impresa passi obbligatoriamente attraverso gli investimenti nel settore della Ricerca e dello Sviluppo, i quali, nel nostro Paese, sono destinati principalmente ad attività svolte da strutture interne (circa il 72%), mentre più ridotto è il ricorso a strutture esterne, quali Università, centri di ricerca ed “altre imprese”, scelta quest'ultima che prevale nelle aree geografiche del Mezzogiorno e riguarda soprattutto i settori più convenzionalmente tradizionali. E' quindi un segnale positivo il loro notevole incremento, soprattutto negli ultimi anni, da parte delle PMI ed è con questo spirito che va segnalato il progetto “ Inno PMI ” il cui obiettivo, nelle aree depresse del meridione, è quello di migliorare il livello tecnologico delle PMI e di fornire alta formazione agli esperti in gestione dell'innovazione nelle piccole e medie imprese, creando al contempo figure professionali che si comportino da “sollecitatori” dei processi innovativi, con funzioni di assistenza e di servizio. Sempre nel Meridione, svolge la sua attività l'Agenzia per la promozione della ricerca europea (APRE) che opera attraverso l' ECIPA nazionale (l'ente di formazione della CNA).
Al momento attuale, le piccole e medie imprese detengono un ruolo essenziale soprattutto nei settori dell'innovazione e dei progressi tecnologici europei, ma è indubbiamente necessario che esse abbiano accesso più agevole ai finanziamenti ed anche ai partenariati tra imprese. Proprio a questo proposito, sono stati presentati di recente, in ambito comunitario, alcuni progetti volti a garantire che le imprese più innovative vengano orientate verso programmi adeguati di finanziamento della ricerca comunitaria e soprattutto verso l'istituzione di canali diretti tra le PMI e le varie opportunità nel campo della ricerca medesima.
Grazie a progetti del genere, le PMI potranno partecipare pienamente all'istituzione di uno Spazio europeo di ricerca (SER) ed essere, contestualmente, protagoniste dello sviluppo di un mercato unico della scienza, della ricerca e dell'innovazione.
A conclusione della trattazione e con riferimento alla nuova definizione di PMI introdotta dalla Raccomandazione del 6 maggio 2003 sopra citata, sia consentito di segnalare che da parte di alcune organizzazioni, che pur concordano con le premesse poste a base della revisione, ossia con la necessità di provvedere all'adeguamento dei parametri finanziari agli sviluppi economici, vengono sollevate precise critiche avverso la decisione della Commissione di introdurre una distinzione tra i vari tipi d'imprese (autonome, con partecipazioni che non implicano posizioni di controllo, associate, collegate ad altre imprese) e la possibilità di considerare, ai fini dell'individuazione dei legami societari, anche le relazioni esistenti tra le imprese che agiscono sullo stesso mercato o su mercati contigui tramite persone fisiche, siano esse singoli individui o gruppi di persone che agiscono di concerto.
Si oppone in proposito, basandosi sul presupposto fondamentale che il fenomeno dei raggruppamenti d'impresa è spesso il frutto di scelte legate alla necessità di “aggirare” gli ostacoli alla crescita, più che il risultato di un'elezione di una precisa strategia aziendale, che solo operando significativamente sulla legislazione nazionale, sarebbe possibile favorire un vero processo di sviluppo delle imprese, evitando che queste fuoriescano dall'ambito della “ legalità comunitaria ”.
Si aggiunge, inoltre:
a) che i meccanismi introdotti dalla modifica si presentano, in realtà, piuttosto complessi da verificare e da dimostrare e che, pertanto, gli stessi rischiano di tradursi non solamente in nuovi oneri amministrativi per le imprese, ma anche in situazioni d'incertezza del quadro normativo; cosicché, invece di semplificare e fare chiarezza, come peraltro auspicato dalla Carta europea per le PMI, la nuova definizione potrebbe accrescere i vincoli e la complessità interpretativa, creando, al contempo, grosse difficoltà alle imprese che devono applicare la disciplina stessa;
b) con riferimento alle microimprese, che la previsione di un limite di valore di 2 milioni di euro per il fatturato o il totale di bilancio potrebbe essere considerata sproporzionata ed irrealistica rispetto all'effettiva redditività delle piccolissime imprese e che, qualora le nuove disposizioni fossero interpretate non, come auspicato, unicamente a fini statistici, ma al fine di creare un'ulteriore classe dimensionale destinataria di specifici aiuti e agevolazioni, questa tipologia di imprese non avrebbe alcuna convenienza a crescere. La fissazione del nuovo parametro dimensionale rischierebbe, quindi, di tradursi in un rafforzamento della catena dei vincoli e gravami che impediscono all'impresa di esprimere pienamente le sue potenzialità e la sua capacità di sviluppo e miglioramento;
c) che, d'altra parte, la nuova classe dimensionale relativa alla micro impresa, con riferimento alla disciplina generale sugli aiuti di Stato, la rende possibile fruitrice di maggiori benefici e, quindi, non le farebbe avvertire la necessità di crescere, in palese contrasto con le linee guida comunitarie in materia di piccole e medie imprese che considerano prioritari proprio lo sviluppo e la crescita dimensionale di questi soggetti economici.
Solo quale spunto di riflessione, si segnala che l'attuazione a livello nazionale della nuova disciplina comunitaria dovrà necessariamente collimare con le nuove disposizioni relative alla “Riforma del diritto societario” (cfr. D.Lgs. nn.5 e 6 del 17.1.2003), con peculiare riguardo alle norme che disciplinano i gruppi d'imprese (in particolare: definizioni d'attività di direzione e coordinamento, obblighi di pubblicità e comunicazioni tra organo sociali delle società del gruppo, ed altro). |