La comunità degli Stati africani di fronte ai rovesciamenti illegittimi di governo: il golpe in Mauritania del 3 agosto 2005
di S. Mariconda

Sommario: 1. Il colpo di stato del 3 agosto 2005 in Mauritania: uno spunto per riflettere sul difficile cammino dei Paesi africani verso la democrazia; 2. I rovesciamenti illegittimi di governo in diritto internazionale: inesistenza di una norma che imponga una reazione istituzionalizzata a tali cambiamenti di regime; 3. L'atteggiamento degli Stati africani di fronte al verificarsi di colpi di stato: la Carta dell'Unione Africana e la condanna dei cambi illegittimi di governo; 4. Conclusioni.

1. Il colpo di stato del 3 agosto 2005 in Mauritania: uno spunto per riflettere sul difficile cammino dei Paesi africani verso la democrazia
Il 3 agosto del 2005 il Presidente della Mauritania Maaouya Ould Taya è stato illegittimamente spodestato da un colpo di stato ad opera dei militari comandati dal colonnello Vall, capo della sicurezza nazionale, e dal colonnello Aziz, comandante della guardia presidenziale.
Taya aveva preso a sua volta il potere con un colpo di stato nel 1984, e da allora aveva governato il Paese favorendo, nella distribuzione di incarichi e ricchezze, gli appartenenti al clan smasside (la maggioranza araba bianca, cui si contrappone una minoranza nera discendente dagli schiavi). Dopo diversi tentativi di rovesciarne il governo, i golpisti sono alfine riusciti nel loro intento, evitando ogni spargimento di sangue. Approfittando dell'assenza del Presidente dal Paese, hanno occupato prima la radio e la televisione e poi il palazzo presidenziale, diffondendo un comunicato in cui hanno annunciato sia l'intenzione di rispettare i trattati internazionali che vincolano la Mauritania , sia quella di condurre il Paese alla democrazia entro due anni attraverso lo svolgimento di libere elezioni.(1)
Il giorno seguente al golpe la giunta militare ha proclamato nuovo Capo di Stato il colonnello Vall, mentre come Primo Ministro è stato designato un civile, Mohamed Ould Boubacar. Il Consiglio Militare di Giustizia e Democrazia ha poi annunciato lo svolgersi entro un anno di un referendum per apportare delle modifiche alla costituzione, e immediatamente dopo lo svolgersi di elezioni legislative. Alla fine del mese di agosto, il governo ha poi richiesto l'aiuto dell'ONU per l'organizzazione ed il monitoraggio delle elezioni.(2)
Questi avvenimenti hanno portato alla ribalta la questione dell'atteggiamento della comunità internazionale di fronte ai rovesciamenti illegittimi di governo, e allo stesso tempo della scarsa presenza di regimi democratici nel continente africano.
Ci proponiamo pertanto, dopo aver passato brevemente in rassegna lo stato del diritto internazionale generale in materia, di indagare circa l'esistenza di un atteggiamento comune, da parte degli Stati africani, nei confronti dei colpi di stato nel continente.

2. I rovesciamenti illegittimi di governo in diritto internazionale: inesistenza di una norma che imponga una reazione istituzionalizzata a tali cambiamenti di regime
La comunità internazionale ha avuto modo di confrontarsi più volte, negli ultimi anni, con la questione dei rovesciamenti illegittimi di governo. È opinione ormai consolidata quella secondo cui il tipo di governo adottato da uno Stato sia una questione che attiene esclusivamente alla domestic jurisdiction dello Stato stesso, né l'interesse recente verso il principio democratico sembra aver modificato tale opinione.(3) Di conseguenza, è possibile affermare che non esiste, nel diritto internazionale generale e neppure in quello pattizio, un obbligo per gli Stati di governare in maniera democratica i propri sudditi. Non può neppure dirsi esistente, pertanto, una norma internazionale generale in virtù della quale esisterebbe un diritto di intervenire contro un governo insediatosi illegittimamente. Del resto, un intervento del genere costituirebbe un'eccezione ad un principio ormai indiscutibilmente affermato quale il divieto di uso della forza. Qualora venisse poi ammessa l'esistenza di una siffatta norma, essa condurrebbe sicuramente ad interpretazioni abusive da parte degli Stati più potenti in difesa di propri interessi. La strada migliore sembra essere quella di creare un obbligo internazionale attraverso cui gli Stati si impegnano a rispondere della loro condotta nei confronti dei propri cittadini. Come è stato fatto osservare, “It is far better to pursue this course than to legitimize armed interventions that bring death and destruction and rarely, if ever, produce freedom and self-rule in the invaded land”.(4)
Deroghe a questo divieto di intervento sono state tuttavia invocate in alcuni casi della prassi dagli Stati Uniti, per fini che sono sempre stati chiaramente legati a considerazioni di opportunità politica, come nei casi di Grenada e Panama.(5)
Anche in dottrina non sono mancati Autori che si sono fatti promotori dell'opportunità di un intervento da parte della comunità internazionale nei casi di colpi di stato, pur esprimendo il loro convincimento circa la necessità che si tratti comunque di reazioni istituzionalizzate (principalmente mediante l'ONU). Un colpo di stato danneggia infatti la democrazia, violando i fondamentali diritti umani riconosciuti nella Carta di S. Francisco e in numerosi altri strumenti internazionali: le sue conseguenze sono anche suscettibili di attentare alla pace e alla sicurezza internazionale. Peraltro, la reazione istituzionalizzata non deve essere necessariamente realizzata attraverso l'invio di truppe armate, anche se tale ipotesi non viene esclusa.(6) Altri hanno addirittura avanzato la proposta di creare, attraverso un apposito trattato internazionale, l'obbligo per tutti gli Stati di giudicare come criminali gli autori di rovesciamenti illegittimi di governo, sottoponendoli a pene detentive non inferiori ai 5 anni (con in più l'inserimento della clausola “aut dedere aut judicare”).(7)
Nella dottrina anglosassone, in particolare, si ritiene che l'accordo possa servire come strumento di garanzia nei confronti dei rovesciamenti illegittimi di governo, cioè che due o più Stati possano concordare in maniera convenzionale un intervento armato per ripristinare un governo spodestato da un colpo di stato.(8)
Anche le Nazioni Unite si sono interessate al fenomeno dei colpi di stato nei confronti di governi eletti democraticamente, intervenendo concretamente a tutela di un governo eletto democraticamente in tre casi, rispettivamente quello del Burundi (1993, con un secondo golpe nel 1996), di Haiti (1994) e della Sierra Leone (1998). Non potendo esaminare approfonditamente in questa sede ciascuno di essi, basterà ricordare che si è trattato, nei casi di Haiti e della Sierra Leone, di veri e propri interventi armati da parte dell'Organizzazione, mentre in Burundi l'intervento è stato solo di tipo politico, attraverso l'adozione di risoluzioni di condanna da parte dell'Assemblea Generale ed espressioni analoghe da parte del Presidente del Consiglio di Sicurezza.(9)
Sebbene molti Autori abbiano salutato tali interventi come l'avvio di una prassi destinata a modificare l'atteggiamento dell'Organizzazione nel settore della tutela dei valori democratici, così non è stato perché questa stessa prassi non ha avuto seguito: in molti casi analoghi infatti il Consiglio di Sicurezza non è intervenuto, o ha demandato l'intervento ad altri organi come l'Assemblea Generale e la Commissione dei Diritti Umani. Non è possibile pertanto ricostruire l'esistenza di una norma consuetudinaria che imponga all'Organizzazione di reagire in un modo determinato di fronte al verificarsi di eventi di questo tipo.
E' stato però fatto notare che gli atti non vincolanti emanati dall'Organizzazione in occasione del golpe in Burundi contengono elementi significativi: in primo luogo, permettono di stabilire che il rovesciamento illegittimo di un governo democratico costituisce, per il Consiglio di Sicurezza, un atto illegale; in secondo luogo, che tale atto illegale permette agli organi dell'ONU di esigere (secondo la terminologia usata sia dall'Assemblea Generale che dal Consiglio di Sicurezza) l'immediato ripristino del governo democratico; infine, l'esistenza di un nesso tra interruzione di un procedimento democratico e la minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Anche nel caso della Mauritania, il portavoce del Segretario Generale ha dichiarato, immediatamente dopo la notizia dell'avvenuto colpo di Stato, che “Le Secrétaire général condamne toute tentative de changement inconstitutionnel de Gouvernement qui surviendrait dans quelque pays que se soit. Il réitère que les différends de nature politiques devraient être réglés de manière pacifique à travers le processus démocratique”.(10)
Attualmente, si può però correttamente affermare che in diritto internazionale viene dato rilievo esclusivamente al fatto che un governo eserciti la propria autorità in maniera effettiva sulla propria popolazione(11) prova ne è data dal fatto che le relazioni, sia diplomatiche che economiche, che intercorrono tra gli Stati prescindono da considerazioni circa la democraticità dei rispettivi governi, nonché sul modo in cui gli stessi governi hanno preso il potere. Eccezioni possono aversi però qualora lo Stato sia vincolato a mantenere un regime democratico dal rispetto di un accordo, o da una consuetudine regionale, o dall'appartenenza ad un'Organizzazione regionale.(12)

3. L'atteggiamento degli Stati africani di fronte al verificarsi di colpi di stato: la Carta dell'Unione Africana e la condanna dei cambi illegittimi di governo
Il continente africano si è trovato purtroppo ad affrontare più volte negli ultimi anni la questione dei colpi di stato: tali avvenimenti sono peraltro potenzialmente dannosi perché rischiano di introdurre ulteriori elementi di instabilità in regioni spesso già interessate da conflitti etnici o interstatali, e comunque da una diffusa povertà.
Consapevole della pericolosità di tali situazioni, l'Organizzazione per l'Unità Africana (OUA, l'Organizzazione che fino al 2001 ha riunito tutti gli Stati del continente, e a cui è succeduta l'Unione Africana, UA) è intervenuta più volte condannando apertamente il manifestarsi di tali rovesciamenti illegittimi di governo.
Nel 1993 un colpo di stato in Burundi ha rovesciato il governo democraticamente eletto del Presidente Melchior Ndadaye, con un successivo spargimento di sangue dovuto alla presenza di un conflitto interetnico. L'OUA è intervenuta tempestivamente condannando la situazione, così come ha fatto qualche anno dopo in Sierra Leone (1997).
Ciò ha fatto pensare che l'Organizzazione stesse cominciando a sviluppare una politica specifica contro i colpi di stato, attuando il non riconoscimento dei governi giunti al potere in modo illegittimo. In realtà questa previsione è stata disattesa perché ad esempio, quasi in concomitanza col golpe in Sierra Leone, se ne verificò uno in Congo Brazzaville senza che vi fosse alcun intervento dell'OUA. E' stato quindi osservato che ad un avvio promettente non ha fatto seguito un atteggiamento fermo e coerente da parte dell'Organizzazione, e gli avvenimenti più recenti dimostrano purtroppo che i colpi di stato continuano a verificarsi con una certa frequenza nel continente.(13) Di fronte ad essi l'atteggiamento dell'OUA, lungi dall'essere risolutivo, è stato talvolta addirittura inesistente, come è accaduto per il golpe in Burundi nel 2001, mentre nel successivo episodio che ha interessato la Costa d'Avorio l'Organizzazione si è limitata a condannarlo.
L'impegno degli Stati africani contro i rovesciamenti illegittimi di governo ha comunque trovato una delle sue massime espressioni proprio all'interno dell'OUA, con l'adozione nel 1999 della decisione di Algeri da parte dell'Assemblea dell'Organizzazione, nella quale venne stabilito che gli Stati membri i cui governi fossero giunti al potere con mezzi incostituzionali avrebbero dovuto ristabilire una situazione di legittimità. Ancor più rilevante è la “Declaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement”, adottata a Lomé nel 2000, nel corso della 36esima sessione della Conferenza dei Capi di Stato e di Governo africani.(14) In essa i rappresentanti degli Stati membri esprimono la loro preoccupazione di fronte alla ricomparsa del fenomeno dei colpi di stato nel continente, riconoscendo che tale situazione costituisce una minaccia alla sua pace e sicurezza, nonché per il processo di democratizzazione in corso. Essa viola inoltre i principi fondamentali dell'Organizzazione: riconosciuto che il buon governo, la trasparenza e la tutela dei diritti umani sono essenziali per garantire governi rappresentativi e stabili, dalla cui esistenza deriva anche la prevenzione dei conflitti, i Capi di Stato e di Governo hanno quindi deciso di fissare le linee base per la risposta dell'OUA nei confronti di rovesciamenti illegittimi di governo. Un'operazione di questo genere è stata infatti ritenuta opportuna per ragioni di sistematicità, piuttosto che invocare di volta in volta le diverse dichiarazioni adottate dall'Organizzazione su quest'argomento.
Si è deciso di definire anche cosa debba intendersi per cambiamento incostituzionale di governo: “i) un coup d'état militaire contre un gouvernement issu d'élections démocratiques; ii) une intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement issu d'élections démocratiques; iii) une intervention de groupes dissidents armés et de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement issu d'élections démocratiques; iv) le refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières”.
Qualora si verifichi una di queste ipotesi, il Presidente dell'Organizzazione e il Segretario Generale sono tenuti a condannarla immediatamente e pubblicamente, chiedendo l'immediato ripristino dell'ordine costituzionale. Nessuna azione illegale del regime usurpatore sarà riconosciuta dall'OUA, e gli sarà accordato un tempo massimo di sei mesi per ristabilire lo status quo ante . In questo periodo, il governo sarà sospeso dagli organi decisionali dell'Unione senza che questo lo dispensi dall'adempiere agli obblighi derivanti allo Stato dalla sua qualità di membro. Trascorsi i sei mesi senza che vi sia stata alcuna modifica della situazione, nonostante l'impegno diplomatico del Segretario Generale che pure viene esplicitamente previsto, verranno applicate altre sanzioni oltre alla sospensione (restrizioni commerciali, rifiuto di concedere il visto agli autori del colpo di stato, etc.), facendo sì che il peso di queste non debba ricadere sulla popolazione. Per rendere efficaci le sanzioni, è stato poi creato nell'ambito dell'Organo centrale del Meccanismo per la prevenzione, la gestione e la soluzione dei conflitti (Mechanism for Conflict Prevention, Management and Resolution) dell'Organizzazione un Sotto-Comitato per le sanzioni,(15) composto da cinque membri che hanno il compito di seguire il rispetto delle misure imposte, raccomandando agli organi decisionali dell'OUA le misure appropriate. Non risulta comunque che questa procedura sia mai stata applicata fino ad oggi, neanche dall'Unione Africana .
L'UA ha peraltro dimostrato fin dalla sua nascita un interesse nei confronti dei valori democratici. Il suo trattato istitutivo pone come obiettivi, tra gli altri, la promozione dei principi e delle istituzioni democratiche, della partecipazione popolare e del buon governo, nonché dei diritti umani, secondo quanto stabilito dai più importanti strumenti normativi in materia, compresa la Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli.
Nel Preambolo dello Statuto dell'Organizzazione i capi di Stato si dichiarano determinati nel promuovere e proteggere i diritti dell'uomo e dei popoli, e nel consolidare le istituzioni e la cultura democratica, assicurando il buon governo e il rispetto del principio della preminenza del diritto.(16) Al successivo art. 3, che elenca appunto gli obiettivi dell'Organizzazione, viene ripreso questo impegno. Il rispetto dei principi democratici rientra del resto, secondo l'articolo seguente, tra i principi che guidono l'attività dell'Unione: insieme ad esso vi sono il divieto della minaccia o dell'uso della forza tra gli Stati membri, la non interferenza da parte di un membro negli affari interni di un altro, la condanna di modifiche incostituzionali di governo. A tale ultima disposizione fa da riscontro l'art. 30, secondo il quale verrà esercitato un diritto di sospensione dalle attività dell'UA nei confronti dei governi che abbiano preso il potere con mezzi incostituzionali. L'art. 23 (2) prevede poi che ogni Stato che venga meno al rispetto delle decisioni e delle politiche dell'Unione possa essere assoggettato a sanzioni come l'interruzione dei trasporti e delle comunicazioni verso altri Stati membri, e altre misure di natura politica ed economica che saranno determinate dall'Assemblea (ossia l'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'UA).
Di fronte al verificarsi del colpo di Stato in Mauritania, l'Organizzazione ha dunque reagito immediatamente, sospendendo il Paese dalla partecipazione da tutte le attività dell'Organizzazione, fino al ripristino dell'ordine costituzionale. Tale misura è stata presa alla luce della decisione di Algeri del 1999, della “ Declaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement ”, adottata a Lomé nel 2000, nonché dei principi su cui si fonda l'Organizzazione stessa. Il Consiglio ha inoltre deciso di inviare una propria delegazione nel Paese, per avviare un dialogo con i golpisti in grado di favorire il ristabilirsi della normalità.(17)
Dopo aver incontrato il Presidente Vall e il Primo Ministro, gli inviati dell'Unione Africana hanno deciso di dare ai golpisti una possibilità per verificare la genuinità delle loro intenzioni democratiche, avendo peraltro accertato il favore dimostrato dalla popolazione civile nei confronti del cambiamento di governo. Oluyemi Adeniji, Ministro degli Esteri della Nigeria e capo della delegazione dell'UA, ha affermato: “I am confident the new rulers will commit to the guarantees they made. The [regime] change was not only necessary but a popular one agreed unanimously by Mauritanians”.
Sorprendentemente, nel corso dell'incontro con i rappresentanti dell'Organizzazione lo stesso colonnello Vall ha affermato di essere in linea di principio con la condanna nei confronti del suo regime, ma di aver scelto l'unica strada che era a sua disposizione per modificare la situazione politica nel Paese, ripristinando la legalità.
Dopo aver ascoltato diversi membri della società civile, inclusi alcuni ambasciatori stranieri, i membri della missione dell'UA sono giunti ad una serie di conclusioni, che sono state presentate in un rapporto finale al Consiglio di Pace e Sicurezza: “The CMJD (ossia la giunta militare attualmente al potere) should honour its commitments; the issues raised should be supplemented by others, such as the return of the deportees, amnesty for all the Mauritanians so that they could return without fear, the establishment of mechanisms guaranteeing civil liberties, the adoption of measures aimed at rebuilding the prestigious image of Mauritania; everything should be done to shorten the transitional period; the establishment of an Independent Election Commission; the preparation of credible voters' lists with the assistance of international expertise and the participation of international observers in different elections; the promotion of confidence– building measures for the political parities; the establishment of mechanisms to combat corruption, particularly the rampant corruption at all levels, which discourages investment”.(18) Secondo Adenji, in considerazione dell'appoggio dato dai diversi partiti politici del Paese all'operato dei militari, l'atteggiamento dell'UA dovrebbe essere di cooperazione nello svolgimento del processo di transizione verso la democrazia, e in particolare l'Organizzazione dovrebbe“[…] provide electoral assistance, encourage the dialogue and concertation which now prevail in the country, and to undertake any other activity that may facilitate the success of the transition within the shortest time possible, the advancement of the democratic process in Mauritania and the consolidation of the rule of law”.

4. Conclusioni
Da quanto fin qui osservato, ci sembra di poter concludere che l'UA testimonia, sia attraverso il proprio apparato normativo che con i suoi interventi concreti, un genuino interesse da parte degli Stati africani verso la diffusione dei valori democratici nel continente, e un interesse altrettanto forte verso la repressione e la condanna dei rovesciamenti illegittimi di governo. Per quanto riguarda il contenuto della norma pattizia, da una lettura sistematica della Carta dell'UA essa ci sembra riferirsi principalmente ad un impegno programmatico da parte dell'Organizzazione nel diffondere tra i propri membri una cultura democratica, che una volta radicatasi nelle istituzioni statali potrà fungere efficacemente da deterrente verso il verificarsi di colpi di stato. Del resto, dei 53 Stati che compongono il continente africano solo 13 possono attualmente dirsi democratici, mentre i restanti 40 sono piuttosto equamente ripartiti tra non democratici e parzialmente democratici.(19)
Per incentivare la diffusione della democrazia nel continente, secondo alcuni sarebbe auspicabile che l'Organizzazione dettasse anche delle linee guida circa il non riconoscimento dei governi.(20) Un sostegno concreto può provenire però anche dall'esterno: del resto, le maggiori potenze mondiali hanno una responsabilità diretta nei confronti dell'Africa, avendone sfruttato per secoli le risorse naturali senza curarsi delle conseguenze politiche. Anche il SG dell'ONU, nel suo Rapporto del 1998 sulla situazione del continente africano, riconobbe che “During the cold war […] across Africa, undemocratic and oppressive regimes were supported and sustained by the competing super-Powers in the name of their broader goals but, when the cold war ended, Africa was suddenly left to fend for itself”.(21) L'obiettivo cui si deve realmente mirare, perché anche in Africa la democrazia possa diffondersi come valore da rispettare ancor prima che come norma giuridicamente vincolante, è a nostro avviso lo sviluppo di forme democratiche autonome, poiché la democrazia non è un valore che può essere esportato, ma deve nascere spontaneamente come scelta consapevole di una società, tenendo conto delle sue peculiarità anche sul piano culturale.
All'interno del Rapporto presentato dagli inviati dell'UA in Mauritania, viene poi avanzata una proposta concreta al fine di migliorare la risposta dell'Organizzazione di fronte ai colpi di stato: una revisione della Dichiarazione di Lomé, in cui tra le definizioni di “cambiamenti incostituzionali” venga incluso il caso in cui un governo al potere viola sistematicamente le disposizioni della Costituzione.

Note
(1) Nel comunicato diffuso dai golpisti si legge che “ "Les Forces Armées et de Sécurité ont unanimement décidé de mettre fin aux pratiques totalitaires du régime déchu dont notre peuple a tant souffert ces dernières années. Ces pratiques ont engendré une dérive dangereuse pour l'avenir du pays. A cet effet, les Forces Armées et de Sécurité ont décidé de la mise en place d'un Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie. Ce Conseil s'engage devant le peuple mauritanien à créer les conditions favorables d'un jeu démocratique ouvert et transparent sur lequel la société civile et les acteurs politiques auront à se prononcer librement. Les Forces Armées et de Sécurité n'entendent pas exercer le pouvoir au delà d'une période de deux ans, jugée indispensable pour la préparation et la mise en place de véritables institutions démocratiques. Le Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie s'engage en fin à respecter tous les traités et conventions internationaux ratifiés par la Mauritanie. Le Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie. Nouakchott le 03 août 2005".
(2) Va sottolineato che la popolazione civile ha manifestato un notevole favore nei confronti del colpo di stato, anche grazie al fatto che molti oppositori del precedente regime, incarcerati, sono stati liberati.
(3) Sulla rilevanza del principio democratico nel diritto internazionale contemporaneo si veda Fox, G. H., Roth, B. R. (eds.) Democratic governance and international law. Cambridge University Press, 2000.
(4) O. SCHACHTER, Is there a right to overthrow an illegitimate regime? , in Le droit interne au service de la paix, de la justice et du développement. Mélanges Michel Virally. Paris 1991. p. 30.
(5) Si tratta di due interventi armati realizzati dagli U.S.A. rispettivamente nel 1983 e 1989. Entrambi furono giustificati anche facendo ricorso alla necessità di ripristinare dei governi illegittimamente spodestati. In realtà, in ambedue i casi tale motivazione era del tutto marginale, trattandosi di interventi guidati principalmente da considerazioni di carattere politico. Si vedano sull'argomento rispettivamente: L. DOSWALD-BECK, The legality of the United States intervention in Grenada . 31 Netherlands International Law Review 1984, 355; C. C. JOYNER, The United States action in Grenada . Reflections on the lawfulness of invasion. 78 American Journal of International Law 1984, 131 e A. D'AMATO, The invasion of Panama was a lawful response to tyranny. 84 American Journal of International Law 1990, 516 (quest'Autore propende per la legittimità dell'intervento); L. HENKIN, The invasion of Panama under international law: a gross violation. 29 Columbia Journal of Transnational Law 1991, 293.
(6) A. MINDUA, L'ONU face aux coups d'état militaires et aux gouvernements non-democratiques. 6 African Journal of International and Comparative Law 1994, 209. Della stessa opinione è anche L. E. FIELDING, Taking the next step in the development of new human rights: the emerging right of humanitarian assistance to restore democracy. 5 Duke Journal of Comparative and International Law 1995, 329.
(7) R. EZETAH, The right to democracy: a qualitative inquiry. 22 Brooklyn Journal of International Law 1996-1997, 495.
(8) Per una rassegna particolarmente completa sulla questione si veda D. WIPPMAN, Treaty-based intervention: who can say no? 62 University of Chicago Law Review 1995, 607. L'argomento in realtà non presenta risvolti pratici di rilievo, ma secondo WIPPMAN il crescente consenso internazionale nei confronti dell'affermazione del principio democratico potrebbe presto spingere un gruppo di Stati a concludere un accordo che legittimi l'intervento armato in uno degli Stati parte, qualora il suo governo democratico venga illegittimamente rovesciato (ad esempio, a livello regionale ciò potrebbe verificarsi sia tra gli Stati membri dell'OSA che dell'OSCE), op. cit. p. 670.
(9) Sull'intervento ad Haiti si veda per tutti O. CORTEN, La Résolution 940 du Conseil de sécurité autorisant une intervention militaire en Haiti: l'émergence d'un principe de légitimité démocratique en droit international? 6 European Journal of International Law 1995; sulla Sierra Leone K. NOWROT, E. W. SCHABACKER, The use of force to restore democracy: international legal implications of the ECOWAS intervention in Sierra Leone . 14 American University International Law Review 1998-1999. Con riguardo al Burundi invece secondo LAGHMANI il fatto che in questo caso, verificatosi parallelamente a quello di Haiti, sia intervenuta soltanto l'AG con una risoluzione di condanna, e non anche il CdS, dimostra l'esistenza di un double standard all'interno dell'ONU. S. LAGHMANI, Vers une légitimité démocratique? , in Ben Achour, R., Laghmani, S. Les nouveaux aspects du droit international, Rencontres Internationales de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, 14-16 avril 1994.
(10) United Nations , New York , 3 August 2005 - Statement Attributable to the Spokesman for the Secretary-General on Mauritania - English and French versions. Il testo è disponibile sul sito www.un.org.
(11) Secondo DOSWALD BECK, peraltro, il fatto che un governo prenda illegittimamente il potere non implica che stia violando il diritto all'autodeterminazione del popolo: “[…] the people of a State is not generally considered to be deprived of its right to self-determination by virtue of a government imposed by a coup d'état or single-party rule […]” L. DOSWALD BECK, The legal validity of military intervention by invitation of the government. 56 British Yearbook of International Law 1985, p. 203.
(12) S. TALMON, Who is a legitimate government in exile? Towards normative criteria for governmental legitimacy in international law , in The reality of international law. Essays in honour of Ian Brownlie. Clarendon Press, Oxford 1999.
(13) K. O. KUFUOR, The OAU and the recognition of governments in Africa  : analyzing its practice and proposals for the future. 17 American University International Law Review 2001-2002, 369.
(14) AHG/Decl.5 (XXXVI) adottata a Lomè nel 2000 nel corso della 36esima sessione dell'Assemblea svoltasi dal 10 al 12 luglio.
(15) La nascita di tale Organo centrale risale al 1993, quando fu creato il “Mechanism for Conflict Prevention, Management and Resolution” nel corso della 29esima sessione della Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'OUA (28-30 giugno 1993). AHG/DECL.3 (XXIX).
(16) Il testo dello Statuto dell'Organizzazione, così come i documenti citati successivamente, sono reperibili sul sito ufficiale dell'Organizzazione: www.africa-union.org.
(17) Peace and Security Council 36 th Meeting, 4 August 2005 Addis Ababa, Ethiopia, PSC/PR/Stat. (XXXVI)-(ii), disponibile sul sito ufficiale dell'Unione Africana www.africa-union.org.
(18) Peace and Security Council 37 th Meeting, 8 September 2005 Addis Ababa , Ethiopia , PSC/PR/2/ (XXXVII) “Report of the Chairperson of the Commission on the situation in the Islamic Republic of Mauritania”. Il programma del Consiglio Militare di Giustizia e Democrazia prevede una prima fase, della durata di circa 12 mesi, nel corso della quale andranno apportate alcune modifiche alla Costituzione per evitare possibili manipolazioni, col contributo dei partiti politici e della società civile. Tali modifiche verranno poi sottoposte a referendum popolare. La seconda fase, che durerà anch'essa 12 mesi, sarà dedicata alla preparazione delle elezioni: nessun membro del Consiglio sarà eleggibile, e tutti i Paesi con cui la Mauritania ha rapporti amichevoli sono invitati a inviare propri osservatori.
(19) Dati forniti da “Freedom in the world 2004” , il rapporto stilato dall'Organizzazione non governativa statunitense “ Freedom House ”, che dal 1972 ogni anno misura il grado di libertà e democrazia di tutti gli Stati del mondo, classificandoli in liberi , semiliberi e non liberi . Il concetto di libertà e quello di democrazia sono, secondo l'ONG, strettamente legati tra loro. Uno Stato democratico è infatti, nella definizione di Freedom House, uno Stato libero, in cui si osservino i diritti umani fondamentali e il principio della preminenza del diritto. La distinzione tra Stati più o meno liberi permette sostanzialmente di ricostruire il diverso grado di democraticità raggiunto da un ordinamento statale. Più precisamente, 21 Stati africani rientrano nel novero dei non democratici, e 19 tra quelli parzialmente democratici. Tra i pochi Stati liberi, il Botswana, probabilmente l'unico a vantare una tradizione democratica più consolidata.
(20) K. O. KUFUOR, op. cit.
(21) Report del Segretario Generale delle Nazioni Unite “The causes of conflict and the promotion of durable peace and sustainable development in Africa ”. U.N. Doc. A/52/871, April 1998 par. 10.