I proventi da prostituzione: redditi di lavoro autonomo o forma di risarcimento del danno?
di B. d'Anna
La Commissione tributaria provinciale di Milano - con sentenza n. 272 del 22 dicembre 2005 - si è pronunciata sulla inesigibilità, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della tassazione applicata da quest'ufficio ai proventi derivanti dall'attività di meretricio.
Questo provvedimento, oltre a far insorgere numerose polemiche di ordine etico nell'opinione pubblica (del tutto comprensibili ad avviso di chi scrive), fornisce agli operatori del diritto diversi spunti di riflessione quanto agli strumenti sui quali si basano le ragioni di rigetto delle richieste dell'Agenzia delle Entrate di Milano.
In particolare, i giudici meneghini fanno propri due principi: il primo – mutuato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4927 del 1986 – secondo cui la prostituzione è attività contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come violatrice di quella morale corrente che rifiuta, sulla scorta delle norme etiche che rappresentano il patrimonio della civiltà attuale, il commercio per danaro che una donna faccia del proprio corpo e pertanto il guadagno conseguito dalla prostituta a seguito della sua attività non può considerarsi reddito derivante da lavoro autonomo o dipendente ma, bensì, quale forma di risarcimento del danno sui generis a causa della lesione della integrità della dignità di chi subisce l'affronto della vendita di sé ; il secondo, in base al presupposto che – non essendo qualificato il meretricio come fatto illecito perché non sanzionato – i proventi di tale attività non possono essere soggetti ad alcuna tassazione.
Prima di esaminare, dunque, compiutamente la sentenza e la normativa in essa richiamata occorre narrare brevemente i fatti di cui al procedimento: l'ufficio finanziario procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo - ex art. 38, comma 4, del DPR 600/73 – di una signora milanese per gli anni di imposta 1998 e 1999, anche (e soprattutto) sulla scorta della capacità di spesa dimostrata con l'acquisto di beni mobili ed immobili; la ricorrente, quindi, impugna l'atto dell'ufficio finanziario deducendo, in particolare, che l'Agenzia delle Entrate - a proposito delle somme utilizzate per gli investimenti de quibus – non abbia indicato la definizione tributaria, e cioè la tipologia di reddito, tra quelle previste dall'art. 6 del DPR. 917/86 (T. U. delle imposte sui redditi), in cui annoverare le somme contestate (l'art. 6 del DPR citato, infatti, al comma 1 cita: i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi).
I giudici tributari, poi, hanno censurato le motivazioni a sostegno delle pretese dell'ufficio finanziario, secondo cui l'attività di prostituzione rientra tra quelle illecite e, pertanto, assoggettabile al regime delle imposte ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 537/93 in base al quale nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi… devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale.
Appare evidente come le motivazioni dell'ufficio finanziario si fondino su di un assunto errato, in quanto lo svolgimento del meretricio in forma autonoma (scevro, quindi, anche da ogni implicazione di carattere penale e per ciò stesso non sussumibile in alcuna fattispecie sanzionabile), seppure socialmente riprovevole, nel nostro paese non è vietato.
Risolto tale problema, quindi, i giudici hanno approfondito in sentenza la questione inerente la qualificazione giuridica dei proventi derivanti dall'attività di prostituzione, riferendosi – anche se con pochi accenni – ad esperienze di legislazioni d'oltre confine.
Ora, atteso che vi è chi ritiene che l'esercizio della prostituzione integri un atto illecito di natura civile (per la causa illecita del contratto in quanto contrario al buon costume), in questa sede si tenterà di inquadrare, invece, l'attività di meretricio in quella di lavoro autonomo genericamente prevista dall'art. 6 del DPR. 917/86.
Il lavoratore autonomo, infatti ai sensi dell'art. 2222 c.c. organizza liberamente il suo lavoro senza rispettare vincoli, direttive, ordini specifici, svolge le sue mansioni lavorative con l'utilizzo di propri mezzi e strutture, si accolla i rischi derivanti dalla sua attività e non è soggetto a vincoli disciplinari di vigilanza.
Altresì, l'attività di lavoro autonomo consiste – ai sensi dell'art. 53 del T. U. I. R - nell'esercizio di arti o professioni, intendendosi per arti o professioni ogni attività diversa da quella imprenditoriale. L'esercizio di tali attività non si riferisce solo a coloro che risultano iscritti in appositi albi o elenchi professionali, ma a chiunque le svolga godendo di piena autonomia (senza, quindi, alcuna forma di subordinazione), le presti nei confronti di chi ne beneficia e che, infine, eserciti dette attività non in forma imprenditoriale. L'art. 53 del T. U. I. R., poi, al comma 1, precisa che l'arte o la professione debbono essere esercitate abitualmente.
Questi sono, dunque, i requisiti essenziali per aversi lavoro (e quindi reddito di lavoro) autonomo.
Tali requisiti sembrano attagliarsi pienamente agli elementi caratterizzanti l'attività di meretricio – in particolare a quella del caso in esame, laddove la ricorrente ha ammesso di esercitarla, producendo prove concrete quali copie di annunci commerciali e di contratti telefonici ad essa intestati, confermando essa stessa che si trattava di denaro accumulato in quasi vent'anni di attività - quanto meno così come è spesso concepita ed esercitata.
I giudici tributari, invece, hanno ritenuto di non poter superare il dettame enunciato nella sentenza n. 4927 del 1986 della Corte di Cassazione, pur trattandosi di un unico provvedimento in tal senso, oramai da potersi ritenere astrattamente superato, perché ancora legato ad un concetto di donna vittima e non pienamente cosciente delle scelte personali che compie, e quindi tristemente poco aderente ai recenti sviluppi della nostra società, che lasciano intravedere un'evoluzione (od un'involuzione a seconda dei punti di vista) della morale comune, e da cui, oggi, deriva solo la conseguenza paradossale, a parere di chi scrive, di premiare la prostituzione esentandola dall'imposizione fiscale. Forse per timore di avallare tale attività?
Appare, allora, necessario affrontare diversamente questo argomento rompendo quelle barriere ideologiche che hanno tenuto, e tengono ancor oggi, ben saldo il principio secondo cui chi si prostituisce non produce reddito ma “viene risarcito”, ponendosi, ad avviso di chi scrive, anche in contrasto con quanto disposto dall'art. 53 Cost. in tema di capacità contributiva.
L'art. 53 Cost., infatti, dispone che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva , evidenziandosi in tal modo che, senza distinzione di sorta, chi dispone di risorse economiche derivanti dalla propria attività lavorativa deve concorrere alle spese pubbliche in ragione della sua capacità contributiva.
Quanto alle citate spese pubbliche, poi, venendo meno a tale precetto ci si trova – quanto alla fattispecie in esame – anche di fronte a conseguenze alquanto singolari: infatti, ben si può immaginare che individui dediti ad attività di meretricio, non essendo obbligati alla corresponsione delle imposte per la particolare natura delle proprie prestazioni, si avvalgano anche di particolari agevolazioni economiche e fiscali quali, ad esempio, l'esenzione dal pagamento del ticket al sistema sanitario nazionale o indennità previste per i lavoratori inoccupati o disoccupati, evidenziandosi, in tal modo, una duplice sperequazione: un soggetto accumula in un anno decine o centinaia di migliaia di euro, e non solo non pagando alcuna imposta non contribuisce a quanto costituzionalmente stabilito (con grave dispregio ed inosservanza degli articoli 2 e 3 della Costituzione), ma usufruisce di agevolazioni e servizi, alla pari di un soggetto non abbiente, gravando sulle casse erariali.
Insomma, i proventi derivanti da attività di meretricio non possono assolutamente essere considerati quale risarcimento del danno per eventuali lesioni della integrità della dignità di chi subisce l'affronto della vendita di sé, perché di affronto non si può parlare quando chi si prostituisce lo fa essendo pienamente consapevole della scelta che compie organizzandosi, peraltro, alla stregua di qualsiasi altra attività autonoma mediante l'imposizione di regole ai propri clienti quali, ad esempio, orario di ricevimento, durata massima delle prestazioni, informazioni pubblicitarie e tanto altro ancora.
Ci si chiede, poi, cosa pensare, allora, di chi svolge professionalmente il mestiere di attore in opere visive a contenuto pornografico; anche costoro, infatti – a fronte della corresponsione di una retribuzione – compiono attività sicuramente contrarie al buon costume ed alla morale collettiva alla pari del meretricio, le quali, solo in quanto eseguite in un contesto diverso sono produttive di reddito e, quindi, tassabili. Pertanto, sebbene vi siano differenze tra le due attività, è innegabile che in entrambe vi sia un preciso comune denominatore: la “vendita” del proprio corpo e lo svolgimento di determinate prestazioni di natura sessuale al fine di trarne profitto.
Dunque, proseguendo per esclusione, se di risarcimento del danno non può trattarsi e se l'attività di meretricio è esercitata con le modalità sopra descritte (così come spesso avviene) allora non può che parlarsi dei proventi come reddito di lavoro autonomo, e cioè di quel reddito che non è altro che quello previsto dalla lettera d) dell'art. 6 del T. U. I. R.
Rileva, poi, a sostegno di quanto assunto, l'esperienza europea in tema di attività di meretricio quale attività di lavoro autonomo; non mancano, infatti, in numerosi Stati dell'Unione Europea vere e proprie regolamentazioni che disciplinano la prostituzione come qualsiasi altra attività economica.
Anche la Corte di Giustizia europea, peraltro, pronunciandosi nella causa C–268/99, a proposito della interpretazione dell'articolo 44 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, nonché della interpretazione dell'articolo 45 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca , dall'altra, ha stabilito che tali articoli devono essere intesi nel senso che la prostituzione rientra nelle attività economiche svolte in qualità di lavoro autonomo, qualora sia dimostrato che è svolta dal prestatore del servizio: senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive; e che tale attività sia svolta sotto la propria responsabilità e a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente.
Quindi, si può affermare che ogni tentativo di interpretazione appare superfluo attesa la chiarezza espositiva del provvedimento il quale non traccia alcun dubbio ma che, anzi, oltre ad affermare il binomio attività-lavoro di prostituzione ne stabilisce i requisiti sufficienti e necessari affinché essa possa dirsi tale.
Infine, è doveroso sostenere che una distorta interpretazione della sentenza dei giudici milanesi rischia di favorire, secondo la scrivente, il riciclaggio dei proventi di natura illecita delle associazioni criminali; infatti, è facilmente immaginabile che queste ultime si possano avvalere di soggetti compiacenti cedendo loro i ricavi delle loro attività criminose al fine di reimpiegarli – imputandoli quali proventi dell'attività di meretricio – in attività lecite quali l'acquisto di immobili, di strumenti finanziari o qualsiasi altro bene mobile o immobile idoneo a produrre una rendita legittima.
Pertanto, anche in una prospettiva de jure condendo , appare necessario – a parere di chi scrive – che in un prossimo futuro gli organi legislativi, o la giurisprudenza, si adoperino al fine di regolamentare, a partire dall'esplicito inserimento di chi svolge attività di meretricio nella categoria dei lavoratori autonomi, con provvedimenti appropriati quello che, non a caso, a conferma di quanto evidenziato, da sempre viene definito il più antico “mestiere” del mondo.
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