Per Giurisprudenza una camicia di forza
di Vincenzo Ferrari
(Articolo pubblicato su "Il Sole 24 ORE" del 17 gennaio 2006)

Il decreto ministeriale 293 del 25 novembre 2005 ha modificato gli studi di giurisprudenza prevedendo un percorso quinquennale unitario destinato a so stituire, nelle intenzioni governa tive, il percorso spezzato (il «3+2») introdotto con la riforma Berlinguer. Su due punti questa riforma merita approvazione: la riserva della laurea in giurisprudenza alle facoltà omonime (salvo alcune eccezioni ad hoc) e l'abolizione dello sbarramento fra il secondo e il terzo anno, che rischiava di prolungare per mere ragioni burocratiche un percorso già molto lungo. In effetti, questo aspetto, e solo questo, aveva indotto la Conferenza dei presidi delle facoltà giuridiche, più che largamente favorevole al modello «3+2» - ispirato com'era all'ottima idea di un passaggio graduale dalla formazione gene rale a una formazione specialisti ca - ad accettare l'idea di un intervento di modifica.
Tuttavia l'emanazione di questo decreto, di cui il ministero pretende l'applicazione «a partire dall' anno accademico 2006-2007», è lungi dal risol vere i problemi degli studi giuridi ci e anzi, sotto molti aspetti, li rende più ardui e imbarazzanti.
Anzitutto, il ministero ha pro ceduto a questa modifica a passo di marcia, attuandola prima di aver deciso la sorte di tutte le altre classi di laurea, comprese quelle giuridiche triennali (attual mente due: “Scienze giuridiche” e “Scienze dei servizi giuridici”) e quelle biennali “magistrali” eventualmente a esse collegate. L'effetto di questa discrasia temporale è chiaro. In primo luogo, la mancanza di notizie sul punto rende impossibile tracciare le linee definitive del nuovo ordina mento, che dovrebbe tener conto delle esigenze sia degli studenti interessati a conseguire una laurea breve, sia di quegli studenti che - provenendo da un percorso triennale aperto come quello cosiddetto di “servizi giuridici” - non vorranno confluire nella nuova laurea quinquennale, che è stata pensata e realizzata dal mini stero avendo riguardo precipua mente alle professioni di avvoca to, magistrato e notaio, per non dire alla prima soltanto.
In secondo luogo, il decreto impone anch'esso, di fatto, una scansione rigida là dove prevede un periodo iniziale di formazione di base (il modello «1+4») che, secondo la normativa generale, dovrebbe essere "comune" agli altri corsi della stessa classe. Ora, quali siano tali corsi, non è dato appunto sapere.
Per contro, la rigida determina zione di questo periodo e la sua compressione nel primo anno im pongono alle facoltà di fare veri salti mortali per far tornare i conti sui corsi, gli esami e i crediti formativi.
In breve, la riforma rischia di partire monca e di imporre nuovi interventi di modifica non appena il quadro generale si sarà delineato. Inoltre, rischia di stralciare gli studi giuridici dal modello ge nerale a due stadi - che non significa necessariamente separa ti da una barriera previsto da un impegno europeo più volte ribadito anche con il consenso italiano e soggetto al monitoraggio dei Governi e dell'Associazione delle università europee.
Ma i problemi non si fermano qui. Come inutilmente rilevato più volte dalla Conferenza dei presidi, il nuovo decreto ha calato sulle facoltà un'autentica gab bia di ferro, imponendo il rispetto di un numero elevatissimo di crediti minimi obbligatori suddivisi fra 15 ambiti disciplinari (su 300, ben 216 cui si aggiungono quelli relativi alla tesi di laurea e alla formazione linguistica). In tal mo do si rischia di soffocare ogni curriculum non indirizzato, come detto sopra, alle professioni legali classiche. Percorsi tradizional mente giuridici come quelli della pubblica amministrazione, della polizia, del giurista d'impresa, della diplomazia e soprattutto del le carriere legali internazionali ri schiano di esserne sacrificati.
Non solo, ma fra le pieghe del decreto si riscontrano alcune biz zarrie. Il decreto, procedendo per ambiti disciplinari che riuniscono materie non sempre omogenee, spesso non specifica lo status preciso di alcune fra esse. Non è dato sapere per esempio se le discipline dell'ambito «economico e pubblicistico» debbano essere tutte necessariamente inse gnate e quali di esse, a parte il diritto tributario insignito di que sto crisma, siano obbligatorie per tutti. Un altro ambito disciplinare, quello filosofico-giuridico, si è visto assegnare quindici crediti minimi obbligatori, sei dei quali da riservare a ben quattro materie fra loro diverse, come logica e argomentazione giuridica, sociologia giuridica, informatica giuridica e deontologia professio nale (forense?).
Escludendo di poter insegnare questi argomenti - che il mini stro ha giustamente vantato come qualificanti del nuovo corso - dando a ciascuno 1,5 crediti formativi, e tanto più escludendo, per rispetto del dettato costituzi onale, di imporre argomenti specifici nei programmi dell'una o dell'altra materia, le facoltà saran no costrette a inventare altri accorgimenti che facciano salva, quanto meno, la serietà di questo settore disciplinare, oltre che - ovviamente - di tutto il resto. Un tutto che, secondo le norme vigenti, dovrebbe essere deciso dalle Facoltà e dai Senati accade mici, e poi trasmesso al ministero, entro poche settimane, con il rischio che vangano assunte deci sioni affrettate e incomplete.