Libertà di religione e margine di apprezzamento statale all’interno della CEDU: il caso Leyla Sahin c. Turchia
di S. Mariconda

SOMMARIO: 1. Le circostanze di fatto che hanno originato il ricorso. – 2. La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 10 novembre 2005. – 3. Il diritto alla libertà religiosa e all'istruzione nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. – 4. Il margine di apprezzamento degli Stati membri del Consiglio d'Europa come criterio di interpretazione della Convenzione. – 5. Applicazione del margine di apprezzamento al caso Sahin. Conclusioni.

1. Il 10 novembre 2005 la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è pronunciata sul ricorso di una studentessa turca, Leyla Sahin, sul quale nel 2004 si era già pronunciata la Corte , IV Sezione.
La ricorrente si era iscritta nell'agosto del 1997 alla Facoltà di Medicina di Istanbul. Provenendo da una famiglia musulmana praticante, ella era abituata ad indossare il velo in ossequio ad un precetto della propria religione. Tuttavia, nel febbraio del 1998 il Rettore dell'Università di Istanbul emanò una circolare in cui si faceva divieto alle studentesse a capo coperto, e agli studenti che portavano la barba, di partecipare a tutte le attività didattiche dell'Università stessa. Non avendo ottemperato a tale divieto, la Sahin si vide rifiutare l'accesso ad una prova d'esame nel mese di marzo e, successivamente e sempre per lo stesso motivo, l'iscrizione ad alcuni corsi della Facoltà. Conseguentemente, decise di presentare un ricorso per ottenere l'annullamento della circolare del Rettore, ricorso che fu però respinto nel 1999 dal Tribunale amministrativo di Istanbul e, nel 2001, anche dal Consiglio di Stato. Nel frattempo, in considerazione del fatto che la Sahin aveva dimostrato, col proprio comportamento, di non voler ottemperare al divieto di indossare il velo, la Facoltà di Medicina le indirizzò un'ammonizione. A seguito poi della sua partecipazione ad una manifestazione non autorizzata contro la circolare del Rettore, alla ricorrente fu inflitta a titolo sanzionatorio l'esclusione dalle attività universitarie per un semestre. Anche contro tale sanzione la studentessa presentò un ricorso, respinto dal Tribunale amministrativo di Istanbul: la legge 4584 del 28 giugno 2000 decretò comunque l'amnistia per tutte le sanzioni disciplinari adottate contro gli studenti, ma intanto, nel settembre 1999, la studentessa aveva deciso di trasferirsi a Vienna e proseguire lì i propri studi.
Nel 1998 la Sahin presentò un ricorso dinanzi alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, poi trasmesso alla Corte a seguito dell'adozione del Protocollo 11 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), lamentando la violazione dell'art. 9 della Convenzione stessa, dell'art. 2 del Protocollo n. 1 nonché degli artt. 8, 10 e 14 della CEDU. Si tratta rispettivamente delle norme che garantiscono agli individui sottoposti alla giurisdizione di uno Stato parte della Convenzione il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8), il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione (art. 9), alla libertà di espressione (art. 10), il divieto di discriminazione (art. 14), e il diritto all'educazione (art. 2 del Protocollo n.1 alla CEDU).

2. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, IV sez., si è pronunciata sulla questione il 29 giugno 2004, riconoscendo all'unanimità la non violazione dei diritti contestati. La ricorrente ha deciso dunque di presentare ricorso dinanzi alla Grande Camera, come previsto dall'art. 43 della CEDU.(2) Essendo stato accettato tale ricorso, il 10 novembre la Grande Camera ha emesso la sentenza in esame, con la quale ha dichiarato a sua volta la non violazione degli articoli contestati.
Come d'abitudine, la Corte all'interno della sentenza ha provveduto a ricostruire le circostanze storiche e il contesto sociale in cui si sono svolti i fatti.
La Turchia è una repubblica laica, la cui Costituzione garantisce pari dignità e trattamento a uomini e donne senza distinzioni di lingua, razza, colore, sesso, opinione politica, religione o motivi analoghi. Ugualmente garantito a livello costituzionale è il diritto a ricevere un'istruzione. La questione degli abiti religiosi è stata regolata all'interno del Paese già nel 1934, stabilendo che essi non possono essere indossati al di fuori dei luoghi di culto e delle cerimonie religiose: le scuole religiose risultano abolite dal 1924. La questione del velo islamico all'interno delle scuole e dell'Università è tuttavia un fenomeno recente in questo Stato, poiché ha cominciato a manifestarsi a partire dagli anni '80. Sull'argomento, come ha fatto rilevare la Corte , esistono due orientamenti distinti: quello dei sostenitori, che lo ritengono obbligatorio in quanto manifestazione legata all'identità religiosa, e quello dei laici che lo considerano come un simbolo dell'Islam politico.
Sulla materia sono state adottate in Turchia anche norme specifiche, tra cui una circolare del Consiglio dell'insegnamento superiore, che nel 1982 ha vietato di indossare il velo islamico nelle aule: la validità di questa misura è stata confermata due anni dopo dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto il velo suscettibile di divenire un simbolo di una visione contraria alle libertà della donna e ai principi fondamentali dello Stato. Anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale turca è orientata verso la difesa dei principi di laicità, uguaglianza davanti alla legge e libertà di religione riconosciuti dalla Costituzione. Secondo i giudici, nel momento in cui una particolare forma di abbigliamento venga imposta per motivi di credo religioso, essa diviene incompatibile con i valori contemporanei (innanzitutto la laicità). Inoltre in Turchia la maggioranza della popolazione è musulmana, e presentare l'obbligo del velo come una prescrizione religiosa creerebbe una discriminazione tra quanti sono credenti praticanti, coloro che non sono praticanti e quanti invece sono non credenti. Per tali motivi, indossare il velo all'interno di edifici scolastici non è compatibile con la neutralità che contraddistingue l'insegnamento pubblico, potendo generare tra gli studenti conflitti collegati alle loro credenze religiose.
L'Università di Istanbul si era conformata a questo indirizzo giurisprudenziale fin dal 1994 attraverso l'emanazione di una nota informativa, precisando che le motivazioni all'origine del divieto di indossare il velo islamico erano di carattere pratico, e non miravano a minare la libertà di coscienza e religione delle studentesse. Sull'argomento intervenne poi il Rettore con la circolare che ha dato origine al caso di specie, e la cui regolarità è stata accertata anche dal Tribunale amministrativo di Istanbul.
Alla luce di queste considerazioni, e ricordando che nel restringere la portata dei diritti garantiti dalla CEDU ogni Stato gode di un certo potere discrezionale, il cd. “margine di apprezzamento”, la Corte ha quindi concluso per la non violazione degli articoli in questione.

3. Avendo ricostruito le circostanze di fatto che hanno portato la Corte ad emanare la decisione in oggetto, è ora possibile esaminare più dettagliatamente gli aspetti giuridici della questione.
L'art. 9 della CEDU riconosce a tutti gli individui sottoposti alla giurisdizione degli Stati firmatari il diritto alla libertà di religione.(3)
Nel pronunciarsi in merito alla violazione di quest'articolo, la Corte ha avuto in più occasioni modo di ricordare che la libertà religiosa costituisce uno dei cardini di una “società democratica”: come stabilito dalla sua stessa giurisprudenza, tale libertà implica la possibilità di aderire o meno ad un credo religioso, e di praticarlo o meno. Pur riguardando la sfera privata di ogni individuo, nelle sue manifestazioni pubbliche e collettive la libertà religiosa può essere sottoposta a limitazioni, dovute alla necessità da parte di uno Stato di contemperare le esigenze di gruppi diversi e di assicurare il rispetto dei diversi credo (cfr. la sentenza Kokkinakis c. Grecia del 25 maggio 1993). La Corte ha più volte sottolineato l'importanza del ruolo che lo Stato riveste in quanto organizzatore neutro ed imparziale dell'esercizio della libertà di culto, poiché in tal modo si contribuisce ad assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico ed il rispetto della tolleranza all'interno di una società democratica. Scopo dello Stato non dev'essere quello di sopprimere le possibili cause di attrito tra religioni diverse eliminando il pluralismo religioso, ma piuttosto assicurare la tolleranza tra gruppi diversi (sentenza Serif c. Grecia del 1999).
La Corte fa inoltre rilevare nella sentenza che, dal momento che non esiste in Europa una concezione uniforme del significato della religione all'interno della società (par. 109), e che le manifestazioni pubbliche dei diversi credo religiosi mutano a seconda delle epoche e dei contesti, la scelta delle modalità con cui la libertà religiosa va regolamentata deve essere necessariamente lasciata in una certa misura allo Stato interessato. Essa ha invece il compito di verificare se le misure adottate a livello nazionali sono compatibili col dettato della CEDU, tenendo conto delle esigenze degli Stati in materia di ordine pubblico e pace civile; deve inoltre garantire il rispetto del pluralismo religioso in quanto elemento indispensabile per la democraticità di un ordinamento.
Nel caso di specie la Grande Camera , così come la IV sez. prima di essa, ha riconosciuto che il regolamento del Rettore dell'Università di Istanbul costituiva un'ingerenza nell'esercizio del diritto alla libertà religiosa da parte della ricorrente (par. 78 della sentenza). Tale ingerenza è stata però giudicata legittima alla luce delle diverse sentenze della Corte Costituzionale turca sull'argomento, così come legittimo era il suo scopo, cioè la difesa dei diritti e libertà altrui (parr. 98-99).
Una volta accertata tale legittimità, la Corte ha affermato che le limitazioni imposte dalla Turchia all'esercizio della libertà di cui all'art. 9 della CEDU perseguono il fine di preservare il carattere laico dell'insegnamento nell'Università, considerando come contrario a tali valori “d'accepter le port de tenues religieuses, y compris, comme en l'espèce, celui du foulard islamique” (par. 116). Tale ingerenza è stata peraltro ritenuta proporzionata all'obiettivo da perseguire, anche alla luce del margine di apprezzamento di cui godono gli Stati (par. 122), e tenendo conto del fatto che l'art. 9 della CEDU non garantisce sempre agli individui il diritto di comportarsi secondo quanto prescritto dalla propria religione (come la Corte stessa ebbe modo di stabilire nella sentenza Pichon e Sajous c. Francia del 1999).
La Grande Camera non si è discostata quindi da quanto già stabilito dalla IV Sez. nella sentenza del 2004 ma lo ha anzi ribadito: “ La Cour ne perd pas de vue qu'il existe en Turquie des mouvements politiques extrémistes qui s'efforcent d'imposer à la société tout entière leurs symboles religieux et leur conception de la société, fondée sur des règles religieuses […] La réglementation litigieuse se situe donc dans un tel contexte et elle constitue une mesure destinée a atteindre les buts légitimes énoncés ci-dessus et à protéger ainsi le pluralisme dans un établissement universitarie”, e ha concluso per la non violazione dell'art. 9.
La Grande Camera ha deciso di esaminare separatamente la presunta violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 (diritto all'istruzione), tenendo conto della natura della questione e del fatto che il diritto all'istruzione riveste una importanza fondamentale (al contrario, la Camera aveva deciso di non esaminare separatamente le altre presunte violazioni della CEDU). In particolare, la Sahin ha addotto la violazione della prima frase dell'art. 2, secondo la quale nessuno può vedersi rifiutare il diritto all'istruzione.(4)
Secondo la Corte , all'interno di una società democratica il diritto all'istruzione risulta indispensabile al fine della realizzazione dei diritti dell'uomo; anche se nella formulazione dell'art. 2 Prot. 1 non viene menzionato l'insegnamento universitario, niente esclude che tale articolo sia applicabile anche ad esso.
Come il diritto alla libertà di religione, anche il diritto all'istruzione consacra un principio fondamentale per ogni Stato democratico, dal quale “discende l'obbligo, gravante sullo Stato, di garantire, in particolare ai minori, una protezione contro ogni forma di propaganda o indottrinamento, sia all'interno delle strutture statali che nelle scuole di tendenza eventualmente scelte dai genitori in conseguenza delle loro convinzioni filosofiche o religiose”.(5) Tra i vari diritti riconosciuti dalla CEDU, quello all'istruzione si distingue per la sua formulazione negativa, ma ciò non implica che lo Stato, essendo tenuto a garantirne il rispetto, non debba intraprendere in materia anche azioni positive, come stabilisce la stessa giurisprudenza della Corte.(6)
Secondo la ricorrente, il divieto di indossare il velo islamico ha rappresentato un'ingerenza nel suo diritto all'istruzione, in quanto le è stato rifiutato l'accesso ad una prova d'esame e l'iscrizione ad alcuni corsi della Facoltà di Medicina, senza che vi fosse alcun fondamento di legittimità per un'azione del genere nel diritto interno turco. La Grande Camera ha però accolto la difesa del governo, secondo il quale la normativa universitaria non è contraria alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del fatto che gli Stati godono di un margine di apprezzamento nell'applicazione della Convenzione.
La Corte , all'unanimità, non ha quindi ravvisato neppure una violazione degli artt. 8, 10 e 14 della CEDU.(7)

4. Come si è già detto, uno dei principi di interpretazione della CEDU che ha guidato la Corte nel caso Sahin c. Turchia è quello del margine di apprezzamento, che mira a contemperare gli interessi dell'individuo con quelli della collettività. In virtù di tale principio, gli Stati firmatari della Convenzione hanno una certa discrezionalità nello stabilire se e quando sussistono le circostanze per limitare l'esercizio di un diritto o una libertà riconosciuto dalla CEDU stessa.
La dottrina del margine di apprezzamento non è menzionata nella Convenzione, essendo nata dalla giurisprudenza della Corte. Un primo riferimento è presente nel rapporto del 1958-59 della Commissione europea dei diritti dell'uomo la quale, nella sua opinione sul caso Cipro c. Regno Unito , ebbe modo di affermare che un governo statale “should be able to exercise a certain measure of discretion in assessing the extent strictly required by the exigencies of the situation”.(8) L'espressione “margine di apprezzamento” fu adoperata qualche anno dopo dalla stessa Commissione nel rapporto sul caso Lawless c. Irlanda (1960-61), in cui si legge, al par. 90, che “[…] having regard to the high responsibility that a government bears to its people to protect them against any threat to the life of the nation, it is evident that a certain discretion – a margin of appreciation – must be left to the government”. Questa osservazione aprì la strada a quella che è considerata come la prima compiuta enunciazione della dottrina in questione, ossia la sentenza della Corte nel caso Handyside c. Regno Unito del 1976. Qui essa ebbe modo di affermare che, in virtù del loro contatto diretto con le forze vitali operanti all'interno del proprio Paese, le autorità di uno Stato erano in una posizione più favorevole rispetto ai giudici internazionali per dare un'opinione sul contenuto esatto delle limitazioni ai diritti contenuti nella Convenzione. Lo Stato infatti, meglio di quanto possano fare gli organi del CoE, conosce la propria realtà sociale e può dunque operare questo tipo di valutazione.
Sul piano normativo, la dottrina del margine di apprezzamento trova il suo fondamento nell'art. 15 della CEDU, secondo il quale in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione uno Stato può derogare agli obblighi disposti dalla Convenzione stessa, nella misura in cui ciò sia richiesto dalla situazione e non siano violati altri obblighi internazionali.
Oltre all'art. 15, lo stesso art. 9 della CEDU (come del resto tutti gli articoli da 8 a 11) contiene una disposizione che mira a fissare le condizioni alle quali è consentito ad uno Stato di limitare il godimento del diritto alla libertà religiosa. Le eventuali misure restrittive devono essere previste dalla legge ed essere misure necessarie “in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti o delle libertà altrui”.
Nell'accertare se una misura adottata da uno Stato sia o meno necessaria in una società democratica, la Corte deve giudicare la ragionevolezza della misura stessa, e la sua proporzionalità rispetto al fine da perseguire.
L'ampiezza del margine di apprezzamento è dunque soggetta a variazioni: essa dovrebbe essere più ristretta sulle questioni circa le quali esiste già un certo grado di consenso tra gli Stati, e più ampia invece sulle questioni sulle quali tale consenso è inesistente. Un altro criterio al quale ci si può riferire è l'importanza del fine che ci si propone di realizzare attraverso la limitazione in questione: nel caso in cui ad esempio tale fine riguardi la sicurezza nazionale, il margine di apprezzamento sarà più ampio. In alcuni casi poi, può essere presa in considerazione la legislazione esistente in materia nei diversi sistemi giuridici europei, ossia può essere ricercato il cd. denominatore comune tra i Paesi del continente, cioè una tendenza comune in materia di soluzioni normative o giurisprudenziali.
Diversi Autori hanno espresso aperte critiche nei confronti della dottrina del margine di apprezzamento, sostenendo che la sua applicazione causa notevoli difficoltà ed è responsabile di incongruenze all'interno della giurisprudenza della Corte, in quanto lascia spazio ad un certo arbitrio nell'applicazione della Convenzione.(9)
Altri hanno affermato che essa può diventare la fonte di una pericolosa “geometria” dei diritti umani, erodendo la giurisprudenza già consolidata in materia e conferendo un'autorevolezza non dovuta a pratiche e tradizioni locali.(10) Inoltre, “If applied liberally, this doctrine can undermine seriously the promise of international enforcement of human rights that overcomes national policies. Moreover, its use may compromise the credibility of the applying international organ”.(11)
È pur vero, però, come è stato giustamente fatto notare, che “il margine di apprezzamento non esclude né limita il controllo che svolge la Corte , né l'obbligo che grava sui Governi convenuti di giustificare le proprie scelte”.(12)

5. L'idea che la Corte abbia in un certo qual modo “abusato” della dottrina del margine di apprezzamento, pregiudicando l'esercizio dei diritti contestati dalla ricorrente, è presente nell'opinione dissidente del giudice Tulkens che accompagna la sentenza. Ella ha particolarmente contestato il fatto che, in merito alla violazione dell'art. 9, per ampliare il margine di apprezzamento la Corte abbia invocato l'inesistenza di un sentire comune, in Europa, in materia di simboli religiosi. In tal modo si rischia infatti di sottrarre a qualsiasi controllo a livello europeo una questione che non ha carattere locale, ma riveste piuttosto importanza per tutti gli Stati membri.
Il giudice ha fatto poi rilevare che in una società democratica bisogna cercare di contemperare i principi di laicità, uguaglianza e libertà. Il senso della libertà di manifestare la propria religione è infatti di permettere a ciascuno di esercitarla liberamente, sia nei luoghi pubblici che in privato, a condizione di non arrecare danno ai diritti e libertà altrui e di non danneggiare l'ordine pubblico. Nel caso della ricorrente, la Tulkens ritiene che il suo desiderio di indossare il velo islamico non avesse carattere di provocazione né di ostentazione, né che fosse suscettibile di arrecar danno all'ordine pubblico. Non è d'altronde dimostrato che il fatto che la ricorrente indossasse il velo avrebbe avuto delle conseguenze negative all'interno dell'università. Il giudice ritiene piuttosto applicabile, alla libertà religiosa, quello che la Corte , mutatis mutandis , ha stabilito con riguardo alla libertà di espressione: “[…] la Cour n'a jamais accepté que des ingérences dans l'exercice de ce droit soient justifiées par le fait que les idées ou les discours ne sont pas partagés par tous et pourraient même heurter certains”.
Inoltre, il velo islamico non può essere visto come segno di fondamentalismo, in quanto non tutte le donne che lo portano aderiscono a questo genere di idee (compresa la ricorrente). Per quanto tale osservazione possa essere corretta, si potrebbe però obiettare che l'assenza di motivazioni politiche nel comportamento della ricorrente non implica che tali motivazioni siano assenti ogni qualvolta una donna decide di indossare il velo islamico. Volendo pertanto lo Stato perseguire come fine ultimo la convivenza pacifica tra diverse confessioni religiose, è tenuto necessariamente a sacrificare gli interessi dei singoli in vista della tutela di interessi superiori e collettivi.
Ugualmente opinabili appaiono le considerazioni del giudice su un altro elemento su cui la Corte si sofferma nella sentenza, ossia il principio di uguaglianza. La Corte ritiene infatti che indossare il velo costituirebbe un segno di alienazione della donna, pur senza specificare quale sia il legame tra velo islamico e uguaglianza tra i sessi. Il giudice Tulkens fa però notare che non è competenza della Corte stabilire quale possa essere il senso dell'indossare il velo islamico, né fare apprezzamenti su una religione o su pratiche religiose. Peraltro, secondo il giudice, qualora indossare il velo islamico fosse contrario al principio di uguaglianza tra uomini e donne, “l'État serait alors tenu, au titre de ses obligations positives, de l'interdire dans tous les lieux, qu'ils soient publics ou privés”. Ci sembra che in tal modo si finisca però con l'estremizzare i termini della questione, spostandola sul piano dei rapporti di genere piuttosto che su quello della tutela dei diritti individuali.
Nel valutare la sentenza in esame ci sembra di poter affermare, concordando con quanto è stato già sostenuto relativamente alla prima sentenza sul caso Sahin, che la conclusione cui la Corte è giunta non poteva essere differente.(13) Non va infatti dimenticato che “ la Commissione e la Corte […] interpretando le disposizioni della Convenzione, anche tenendo conto, quando necessario, del diritto interno degli Stati, si limitano a giudicare se le scelte concretamente operate dagli Stati possano ritenersi compatibili con tale disposto, senza entrare nel merito dell'opportunità delle scelte stesse”.(14) Ci sembra che la Corte non avrebbe potuto spingersi oltre: essa si è limitata ad applicare uno dei suoi consolidati criteri di interpretazione della CEDU, appunto quello del margine d'apprezzamento.
La Corte deve del resto “scontare” innanzitutto l'assenza di una giurisprudenza in materia. Essa aveva infatti affrontato la questione del velo islamico, prima del caso Sahin, solo in altre due circostanze, casi Karaduman c. Turchia del 1993, e Dahlab c. Svizzera del 2001, ma come è stato fatto osservare dal giudice Tulkens si tratta di casi basati su dati di fatto alquanto differenti.(15)
In secondo luogo, nella sentenza viene segnalato un altro elemento da non sottovalutare, ossia l'inesistenza di un sentire comune in Europa sul velo islamico. Nella stragrande maggioranza dei Paesi membri del CoE non c'è infatti una specifica disciplina giuridica della materia. Oltre alla Turchia solo l'Azerbaidjan e l'Albania hanno adottato delle norme specificamente riguardanti la possibilità o meno di indossarlo all'interno degli spazi universitari. In Francia, invece, il divieto di indossarlo riguarda le scuole di ogni livello con l'eccezione delle università; alcuni Stati del CoE non hanno mai affrontato la questione, in altri ancora non vi sono norme specifiche.(16)
In conclusione, va riconosciuto che la Corte non ha fatto altro che attenersi al suo ruolo, che non è quello di ingerirsi nelle scelte interne compiute dagli Stati, ma semplicemente di verificare, con l'ausilio di alcuni strumenti interpretativi, che tali scelte non contrastino col dettato della Convenzione. Tanto meno, la Corte potrebbe supplire all'assenza di un denominatore comune in Europa sul tema del velo islamico, trattandosi di un elemento di cui essa può solo limitarsi a prendere atto.

Note
(1) Dottore di ricerca in Diritto Internazionale
(2) Stabilisce l'articolo in questione che “1. Entro il termine di tre mesi dalla data in cui la sezione ha pronunciato la sen­tenza, le parti possono, in casi eccezionali, chiedere il deferimento della causa alla sezione allargata. 2. Un collegio di cinque giudici della sezione allargata accoglie la richiesta se il caso solleva una questione grave relativa all'interpretazione o all'applicazione della Con­venzione o dei suoi Protocolli, o una questione grave di carattere generale. 3. Se il collegio accoglie la richiesta, la sezione allargata si pronuncia sulla causa con sentenza” .
(3) L'art. 9 della CEDU, intitolato “Libertà di pensiero, coscienza e religione”, recita:”1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica alla sicurezza pubblica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui”.
(4) L'art. 2 del Protocollo 1 recita “Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento in modo conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche”.
(5) G. MOR, Q. CAMERLENGO, G. E. VIGEVANI, Commento all'art 2 Prot. 1 della CEDU , in Bartole, S., Conforti, B., Raimondi, G. Commentario alla Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali. CEDAM, 2001.
(6) P. M. DUPUY, L. BOISSON DE CHARZOUNES, Prot 1. CEDH art. 2 , in L. E. PETTITI, E. DECAUX, P. H. IMBERT La Convention européenne des droits de l'homme. Commentaire article par article. Ed. Economica, 1995.
(7) Gli artt. 8, 10 e 14 della CEDU tutelano rispettivamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla libertà di espressione e il divieto di discriminazione.
(8) Il rapporto della Commissione, che non fu pubblicato, è citato da M. R. HUTCHINSON in The margin of appreciation doctrine in the European Court of Human Rights , 48 International and Comparative Law Quarterly 1999, pag. 639 nota 3.
(9) Tale è l'opinione di HUTCHINSON, op. cit. supra.
(10) A. LESTER, Universality versus subsidiarity: a reply. 1 European Human Rights Law Review 1998, 73, citato in J. A. SWEENEY, Margins of appreciation: cultural relativity and the European Court of Human Rights in the post-cold war era. 54 International and Comparative Law Quarterly, 2005, 459.
(11) E. BENVENISTI, Margin of appreciation, consensus and universal standards. 31 New York University Journal of International Law 1999, 843.
(12) R. BIN, Commento all'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo , in Bartole, S., Conforti, B., Raimondi, G. Commentario alla Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali. CEDAM, 2001.
(13) D. TEGA, La Corte di Strasburgo torna a pronunciarsi sulla questione del velo islamico: un monito, non troppo rassicurante, per il futuro (caso Sahin c. Turchia) , su www.forumcostituzionale.it, 2004.
(14) R. SAPIENZA, op. cit. pag. 596.
(15) Il caso Karaduman fu dichiarato irricevibile dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo. Si trattava del ricorso presentato da una studentessa turca dell'Università di Ankara, alla quale era stato negato il rilascio del certificato di diploma sul quale ella era ritratta in fotografia con indosso il velo islamico. Analogo è il caso Lamiye Bulut c. Turchia , respinto dalla Commissione nello stesso anno. Nel caso Dahlab, invece, si trattava del ricorso presentato da un'insegnante svizzera, di fede islamica, a cui era stato proibito di indossare il velo durante le lezioni, in considerazione dell'impatto che ciò avrebbe potuto avere sugli studenti. La Corte concluse affermando che lo Stato può limitare le occasioni in cui indossare il velo islamico qualora esso sia nocivo per la protezione di diritti e libertà altrui, dell'ordine e della sicurezza pubblica.
(16) In Austria, per citare un esempio, il divieto di indossare il velo è giustificato solo allorquando sia in gioco la salute o la sicurezza degli studenti.