Valutazione al fair value delle immobilizzazioni materiali: trattamento fiscale e risvolti applicativi dell’eventuale “plusvalore” imputato direttamente a patrimonio (con particolare riferimento agli enti bancari e creditizi)
di Stefano Fiorentino(1)

Sommario: 1. Esposizione dei fatti ed inquadramento civilistico-contabile - 2. La disciplina fiscale ricavabile dall’art. 11 e dall’art. 13, comma 1, del Decreto 38/2005 – 3. Segue: art. 11, comma 1, lettera e), n. 1), sub. b) - 4. Segue: art. 12 (disciplina Irap) - 5. “First-time Adoption” realizzata nel bilancio relativo all’esercizio 2005 ovvero all’esercizio 2006: differenti implicazioni tributarie correlate alla rivalutazione delle immobilizzazioni materiali - 6. Conclusioni.

1. Esposizione dei fatti ed inquadramento civilistico-contabile
L’introduzione dei principi contabili internazionali, tra le altre molteplici conseguenze(2), implica una possibile rivalutazione delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio, in esito allafair value option,all’atto della prima applicazione degli stessiprincipi (IAS). Una tale eventualità ha ovviamente dei riflessi in materia tributaria, da esaminare sia con riferimento alla disciplina transitoria recata dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sia nell’ambito della disciplina generale recata dal vigente Tuir.
Preliminarmente è utile ricordare che l’IFRS 1 “First-time Adoption of International Financial Reporting Standards” consente di iscrivere, nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio redatto con gli IAS/IFRS, le attività materiali (tra cui ovviamente gli immobili) al loro fair value, in sostituzione del costo, registrando l’eventuale plusvalore in contropartita del patrimonio netto. La stessa Banca d’Italia ha poi chiarito (nota n. 406053 del 10-4-2006) che questa rivalutazione può essere effettuata anche una tantum, senza che la stessa cioè determini la necessità di procedere in futuro alla sistematica rivalutazione delle attività secondo il “revaluation model” disciplinato dallo IAS 16 “Property, Plant and Equipment”. Questa riserva andrà poi classificata fra le “Riserve da valutazione”, ed esposta in nota integrativa, tabella 14.7 (15.6 per il bilancio consolidato) “Riserve da valutazione: composizione”, nella sottovoce denominata “Leggi speciali di rivalutazione”, distinguendola dalle riserve da valutazione riferite alle attività valutate al fair value in modo sistematico(3). L’importo riconosciuto nelle riserve da rivalutazione, inoltre, deve essere depurato del relativo onere fiscale, in ossequio a quanto previsto dallo IAS 12.
La disciplina giuridica dell’operazione in esame va preliminarmente ricercata, come già accennato, nell’ambito della normativa di cui al Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall’art. 5 del Regolamento CE n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali. In merito agli aspetti civilistico-contabili, la stessa Banca d’Italia, ha richiamato la norma espressa dall’art. 7 del predetto decreto, contenente la disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali. Nell’ambito di tale disposizione assume specifica rilevanza il comma 6, che, per l’incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attività materiali al valore equo (fair value) quale sostituto del costo, stabilisce l’imputazione a capitale o ad una specifica riserva.
Tralasciando di esaminare le ulteriori implicazioni civilistiche correlate allo specifico regime di indisponibilità di tale riserva, si rileva che il citato art. 7 non contiene alcuna indicazione in merito al trattamento tributario della rivalutazione de qua. Gli effetti tributari conseguenti all’entrata in vigore degli IAS/IFRS, infatti, sono disciplinati nei successivi articoli 11 e 12 del decreto, rispettivamente per le imposte sui redditi e l’Irap. Vi è infine una specifica disposizione (articolo 13) che stabilisce la disciplina fiscale di tipo transitorio.

2. La disciplina fiscale ricavabile dall’art. 11, comma 1, lett. a) e dall’art. 13, comma 1, del Decreto 38/2005
Nell’ambito della disciplina fiscale recata dall’art. 11 del decreto n. 38/05, assume specifico rilievo ai fini che qui interessano il disposto contenuto nel comma 1, lettera a), che aggiunge all’art. 83, comma 1,del Tuir, dopo le parole “d’imposta”, le seguenti “aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio”. La disposizione richiamata da ultimo stabilisce,come è noto, la regola generale di determinazione del reddito complessivo ai fini Ires(4). In virtù di tale modifica, pertanto, il testo vigente dell’art. 83, recita testualmente: “Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente al patrimonio, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei principi contabili internazionali”.
Gli effetti della citata modifica dell’art. 83, in primo luogo rivolti alla disciplina ordinaria dell’Ires, sono poi espressamente riferiti anche alla disciplina transitoria applicabile in sede di First Time Adoption (d’ora innanzi FTA). A tal proposito l’art. 13, comma 1, dello stesso decreto n. 38/05, stabilisce infatti che le disposizioni dell’art. 83, come modificate “dall’art. 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali”(5).
Rimandando al prosieguo dell’indagine ogni necessario approfondimentodella normativa fiscale applicabile al “plusvalore” conseguente alla valutazione a fair value delle immobilizzazioni materiali, può affermarsi che le indicazioni immediatamente ritraibili dai principi ispiratori del decreto n. 38/2005 e dalla stessa disciplina generale del Tuir, sembrano escludere la tassabilità di tale componente anche se “imputato direttamente a patrimonio”(6). Ma una tale conseguenza ermeneutica deve essere confermata alla stregua di un esame puntuale delle disposizione recate dal decreto n. 38/2005, unitamente alla ricognizione della peculiare disciplina Ires concernente le plusvalenze patrimoniali “iscritte”(7).

3. Cenni al regime Ires delle plusvalenze “iscritte”: art. 86 e 110 del DPR n. 917/1986
La vigente disciplina Ires delle plusvalenze patrimoniali è contenuta nell’art. 86 del Tuir (ad eccezione del nuovo regime concernente la partecipation exemption, non rilevante in questa sede, che è contenuto nel successivo art. 87). La norma in esame, che non ha subito modifiche in seguito all’emanazione del decreto n. 38/05, in particolare stabilisce (comma 1) che le plusvalenze concorrono a formare il reddito in tre ipotesi: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Al di là delle segnalate circostanze, che assumono natura tassativa, la plusvalenza non è fiscalmente imponibile(8).
Quanto detto assume specifico rilievo per le c.d. plusvalenze “iscritte” in bilancio, ipotesi cioè in cui la plusvalenza è iscritta (solo) nel bilancio civile, senza integrare alcuna delle ipotesi previste per l’imposizione quale componente del reddito d’impresa. Come è noto, infatti, la non imponibilità fiscale è stata sancitadall’eliminazione dell’originaria lettera c) dell’art. 54, comma 1, (oggi art. 86) del DPR n. 917/1986 (lettera abrogata dall’art. 21, comma 3, L. 27 dicembre 1997), concernente proprio le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale. Quale diretta conseguenza del regime di non imponibilità appena accennato, conformemente al “valore fiscalmente riconosciuto” di tali beni, l’art. 110 del Tuir, stabilisce che “il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all’art. 85, lettere a) e b), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte…” (art. 110, comma 1, lettera c)(9).
Dal quadro normativo così delineato, pertanto, si evince la non imponibilità delle plusvalenze iscritte in bilancio ma non ricadenti in alcuna delle ipotesi tassative previste dall’art. 86, e per converso il mancato riconoscimento fiscale del maggior valore imputato al cespite rivalutato. E tale regime, che è specificamente riferibile alle plusvalenze emergenti in seguito a rivalutazioni di tipo civilistico-contabili, ai sensi dell’art. 86 è applicabile sia alle imprese che adottano i principi contabili nazionali sia a quelle che adottano i principi contabili internazionali.
Ferme tali premesse, è possibile verificare che il citato decreto n. 38/05non contiene alcuna disposizione modificativa del descritto regime fiscale delle plusvalenze iscritte, che anzi risulta implicitamente confermato da una specifica modifica relativa all’art. 110, comma 1, lettera c); questa disposizione, infatti,anche nel testo novellato, conferma la irrilevanza delle plusvalenze iscritte ai fini del riconoscimento fiscale del costo dei beni rivalutati, [(cfr. art. 11, comma 1, lettera e), n. 1), sub. b) del decreto n. 38/05)].
Una volta inquadrato correttamente il contesto normativo e sistematico di riferimento, ne deriva che la imponibilità fiscale della “plusvalenza” da rivalutazione imputata a patrimonio, se pure astrattamente ricavabile dal testo letterale dell’art. 83, si pone in contrasto con la disciplina recata dagli articoli 86 e 110 dello stesso Tuir, le cui specifiche disposizioni non possono che assumere una valenza pregnante rispetto alla normativa più generale recata dallo stesso art. 83.Una lettura di tale ultima disposizione attenta all’inquadramento sistematico della stessa, impone quindi una naturale e stringente correlazione tra l’assunto “aumentato o diminuito dei componenti…imputati direttamente a patrimonio” e lo specifico regime fiscale che concerne i medesimi componenti nell’ipotesi in cui vengano imputati a conto economico.
In altre parole non vi può essere l’imponibilità della “plusvalenza” da rivalutazione imputata direttamente a patrimonio in base agli IAS, quando è invece sancita la irrilevanza fiscale di tale componente in caso di imputazione a conto economico.
Le conclusioni raggiunte, del resto, ricevono ulteriore conferma se si hanno ben presenti le finalità che hanno ispirato il legislatore tributario allorché ha emanato il decreto n. 38/05 per adeguare il sistema fiscale ai principi contabili internazionali. A tal proposito, infatti, è stato opportunamente ribadito(10),tra l’altro, che la normativa fiscale de qua è chiaramente orientata alla salvaguardia del principio di “neutralità” dell’imposizione, da intendersi nel senso di evitare alle imprese penalizzazioni (o vantaggi) fiscali derivanti dall’adozione o meno dei principi contabili internazionali.

4. Segue: art. 12 del Decreto 38/2005 e articoli 11 e 11-bis del D.Lgs. n. 446/1997(disciplina Irap)
La non imponibilità della plusvalenza da rivalutazione contabile, già affermata ai fini Ires, può essere confermata anche ai fini Irap alla stregua delle seguenti considerazioni.
In attesa che venga emanato un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, i soggetti che adottano i principi contabili internazionali determinano il valore della produzione netta ai fini Irap sulla base dei precedenti schemi di bilancio (art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 38). Resta ferma, in primo luogo, la regola generale che stabilisce che i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione netta, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi (art. 11-bis del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato espressamente nell’art. 12 del decreto n. 38/05).
Con specifico riferimento alle plusvalenze, poi, conserva inalterata la sua portata precettiva la disposizione contenuta nell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, che riconduce tra i componenti rilevanti ai fini Irap le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali, con esclusione di quelle correlate al trasferimento di aziende. In merito a tale profilo, peraltro, la stessa Amministrazione Finanziaria ha tra l’altro chiarito che la locuzione plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali deve essere intesa con riferimento esclusivo alle varie ipotesi di plusvalenze tassabili in base all’art. 54, comma 1, del Tuir (oggi art. 86, comma 1)(11), nei casi cioè in cui è specularmene prevista, anche agli effetti dell’Irap, la deducibilità delle quote di ammortamento(12).
Da quanto rilevato può considerarsi acquisita la non imponibilità Irap della plusvalenza da rivalutazione contabile imputata a patrimonio in sede di First-time Adoption, in linea cioè con il trattamento fiscale previsto ai fini Ires e con l’irrilevanza fiscale (sia ai fini Ires sia ai fini Irap) dei maggiori valori assunti in sede civilistico-contabile dai cespiti rivalutati.

5. “First-time Adoption” realizzata nel bilancio relativo all’esercizio 2005 ovvero all’esercizio 2006: differenti implicazioni tributarie correlate alla rivalutazione delle immobilizzazioni materiali

Una volta chiarita la non imponibilità fiscale della plusvalenza de qua, è utile esprimere alcune brevi considerazioni in merito alla necessità di iscrivere la riserva da rivalutazione al netto dell’onere fiscale correlato, così come stabilito dallo IAS 12 (Income taxes).
In primo luogo vanno segnalati alcuni specifici profili della eventuale rivalutazione posta in essere nel bilancio relativo all’esercizio 2005, rispetto a quella effettuata nel bilancio relativo all’esercizio 2006. In effetti, per i soggetti che hanno adottato i principi contabili internazionali nell’esercizio 2005, in aggiunta alle disposizioni fiscali già esaminate, ha trovato applicazione la disciplina transitoria prevista dall’art. 1, commi 469 e seguenti, della Legge 3 dicembre 2005, n. 266 (c.d. “Legge Finanziaria 2006”). Come è noto tale normativa ha previsto, per la generalità delle imprese, la possibilità (tra l’altro) di rivalutare i propri beni, stabilendo un’imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili.
Dal tenore letterale di tale disciplina può evincersi la sua applicabilità anche alle immobilizzazioni materiali correlate alla First time adoption. In tal senso si è espressamente pronunciata l’Amministrazione Finanziaria(13) (oltre che la stessa Banca d’Italia- nota n. 406053 già citata), che ha confermato l’applicabilità di tali disposizioni alla rivalutazione effettuata in sede di First-time Adoption. A tal proposito è bene chiarire tuttavia che la richiamata disciplina fiscale contenuta nella Finanziaria 2006, che implica il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione a decorrere dal terzo anno successivo (art. 1, comma 470), è però ovviamente applicabile alla sola rivalutazione da First-time Adoption effettuata nel bilancio relativo all’esercizio 2005. In tal senso è inequivocabile il disposto di cui al comma 469 che sancisce l’applicabilità della disciplina alle rivalutazioni eseguite nel bilancio dell’esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2004. La concreta utilizzabilità di tale disciplina resta quindi in concreto preclusa per tutti i soggetti che adottano i principi contabili internazionali a decorrere dall’esercizio 2006.
Ferma tale premessa, anche la riserva da rivalutazione eseguita nel bilancio relativo all’esercizio 2006 in occasione della First-time Adoption dovrà essere ovviamente iscritta al netto delle imposte differite, calcolate con riferimento alle ordinarie aliquote Ires ed Irap. Diversamente dalla rivalutazione eseguita nel bilancio relativo all’esercizio 2005, non è quindi considerabile alcuna imposizione sostitutiva ai fini del calcolo dell’onere fiscale correlato alla rivalutazione.
In merito alle modalità di iscrizione delle imposte correlate alla rivalutazione (correnti o differite), la stessa Banca d’Italia (nota n. 406053), nel richiamare lo IAS 12, (par. 61), ha chiarito che le stesse vanno imputate direttamente a patrimonio netto, essendo imposte relative a partite imputate anch’esse direttamente a patrimonio netto.

6. Conclusioni
Alla stregua delle considerazioni espresse, si espongono le seguenti sintetiche osservazioni.
Se la rivalutazione delle immobilizzazioni materiali è stata effettuata senza applicazione della disciplina fiscale di cui all’art. 1, commi 469 e seguenti, della Legge 3 dicembre 2005, n. 266 (c.d. “Legge Finanziaria 2006”):
La plusvalenza da rivalutazione delle immobilizzazioni materiali eseguita nel bilancio relativo all’esercizio 2005 ovvero all’esercizio 2006 in occasione della First-time Adoption, imputata direttamente ad una specifica riserva del patrimonio netto, non è imponibile ai fini Ires ed Irap né assoggettabile ad imposizioni sostitutive;
il maggior valore attribuito ai cespiti sul piano civilistico-contabile non è fiscalmente riconosciuto (per ammortamenti, eventuali plusvalenze/minusvalenze da cessione, ecc.);
nel calcolo delle imposte differite, che vanno imputate direttamente a patrimonio netto, andranno considerate le ordinarie aliquote Ires e Irap, senza alcuna rilevanza di imposte sostitutive.
Se al contrario, limitatamente all’esercizio 2005, la rivalutazione è stata effettuata applicando la speciale disciplina tributaria prevista nella Finanziaria 2006:
alla plusvalenza da rivalutazione delle immobilizzazioni materialieseguita nel bilancio relativo all’esercizio 2005 in occasione della First-time Adoption, imputata direttamente ad una specifica riserva del patrimonio netto, è applicabile l’imposizione sostitutiva del 12 per cento prevista dal comma 472 del citato art. 1.
il maggior valore attribuito ai cespiti sul piano civilistico-contabile è fiscalmente riconosciuto nella sua interezza (per ammortamenti, eventuali plusvalenze/minusvalenze da cessione, ecc.), sia pure a decorrere dal terzo anno successivo;
nel calcolo dell’onere fiscale correlato alla rivalutazione, che va imputato direttamente a patrimonio netto, andranno considerate le imposte sostitutive previste dalla disciplina speciale.

Note
(1) Associato di Diritto tributario, Università di Salerno
(2) Per una panoramica di tipo generale sugli effetti fiscali correlati all’introduzione dei principi contabili internazionali, si vedano, senza pretesa di completezza, F. Gallo, Riforma del diritto societario e imposta sul reddito, in Giur. comm., 2004, I, pagg. 273 e seg.; M. Miccinesi,L’impatto IAS nell’ordinamento tributario italiano alla luce della riforma del Tuir: fiscalità corrente e differita, in Giur. imp., 2004, pagg. 1435 e seg.; G. Gaffuri, I principi contabili internazionali e l’ordinamento fiscale, in Rass. Trib., 2004, pagg. 871 e seg.; G. Zizzo, I principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato di esercizio e determinazione del reddito imponibile, in Riv. Dir. Trib., 2005, I, pagg. 1165 e seg.; Sammartino,I principi generali relativi al reddito d’impresa, in AA.VV., L’Ires due anni dopo: considerazioni, proposte e critiche, Milano, 2005, 40 ss. CircolareABI serie tributaria, n. 3, 21 febbraio 2006.
(3) Cfr. Banca d’Italia Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005.
(4) Sull’ampia e dibattuta questione concernente il principio di derivazione del reddito d’impresa dall’utile civilistico cfr. (anche per una ampia ricostruzione storica ed ulteriori indicazioni bibliografiche) Tabet, Minervini, Utile civilistico e reddito d’impresa, in Tabet (a cura di), Il reddito d’impresa , I Padova , 1997, 45.
(5) Controversa è invece l’applicabilità all’esercizio 2005 della disciplina tributaria recata da tale decreto ma non correlata alla first time adoption, per le imprese che adottano in tale annualità i principi contabili internazionali (in senso favorevole v. Zizzo, I principi contabili internazionali, cit., 1169; ContraSammartino,I principi generali, cit., 40). Per un esame, anche in chiave critica, delle delle finalità e delle implicazioni applicative di tale disposizione, cfr., oltre agli Autori già citati, Bianchi, Di Siena, Il coordinamento tra IAS e disciplina del reddito d’impresa: il principio di derivazione è giunto al capolinea?, in Dialoghi dir. Trib., 2005, 141 ss.
(6) Va detto, peraltro, che parte della dottrina (Sammartino,op. cit., 41; Miele, I principi contabili internazionali alimentano il “doppio binario”, in Corr. Trib., 2005, 1068) sostiene la riferibilità dell’assunto contenuto nell’art. 83 a tutti gli incrementi e decrementi patrimoniali registrati nell’esercizio e non transitati a conto economico, compresi i plusvalori e minusvalori da fair value, e ciò a prescindere dalla effettiva incidenza sul reddito imponibile (in altre parole si ipotizza la necessità di una prima e generalizzata variazione in aumento o in diminuzione del reddito correlata a tutti i componenti “patrimonializzati”, alla quale farebbe eventualmente seguito una ulteriore variazione rettificativa di segno opposto se il componente non ha effetti reddituali secondo la disciplina del Tuir). In effetti appare preferibile, in primo luogo perché più semplice sul piano applicativo, l’opinione che restringe l’area delle rettifiche da componenti patrimonializzati ai soli incrementi e decrementi che incidono sul reddito imponibile alla stregua della normativa vigente (in tal senso v. Zizzo, op. cit., 1169 e 1170).
(7) Incidentalmente può essere affermato che la nota “simmetria” del regime fiscale delle minusvalenze rispetto a quello delle plusvalenze (di recente v. per tutti Crovato, Lupi, Il reddito d’impresa, Milano, 2002, 126 e 127) implica per converso la irrilevanza dal reddito imponibile delle eventuale minusvalenze da fair value concernenti le immobilizzazioni materiali anch’esse imputate direttamente a patrimonio.
(8) Sulla nozione fiscale e sul regime delle plusvalenze si veda tra gli altri: Stevanato, Plusvalenze e minusvalenze nel diritto tributario, in Dig. IV, Disc. Priv. Sez comm., XI, Torino 1995, 95;Miccinesi, Le plusvalenze d’impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi, Milano, 1993; Falsitta,Studi sulla tassazione delle plusvalenze, Milano, 1991.
(9) Su tali profili cfr. per tutti: Crovato, Lupi, Il reddito d’impresa , Milano, 2002, 128 e 129.
(10) In tal senso cfr. la relazione governativa al decreto laddove è precisato che tutte le modifiche sono state introdotte “salvaguardando, nei limiti del possibile, la neutralità dell’imposizione rispetto ai diversi criteri di redazione del bilancio d’esercizio” (tale profilo è espressamente richiamato da Zizzo, I principi contabili internazionali, cit., 108, nota (10); sul punto v. anche CircolareABI serie Tributaria n. 3 del 21 febbraio 2006).
(11) Circ. Min. del 4 giugno 1998, n. 141/E.
(12) Circ. Min. del 12 novembre 1998, n. 263/E.
(13) Circ. Ag. Entr. del 13 giugno 2006, n. 18.