Il tributo regionale sul passaggio del gas metano attraverso il territorio della Regione Sicilia: brevi considerazioni sulle Conclusioni dell’Avvocato generale di Roberta Alfano(*)
1. Premessa In data 5 ottobre 2006, l’Avvocato generale Philippe Léger ha depositato le conclusioni relative alla Causa C‑173/05, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. Si tratta della c.d. Tassa sul tubo, inerente un tributo erroneamente definito come ambientale istituito dalla regione Sicilia sui gasdotti installati nel proprio territorio. L’illegittimità del tributo in questione è apparsa, sin dalla sua istituzione - art. 6 della legge regionale siciliana 26 marzo 2002, n. 2 - evidente sia in dottrina(1) che in giurisprudenza. Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sez. I, con sentenza 05 gennaio 2004 n.1203 aveva dichiarato l’inapplicabilità del predetto art. 6, in quanto contrastante con i principi comunitari, senza ricorrere, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia. I giudici tributari palermitani avevano colto lo spunto offerto in materia dalla sentenza del TAR Lombardia, sez. II del 24 gennaio 2003 n.130, in tema di modifica delle proposte tariffarie sul trasporto di gas. Nel giudizio amministrativo, la società ricorrente aveva chiamato in giudizio l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, in quanto non aveva tenuto in conto, nella determinazione tariffaria, del peso del tributo ex art.6 della Legge della Regione Sicilia 2/2002. Il TAR, aveva dichiarato legittimo il mancato riconoscimento nella tariffa di trasporto del gas del costo corrispondente all'ammontare del tributo in virtù della operata disapplicazione dell’art.6 della legge in questione, respingendo la richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia o Costituzionale.
Nonostante la disapplicazione operata dai giudici siciliani e le affermazioni della dottrina, il legislatore non aveva, però, provveduto a sanare tale illegittimità. Per tale motivazione, in data 19 luglio 2004, la Commissione europea aveva chiesto ufficialmente all’Italia di abrogare tale tributo; la Commissione ha esplicitamente rilevato che tale imposizione contrasta con la tariffa doganale comune dell’UE, in quanto non rispetta la parità dei dazi doganali sui prodotti importati dai paesi terzi alle frontiere dell’Unione europea, nonché i principi fondamentali che disciplinano la politica commerciale comune e agli obblighi internazionali dell’UE risultanti dall'accordo di cooperazione con l'Algeria. La domanda ufficiale della Commissione, realizzata in forma di parere motivato, ex articolo 226 del Trattato, non ha avuto esito. Pertanto, in data 19 dicembre 2004, la Commissione europea ha deciso di adire la Corte di giustizia contro l’Italia, che non ha dato risposta al parere motivato né reso conforme al diritto comunitario la legislazione italiana relativa a tale tributo.
Le conclusioni dell’Avvocato generale, anche se non del tutto condivisibili, si pongono nel medesimo filone interpretativo dell’illegittimità del tributo in questione. In attesa della decisione della Corte di Giustizia, il cui esito appare quanto mai probabile, si ricorderà, in sintesi, la fattispecie in questione ed il contesto normativo di riferimento, per verificare infine il ragionamento dell’Avvocato generale.
2. Oggetto della controversia La Commissione delle Comunità europee ha chiesto alla Corte di dichiarare, in virtù dell’istituzione di tale tributo, il mancato rispetto della Repubblica italiana degli obblighi ad essa incombenti ex artt. 23 CE, 25 CE, e 133 CE(2) nonché degli articoli 4 e 9 dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d’Algeria firmato il 26 aprile 1976 ed approvato con regolamento CEE del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210(3).
Con varie comunicazioni inviate alle autorità italiane nel corso degli anni 2002 e 2003 la Commissione ha chiesto alle medesime chiarimenti circa il fatto generatore e le modalità di applicazione del predetto tributo. Nella comunicazione di risposta del 9 settembre 2003 la Repubblica italiana ha fatto presente la mancata applicazione nei fatti del tributo ambientale, posto che il TAR Lombardia aveva evidenziato il contrasto di detta legge con le norme di diritto comunitario. La Commissione non ha ritenuto esaustive in fatto né fondate in diritto le osservazioni dell’Italia e, con lettera di diffida 19 dicembre 2003, ha invitato la medesima a trasmettere osservazioni al riguardo entro il termine di due mesi, ai sensi dell’art. 226 CE. La Repubblica italiana ha poi ottenuto anche una successiva proroga del termine sino al 19 aprile 2004, che, in ogni caso, non è stato rispettato. La Commissione ha trasmesso alla Repubblica italiana, in data 9 luglio 2004, un ulteriore parere motivato, fissando il termine perentorio di due mesi per conformarsi; analogamente l’Italia ha ignorato tale termine. Di qui la decisione della Commissione di proporre ricorso. La prima obiezione mossa è stata l’impossibilità di invocare quale prova della disapplicazione del tributo la decisione del TAR. Infatti, per costante giurisprudenza della Corte, l’incompatibilità di una normativa nazionale con le disposizioni comunitarie può essere rilevata dal giudice interno che la disapplica: per essere definitivamente eliminata, però, occorre che essa sia contenuta in disposizioni interne vincolanti, di analogo tenore rispetto a quelle da modificare(4) . Oltre ciò, a dimostrazione dell’attualità della tassa, la Commissione ha fatto anche rilevare che le entrate derivanti dal tributo in questione appaiono ancora riportate - capitolo 1611 - nel bilancio di previsione della regione Sicilia del 31 dicembre 2004, a riprova della vigenza della tassa. Infine, la Commissione ha rilevato che tale tributo si pone in contrasto con la tariffa doganale comune, in quanto incide sugli oneri doganali relativi alle merci importate da paesi terzi. Ciò può influire negativamente sul rapporti con i paesi in questione, condizionando la libera circolazione delle merci e la concorrenza tra gli Stati membri(5).
3. L’art.6 della legge della Regione Sicilia 2/2002 Il tributo controverso è un prelievo in misura fissa di natura patrimoniale che incide sull’attività di trasporto del gas importato dal Nord Africa, commisurato al tragitto complessivo del gas nel territorio regionale; il prelievo è proporzionato al volume della condotta, indipendentemente dalla quantità di gas trasportata(6). Presupposto del tributo è la proprietà dei gasdotti, nei quali è contenuto il gas, ricadenti nel territorio della Regione siciliana; la base imponibile è funzione dell’estensione complessiva delle condotte sul territorio regionale e non dell’energia movimentata. Ciò comporta un aumento del costo unitario di trasporto del gas, potenzialmente trasferibile nella tariffa e, dunque, sul costo per gli utenti finali. La legge della Regione Sicilia 2/2002 intendeva, in linea teorica, realizzare risorse finalizzate alla salvaguardia ambientale, per finanziare investimenti per ridurre e prevenire il potenziale danno ambientale derivante dalle condotte, con particolare riguardo proprio alle aree interessate da tale presenza. Di qui l’impropria denominazione di tributo ambientale(7). La Repubblica italiana, nel difendere la norma, ha evidenziato lo scarso conto in cui sono state tenute le finalità del tributo;il tributo sarebbe diretto al finanziamento degli investimenti destinati a ridurre ed a prevenire i rischi per l’ambiente dovuti alla presenza dei gasdotti. Il tributo ambientale mirerebbe, quindi, a dare attuazione ai principi affermati nel Trattato in materia di ambiente e, in particolare, al principio di precauzione.
Occorre solo accennare alla confusa posizione tenuta dall’Italia. Si è già rilevato che la prima difesa dell’Italia si era fondata sulla constatazione della mancata applicazione nei fatti del tributo, a seguito della disapplicazione operata in sede giurisdizionale. Il successivo tentativo di difesa del tributo in questione, in virtù della finalità ambientale dei potenziali prelievi appare quanto meno segno di un’evidente contraddittorietà.
Dal punto di vista interno occorre rilevare che, accanto alla quasi unanime contrarietà della dottrina, la legge regionale siciliana 2/2002 è stata, sin dalla sua emanazione, contestata anche dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in quanto contrastante con il divieto all’introduzione di ostacoli alla libera circolazione delle merci(8).L’art. 6 della legge siciliana riguarda una sola infrastruttura, vale a dire una condotta transmediterranea appartenente ad una società algerina. Tale impianto assolverebbe ad una duplice finalità, vale a dire, da un lato, la distribuzione ed il consumo del gas sul territorio italiano e, dall’altro, il suo transito sul suolo italiano e la sua esportazione verso altri Stati membri. La ratio di tale tributo ambientale sembra quello di colpire il prodotto trasportato e non l’infrastruttura in quanto tale. Ciò in violazione del divieto di istituzione di nuove tasse o misure equivalenti sulle merci importate direttamente dai paesi terzi(9).
4. L’analisi dell’Avvocato Generale La nozione di tassa d’effetto equivalente ad un dazio doganale costituisce una nozione giuridica oggettiva di diritto comunitario, a prescindere dalle intenzioni o dai fini perseguiti dal legislatore nazionale. Nell’ambito di un accordo di cooperazione con un paese terzo dal quale derivi il divieto di istituire dazi doganali o tasse di effetto equivalente su un prodotto originario di tali paesi, non sussiste alcun motivo per interpretare tale nozione di tassa di effetto equivalente a dazi doganali in termini differenti da quelli proprio per il commercio intracomunitario(10). Ex art. 9 dell’accordo di cooperazione, qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, indipendentemente dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci per il fatto che attraversino una frontiera, se non sono dazi doganali sono da considerarsi tassa di effetto equivalente(11). Fatta tale premessa, l’Avvocato generale ha proceduto a verificare se il tributo contestato presenti gli elementi costitutivi di una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, ossia se il tributo colpisca una merce, che risulti gravata in ragione dell’attraversamento di una frontiera. Ex art. 6, terzo comma, della legge siciliana, il fatto generatore del tributo ambientale è costituito dalla proprietà dei gasdotti, nei quali è contenuto il gas, ricadenti nel territorio della regione siciliana . Infatti, come si evince anche dalla replica dell’Italia, il tributo ambientale viene riscosso solamente laddove sussista effettivamente e concretamente un rischio potenziale di danno per l’ambiente, rilevando che tale ipotesi è esclusa nel caso in cui il gasdotto non contenga gas. Il tributo contestato non grava quindi sul mezzo di trasporto propriamente detto, bensì sulla merce ivi trasportata, il gas. L’art. 6, quarto comma, della legge siciliana precisa ancora che i soggetti passivi del tributo sono i proprietari dei gasdotti con condotte classificabili di prima specie(12).Il tributo ambientale riguarda quindi unicamente il gas importato dall’Algeria. Tali elementi concorrono, tutti, ad evidenziare che, per la fattispecie in questione, si è in presenza di una tassa di effetto equivalente. Tale conclusione non può essere suffragata neppure tenendo conto degli obiettivi del tributo, finanziare gli investimenti per ridurre e prevenire i rischi per l’ambiente. Infatti, pur volendo ammettere che il tributo sia stato istituito al solo fine di proteggere l’ambiente, per il principio di precauzione, il divieto di tali tasse ha carattere generale ed assoluto, a prescindere da qualsiasi considerazione circa lo scopo in vista del quale sono state istituite, come pure circa la destinazione dei proventi che ne derivino(13) .
Accanto a ciò, l’Avvocato generale ha rilevato che l’Italia non ha fornito alcun elemento idoneo a spiegare i motivi per i quali il gas algerino trasportato per mezzo di un gasdotto di prima specie presenterebbe una particolare pericolosità tale da richiedere l’istituzione di un tributo come quello in esame(14).
L’Avvocato generale ha accolto la tesi della Commissione, relativamente alla violazione da parte dell’Italia dell’accordo di cooperazione con l’Algeria, avendo posto in essere, verso tale paese, una tassa di effetto equivalente. Non ha però accolto la censura mossa dalla Commissione secondo cui il tributo in oggetto comporta l’istituzione di una tassa di effetto equivalente ad un dazio all’importazione e all’esportazione anche nella Comunità, verso gli altri Stati membri. L’Avvocato non ha condiviso tale tesi, rilevando che il tributo contestato non può colpire il gas sia all’atto del passaggio della frontiera tra l’Algeria e la regione Sicilia sia all’atto del passaggio tra la regione e gli altri Stati membri. Pertanto, una volta riscosso il tributo, il gas circola liberamente nel gasdotto verso la regione o verso altri Stati membri.
Tale argomentazione dell’Avvocato generale non appare condivisibile. Gli articoli 23 e 25 del Trattato sono norme fondamentali per il regime di libera circolazione, aventi effetto diretto. Fra le tasse di effetto equivalente è compreso ogni prelievo imposto unilateralmente da uno Stato, che colpisca merci destinate oltre frontiera, aumentandone il prezzo. (15). La posizione dell’Avvocato generale si discosta dalla tradizionale e consolidata posizione della Corte in materia, secondo cui la ratio degli articoli 23 e 25 CE si fonda sul divieto di ostacolare la libertà di circolazione delle merci con l’imposizione di oneri pecuniari imposti al passaggio fra Stati membri. Il Trattato intende eliminare ogni ostacolo tariffario agli scambi, anche laddove sia interessato un solo prodotto, si tratti di importi modesti, addirittura minimi, o si tratti di ostacoli solo potenzialmente realizzabili. Ogni onere pecuniario che, a prescindere dalla denominazione e dalla struttura, sia direttamente o indirettamente collegato all’importazione o all’esportazione di un prodotto, aumentandone il costo, deve essere impedito.
La posizione dell’Avvocato generale secondo cui il tributo in questione non viola gli articoli 23 e 25 CE si fonda probabilmente sulla presunzione che il gas, in realtà,una volta giunto nel territorio italiano non venga esportato verso altri Stati membri. In ogni caso, posta sia questa la situazione di fatto, non si può accettare il ragionamento dell’Avvocato generale, in quanto tale tributo deve, a tutti gli effetti, essere ricompresso fra le fattispecie degli articoli 23 e 25 CE.
5. ConclusioniQuesto dunque, in sintesi, il ragionamento dell’Avvocato generale. L’Italia non ha rispettato i principi che disciplinano la politica commerciale comune quale l’unicità della tariffa esterna, ha introdotto unilateralmente una misura di effetto equivalente su merci importate direttamente da Paesi terzi, violando l’accordo di cooperazione con l’Algeria. Il tributo viola gli artt.4 e 9 dell’Accordo di Cooperazione tra la Comunità Europea e l'Algeria stessa, reso obbligatorio e direttamente applicato negli Stati membri con il Regolamento 2210/78 del Consiglio, che prevede il divieto di dazi doganali o misure ad effetto equivalente sulle merci provenienti da tale Paese. La situazione appare aggravata dal fatto che, proprio in particolare per il mercato del gas il legislatore UE, con le Direttive 90/377/CEE, 91/296/CEE e 98/30/CE aveva a monte voluto dettare un indirizzo comune per tutti gli Stati membri, proprio per scoraggiare ogni tentativo di introdurre qualsivoglia prelievo sul transito comunitario del gas stesso.
L’inerzia della Regione Sicilia e della Repubblica italiana, responsabile iure communitatis ex articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione(16), lasciano presumere, a breve, un’ulteriore sentenza di condanna, che avrebbe potuto essere facilmente evitata.
L’intera vicenda, sin dall’inizio non ha mai lasciato intravedere alcuno spazio di legittimità per il prelievo.
La sentenza metterà inevitabilmente in moto la complessa e costosa procedura dei rimborsi delle ingenti somme versate, relative al periodo di imposta antecedente al giudicato amministrativo, già peraltro richieste dalle Società interessate alla Regione Sicilia sin dall’emanazione della legge(17).
Il comportamento dell’Italia ha frequentemente costretto la Commissione al deferimento del nostro Paese alla Corte di Giustizia(18). Nella maggioranza dei casi in nostro Paese è costretto a giustificarsi per la mancata trasposizione nel diritto interno di Direttive. Tale mancanza, per quanto esecrabile, può in qualche modo essere giustificata, anche soltanto con la distrazione del legislatore interno.
Per la fattispecie in questione, invece, in cui il contrasto con il principio comunitario è stato sin dalla nascita evidenziato in modo chiarissimo sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza, non è possibile trovare giustificazione né razionalità alcuna nelle scelte pubbliche effettuate.
Note (1)V. FICARI, Prime note sull'autonomia tributaria delle Regioni a Statuto speciale (e della Sardegna in particolare) in Rass. Trib., 5, 2001, 1308. (all'atto della proposta istitutiva); V. CERIANI, Federalismo, perequazione e tributi, in Rass. Trib., 5, 2002, 1685; L. DEL FEDERICO, Orientamenti di politica legislativa regionale in materia di tributi locali in La finanza locale, 4, 2003, 522; C. VERRIGNI, La rilevanza del
principio comunitario 'chi inquina paga' nei tributi ambientali in Rass. Trib., n.5,
2003, 1614; ALFANO R., Applicabilità d'ufficio del diritto comunitario nel processo
tributario (a proposito del tributo regionale sul passaggio del gas metano attraverso il
territorio della Regione Sicilia (Nota a Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, 5
gennaio 2004, n.1203), in TributImpresa, n.3, 2004,109; A. CARINCI, Autonomia tributaria
delle Regioni e vincoli del Trattato dell'Unione Europea, in Rass. Trib., n.4, 2004, 1225 (2) L’art. 23 CE stabilisce che l’unione doganale tra gli Stati membri è fondata sull’adozione di una tariffa doganale comune diretta a realizzare la parificazione degli oneri doganali gravanti, alle frontiere esterne della Comunità, sulle merci importate da paesi terzi al fine di evitare qualsiasi sviamento di traffico nei rapporti con i paesi medesimi e distorsioni nella libera circolazione di tali merci tra gli Stati membri. L’art. 25 CE vieta, tra gli Stati membri, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente. Tale divieto include parimenti i dazi doganali di carattere fiscale e, per giurisprudenza della Corte si estende anche ai tributi istituiti da enti locali o regionali. Cfr.Corte di Giustizia, 9 agosto 1994, cause riunite C‑363/93, da C‑407/93 a C‑411/93, Lancry e a., in Racc., I‑3957, punto 26; Corte di Giustizia, 14 settembre 1995, Cause riunite C-485/93 e C-486/93, Simitzi e altri, in Racc. I-2655, relativa ad un tributo gravante sia sui prodotti importati sia su quelli esportati di una parte geograficamente remota del territorio greco, le isole del Dodecaneso Corte di Giustizia, 9 settembre 2004, Causa C-72/03, Carbonati Apuani Srl /Comune di Carrara,in Riv. Dir. Trib., 3, 2005, III, 57. L’art. 133 CE prevede che la politica commerciale della Comunità è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie e la conclusione di accordi tariffari e commerciali. Essa implica l’eliminazione di disparità nazionali, di natura fiscale e commerciale, gravanti sugli scambi con i paesi terzi. (3) Tale accordo, ex art. 1 del medesimo mira a «promuovere una cooperazione globale tra Repubblica democratica popolare d’Algeria e la Comunità economica europea per contribuire allo sviluppo economico e sociale dell’Algeria e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, in quello degli scambi commerciali nonché nel settore sociale». Ex art. 4, n. 1, dell’accordo medesimo, la cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d’Algeria si prefigge di promuovere, in particolare: la commercializzazione e promozione delle vendite dei prodotti esportati dall’Algeria. Nel settore dell’energia, promuove la partecipazione degli operatori della Comunità ai programmi di ricerca, produzione e trasformazione delle risorse energetiche dell’Algeria ed a tutte le attività intese a valorizzare in loco dette risorse, nonché la buona esecuzione dei contratti di fornitura a lungo termine di petrolio, di gas e di prodotti petroliferi tra i rispettivi operatori. L’art.9 dispone che i prodotti originari dell’Algeria, diversi da quelli elencati nell’allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, sono ammessi all’importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente. Il gas metano è uno di tali prodotti. (4) Corte di Giustizia, 4 dicembre 1997, causa C‑207/96, Commissione/Italia in Racc., I‑6869, punto 26. (5) La Commissione precisa parimenti che, secondo costante giurisprudenza, uno Stato membro non può applicare diritti di transito o qualsivoglia altro tributo relativo al passaggio di merci sul proprio territorio. Cfr. Corte di Giustizia, 16 marzo 1983, causa 266/81, SIOT , cit., punti 18, 19 e 23. (6) Ai sensi della norma tale tributo si applica alle sole condotte classificabili di prima specie, ex decreto ministeriale 24 novembre 1984, colpendo esclusivamente il gas importato dall'Algeria attraverso le condotte installate nella Regione Sicilia. (7) F. GALLO – F. MARCHETTI, I presupposti della tassazione ambientale in Rass. Trib., 1999, 122 ss.I tributi ambientali, per lungo tempo, hanno assunto esclusivamente carattere di tributi di scopo: la funzione ambientale permette di influenzare la destinazione del gettito o la misura del tributo In tale campo la peculiarità ambientale è stata a lungo rilevata esclusivamente nello scopo, nella finalità del tributo e non nel suo presupposto. Attualmente i tributi ecologici non trovano più una mera giustificazione extrafiscale, ma è il presupposto del tributo ad avere carattere ambientale.Ciò porta ad escludere tale connotazione per la fattispecie in questione. (8) A tale contestazione è seguita l’azione giudiziale in sede amministrativa della SNAM Rete gas s.p.a., principale se non unico interessato dall'applicazione del tributo, Successivamente la società ha adito la Commissione tributaria provinciale di Palermo, per l'annullamento del silenzio rifiuto della Regione all'istanza di restituzione del tributo, che ha portato alla sentenza 05 gennaio 2004 n.1203. (9) Corte di Giustizia, 13 dicembre 1973, cause riunite 37/73 e 38/73, Diamantarbeiders/Indiamex in Racc. ,1609, punti 10‑18; Corte di Giustizia, 16 marzo 1983, causa 266/81, SIOT in Racc., 731, punto 18; Corte di Giustizia 5 ottobre 1995, causa C‑125/94, Aprile, in Racc, I‑2919, punti 32‑42 (10) Corte di Giustizia, 13 dicembre 1973, cause riunite 37/73 e 38/73, Diamantarbeiders/Indiamex, cit., punto 10; Corte di Giustizia, 15 dicembre 1976, causa 35/76, Simmenthal, in Racc., 1871, punti 14 e 15; Corte di Giustizia, 16 marzo 1983, causa 266/81, SIOT , cit., punto 18; Corte di Giustizia 5 ottobre 1995, causa C‑125/94, Aprile, cit., punti 38-40 (11) Corte di Giustizia, 8 novembre 2005, causa C‑293/02, Jersey Produce Marketing Organisation, in Racc., I‑9543, punto 55, e la giurisprudenza ivi richiamata. Tuttavia, un simile onere non rientra in questa definizione qualora costituisca il corrispettivo di un servizio effettivamente prestato all’operatore economico ovvero qualora sia riscosso in ragione di controlli effettuati per l’adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria . Corte di Giustizia, 27 febbraio 2003, causa C‑389/00, Commissione/Germania, in Racc. I‑2001, punto 23, e la giurisprudenza ivi richiamata. (12) Ai sensi del decreto ministeriale 24 novembre 1984, cui fa rinvio l’art. 6, sesto comma, della legge siciliana, le condotte di prima specie corrispondono ai gasdotti con pressione superiore a 24 bar. (13) In particolare, Corte di Giustizia, 1 luglio 1969, causa 24/68, Commissione/Italia, in Racc., 193, punto 7; Corte di Giustizia, 14 settembre 1995, Cause riunite C-485/93 e C-486/93, Simitzi e altri,cit.,punto 14; Corte di Giustizia, 9 settembre 2004, Causa C-72/03, Carbonati Apuani Srl /Comune di Carrara,cit., 59 (14) Ad ulteriore conferma della contraddittorietà della posizione italiana si rileva che il nostro Paese non ha neppure tentato di dimostrare come il tributo possa essere ricompreso nell’ipotesi derogatoria elaborata dalla giurisprudenza ossia che costituisca il corrispettivo di un servizio effettivamente reso all’operatore economico ovvero che riguardi controlli effettuati per assolvere obblighi imposti dalla normativa comunitaria. (15) La fattispecie prevista dall’art.25 contempla qualsiasi onere suscettibile di valutazione economica; ad esempio, è stato ritenuto onere pecuniario anche l’aggravio degli adempimenti amministrativo-burocratici, legati alla circolazione delle merci. Nel caso in cui non sia possibile una quantificazione economica dell’eventuale onere sopportato può eventualmente realizzarsi una mera misura di effetto equivalente, ai sensi dell’articolo 28 del Trattato. (16) Con il quinto comma dell’articolo 117, che prevede la sostituzione legislativa, è stata data copertura costituzionale ad un principio già in precedenza sancito dall’articolo 9 della legge 9 marzo 1989 n.86 “…Ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale”. La sostituzione governativa prevista dal secondo comma dell’articolo 120 ha, invece, carattere successivo al verificarsi dell’inadempimento: può considerarsi una norma di chiusura, in presenza di situazioni non diversamente risolvibili. Cfr. F. CALIANDRO, Poteri sostitutivi, obblighi comunitari ed assetto delle fonti normative dopo la riforma del Titolo V della Costituzione in Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario, n.2, 2004, 435, in cui si analizzano i caratteri del potere sostitutivo e la sua evoluzione a partire dagli anni settanta. (17) J. GILIBERTO, Snam: basta tributi alla Sicilia. Al via un ricorso mentre è stata notificata alla Regione la richiesta di rimborso delle rate già pagate in Il Sole24ore del 1 giugno 2002 e A DE NICOLA, Il tributo sui gasdotti pensato dalla Regione merita una solenne bocciatura -Niente gabella! Viva il re di Spagna e mora il malgoverno! in Il Sole24ore del 16 giugno 2002 (18) Attualmente vi sono 244 procedure di infrazione aperte da Bruxelles nei confronti del nostro Paese. Il dato è in - sic !- sensibile discesa. Cfr. D. LUSI, ancora aperte 244 procedure in Il Sole24ore del 14 ottobre 2006