Tributi ambientali regionali fra decentramento ex Titolo V Cost. e prospettiva comunitaria
di Roberta Alfano

Sommario: 1. Introduzione - 2. La finanza regionale e la riforma del Titolo V della Costituzione 3. Finanza regionale ed ambiente: una possibile soluzione per un governo sostenibile del territorio - 4. L’esperienza italiana dei tributi ambientali - 5. Conclusioni

1.Introduzione - La determinazione del punto di equilibrio tra il livello di governo centrale e regionale ha, nel tempo, seguito un andamento pendolare sia per ciò che riguarda la normativa e sia, per quanto più lentamente, la giurisprudenza costituzionale(1). Le Regioni sono state a lungo penalizzate fra Stato ed Enti, in un momento di forte cogenza dei vincoli comunitari, che richiedono un coordinamento ed un’armonizzazione ad un livello più ampio. L’esigenza di conformarsi ai dettami dell’Unione Europea ha però portato a guardare in una diversa prospettiva le Regioni, per la necessità che le strutture decentrate siano accomunate da una certa omogeneità e che non siano in numero quantitativamente elevato. Per tali motivi sono stati immediatamente esclusi i Comuni: il loro elevatissimo numero, la scarsa ricettività degli apparati, la mancanza di strutture e spesso le esigue dimensioni non garantiscono certezza e stabilità nè un’adeguata gestione delle risorse(2).
La fiscalità è, da sempre, lo specchio del delicato equilibrio tra Stato ed Enti minori, espressione dell’andamento ciclico delle tensioni sui raccordi istituzionali; accanto ad essa l’ambiente e la crescita esponenziale delle problematiche correlate, che hanno determinato nei Paesi a struttura federale o regionale, lo sviluppo di nuove competenze e poteri nei diversi livelli di governo, locale, statale e comunitario.
Per entrambe le materie la ripartizione di competenze è stata profondamente innovata dalla riforma del Titolo V della Costituzione. L’art. 117, comma 2, della Costituzione attribuisce allo Stato potestà legislativa esclusiva in merito al sistema tributario e contabile dello Stato( lett. e ); e alla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema, e dei beni culturali (lett. S); il comma 3, prevede fra le materie di legislazione concorrente l’armonizzazione dei bilanci pubblici, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nonché una competenza concorrente delle Regioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Lo stesso comma 3 stabilisce che nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione di principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Per entrambi i settori le Regioni si collocano in una posizione nevralgica. Tale livello di governo, sin dalla sua istituzione ha dovuto combattere con la costante minaccia di essere compresso tra spinte centralizzatrici e valorizzazione delle Autonomie. Regioni, ambiente e fiscalità si muovono quasi parallelamente: le evoluzioni delle competenze regionali sia nell’uno sia nell’altro settore possono assumere il carattere di “cartina di tornasole” del ruolo stesso delle Regioni nel panorama istituzionale.
Le Autonomie territoriali traggono linfa anche e proprio da tematiche quali la fiscalità o l’ambiente, che, se è vero che sono decise a livello centrale e, per molti aspetti, extra statuali e sovranazionali, trovano poi effettiva applicazione proprio a livello locale(3).
Il mutato scenario istituzionale operato dalla riforma del titolo V della Costituzione, ed il vivo dibattito sulla crisi e la trasformazione della figura e del ruolo dello Stato si riverbera, a giusta ragione, sia sulla fiscalità sia sull’ambiente. Pertanto, sulla scia della politica ambientale posta in essere prioritariamente in sede comunitaria, è stato ipotizzato l’utilizzo di un sistema di fiscalità ambientale, cercando di individuare i possibili spazi normativi di cui godono le Regioni e gli Enti locali in tali settori.
La cogenza assunta dalle problematiche ambientali ha influito vivamente sulle scelte dell'Unione, portandola a profondere molteplici energie nello sviluppo di tale settore. Nell'ambito di siffatta politica una precipua rilevanza è stata attribuita all’applicazione del principio “chi inquina paga”, per l’internalizzazione dei costi ambientali, in particolare, attraverso l’introduzione ed il potenziamento di strumenti fiscali(4). L’applicazione di tale principio risulta compatibile con il nuovo ruolo delle Regioni, nel rispetto dei due principi comunitari fondamentali della sussidiarietà e della condivisione delle responsabilità .
Si intende valutare il ruolo che può essere assunto dalla finanza regionale, nell’ambito dell’attuale scenario fiscale e tributario, per il potenziamento anche delle proprie politiche ambientali. Tale connotazione ambientale appare non soltanto ipotizzabile, ma uno dei possibili settori di sviluppo dell’autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni e degli Enti locali. Infatti, un sistema di tassazione sul consumo e sulla fruizione di risorse ambientali finalizzata al riequilibrio degli oneri fiscali sui fattori produttivi, che, nel contempo, incoraggi le scelte dei contribuenti verso beni ed attività compatibili con l’ambiente, trova naturale collocazione a livello decentrato. L’ambiente ben può collocarsi fra le materie imponibili regionali e deve trovare applicazione sia, preferibilmente, attraverso tributi ambientali in senso stretto, sia attraverso tributi con mera funzione ambientale.
I tributi ecologici permettono di introdurre regole e comportamenti più compatibili con l’ambiente e, nel contempo, possono sostituire altre fonti di gettito, contenendo aumenti su forme più tradizionali di prelievo. In campo tributario, la tutela dell’ambiente è stata posta in essere per molto tempo esclusivamente nello scopo, nella finalità del tributo e non nel suo presupposto. Attualmente i tributi ecologici non trovano più – o non trovano soltanto - una mera giustificazione extrafiscale, ma è il presupposto del tributo che deve avere carattere ambientale(5).
Occorrerà, dunque, esaminare tale modello di tributi, verificandone la compatibilità con il nuovo assetto della finanza regionale, alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione e nel rispetto dei principi comunitari.
Ragionando de iure condendo, nell’attesa che le esigenze imprescindibili di unitarietà e di equilibrio del sistema siano prontamente affrontate attraverso la realizzazione di una legge di coordinamento, che, ben potrebbe prevedere in modo esplicito un sistema di tributi ambientali regionali, in ragione della competenza statale in campo ambientale, ci si soffermerà sulla possibilità di porre in essere una tale politica fiscale per le Regioni. Si intende verificare quale ruolo potrebbe essere assunto dalla fiscalità regionale e come potrebbe agire sinergicamente per il potenziamento delle politiche ambientali regionali, in virtù anche della modificata ripartizione di competenze in merito alla legislazione concorrente ed esclusiva.
Nell’ambito della riforma della finanza regionale è possibile, dunque, prevedere un ruolo attivo dei tributi ambientali, al di là del carattere meramente demagogico che a lungo li ha caratterizzati.
Prima di procedere ad analizzare tale sistema e a verificare alcune fattispecie - in realtà quantitativamente molto ridotte – esistenti di tributi a carattere ambientale, occorre in primo luogo, in estrema sintesi, posto che, altri contributi del volume se ne occupano puntualmente e diffusamente, analizzare l’attuale panorama istituzionale del sistema fiscale regionale.

2. La finanza regionale e la riforma del Titolo V della Costituzione - La finanza pubblica italiana, sin dall’inizio degli anni novanta, ha messo in atto una serie di trasformazioni, per la semplificazione dei prelievi e degli adempimenti, per il decentramento delle fonti di entrata, al fine della maggiore uniformità della tassazione e di perequazione del carico tributario(6).
Nell’ambito del dibattito riformista che ha interessato, con alterne vicende, l’Italia fin dalla realizzazione stessa del modello regionale, sono state presentate numerose proposte di riforma(7), dando vita al fenomeno denominato, impropriamente, federalismo fiscale(8).
Vi sono vari modelli di federalismo in Europa cui fare riferimento(9); in tali Paesi non si riscontra un modello di federalismo duale, con rigide separazioni tra Stato centrale e Stati membri né drastiche separazioni tra sfera pubblica e privata. Un tale modello di federalismo mal si concilia con il tradizionale intervento pubblico, che, nel vecchio continente, assume un carattere fortemente marcato nell’ambito della politica economica e sociale. Il modello di riferimento, sulla falsariga tedesca, è un federalismo cooperativo(10), con prevalenza del potere normativo centrale.
Il modello di Stato dopo la revisione del Titolo V non è frutto di una scelta contestuale e unitaria, ma il risultato di un lungo processo che, nell’arco di oltre cinquant’anni, ha finito per sovrapporre modelli diversi, frutto di altrettante molteplici esperienze(11). Il testo approvato era ispirato dall’esigenza di realizzare nuovi equilibri tra i principi di unità ed indivisibilità della Repubblica, la promozione e lo sviluppo delle autonomie ex art. 5 Cost. ed il principio comunitario di sussidiarietà(12); in tale scenario l’Ente regionale avrebbe dovuto assumere un ruolo prioritario per l’equilibrio dei diversi livelli di governo, divenendo “elemento di cerniera tra uno Stato sempre più snello nelle proprie funzioni e gli altri Enti di accentramento…la sola a poter orientare, accanto allo Stato, la potestà legislativa in campo tributario e quindi ad avere elementi per orientare, attraverso il coordinamento della finanza pubblica, l’esercizio dell’autonomia da parte degli altri Enti territoriali”(13). L’esperienza di questi cinque anni, ha però rilevato che, dalla riforma del Titolo V della Costituzione, le Regioni appaiono ancora alla ricerca di un’identità: è stato meramente delineato un quadro di riferimento, in molte parti in modo poco preciso, che, per trovare applicazione, deve essere disciplinato da una legge dello Stato(14), senza, però, che siano previste garanzie per la concreta elaborazione, che, infatti, non ha ancora trovato applicazione.
Il modello delineato dalla riforma costituzionale difetta di organicità e sistematicità: “Il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario deve costituire, nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla legge statale, la cornice e insieme la modalità di esercizio della potestà legislativa tributaria da parte delle Regioni. In caso contrario la conseguenza sarebbe che le Regioni, chiamate a coordinare la finanza pubblica ed il sistema tributario locale ai sensi dell’art.117, III comma, potrebbero esercitare l’iniziativa legislativa in campo tributario senza alcun vincolo neppure di principio previsto da leggi statali” (15). La legge di coordinamento dovrà fissare le linee guida dell’intero sistema tributario , definendo i limiti e gli spazi in cui esplicarsi la potestà impositiva di Stato, Regioni ed Enti locali. La Corte Costituzionale ha indicato la necessità di realizzare una disciplina transitoria , che permetta di abbandonare un sistema di finanza regionale e locale prevalentemente derivata, a favore di una maggiore autonomia(16): nel frattempo lo spazio di autonomia per tali enti appare realmente limitato, così come si evidenzia da diverse pronunce della Corte Costituzionale a fronte di interpretazioni maggiormente estensive ipotizzate dalle Regioni stesse .
Ciò premesso, appare ipotizzabile che le Regioni, a seguito della definizione dei principi di coordinamento, dovrebbero “orientarsi su tributi paracommutativi o di scopo finalizzati, ad esempio, al finanziamento di servizi ed opere pubbliche o aventi la finalità di promuovere particolari attività economiche (come il turismo) in una certa area(17)”. L’attribuzione di specifica capacità impositiva per gli Enti substatali, trova ratio e limite nel rapporto funzionale col servizio pubblico prestato, in una connotazione prevalentemente commutativa.
Occorre ipotizzare nuove forme impositive, che possano tener conto di diverse variabili, quali le specifiche caratteristiche geografiche del territorio, il contesto sociale, le diverse peculiarità e vocazioni, quali, ad esempio, quella agricola o turistica; un particolare rilievo deve poi essere riconosciuto alla tassazione immobiliare , tradizionalmente di competenza locale(18).
In tale scenario un particolare riguardo potrebbe e dovrebbe essere riconosciuto alla tassazione ambientale, che ben potrebbe collocarsi a livello regionale.

3. Finanza regionale ed ambiente: una possibile soluzione per un governo sostenibile del territorio - L’ipotesi di orientare il sistema fiscale regionale in senso ecologico(19) fu prospettata, in Italia già sul finire degli anni settanta in un momento di maggiore apertura nei confronti del possibile ruolo delle Regioni. Le esperienze in merito, ad eccezione degli Stati Uniti(20), erano, nei Paesi europei, scarse(21), con un’evidente confusione circa la tipologia di prelievo da porre in essere, a connotazione tributaria o di mera prestazione patrimoniale ex art.23 Cost.(22). Già in quegli anni fu ipotizzato di prevedere una serie di tributi con finalità ecologiche: fu prospettata, ad esempio, la possibilità di realizzare un’imposta patrimoniale ambientale.(23) Con gli anni ottanta, in relazione alle profonde trasformazioni relative alla ripartizione di competenze e funzioni, anche in ragione di una politica per settori organici, si evidenziò la necessità di potenziare “un programma regionale di sviluppo in cui i diversi interventi settoriali si ricolleghino raccordando le scelte in tema di sviluppo economico con quelle di localizzazione delle attività produttive sul territorio”(24). La corretta gestione del territorio, l’armonioso sviluppo della città, l’ambiente salubre devono essere considerati alla stessa stregua dell’interesse alla maggior produzione dei beni e servizi, permettendo di ipotizzare nuove forme impositive (25). All’attualità, è stata nuovamente ipotizzata la possibilità di realizzare un sistema fiscale decentrato a connotazione ambientale, individuando nell’ambiente uno dei possibili settori di sviluppo dell’autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni e degli Enti locali(26).
In campo ambientale la complessa ripartizione di competenze previsto dall’art. 117 della Costituzione è stato oggetto di una copiosa giurisprudenza della Corte Costituzionale. La Corte ha rilevato che l’ambiente rappresenta un valore costituzionalmente protetto, in grado di dar vita ad una materia trasversale, su cui rilevano anche competenze diverse da quelle dello Stato, quali quelle regionali(27). Lo Stato fissa standard di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale; le regioni curano gli interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, in particolare quelli relativi al governo del territorio, secondo una ripartizione di competenze rispettosa del principio di sussidiarietà.
I tributi ecologici permettono di introdurre regole e comportamenti più compatibili con l’ambiente, favorendo il riequilibrio degli oneri sociali; nel contempo, possono sostituire altre fonti di gettito, contenendo aumenti su forme più tradizionali di prelievo, e permettendo di raccogliere risorse da destinare al finanziamento degli Enti pubblici(28). Tale prerogative rilevano sia nell’ipotesi di fonti inquinanti ubicate localmente, dagli effetti relativamente circoscritti -, ad esempio per le discariche - , sia nel caso di inquinamento di più vaste proporzioni, in quanto l’Ente locale riveste un ruolo fondamentale ai fini dell’autorizzazione, la vigilanza e la repressione di tali attività.
Il rimodellamento del sistema impositivo locale in senso ecologico dovrebbe iniziare dalla fonte primaria dell’imposizione locale, strettamente correlata al territorio, quella immobiliare.
Appare auspicabile che, anche in seno alla legge di coordinamento ex art. 119 Cost. sia evidenziata la necessità che il presupposto dell’imposizione locale sia strettamente ancorato al territorio su cui esercita la propria potestà amministrativa(29). Occorre una stretta connessione fra funzione sociale della proprietà, stimolo per la sua accessibilità, e razionale sfruttamento del territorio(30): Gli enti locali meglio dello Stato, possono contemperare le diverse realtà e gestire la necessaria rete di informazione(31) per la pianificazione territoriale e ambientale. Un sistema impositivo ambientale locale responsabilizza maggiormente gli inquinatori, che sono chiamati a contribuire direttamente alle spese del livello di governo che deve intervenire, al fine di attenuare le conseguenze dei loro stessi comportamenti e sensibilizzandoli sui costi conseguenti. Naturalmente occorre verificare anche gli effetti negativi di un sistema di tributi ambientali locali: se è vero che tale politica fiscale ambientale può influenzare positivamente la redistribuzione regionale degli insediamenti urbani e industriali, mettendo in moto la cosiddetta competizione fiscale, attirando nuove attività produttive o il trasferimento di quelle già operanti, può teoricamente generare distorsioni nei rapporti produttivi in ogni ambito territoriale(32). Infatti tale competizione può incidere in modo improprio sulla localizzazione di attività produttive a danno delle aree meno sviluppate ed industrializzate. Occorre poi evitare che si realizzi un inasprimento della pressione fiscale: nell’ambito comunitario tale rischio diviene ancor più cogente a causa dell’eterogeneità dei sistemi tributari interni e della possibilità di introdurre norme in violazione del principio di non discriminazione e della conseguente libertà di circolazione(33). In tal senso occorre solo accennare alla tristemente famosa “tassa sul tubo”, posta in essere dalla Regione Sicilia con l’art. 6 della legge regionale siciliana 26 marzo 2002, n. 2, che fu definita dalla Regione, impropriamente, proprio come un tributo ambientale.
Tale tributo è attualmente all’esame della Corte di Giustizia:dopo essere stato disapplicato da una pronuncia della Commissione tributaria di Palermo del 05 gennaio 2004, n.1203, in quanto contrastante con i principi dell'Unione europea che vietano l'istituzione di dazi doganali o tasse ad effetto equivalente è in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia, adita dalla Commissione europea a seguito dell’inerzia nel conformare al diritto comunitario la legislazione italiana relativa a tale tributo(34).
Altro problema inerisce al fatto che un sistema decentrato di tributi ecologici non può riferirsi a fattispecie di inquinamento non correlate al territorio: un esempio evidente riguarda l’inquinamento da emissioni(35); in tale ipotesi appare preferibile la realizzazione di tributi erariali, posta l’irregolare ed imprevedibile diffusione dei danni relativi(36).
Nonostante i limiti evidenziati, un sistema impositivo regionale caratterizzato da tributi ambientali in senso stretto o a mera finalità ambientale, che interessi anche prelievi su fonti energetiche può contribuire ad amplificare il processo di sviluppo decentrato, realizzando altresì un sistema di gestione e di riscossione più semplice ed economico. La funzione extrafiscale permette di coinvolgere direttamente i cittadini, orientandoli verso comportamenti maggiormente compatibili con l’ambiente. In sede locale, il rapporto fra le scelte dei singoli e quelle pubbliche, in particolare nelle ipotesi in cui vi sia una diretta correlazione fra il prelievo e determinate spese, appare nettamente più evidente(37) e spesso più accettabile: in campo comunitario, a Vienna i contribuenti si sono espressi, in sede referendaria, favorevolmente, per la realizzazione di tasse aggiuntive, che ben possono qualificarsi come ambientali, finalizzate al miglioramento della loro qualità della vita(38).
La dimensione locale, regionale in particolare, appare, dunque, quella meglio rispondente ad un sistema di tributi ambientali, in virtù del collegamento territoriale e funzionale di tale sistema: nel rispetto del necessario raccordo con il contesto nazionale ed internazionale(39) “riconoscere margini di discrezionalità regionale e locale nella gestione delle tasse ambientali può servire ad incrementare le possibilità di successo delle politiche nazionali e sovranazionali di salvaguardia dell’ecosistema, proprio per il fatto che in questo modo tale strumento diviene più adattabile alle situazioni che di volta in volta si intende risolvere(40)”.
Occorre ora guardare all’attuale sistema interno, per verificare se, all’attualità, vi siano esempi di prelievi che possano definirsi come ambientali, concentrando l’attenzione sui prelievi regionali.

4.L’esperienza italiana dei tributi ambientali - Il sistema fiscale italiano, pur in presenza di alcuni tributi che possono qualificarsi ambientali, nel suo complesso non può certo definirsi environmental correct . I pochi esempi presenti possono qualificarsi, nella maggioranza dei casi, come tributi ambientali in relazione alla finalità extrafiscale, che non hanno influito in modo significativo sulle scelte pubbliche in tema di fiscalità.
Il legislatore italiano è stato a lungo diffidente verso la realizzazione di un sistema di tributi ambientali, concentrando l’attenzione esclusivamente sul problema dei rifiuti e del prelievo per il relativo smaltimento.
Dal punto di vista erariale occorre solo segnalare la presenza di alcuni tributi sulle emissioni in atmosfera, con finalità ambientale. L’ art.17, commi 29-33 della legge 27 dicembre 1997 n.449, entrato in vigore dal 1 gennaio 1998, prevede un prelievo sulle emissioni di anidride solforosa e di ossido di azoto che si applica ai grandi impianti di combustione, così come definiti dalla Direttiva del 24 novembre 1988 (88/609/CEE). Per tale prelievo rileva principalmente il carattere incentivante. L’imposta in questione ha però sollevato dubbi e perplessità(41). La mancanza di limiti oltre i quali non deve più essere possibile immettere in atmosfera riduce la possibile portata ecologica di tale tassa configurandosi come un mero aumento della pressione tributaria sulle imprese, in contrasto con la politica comunitaria della “neutralità” dei tributi ecologici . Accanto a tale prelievo , nel rispetto del Protocollo internazionale firmato a Kyoto nel dicembre 1997 in merito alla riduzione delle emissioni di gas serra da parte dei Paesi industrializzati, l’Italia, in anticipo rispetto alla maggioranza dei Paesi Europei(42), ha previsto, con la legge 23 dicembre 1998 n.448 collegata alla Finanziaria 1999, all’art.8, l’istituzione della carbon tax. Tale tassa ha il fine di perseguire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, rideterminando nel contempo, le aliquote delle accise sugli oli minerali(43).
E’storia antica invece l’imposta erariale di fabbricazione sui sacchetti di plastica, primo reale tributo a connotazione ambientale, ormai definitivamente soppresso, ma che, nei primi anni della sua applicazione, ottenne un certo impatto ambientale(44).
Decisamente anomala appare, infine, nel panorama normativo internazionale, la situazione interna relativa ai prodotti facilmente riciclabili e/o ad elevata potenzialità inquinante, quali ad esempio vetro, plastica, carta ovvero, dal punto di vista della pericolosità ambientale, le pile esauste. Relativamente a tali prodotti si denota un’assoluta carenza di strumenti di tutela tributaria, essendosi previsti soltanto strumenti di protezione non fiscali, sostanziatesi nei consorzi obbligatori per la raccolta, lo smaltimento ed il riciclaggio, senza prevedere alcuna forma di imposizione, che pure trova piena applicazione in particolare nei Paesi del nord-Europa(45).
Dopo tale breve panoramica della situazione nazionale, occorre iniziare ad analizzare le forme di prelievo in sede locale e regionale che possono, anche solo dal punto di vista della funzione, connotarsi come ambientali.
Relativamente ai Comuni occorre, in luogo, soffermarsi sulle forme di prelievo relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Si tratta di un tributo tradizionalmente comunale: “i tributi ambientali astrattamente riconducibili ai Comuni sono pur sempre quelli collegati alla prestazione di un servizio da parte dell’Ente(46) Originariamente prevista dal TUFL 1175/1931, la tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani è stata sottoposta ad una prima rivisitazione con il D.P.R. 10 settembre1982 n.915, successivamente modificato e ricompreso nella formulazione del Capo III del decreto legislativo15 novembre 1993 n.507, articoli 58-8(47). Il decreto legislativo 5 febbraio1997 n.22, art.49, il cd. decreto Ronchi ha previsto, almeno in linea teorica, una radicale trasformazione: il decreto ha infatti previsto la soppressione della TARSU e la trasformazione in tariffa di igiene ambientale, la TIA. Con il Decreto Ronchi viene esplicitamente espresso, relativamente alla materia dei rifiuti, il chiaro intento di realizzare un prelievo ambientale, stabilendo che i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani siano coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa.
La recente entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il c.d. Codice dell’ambiente, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, è destinata, anche in questo caso, almeno in linea teorica, ad apportare ulteriori significative modifiche in genere a tutta la materia ambientale e, per ciò che inerisce il profilo tributario in particolare, alla disciplina relativa sia alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia alla TIA. Dal punto di vista della quantificazione del prelievo per lo smaltimento dei rifiuti, il decreto prevede significative modifiche in tema di assimilazione dei rifiuti stessi e soprattutto relativamente alla determinazione della tariffa, per la prima volta correlata ad indici reddituali. L’efficacia di tale decreto è stata subordinata all’emanazione di una serie di regolamenti attuativi: pertanto, anche in campo tributario, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa. La reale portata del codice, è , dunque, ancora tutte da verificare(48).
Altro prelievo comunale a carattere ambientale è il Canone per la raccolta e depurazione delle acque di rifiuto(49). Si tratta di un prelievo coattivo a carattere locale volto principalmente al finanziamento del servizio di raccolta e depurazione, con una marginale funzione redistributiva per il finanziamento di opere di risanamento ambientale, in particolare, per la depurazione. L’art. 16 della Legge 10 maggio 1976 n.319 - la cd. Legge Merli -, istituì un canone o diritto a favore degli enti gestori dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici. Tale prestazione, qualificata dalla dottrina come tributaria(50), è stata oggetto di profonda rielaborazione con la Legge 5 gennaio 1994 n.36 - la cd. Legge Galli - , che ha anticipato i criteri operativi poi evidenziati nel Decreto Ronchi, ponendosi l’obiettivo di coordinare gli interventi degli Enti locali, al fine di razionalizzare le attività, introducendo il concetto di servizio idrico integrato(51): la tariffa costituisce il corrispettivo di tale servizio .
Relativamente alle Province, si segnala il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente(52). Istituito dall’art.19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si sostanzia in un tributo di scopo con vincolo di gettito, con finalità ambientale extrafiscale: tale prelievo ha funzione redistributiva per il finanziamento di opere di risanamento ambientale, poste in essere dalla Province per attività nel campo dello smaltimento di rifiuti, di emissioni atmosferiche, di controllo degli scarichi e di protezione del suolo. Si applica come addizionale sulla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, gravando sugli stessi soggetti tenuti al pagamento di tale tributo: il presupposto è il possesso di locali ed aree nell’ambito del territorio comunale. Le province possono fissare l’aliquota, nel rispetto di limiti minimi e massimi.
Dal punto di vista regionale vi sono, all’attualità, due esempi di prelievo a connotazione ambientale, il tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti e l’imposta sulle emissioni sonore.Appare opportuno analizzare più diffusamente.
Infatti, l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha istituito, al comma 24, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi(53), con devoluzione dello stesso alle regioni, previsto al comma 27; L’articolo ha stabilito altresì , al comma 29, che l'ammontare dell'imposta sia fissato, entro determinati limiti, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, che, con caratteristiche similari, troviamo presente anche in altri ordinamenti europei(54), è finalizzato al raggiungimento di uno scopo particolare, cui è vincolato parte del gettito, con la dichiarata finalità di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero della materia prima e dell’energia in essi contenute(55). Il gettito è infatti attribuito per il 90% alla Regione stessa - con vincolo di destinazione per il 20%(56) - , e per il 10% alla Provincia(57). Tale vincolo parziale del gettito permette, con il rimanente 70% destinato a fini generali, di finanziare il bilancio regionale, determinare un vantaggio sociale, attraverso la realizzazione di un “doppio dividendo” ed evitare la formazione di nuove imposte, spostando il calcolo economico degli operatori sulla tutela ambientale.
Si tratta di un tributo incentivante che tende a riequilibrare le diseconomie esterne sulla collettività, a fronte di un non elevato costo in capo ai produttori. L’aumento dei prezzi per i conferitori dei rifiuti avrebbe dovuto comportare, nelle intenzioni del legislatore, da un lato, un disincentivo alla produzione dei rifiuti stessi, stimolando, dall’altro, forme di smaltimento o di riciclaggio più compatibili con l’ambiente.
Il suo presupposto è il deposito in discarica dei rifiuti solidi(58); soggetto passivo è il gestore dell’attività economica d’impresa di stoccaggio dei rifiuti, che ha l’obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento dei rifiuti, sostanziantesi esclusivamente nel committente(59) del servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti(60).
Il legislatore, per evitare che l’esistenza di un tributo sulle discariche incentivi indirettamente lo smaltimento in discariche abusive, ha previsto, al comma 32, che il tributo si applichi anche alle discariche abusive; oltre ciò,si è stabilito che è soggetto passivo anche chi pone in essere, anche solo sporadicamente, lo smaltimento abusivo, effettuando un deposito incontrollato di rifiuti(61), obbligandolo anche alla bonifica ed alla rimessa in pristino dell’area. Oltre ciò si prevedono un articolato sistema di sanzioni, di responsabilità congiunte nel pagamento sia della tassa(62) sia delle sanzioni stesse per gli smaltitori abusivi e per il concessionario e/o proprietario del terreno. La base imponibile è rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti e le aliquote sono differenziate in ragione del diverso impatto ambientale dei rifiuti(63).
La Regione ha chiare competenze in merito alla programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell’igiene del suolo, con particolare riferimento proprio alla disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti. La funzione ambientale di tale tributo si sostanzia proprio nel favorire indirettamente la raccolta differenziata ed il riciclaggio. Tale finalità, in quanto esterna al presupposto, ha carattere extrafiscale e risulta ulteriormente rafforzata dalla previsione di riduzioni del tributo nell’ipotesi di rifiuti bruciati in impianti di incenerimento e di scarti provenienti da impianti di riciclaggio, ovvero nella previsione di disposizioni di favore nei confronti dei soggetti che riducano la quantità e la capacità inquinante dei rifiuti. 
Recentemente vi sono stati due giudizi di legittimità costituzionale relativamente a tale tributo.
In primo luogo, la Corte Costituzionale con sentenza 335 del 27 luglio 2005, relativa al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 44, comma 3, e 47 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7, ha stabilito che è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva, fra l'altro, in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, l’articolo in questione, che rimette a deliberazione della Giunta il metodo di fissazione del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti. La Corte ha evidenziato che tale tributo è da considerarsi statale e non proprio della Regione, dichiarando incostituzionale l’articolo della legge della Regione Emilia Romagna nella parte in cui attribuisce la determinazione dell'ammontare dell'imposta in esame ad un atto della Giunta anziché alla legge regionale. La Corte , con sentenza 413 del 14 dicembre 2006(64) ha ulteriormente ribadito il carattere statale e non regionale in senso proprio del tributo. Nel giudizio di costituzionalità relativo all’art.5 della Legge Regionale della Toscana 27 dicembre 2005, n. 70, la Corte ha evidenziato che la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e, di conseguenza, l’esercizio della potestà legislativa delle regioni riguardo a tale tributo è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge statale. Si tratta, infatti, di un tributo che va considerato statale e non già “proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né l’attribuzione del gettito alle regioni ed alle province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale.
Occorre rilevare che il tributo in questione, pur presentando molteplici positività dal punto di vista teorico, nei fatti non ha ottenuto i risultati che erano stati auspicati all’atto della sua emanazione. Si evidenzia un difficile iter applicativo in sede regionale, costellato da molteplici proroghe. Il tributo, incidendo per un’aliquota media del 10% sul costo di smaltimento, è in grado di produrre un rilevante gettito: quasi tutte le Regioni, però, non hanno costituito il fondo previsto dalla norma. A tutto ciò si aggiungano le difficoltà nei controlli, le divergenze fra quanto dichiarato e quanto versato, l'enorme difficoltà di individuare e tassare le discariche abusive. Né, di converso, si è rilevato un significativo impatto in merito alla dissuasione e sostituzione tecnologica, posto che l’Italia continua a smaltire in discarica la pluralità dei propri rifiuti urbani
Altro prelievo regionale a carattere ambientale è l’ imposta regionale sulle emissioni sonore. Lo strumento fiscale collegato al problema del rumore degli aeromobili ha trovato frequente applicazione, attraverso molteplici e differenti forme di prelievo, nei Paesi OCSE(65). In Italia si è ipotizzata, per la prima volta, la possibilità di prevedere un tributo destinato a colpire tale rumorosità con l’art.10 del Decreto legge 27 aprile 1990 n.90. Con il D.P.R. 26 agosto1993 n.434 fu prevista un’imposta erariale sull’inquinamento degli aeromobili a carattere contributivo e parzialmente di scopo, dovuta in aggiunta ad diritti di approdo e partenza(66), disciplinando, nel contempo, le aliquote, le modalità di accertamento, riscossione e versamento dell’imposta(67). Questa ricadeva sugli aeromobili che causavano maggior inquinamento acustico nelle zone aeroportuali e quelle limitrofe, stabilendo che il gettito fosse destinato ad opere ambientali. La funzione ambientale extrafiscale si evidenziava sia per la presenza di un vincolo parziale del gettito sia per la graduazione nella determinazione dell’imposta in virtù della maggiore o minore rumorosità.
L’art. 18 della Legge 27 dicembre 1997 n.449, aveva previsto un’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, in posizione parallela al tributo erariale regolamentato con il D.P.R. 434/1993. Si trattava di un tributo con finalità ambientale extrafiscale destinato a colpire la rumorosità degli aeromobili, prevedendo un sistema di aliquote differenziate. L’ente regionale, in completa autonomia per ciò che riguarda le modalità di impiego del gettito, doveva provvedere ad erogare sovvenzioni ed indennizzi alle amministrazioni ed ai soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroporti. La Legge aveva stabilito che entro la fine del 1998 dovesse essere emanato, attraverso decreto, un regolamento proposto dal Ministero dell’Ambiente, di concerto con Finanze e Trasporti, volto a disciplinare le modalità per l’accertamento, la riscossione ed il versamento; nei fatti però tale tributo non è mai entrato in vigore.
Con l’art. 90 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 è stata istituita l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, che ha sostituito le precedenti(68). L’imposta è dovuta alle Regioni o alle Province autonome per ogni decollo ed atterraggio di aeromobili civili negli aeroporti, escludendo tutti i voli militari, di Stato, sanitari, di emergenza.
Si tratta di un’imposta con parziale vincolo di gettito a favore di opere di disinquinamento acustico relativamente al territorio interessato e di risarcimento dei soggetti eventualmente danneggiati dalle emissioni sonore prodotte dall’atterraggio e dal decollo degli aeromobili.
Soggetto passivo è l’esercente dell’aeromobile, come identificato dall’art. 874 del codice della navigazione(69). La base imponibile è determinata in ragione del numero di atterraggi e decolli, del peso del velivolo, della rumorosità dell’aeromobile, nel rispetto delle norme internazionali sulla certificazione acustica. Il presupposto dell’imposta viene identificato nell’emissione sonora dell’aeromobile, la cui maggiore o minore intensità incide sulla determinazione dell’imposta stessa.
Sono le Regioni o le Province autonome ad essere titolari del gettito, che non è di libera disponibilità, ma vincolato dal legislatore statale alla realizzazione di interventi di disinquinamento acustico e all’indennizzo delle popolazioni residenti in zone limitrofe agli aeroporti; tali Enti hanno, altresì, la possibilità di modulare le aliquote del tributo stesso, attraverso propri regolamenti, evidenziando un marcata volontà autonomistica della legislazione regionale. Sono in tal modo possibili interventi incentivanti e disincentivanti attraverso la rimodulazione delle aliquote, che possono incidere anche sulle modalità del traffico aereo, nel rispetto, in ogni caso, delle libertà di circolazione espressamente previste dall’ordinamento interno e comunitario.
Anche tale imposta, come il precedente tributo, evidenzia, pur con qualche incertezza della dottrina(70), il carattere di tributo ambientale in senso stretto: la ratio del prelievo non è infatti quella redistributiva, giustificata dalla capacità economica solidaristica, ma la compensazione di un costo, in tal caso ambientale; tali fattispecie sono ricomprese tra i tributi paracommutativi.
Quanto sin ora rilevato de iure condito. Alla luce di quanto rilevato in precedenza, appare possibile, de iure condendo, ipotizzare, nell’ambito della finanza regionale, un sistema di tributi ecologici. I tributi più congeniali alla finanza territoriale(71) sono, come già rilevato, i tributi di scopo, le cui peculiarità, sono da tempo oggetto di attenta analisi dottrinale, anche nel contesto del diritto comunitario(72), in cui è evidente la funzione del prelievo per la collettività locale; analogamente i tributi paracommutativi, caratterizzati dalla correlazione fra prestazione pubblica e prelievo e dotati di una chiara giustificazione, che permettono di sottoporre al prelievo coloro che fruiscono dei servizi e dei beni pubblici; infine, come già evidenziato, i tributi territoriali.
Appare ipotizzabile sull’esempio anche di altri Paesi dell’Unione la realizzazione di forme di prelievo ecologicamente positive, in cui la difesa ambientale assuma  carattere prevalente, al di là dell’acquisizione del gettito.

7.Conclusioni
Il sistema di finanza regionale che potrà delinearsi dalla concreta applicazione della riforma del Titolo V della Cost., ferma la necessità che sia posta in essere, in primo luogo, la concreta realizzazione di una legge di coordinamento,permette di ipotizzare l’applicazione di un sistema di tributi ecologici . Infatti, un tale sistema ben può realizzarsi a livello regionale, sia dal punto di vista meramente gestionale sia in quanto tributo proprio, quale espressione della possibile autonomia tributaria delle Regioni, che la legge di coordinamento del dettato costituzionale dovrà meglio definire.
L’ambiente rappresenta un valore costituzionalmente protetto, in grado di dar vita ad una materia trasversale, su cui rilevano non solo competenze statali, ma, come la Corte costituzionale ha esaurientemente chiarito, anche regionali. Le tematiche ambientali hanno certamente carattere globale e devono essere inquadrate nell’ambito di politiche generali, in primo luogo comunitarie: l’imposizione regionale e locale può fornire il suo contributo. Un sistema di tassazione sul consumo e sulla fruizione di risorse ambientali che, nell’ambito di una politica fiscale innovativa, proceda, in primis ad un riequilibrio degli oneri fiscali sui fattori produttivi e, nel contempo, incoraggi le scelte dei contribuenti verso beni ed attività ecologicamente corretti, trova naturale collocazione a livello decentrato.
L’ambiente si colloca agevolmente fra le materie imponibili regionali e deve trovare applicazione sia, preferibilmente, attraverso tributi ambientali in senso stretto, sia attraverso tributi con mera funzione ambientale. Occorrerà verificare se e con quali modalità tale imposizione possa assumere una significativa rilevanza in termini di gettito, abbandonando la tradizionale connotazione prevalentemente demagogica. A livello statale debbono essere definiti gli strumenti impositivi in ordine agli obiettivi e ai contenuti ad ampio respiro; al livello regionale deve realizzarsi una politica sinergica e coordinata. Quanto detto se trova piena effettualità per il sistema fiscale in genere, ancor più precipuamente può trovare applicazione dal punto di vista ambientale.
La riforma del Titolo V della Costituzione, qualunque tra le diverse alternative nell’ambito della sua applicazione trovi poi concreta attuazione, dovrà comportare un diverso sviluppo delle Regioni, nel rispetto delle diverse potenzialità, espressione dei diversi contesti territoriali, storici e culturali. In tal senso un valido modello di riferimento può esserci offerto dal sistema spagnolo e dalla sua legge di coordinamento, la LOFCA..Lo Stato ha il compito di regolare gli aspetti relativi al nucleo primario della finanza comune, intesa come la totalità degli istituti giuridici finanziari nella loro componente strutturale. La Costituzione spagnola, all’art. 156.1, prevede che le Comunidades Autónomas godano di autonomia finanziaria, nel rispetto dei principi di coordinamento con la finanza pubblica statale e di solidarietà. Recentemente la Legge n. 230 del 28 dicembre 1963, Ley General Tributaria (L.G.T.), radicalmente riformata dalla Legge n. 58 del 17 dicembre 2003, entrata in vigore il 01 luglio 2004, si è interessata anche della finanza delle Comunidades Autónomas; inparticolare ha codificato il principio secondo cui lo Stato ha competenza nella regolamentazione non soltanto dei propri tributi, ma del sistema tributario in generale e nella definizione delle competenze finanziarie delle CC.AA. rispetto a quelle statali. Pertanto, nell’ambito del sistema fiscale delle CC.AA., si applicano forme impositive proprie che permettono di tenere in maggior conto le specifiche connotazione territoriali, con un particolare riferimento proprio all’ambiente.
Un tale modello ben permetterebbe la realizzazione di una politica fiscale regionale, sinergicamente connessa alla politica ambientale decentrata, che potrebbe contribuire allo sviluppo del sistema regionale.

Note
(1) “il mutamento legislativo è repentino mentre la Corte tende a procedere sempre in maniera più graduale e diretta”così A. SIMONCINI, Ambiente e protezione della natura, Padova, 1996, 236.
(2) G. STEFANI, Il decentramento fiscale e il principio di sussidiarietà in La finanza locale, 3, 2003, 369
(3) Cfr. GRECO N, Complessità, correlazioni ed innovazioni nelle istituzioni e nell’ordinamento (Governo dell’ambiente, urbanistica, Regioni, enti locali, servizi pubblici e finanza territoriale) in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1992, 1, 70
(4) C. VERRIGNI, La rilevanza del principio comunitario “chi inquina paga” nei tributi ambientali in Rass. Trib., 5, 2003, 1614; P. SELICATO, Imposizione fiscale ed il principio chi inquina paga in Rass. Trib., 2005, 1157; O. ESPOSITO DE FALCO,Strumento impositivo e tutela dell’ambiente in “ Innovazione e diritto, ”rivista on line dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 2, 2004 http://www.innovazionediritto.unina.it/archivio.html; ID, I tributi ambientali a livello regionale in armonia con i principi comunitariin “ Innovazione e diritto, ”rivista on line dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 5, 2006 http://www.innovazionediritto.unina.it/archivio.html
(5) Relativamente all’evoluzione dei tributi ambientali da tributi con funzione ambientale a tributi ambientali ed il superamento della connotazione extrafiscale dei tributi ambientali quale originaria ed esclusiva giustificazione di tale forma impositiva P. LAROMA JEZZI, I tributi ambientali in P. RUSSO, Manuale di Diritto Tributario, parte speciale, Milano, 2002, 319; R. ALFANO, L’applicazione di tributi ambientali nel nuovo contesto della finanza regionale, in TributImpresa, 2004, 4; G. D’Andrea, La nozione di tributo ambientale in Riv. Dir. Trib. Int., 2004, 2-3, 105; L. FERLAZZO NATOLI – A. BUCCISANO, Il tributo ecologico: presupposto e limiti costituzionali in Riv. Dir. Trib. Int., 2004, 2-3, 433; P. SELICATO, La tassazione ambientale tra la ricerca di nuovi indici di ricchezza e la coerenza dei sistemi fiscali in Riv. Dir. Trib. Int., 2004, 2-3, 257;
(6) La modifica del preesistente squilibrio di bilancio a seguito del Patto di Stabilità e Crescita europeo è probabilmente la trasformazione maggiormente evidente. Per un’analisi ricostruttiva a partire dalla riforma del 1972 Cfr. L. BERNARDI, Stabilizzazione ed evoluzione strutturale della finanza pubblica italiana in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 2000, I, 5.
(7) M. VOLPI, Stato federale e Stato regionale: due modelli a confronto in AA,VV., (a cura di ROLLA G.) La riforma delle autonomie regionali – Esperienze e prospettive in Italia e Spagna, Torino, 1995, 33. A lungo in dottrina è risultata confusa la distinzione fra modello regionale e modello federale, prospettandosi il dubbio relativo all’esistenza di due modelli distinti ovvero ad un unico modello con diverse gradazioni qualitative, causando frequenti errori terminologici. Parimenti U. DE SIERVO, Ipotesi di revisione costituzionale. Il cd. regionalismo forte in Quaderni Regionali, 1994, 632, che rileva l’impossibilità di una netta contrapposizione fra i due assetti istituzionali.
(8) Sulla improprietà del termine “federalismo” cfr. M. TRIMELONI, L’autonomia finanziaria (e tributaria) delle Regioni a statuto ordinario in Fin. Loc., 1997, 1663. Per un’analisi relativa alla nascita ed evoluzione del federalismo fiscale cfr. P. CIARLO, Federalismo, federalismo fiscale e Mezzogiorno, in AA.VV. (a cura dell’Osservatorio Tributario della Camera di Commercio, industria ed artigianato di Napoli) Mezzogiorno e federalismo fiscale, Napoli, 1997, 4 ss. cfr. L’autonomia tributaria regionale, Milano, 2003, 54; M.C. FREGNI, Riforma del Titolo V e federalismo fiscale in Rass. Trib., 2005, 3, 684
(9) Nell’ambito dell’Unione europea si vedano Stati quali la Germania, il Belgio, o, il sistema spagnolo. Quest’ultimo è stato caratterizzato da alterne vicende, evidenti anche nella riforma della Ley General Tributaria, la Legge n. 230 del 28 dicembre 1963,radicalmente riformata dalla Legge n. 58 del 17 dicembre 2003 ed entrata in vigore il 01 luglio 2004. Già in precedenza era stata sottoposta a diverse modifiche - di cui le più significative nel 1985 e nel 1995 – per adeguarla ai profondi cambiamenti subiti dall’ordinamento tributario. Relativamente alla finanza delle Comunidades Autónomas, di grande rilievo è la codificazione del principio secondo cui lo Stato ha competenza nella regolamentazione non soltanto dei propri tributi, ma del sistema tributario in generale e nella definizione delle competenze finanziarie delle CC.AA. rispetto a quelle statali. In tal senso, la L.G.T. ha accolto quanto in precedenza suggerito dalla giurisprudenza costituzionale (STC n. 192 del 13 luglio 2000 in www.tribunalconstitucional.es).
(10) Cfr. MINISTERO DELLE FINANZE, Proposte per la realizzazione del federalismo fiscale, allegatoa Il fisco, 1996, 28. Il progetto messo a punto dalla Commissione Gallo puntava su un tipo di federalismo fiscale cooperativo, solidale e unitario, basato sulla finanza regionale e quella comunale. Cfr. N. D’AMATI, L’autonomia finanziaria delle Regioni: dalla negazione al federalismo fiscale, in Dir. Prat. Trib., 1999, I, 9 ss. Le conclusioni della Commissione Gallo erano state anticipate dall’autore in F. GALLO, Il federalismo fiscale cooperativo in Riv. Dir. Trib., 1995, 278 ss., che proponeva tale modello di federalismo in luogo di uno competitivo, in cui “la scelta federalista non dovrebbe implicare necessariamente modifiche costituzionali”. Parimenti T. ROSEMBUJ, Algunas reflexiones sobre las relaciones financieras en la articulación del federalismo, in Revista Latinoamericana de Derecho Tributario, n.4, 1998, 185: tale federalismo si sostanzia in libertà di spesa, potestà di stabilire tributi e compartecipazione di tributi statali, nel pieno rispetto del principio di solidarietà. Ancora M.C. FREGNI, Riforma del Titolo V e federalismo fiscale, cit., 694
(11) E. CHELI, “Indagine conoscitiva sugli effetti nell’ordinamento delle revisioni del titolo v della parte II della Costituzione,” Resoconto della seduta del 27 novembre 2001, in www.statutiregionali.it si è in presenza di un modello che è la risultante di molti modelli sovrapposti nel tempo. Si veda anche S.F.COCIANI, L’autonomia tributaria regionale, cit., 75 e G. MARONGIU, Evoluzione e lineamenti della finanza locale in Italia in La finanza locale, 2005, 9, 44
(12) F. GALLO, Prime osservazioni sul nuovo art.119 della Costituzione, in Rass. Trib., 1, 2002, 585; A. BRANCASI, L’autonomia finanziaria degli enti territoriali:note esegetiche sul nuovo art.119 della Costituzione, in Le Regioni, 1, 2003, 41; L. DEL FEDERICO, Orientamenti di politica legislativa regionale in materia di tributi locali, cit., 509 ss.
(13) La citazione è di R. PERRONE CAPANO, Prime riflessioni su autonomia finanziaria e riforma del titolo V della Costituzione in Rivista del Dipartimento di Scienze dello Stato, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli, n. 1, 2002, 2. Si veda anche ID, L’unità della finanza pubblica, elemento di raccordo tra sistema tributario dello Stato, autonomia territoriale di entrata e di spesa e garanzie dei cittadini in campo fiscale, in Innovazione e diritto, 2005, 1-2, 12 ss.
(14) Secondo R. PERRONE CAPANO, Prime riflessioni su autonomia finanziaria e riforma del titolo V della Costituzione, cit., 6, per evitare contrasti ed incoerenze, sarebbe stata meglio prevedere una Legge costituzionale. F. TESAURO, Le basi costituzionali e della fiscalità regionale e locale, in La finanza locale, 2005, 9, 24-25 rileva che, in mancanza di una norma costituzionale quale l’art. 106 della Costituzione tedesca che indica quali tributi sono riservati allo stato centrale e quali alle autonomie, la legge di coordinamento fiscale dovrà indicare precisamente il riparto di potestà impositiva, non replicando principi vaghi, già codificati in Costituzione e non necessitanti di ulteriori specificazioni o riprese in una legge ordinaria di coordinamento.
(15) PERRONE CAPANO, L’unità della finanza pubblica, elemento di raccordo tra sistema tributario dello Stato, autonomia territoriale di entrata e di spesa e garanzie dei cittadini in campo fiscale,cit., 20-21:
(16) Corte Costituzionale, 26 gennaio 204, n.37, in Giur. Cost., 517
(17) M.C. FREGNI, Riforma del Titolo V e federalismo fiscale, cit.,714
(18) Ciò per la fisiologica correlazione fra Comune e urbanistica. Cfr. M. MISCALI, Imposizione tributaria e territorio, Milano, 1985, 109; L. TOSI Principi generali del sistema tributario locale, in L’autonomia finanziaria degli enti locali territoriali, Milano,1998, 35. Si veda anche l’intera sez. III, Fisco e ambiente: strumenti per un governo sostenibile del territorio in Riv. Di Dir. Trib. Int., 2004,2-3, 369 ss curata interamente dall’unità di ricerca dell’Università di Bari
(19) Cfr. G. GERA, Sull’opportunità di una finanza ecologica regionale in Comm. Trib. Centr., II, 1979, 649 ss.
(29) Cfr. J.A. ROZAS VALDÉS, Iniciativas financieras y protección del Medio ambiente en los EE.UU.,in Revista Latinoamericana de Derecho tributario, n. 5, 1998, 60 ss.
(21) Secondo l’analisi storico-ricostruttiva posta in essere dall’OCSE, la prima applicazione di tributi ambientali si è avuta intorno agli anni trenta in Germania, nella Ruhr, al fine di tutelare le risorse idriche. La motivazione di tale introduzione fu prevalentemente pratica. Dovendosi realizzare interventi di recupero ambientale si preferì farli finanziare direttamente dagli inquinatori, con pagamenti proporzionali alla qualità e quantità delle sostanze scaricate in acqua. Ha poi trovato sporadiche applicazioni verso la metà degli anni sessanta in Francia e nei primi anni settanta in Olanda, sempre nell’ipotesi di emissioni nocive. Cfr. OECD, Economic instruments for environmental protection, Paris, 1989. Gli eco-tributi hanno assunto un maggior rilievo nei Paesi del nord-Europa tra la fine degli anni ottanta e gli inizi degli anni novanta. Infatti, nel 1991 esisteva in Norvegia un’imposta sulle emissioni di anidride carbonica ed a partire dal 1992 il medesimo tipo di imposizione in Danimarca aveva già assunto caratteristiche alquanto articolate, concedendo rimborsi per la produzione industriale legati al conseguimento di obiettivi di riduzione dell’inquinamento ambientale. Altro esempio è dato dalla riforma fiscale svedese del 1991, entrata in vigore il 1 gennaio 1993, caratterizzata da numerosi tributi a carattere ambientale. Per un quadro in tal senso cfr. P. PISTONE. – J.A. ROZAS VALDÉS., Verso un sistema federale per l’Unione Europea?, cit.,760.
(22) Si tratta di quei prelievi che si riconnettono a procedimenti tipicamente amministrativi di trasformazione territoriale quali i canoni disciplinati dall'art.16 della legge 319/1976 ed i contributi di urbanizzazione previsti dall'art.3 della 1egge 10/1977.
(23) G. GERA, Sull’opportunità di una finanza ecologica regionale, cit., 653. Fra le varie ipotesi di tributo allora ipotizzabile fu prospettata la possibilità di un’imposta patrimoniale ambientale. Tale ipotesi veniva guardata con favore perché rientrava nei tradizionali criteri della finanza locale; il principio del beneficio poteva essere invocato per giustificare il tributo stesso, in quanto la maggior parte dei servizi pubblici regionali e locali risulta funzionale ai beni immobili. Altre ipotesi inerivano la disciplina dei rifiuti.
(24) La citazione è di F. TORTORELLI, Economia e territorio nella normativa regionale, Padova, 1981, 3.
(25) A titolo di mero esempio si riportano i suggerimenti forniti da M. MISCALI, Imposizione tributaria e territorio, cit., 96, che nel 1985, in un momento certo non favorevole all’istanza regionalista, auspicava l’introduzione di maggiori oneri deducibili per le imprese che adottavano comportamenti ecologicamente corretti; detrazioni per gli imprenditori rispettosi della V.I.A.; esenzioni per le plusvalenze realizzate e reinvestite nell'acquisto di impianti industriali a basso tasso di inquinamento.
(26) A. DAGNINO, La potestà normativa delle regioni e degli enti locali in materia ambientale in Riv. Dir. Trib. Int., 2004, 2-3, 309; F.A. CIMINO, La fiscalità ambientale delle Regioni e degli Enti locali, in Riv. Dir. Trib. Int., 2004, 2-3, 339;
(27) Corte Costituzionale sentenze 407/2002, 536/2002, 3030/2002, 168/2003; 307/2003, 259/2004, 412/2004, 77/2005, 214/2005, 336/2006, 383/2005, 536/2005 tutte le sentenze sono reperibili in www.cortecostituzionale.it
(28) R. BAGGIO, Riflessioni e proposte in tema di decentramento fiscale, in Riv. dir. trib., 1995, I, 772.
(29) P. SELICATO, Fiscalità ambientale e Costituzione in F. PICCIAREDDA – P. SELICATO, I tributi e l’ambiente, cit., 130, nota 67. Occorre prevedere agevolazioni e contributi per incentivare il passaggio negli immobili a forme di inquinamento minore, come, ad esempio, nell’ipotesi di installazione di impianti alimentati ad energia solare, ovvero una serie di aggravi per il caso contrario, come per gli impianti alimentati a gasolio.
(30) Cfr. A. AMATUCCI, Qualità della vita, interessi diffusi e capacità contributiva in Riv. Dir, Fin. Sc. Fin., 1975, I, 353, che, già nel 1975, evidenziò che “la funzione economica del diritto di proprietà comporta una coesistenza fra i limiti ex art.41 Cost. e quelli degli artt. 42-44: colui che utilizzi le risorse naturali deve informare il suo comportamento a tali principi di solidarietà sociale e razionale sfruttamento, permettendo, dunque, di giustificare l’applicazione di un tributo su beni immobili sottoposti ad una trasformazione ambientale”.
(31) A. BRUZZO, Politica fiscale regionale per la tutela dell’ambiente, cit., 34: nella fattispecie di tributi sui rifiuti, occorrono informazioni relative alla quantità, distribuzione e circolazione nell'ambiente di tali rifiuti e all’entità dei danni che arrecano.
(32) A. BRUZZO , Politica fiscale regionale per la tutela dell’ambiente, cit., 36. Se un'imposta ecologica si caratterizza per la proporzionalità all’effetto inquinante, risulteranno favorite le aree che hanno insediamenti, urbani e industriali, più diffusi o ricettori più grandi e capaci. Si veda anche il successivo A. BRUZZO- G. OSTUNI, La tassazione ambientale a livello locale. L’esperienza dei comuni italiani durante gli anni ‘80 in Il nuovo governo locale, 1995, p. 9, così come riportati da P. SELICATO, Fiscalità ambientale e Costituzione in F. PICCIAREDDA – P. SELICATO , I tributi e l’ambiente, cit., 132, nota 71. Gli autori, modificando il precedente orientamento, rilevano che l’obiezione per cui tali tributi ambientali contribuirebbero a danneggiare la competitività delle imprese a livello interregionale si supera con il richiamo alle “forme e limiti” della fiscalità locale contenuti nel precedente art.119 Cost., letto congiuntamente all’art.3, comma II, Cost.
(33) E’quanto paventato da A.E. LA SCALA, I principi fondamentali in materia tributaria in seno alla Costituzione dell’Unione Europea, Milano, 2005, 329
(34) In data 5 ottobre 2006, l’Avvocato generale P. Léger ha depositato le conclusioni relative a tale vicenda (Causa C‑173/05, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana), ventilando l’illegittimità della predetta tassa, erroneamente definita come ambientale, istituita dalla regione Sicilia sui gasdotti installati nel proprio territorio.cfr. V. FICARI, Prime note sull’autonomia tributaria delle Regioni a Statuto speciale (e della Sardegna in particolare) in Rass. Trib., 5, 2001, 1308. (all’atto della proposta istitutiva); V. CERIANI, Federalismo, perequazione e tributi, in Rass. Trib., 5, 2002, 1685; L. DEL FEDERICO, Orientamenti di politica legislativa regionale in materia di tributi locali in La finanza locale, 4, 2003, 522; R. ALFANO, Applicabilità d’ufficio del diritto comunitario nel processo tributario (a proposito del tributo regionale sul passaggio del gas metano attraverso il territorio della Regione Sicilia), in TributImpresa, 2004; 3, 109; A. CARINCI, Autonomia tributaria delle Regioni e vincoli del Trattato dell’Unione Europea, in Rass. Trib.,n.4, 2004, 1225, R. SUCCIO, Sulla natura di tributo doganale, e non ambientale, dell’imposta regionale siciliana sui metanodotti in Dialoghi di Diritto tributario, 2004, 6, 931, R.ALFANO, Il tributo regionale sul passaggio del gas metano attraverso il territorio della Regione Sicilia: aspetti interni e comunitari in Innovazione e Diritto, 2004, 2 in http://www.innovazionediritto.unina.it/archivio.html; R.ALFANO, Ancora in merito al tributo regionale sul passaggio del gas metano attraverso il territorio della Regione Sicilia: brevi considerazioni sulle Conclusioni dell’Avvocato generale in Innovazione e Diritto, 2006, 6, numero speciale, in http://www.innovazionediritto.unina.it/archivio.html
(35) A. BRUZZO, Politica fiscale regionale per la tutela dell’ambiente, cit.,35. La previsione di tasse sulle emissioni inquinanti a livello decentrato può distorcere i tradizionali criteri di localizzazione delle industrie e creare un clima di competizione tra le diverse aree geografiche. Tale tipo di tassazione deve collocarsi ad un livello istituzionale superiore, quale il governo centrale, soprattutto in Paesi ‑ come l'Italia ‑ in cui è molto accentuato il divario socio‑economico tra le aree centro‑settentrionali e quelle meridionali.
(36) Un’imposta diretta generale ambientale a carattere personale, per la sua stessa natura e la necessità di armonizzazione con il sistema generale non può non avere connotazione statale. Cfr R. PERRONE CAPANO, L'imposizione e l'ambiente, cit.,201 che teorizza la possibilità di un’imposta generale sull’energia che, sul modello svedese, dovrebbe sostituirsi ad una parte del prelievo diretto, nel rispetto di un rapporto massimo fra energia e ricavi.
(37) R. PERRONE CAPANO, L'imposizione e l'ambiente, cit., 220 che ipotizza imposte ecologiche atte a scoraggiare l’accesso degli autoveicoli privati in determinate ore del giorno nei centri urbani. Sul tema dell’imposizione correlata agli autoveicoli cfr. E. BUGLIONE, Ecoautomobilismo ed ecotasse: prospettive e concrete realizzazioni, cit.,125 ss. secondo il quale i margini di manovrabilità di tale forma impositiva non sono sufficientemente ampi, per non penalizzare il settore oltre misura in virtù delle pressioni politiche che ne deriverebbero.
(38) E’ quanto riportato da A.E. LA SCALA, I principi fondamentali in materia tributaria in seno alla Costituzione dell’Unione Europea,cit., 328
(39) Sul punto v. P. SELICATO, Fiscalità ambientale e Costituzione in F. PICCIAREDDA – P. SELICATO , I tributi e l’ambiente, cit., 135.
(40) La citazione è di E. BUGLIONE – C. DESIDERI – A. FERRARA – G. MELONI, Politiche ambientali sopranazionali, regionalismo e federalismo, cit., 19.
(41) E’ stato sin dall’emanazione osservato in primo luogo che essa permette di intervenire solo sulle emissioni in quanto tali e non sul superamento dei limiti e dei parametri, incidendo su impianti che già osservano i rigorosi limiti relativi alle emissioni in atmosfera, imposti con D.P.R. 203/1988 che hanno permesso un abbattimento dell’inquinamento da emissioni pari al 70%. Ciò a danno della competitività delle imprese e con inevitabili aumenti nel tempo sulla bolletta dell’energia elettrica. Non esistono poi ‘parametri di riferimento per ciò che riguarda altri Paesi, in quanto, nell’ambito UE, l’unico Paese ad aver previsto una tale forma di tassazione è la Francia, dove però l’energia elettrica è prodotta per l’80% attraverso centrali nucleari . Cfr.P. FICCO, Ancora da definire la tassa sulle emissioni in atmosfera, in Guida Normativa n. 6, 14 gennaio 1998, 53.
(42) L’Italia, infatti, è il primo Paese del G7 ad adottare la carbon tax. Per un quadro di riferimento relativo all’applicazione di tale tributo in ambito internazionale, con particolare riferimento ai Paesi comunitari, cfr. F.CIABATTI F.meno anidride carbonica e più lavoro con la carbon tax in Tributi, 1999, 26 ss. Il dibattito sulla carbon tax è stato, in ogni caso, molto denso sia a livello interno che comunitario. Per una panoramica precedente alla sua istituzione si veda G. D’ALFONSO, Il punto sulla “carbon tax”, in il fisco,, 1998, 41, 13282;
(43) Tale tributo, in vigore dal 1 gennaio 1999 appare addirittura più rigoroso del progetto di direttiva del 12 marzo 1997, in quanto l’aliquota nazionale si determina tenendo conto delle aliquote minime fissate dalla Direttiva, corrette attraverso un coefficiente che tiene conto del raffronto fra livelli di tassazione comunitari ed interni e di un incremento in base all’impatto ambientale del prodotto soggetto ad accise. Tale sistema è stato ad applicazione graduale ed è entrato pienamente in vigore a partire dal 1 gennaio 2005. Il comma 10 dell’ art. 8 ha stabilito che il gettito ottenuto ha carattere sostitutivo di altre forme di prelievo, in particolare sul lavoro, per trasformarsi in un incentivo all’occupazione; tali accise non debbono cagionare alcun aumento della pressione fiscale, nel rispetto del principio della neutralità dell’imposizione ambientale, dovendosi porre in essere eventuali misure compensative, che portino ad alleggerire la pressione su diversi prelievi obbligatori. In particolare le misure di compensazione consistono nella riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro, nella riduzione della sovrattassa sul gasolio di autotrazione.Cfr. A. AMATUCCI, L’ordinamento giuridico della finanza pubblica, Napoli, 2007,460
(44) R. ALFANO, “L’Italia e i tributi ambientali il caso dell’imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica inDir. Prat. Trib., 1997;
(45) C. PUTZOLU, Recupero e riciclaggio dei rifiuti di packaging: il ruolo del CONAI, nel panorama della gestione ambientale degli imballaggi in Riv. Dir: Trib: Int., 2004, 2-3, 241
(46) La citazione è di A.GIOVANARDI, Tributi comunali, in Riv. Dir. Trib., 1999, I, 520
(47) Cfr. A. URICCHIO, Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in Dig. Discipline privatistiche – sez. comm. , Torino, 1998, 340
(48) In tal senso , per un primo commento, cfr. L. SOLITRO, I riflessi del d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 sulla tassa rifiuti e sulla tariffa di igiene ambientale in Tributi Locali e Regionali, 2006, 5 e F. AMICARELLI, Prime osservazioni sulla “nuova” tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani in La Finanza Locale, 2006, 10, 23
(49) Cfr. G. LORENZON, Il canone o diritto per i servizi di disinquinamento delle acque,in Trattato di Diritto Tributario, diretto da AMATUCCI, IV, Padova, 1994, 519 ss.
(50) A. DI PIETRO, Tributi comunali, in Encl. Giur. Treccani, 1994, XXXI,16
(51) si tratta dell’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura, di depurazione delle acque reflue. F.A. CIMINO, La fiscalità ambientale delle Regioni e degli Enti locali, cit., 362
(52) Cfr. R. BAGGIO, I tributi provinciali, in Trattato di Diritto Tributario, diretto da A. AMATUCCI, Tomo IV, Padova, 1994 397 ss.; . F.A. CIMINO, La fiscalità ambientale delle Regioni e degli Enti locali, cit., 348
(53) Cfr. M. TRIMELONI M., I tributi locali e regionali: le prospettive di riforma e le problematiche attuali in Fin. Loc.,1996, 1253 ss.
(54) C. VERRIGNI, Tributi di scopo, tutela ambientale e divieto di esecuzione degli aiuti di Stato, Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 1, II, 2006, 8
(55) L’indicazione di entrambe le finalità viene interpretata negativamente da F. MENTI, Il tributo (o imposta) speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Aspetti generali in Fin. Loc., 1997, 1144; ID., Ambiente ed imposizione tributaria – Il tributo speciale sul il deposito di rifiuti, Padova, 1999, 9 ss.Se è possibile che il tributo agisca per la riduzione complessiva della produzione dei rifiuti appare estremamente complesso ipotizzare il raggiungimento del secondo obiettivo.
(56) La Regione è vincolata a destinarne il 20% ad un apposito fondo per finalità ambientali, per favorire la minore produzione dei rifiuti e le attività di recupero delle materie prime e dell’energia. Deve premiare coloro che realizzino sistemi di smaltimento alternativi o la bonifica di suoli inquinati, finanziare le agenzie regionali ed incentivare la costituzione di aree naturali protette.
(57) La quota di partecipazione per le Province viene calcolata sul gettito ottenuto dal conferimento di rifiuti nelle discariche ubicate nel territorio di relativa pertinenza.
(58) Il deposito in discarica rappresenta una delle operazioni terminali della complessa procedura di smaltimento. F. MENTI, Ambiente ed imposizione tributaria – Il tributo speciale sul il deposito di rifiuti, cit., 17 solleva perplessità circa il rispetto dell’art.53 Cost. nella scelta del presupposto, in quanto appare complesso sostanziare nel deposito in discarica dei rifiuti per il loro stoccaggio definitivo un indice rivelatore di concreta ricchezza. L’autore giustifica tale previsione in virtù del perseguimento di finalità extrafiscali.
(59) Si devono esplicitamente escludere vettori e trasportatori nonché intermediari in senso stretto che agiscono in nome e per conto del conferitore. Cfr. DIPARTIMENTO ENTRATE, Circolare, 24 luglio 1997, n. 190, in www.finanze.it/ e DIPARTIMENTO ENTRATE, Risoluzione, 24 gennaio 1997, n.9, in Dir. Prat. Trib., I, 1998, 169.
(60) Ai fini dell’applicazione del tributo non è possibile distinguere fra soggetti pubblici e privati, né fra discariche interne od esterne alle imprese, posto che la ratio del tributo si sostanzia nel colpire lo stoccaggio definitivo, con esclusione delle altre fasi della raccolta. Cfr. F. PICCIAREDDA I singoli tributi con caratteristiche ambientali in F. PICCIAREDDA – P. SELICATO I tributi e l’ambiente, cit., 187.
(61) La ratio della norma è quella di colpire ogni forma di conferimento. Per tale motivo in via interpretativa si è stabilito di colpire anche le discariche istituite in via temporanea attraverso ordinanza comunale, in quanto si considerano discariche a tutti gli effetti. Cfr. DIPARTIMENTO ENTRATE, Risoluzione, 15 luglio1997, n.63 in Dir. Prat. Trib., I, 1998, 584.
(62) E’ stata prevista una responsabilità in solido fra il proprietario o l’utilizzatore dei terreni e chi esercita l’attività di discarica abusiva. In relazione a tale previsione F. MENTI, Ambiente ed imposizione tributaria – Il tributo speciale sul deposito di rifiuti, cit., 57 rileva che reputare responsabile il proprietario pone gli estremi di una responsabilità oggettiva, non esplicitamente prevista dalla norma.
(63) La Regione deve fissare, entro il 31 luglio di ciascun anno con propria legge l’ammontare dell’imposta e stabilire le modalità di versamento del tributo e presentazione della dichiarazione. Le Regioni sono altresì tenute, ai sensi del comma 29, a disciplinare con propria legge l’accertamento, la riscossione, i rimborsi.
(64) entrambe le sentenze sono reperibili in
http://www.cortecostituzionale.it/ita/attivitacorte/pronunceemassime/ pronunce/filtro.asp
(65) Tali prestazioni patrimoniali denotano una differente natura, non sempre identificabile come tributaria, anche perché frequentemente tali prelievi sono correlati ai servizi realizzati dalle aziende aeroportuali. L’OCSE ha fornito un’analisi in merito alle diverse forme di prelievo dei Paesi membri in materia di rumorosità degli aeromobili: in quasi tutti i Paesi membri sussiste un prelievo all’atterraggio, calcolato in funzione dei diversi tipi di aeromobili, la fascia oraria di atterraggio, il peso dell’aeromobile stesso ovvero in relazione alle diverse emissioni chimiche. Cfr. OECD, La fiscalidad y el medio ambiente, Edición española, Mundi-Prensa, Madrid, 1994.
(66) Si tratta delle tariffe aeroportuali (cd. handling) previste, ab origine, dalla Legge 9 gennaio 1956 n. 24, successivamente dalla Legge 5 maggio 1976 n. 324 e nel testo modificato dalla Legge 15 febbraio 1985 n. 25. Tali tariffe hanno in dottrina sia sostenitori della specifica natura tributaria, sia della natura di generiche prestazioni patrimoniali imposte e sia della natura privatistica, quale corrispettivo per prestazioni e servizi usufruiti. Cfr. F. PICCIAREDDA I singoli tributi con caratteristiche ambientali in F. PICCIAREDDA – P. SELICATO, I tributi e l’ambiente, cit., 169 ss, in particolare nota 71, 176.
(67) L’approdo dell’aeromobile è il presupposto del tributo, che viene rapportato nell’entità massima ai diritti di approdo in misura non superiore al 20% ed è graduato, con incrementi e riduzioni di aliquota, in funzione della rumorosità, così come previsto dalle norme internazionali di certificazione del rumore. Il regolamento stabilisce un prelievo più elevato in relazione alla maggiore rumorosità dell’aeromobile, prevedendo tre aliquote - pari al 20, al 15 o al 5% - a seconda della potenziale rumorosità.
(68) Cfr. V. FICARI, Prime note sull’autonomia tributaria delle Regioni a Statuto speciale (e della Sardegna in particolare), cit., 1306. LAROMA JEZZI, I tributi ambientali, cit., 329; F.A. CIMINO, La fiscalità ambientale delle Regioni e degli Enti locali, cit.,342;
(69) L’art. 876 del codice della navigazione prevede una norma di salvaguardia nel caso non sia possibile identificare l’esercente: in assenza di dichiarazione, salva la prova contraria, si identifica l’esercente con il proprietario dell’aeromobile.
(70) Secondo V. FICARI, Prime note sull’autonomia tributaria delle Regioni a Statuto speciale (e della Sardegna in particolare), cit., 1306 il legislatore ha valutato la finalità ambientale come esterna al presupposto: pertanto, tale imposta, rappresenterebbe un tributo di scopo con funzione indennitaria e non un vero e proprio tributo ambientale. Occorre rilevare che l’autore è generalmente scettico sulla possibilità che si realizzino tributi ambientali in senso stretto, propendendo, in ogni caso, per la realizzazioni di meri tributi di scopo. Diversamente, C. VERRIGNI, La rilevanza del principio comunitario “chi inquina paga” nei tributi ambientali, cit.,1652, secondo cui, pur essendo difficile conciliare la rumorosità con la concezione solidaristica della capacità contributiva, non da meno la rumorosità è certamente fatto suscettibile di valutazione economica, in ragione del danno ambientale che procura, i cui effetti debbono essere rimossi.
(71) Cfr. M INTERDONATO, Tributi regionali, in Riv. Dir. Trib., 1999, I, 29 ss.
(72) . L. DEL FEDERICO, Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici, Torino, 2000, 190; VERRIGNI, Tributi di scopo, tutela ambientale e divieto di esecuzione degli aiuti di Stato, cit., 22