I diritti dei prigionieri islamici
di Andrea Starace

1. Criminalità, peculiarità culturali e diritti dei prigionieri islamici
L’enorme afflusso di emigranti di fede islamica, clandestini e non, pone già oggi una serie di problemi derivanti da un “incontro-scontro” di culture diverse e la situazione, in futuro sarà ancora più problematica in ragione del crescere del fenomeno. Quanto detto e scritto in materia di conflitto di cultura e di norme diventa oggi in Europa, di estrema, allarmante attualità. Infatti, quando, le norme di un’area culturale entrano in conflitto con quelle di un’altra area, si crea una condizione sul piano normativo, definita conflitto di norme di comportamento e anche conflitto culturale e “ disorganizzazione sociale” (questi due ultimi concetti sono stati usati in riferimento a condizioni sociali caratterizzate da incoerenza delle influenze che dirigono l’individuo) (SUTHERLAND pag. 159) e caratterizzata da modelli di comportamento diversi: cioè le direttive che spingono alla conformità non sono più, per gli individui, uniformi e costanti. Il fenomeno diventa più evidente nell’incontro della cultura occidentale con quella islamica, dove la rigidità dei precetti(1) della seconda rende inevitabile, non solo il conflitto ma addirittura il contrasto(2). Tanto già accade in Francia dove la comunità islamica è divenuta particolarmente numerosa, ad esempio, nell’obbligo dell’uso del “ Chador”, per le ragazze musulmane(3) vietato, invece, dalla normativa locale, o nella pratica islamica dell’infibulazione. Questa antica tradizione, precedente addirittura la predicazione del Profeta, ma da questi mantenuta, pur mitigata (si ricorda l’hadith popolare in Somalia secondo cui il Profeta, incontrando una donna che andava a far infibulare la figlia, le raccomandò di osservare tale pratica, ma...”sino alla prima goccia di sangue”) , è foriera di rischi gravi per l incolumità e la vita delle bambine prepubere (7-8 anni di età) , se effettuata in precarie condizioni igieniche, essa, infatti, può cagionare la morte per setticemia, o nel migliore dei casi, una “impotentia coeundi”, considerata, nel nostro codice penale, lesione gravissima alla persona le cui conseguenze giuridiche, tuttavia vengono rifiutate dai colpevoli, nella convinzione di obbedire ad un costume rituale plurisecolare. Si ricordi, a tal proposito, il concetto, che potrebbe definirsi “privatistico”, che della giustizia hanno sempre avuto i mussulmani. Infatti, il Califfo (padre dei credenti, come viene definito ne “Le mille e una notte”) interveniva per dirimere le controversie tra famiglie o gruppi tribali solo quando il taglione esorbitava un giusto rapporto tra offesa e reazione del gruppo leso (concetto di “responsabilità collettiva”ignoto alla tradizione occidentale) .
Il fenomeno, sopradescritto, dovrebbe essere mitigato nel tempo da un processo di interazione tra i due codici culturali che porterebbe gli islamici, progressivamente, a dimenticare i principi della cultura di origine per abbracciare quelli europei, cui devono adeguarsi, non esclusi quelli deviati o devianti e quindi “criminali”. Va considerata, quella criminale, anch’essa un’abitudine che una volta acquisita viene trasmessa di generazione in generazione proprio come tutte le altre abitudini, così come dimostrano le analisi esplorative compiute da Sutherland in aree come quelle dell’alto Egitto e in Sicilia, dove radicatasi la tradizione, secondo la quale oltraggi ed altre offese vanno vendicate, si è creata in Sicilia una incidenza di omicidi molto alta, mentre la forte tradizione antialcolica, propria della religione islamica, ha prodotto in Alto Egitto, un numero molto modesto di condanne per ubriachezza.
Poiché le società occidentali contemporanee sono caratterizzate da un “organizzazione differenziale del gruppo”descritta con sorprendente attualità da Sellin(4) già nel 1938, e che affonda le sue radici nella eterogeneità di norme proprie dei paesi industrializzati, ci si può attendere in queste aree un’alta incidenza di criminalità.
Ciò perchè nelle società contadine, a differenza di quelle urbane, i modelli di riferimento sono relativamente uniformi e stabili; all’interno di questi gruppi familiari, a larga base, l’individuo gode della propria gratificazione in relazione ad ambizioni già predeterminate nel suo stesso interno, in vista di una primaria cooperazione tra i suoi membri, che esclude ogni atteggiamento individualistico.
Con il processo di industrializzazione, il crollo del sistema feudale e il progressivo allargarsi di un sistema economico di libera concorrenza, si insinua fra i componenti una ideologia individualistica che ha identificato il valore con la ricchezza e ha posto i suoi simboli nel possesso dei beni di consumo. Questo tipo di società afferma, costantemente, che il raggiungimento del suo valore morale primario (la ricchezza) è accessibile a tutti e pone come valore negativo dell’individuo il ritrarsi dalla competizione economica. Ma la sua stessa struttura impedisce ad alcuni settori della popolazione l’ accesso ai metodi approvati per raggiungere quei traguardi riconosciuti come valore culturale. In questa situazione, come faceva notare Merton(5) “il comportamento deviante segue su vasta scala”(6).
La questione di cui stiamo parlando interessa l’Italia molto da vicino. Infatti, le percentuali più alte, nel nostro Paese, di stranieri intimati per l’espulsione, e quindi di stranieri antisociali e dissociali, riguardano cittadini marocchini, tunisini, albanesi, algerini e senegalesi (statistiche degli anni 1990-1995 pubblicate in “Immigrazione, riflessioni e ricerche”a cura di Anna Cosuccia, Giuffrè – Milano 1999, pagg. 16-17): tutti provenienti quindi, da Paesi di religione, musulmana.
E’ auspicabile che i controlli e le attività di prevenzione dei paesi ospitanti vadano migliorate e incentivate proprio nei riguardi di queste etnie che, come rileva G. Marotta, sono quelle più bisognose ed emarginate, onde evitare che divengano strumenti delle organizzazioni criminali locali per le loro attività delittuose, tipo i reati contro il patrimonio o spaccio e detenzione di psico-droghe. Spinti dalla necessità, spesso ingrossano le file della “manovalanza”della delinquenza organizzata che sovrintende, e agevola, naturalmente, anche il loro ingresso clandestino in Italia. Tale diffusa microcriminalità crea allarme sociale e alimenta un razzismo che costituisce, sempre più , un grave problema suscettibile di minare l’ordinata convivenza sociale.(7)
Tuttavia sul razzismo prevale il conflitto culturale, oggi a diffusione crescente. Molti italiani risentono disagi e/o esasperazioni dalla presenza di “ingombranti extracomunitari”, molti dei quali rifiutano di adattarsi ai nostri modelli culturali, anche se la loro presenza potrebbe essere resa necessaria a causa del calo demografico e dell’invecchiamento della popolazione nel nostro Paese, carente, già oggi, di manodopera generica. Quindi gli extracomunitari, pur richiedendo giustamente che vengano rispettati e non distrutti i loro valori culturali di origine, dovranno necessariamente integrarsi nella cultura del paese ospitante e, solo a tale condizione, potranno pretendere il rispetto accennato.(8) Nel contempo, non potranno non osservare la normativa, specialmente penale, vigente nel paese in cui vivono e, quindi ad esempio, non potranno far infibulare le figlie. La globalizzazione dell’ economia e della società in genere rende evidente quanto ora detto. Si sottolinea che i diritti fondamentali sono gli stessi, a fronte di una realtà complessa e cangiante, creata dai mass-media, e che ciò come sottolineato da Vattimo, rende sempre meno concepibile l’idea di realtà. Tale consumazione ed incertezza comporta “anche la liberazione delle differenze, dei regionalismi culturali, della molteplicità di razionalità locali: effetto questo che potremmo definire di emancipazione delle differenze, emancipazione che è atto con cui una molteplicità di mondi “locali” (minoranze sessuali, etniche, religiose e culturali) prendono la parola, acquistando dignità e visibilità”. Così appare chiaro che la nostra cultura non è che una delle tante e, come tutte, storicamente contigenti.(9)

2. Prescrizioni igienico-religiose.
Non può sottacersi che le rilevanti differenze culturali tra islamici e non islamici non dovrebbero, nei Paesi dei secondi, costituire motivi di discriminazione nei riguardi dei primi. La tutela e il rispetto delle minoranze e dei diversi, infatti, costituisce, oggi, più ancora che una dichiarazione di principio in Convenzioni Internazionali, una regola di civiltà auspicabile e da perseguire, se davvero si intende bandire ogni forma di conflitto interumano.
L’art 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 recita: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione e di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.”
Riteniamo che tale proclamazione abbia oggi, agli inizi del 3°millennio, una importanza rilevantissima e peculiare. Considerato che la religione islamica, praticata da circa il 20%degli abitanti della terra, prevede, tra l’altro, una serie di comportamenti e di pratiche igieniche, e che in Italia, una rilevante parte di extracomunitari (dei circa 2 milioni e più presenti) professa il credo religioso musulmano, il problema è scottante e pone già oggi e ancor più porrà in futuro, una serie di difficoltà e di problemi alle autorità amministrative e carcerarie. Va sottolineato che si impone il rispetto del predetto principio già sancito dall’ ONU, anni prima che tale organismo prevedesse le regole minime di trattamento per i detenuti. Sembra che l’idea di redigere un prontuario, che servisse da guida-base per le Istituzioni Detentive, sia venuta al Sig.Gary Hill, direttore del centro Informazione dell’ONU per la Prevenzione del Crimine e la Giustizia Criminale, durante taluni seminari organizzati dall’ISPaC, Ente specializzato dell’ONU. Ciò in quanto il personale di molte istituzioni carcerarie di vari Paesi non aveva piena conoscenza dei diritti e dei doveri degli internati, a vario titolo, professanti religione musulmana. Così la predetta idea fu realizzata ed attuata dall’ Accademia Araba di Scienze di Pubblica Sicurezza NAIF, con la cooperazione del Ministero degli Affari Interni, della Giustizia e dell’Ente di Ricerche Islamiche dell’ Arabia Saudita.(10)
Anche dopo tale elaborazione le questioni furono discusse all’ Accademia, alla luce della Shariah islamica e col sig. Gary Hill, in occasione della sua presenza ad una conferenza scientifica. Tali problematiche furono anche discusse, con attenzione, con le autorità religiose e legale dei paesi interessati.
Non vi è dubbio alcuno che una buona prassi correzionale non possa essere tale se non sia basata sul rispetto dei fondamentali valori umani e sul riconoscimento dei diritti e doveri di tutti gli individui, anche se delinquenti. Ciò significa rispettare le differenze di origine sociale, culturale e religioso che possono esistere fra essi.
La NAAS, a tal scopo, ha accuratamente selezionato tutte le fonti normative religiose contenenti diritti e doveri tenuto conto, anche, dei suggerimenti del personale carcerario.
Iniziamo dai doveri:
1) è fatto divieto ai musulmani di mangiare prosciutto, o comunque carne di
maiale, anche se contenuta in minestre o altri cibi.(11)
I mussulmani possono mangiare tutti gli altri tipi di carne, pesce verdura, frutta, a meno che non siano cotte in grasso di maiale o contengano maiale nella salsa o taluni prodotti o sottoprodotti del maiale, mescolati con il cibo, durante la cottura o anche dopo. E’ ancora vietato mangiare carne di maiale che non sia stato macellato secondo la legge islamica (sgozzato, in modo che tutto il sangue sia stato versato) .Si suggerisce qualora il menù contenga prosciutto o prodotti del maiale di qualunque genere o sia stato usato grasso di maiale nel processo di cottura, che per gli internati musulmani sia preparata un’alimentazione alternativa adatta. Tali pasti alternativi o possono essere cucinati separatamente nella cucina del carcere oppure possono realizzarsi introducendo cibo dal di fuori: ad esempio alimenti precotti da reperire negli ordinari negozi di salumiere oppure i pasti possono essere composti da pane, formaggio, carne diversa dal maiale, burro di noccioline o altri normali cibi provenienti dalla cucina della prigione. Può anche accadere che il pasto preparato per la popolazione carceraria in genere contenga una variante che abbia altri ingredienti al posto del maiale o dei prodotti norcini e che tale pasto sia servito indiscriminatamente a tutti. Dovrebbe , allora, reperirsi in loco un personaggio mussulmano influente che dovrebbe essere consultato, onde indicare dove approvvigionarsi di carne di animale, macellato secondo la legge islamica. Se non può reperirsi un tale personaggio dovrebbe consultarsi l’ambasciata dell’Arabia Saudita o di un'altra Nazione Islamica onde reperire consulenze per risolvere tal genere di problemi.
2) E’ vietato ai musulmani bere bevande alcoliche o mangiare cibo cucinato con ingredienti contenente alcool. Non viene fatto alcun uso di bevande alcoliche nella vita individuale, sociale e religiosa dei musulmani(12). L’uso delle predette è un peccato. Né chi è islamico può usare alcool per cucinare, né mangiare cibo cucinato in sostanze alcoliche: ciò è considerato la stessa cosa che bere bevande alcoliche. La predetta regola, si spiega da se e in genere non si fa uso di bevande alcoliche in un Istituto correzionale. Tuttavia talune culture usano alcolici (come vino e rhum ) per cucinare o in occasione di cerimonie religiose o culturali. Laddove siano consentite talune bevande alcoliche devono adattarsi cautele onde informare i cuochi, i visitatori che portano cibo per gli interessati, o lo staff carcerario della predetta proibizione e disporre cibi alternativi ad uso di detenuti e prigionieri musulmani.
3) Ogni buon musulmano è obbligato a pregare almeno cinque volte al giorno(13). Tale regola si applica a tutti i musulmani senza distinzione di sesso.
I tempi prescritti per la preghiera sono i seguenti:
a) subito dopo l’alba e prima della levate del sole;
b) a mezzogiorno;
c) circa tre ore e mezzo dopo la preghiera di mezzogiorno e prima di un tempo adeguato al tramonto;
d) appena dopo il tramonto;
e) circa un’ora, un’ora e mezzo dopo la preghiera del tramonto e prima dell’alba.
Benché non sia obbligatorio molti musulmani pregano anche altre volte, specialmente di notte.
Nelle preghiere si volgono in direzione della Kaaba (piccola struttura a forma di cubo che si trova nella corte di Haram - il posto inviolato - la grande moschea della Mecca) .
Un singolare cerimoniale di preghiera consiste nel porsi in piedi, eseguire una genuflessione seguita da due prostrazioni in direzione della Mecca e, infine, nell’assumere una posizione seduta all’orientale.
In ciascuna di queste posizioni vengono recitate le preghiere prescritte e citate parti del Corano. Tutte e cinque le preghiere islamiche sono comunitarie e devono essere recitate in una Moschea, ma possono essere anche individuali se, per qualunque ragione, un fedele non può essere presente in una comunità. I detenuti di religione islamica dovrebbero avere la facoltà di raggrupparsi per la preghiera comune al mattino (venti minuti dopo il sorgere del sole) , al primo giorno della festa di Ramadan e il primo giorno del Gran Bairam che cade circa due mesi e dieci giorni dopo Ramadan .
Ogni venerdì, alla preghiera di mezzogiorno, ai detenuti musulmani dovrebbe consentirsi di udire i discorsi di preghiera di un religioso islamico (ulema) e avere un gruppo di preghiera.
Durante le orazioni le donne islamiche, che non pregano mai con gli uomini, sono completamente vestite ad eccezione delle mani e della faccia; sia uomini che donne , poi, dovrebbero indossare abiti puliti.
In ossequio al citato articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo nonché della nostra Costituzione che garantisce ad ognuno di praticare la propria fede religiosa, al detenuto islamico, che ha l’obbligo della preghiera almeno cinque volte al giorno, deve essere concesso di conoscere il decorso del tempo attraverso orologi o sveglie, che in Occidente sostituiscono la voce salmodiante del Muezzin il quale richiama , a tempo debito, i fedeli musulmani alla preghiera. Il personale della istituzione detentiva dovrebbe fare in modo che i reclusi islamici siano edotti della direzione della Mecca e possano disporre di un tappetino per la preghiera ove praticare la genuflessione, la prostazione e la postura finale sul pavimento. Compatibilmente con le condizioni di sicurezza, dovrebbe agevolarsi la preghiera di gruppo o in congrega, ovviamente in predisposti locali separati per uomini e donne. Se non è disponibile un officiante di religione islamica si possono fornire nastri registrati di sermoni in loco, chiedendo la collaborazione, all’uopo, dell’Ambasciata dell’Arabia Saudita o di altre Nazioni islamiche.
4) Ogni Musulmano dovrebbe disporre del Sacro Corano, in quanto la memorizzazione dei versi e la lettura dei testi sacri costituisce parte integrante della religione; ad ogni detenuto dovrebbe essere concesso di approvvigionarsene se non nelle biblioteche delle carceri (dove la presenza di testi islamici è piuttosto improbabile ) , almeno attraverso gli officianti islamici che abbiano il permesso di visitare i detenuti.
5) Ogni musulmano (uomo o donna) ha l’obbligo di osservare meticolosamente il digiuno diurno (ma i malati ne sono dispensati) durante il mese di Ramadan, ovunque si trovino. Durante il mese di digiuno il fedele deve astenersi dal mangiare, bere, fumare e avere rapporti sessuali dall’alba al tramonto. Durante tale periodo il musulmano consuma due pasti: uno dopo il tramonto, e l’altro in ogni momento prima dell’alba. Due ulteriori digiuni sono raccomandati ai musulmani; essi sono: 1) tre giorni dopo il termine del mese di Ramadan, per sei giorni; 2) il nono, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo giorno di Zilhiagga (circa 2 mesi e dieci giorno dopo il Ramadan) ; 3) i musulmani possono anche digiunare il lunedì e il giovedì di ogni settimana a propria discrezione, tutte le volte che lo desiderino: ciò non è un obbligo. Il digiuno (sawm o sijam ) è prescritto durante tutto il mese di Ramadan, il nono mese del calendario islamico, con formalità ed eccezioni varie a seconda del rito (ricordiamo che i riti fondamentalmente sono quattro: Shafeita, Hanbalita, Malekita e Hanafita con diverse peculiarità) e se si tratta di Sunniti, o Sciiti o ad esempio, Drusi. Tra le regole del Ramadan ricordiamo, ad esempio che, chi gode di salute normale è tenuto a digiunare dalla levata del sole al tramonto e anche ad astenersi dai rapporti sessuali in tale periodo. Il Ramadan è un periodo di riflessione e sacrificio fisico e contrasta con l’idea edonistica che ha il digiuno dietetico nella cultura occidentale. In questa, infatti, è preordinato, come le varie diete, per lo più, a sviluppare una figura corporea armoniosa. Sicuramente, il digiuno periodico non può che giovare in quanto disintossicazione dalle tossine, sia esogene che endogene, ma ben diversa è la radice culturale che vi è alla base di esso, perché in occidente è un fatto di moda mentre nella cultura araba è visto come una forma di purificazione rituale e di disciplina spirituale. Così pure le eccezioni riguardano chi intraprende un viaggio, la donna incinta che teme rischi per il bambino e la donna in periodo mestruale oltre che, naturalmente, malati, come i diabetici, per cui esso potrebbe essere rischioso. Osserviamo che la data del Ramadan è di solito ben conosciuta ed indicata sui giornali nazionali ed internazionali. Tuttavia, il giorno preciso in cui inizia può essere indicato ad ogni moschea o organizzazione musulmana. Dovrebbe essere consentito ai detenuti islamici, qualora l’orario del pasto cada prima del tramonto del sole, di prendere cibo più tardi o fornirgli alimenti che possano consumare dopo il crepuscolo. Ulteriore cibo (bevande, frutta, pane ecc.) può essere conservato dal detenuto, onde essere consumato prima dell’alba del giorno successivo. Non è richiesto un cibo speciale.
6) Ogni musulmano, uomo o donna, è obbligato a lavare le proprie estremità (mani, faccia, testa, orecchie, braccia e piedi) prima della preghiera e prima di toccare il sacro Corano.
Le altri parti del corpo devono essere lavate almeno una volta alla settimana. E’ necessario, allora, per il credente detenuto disporre di acqua e sapone in un posto conveniente dove possa pregare o leggere il Corano: ciò non dovrebbe presentare problemi in un ambiente carcerario dove l acqua per lavarsi è normalmente disponibile per i detenuti in ogni momento. Ove non fosse possibile accompagnarlo ad un lavatoio, gli si potrebbe lasciare una bacinella d’acqua, sapone ed un asciugamano da usare prima della preghiera o della lettura del Corano.
7) Le detenute islamiche devono essere completamente vestite, ad eccezioni di mani e faccia, in presenza di altre femmine o di maschi. I detenuti maschi non devono essere mai nudi in presenza di altri, sia maschi che femmine. Ciò perché una donna parzialmente svestita o un uomo nudo costituisce offesa alla dignità del mussulmano.
Una porta o una tenda dovrebbe tutelare la riservatezza dei prigionieri e delle prigioniere islamiche. Essi dovrebbero essere provvisti di vesti, oggetti da bagno e toilette. Ove si ritenesse necessaria una perquisizione, dovrebbe condursi fuori dalla vista di altri detenuti o del personale carcerario e dovrebbero rimuoversi solo le vesti, la cui rimozione è strettamente necessaria ad effettuare la perquisizione. La medesima deve condursi con tecniche altamente professionali e, per quanto possibile , deve rispettarsi la riservatezza personale. Dovrebbero, all’uopo, impiegarsi “metal and drug detectors” e cani capaci di avvertire la presenza di psicodroghe. Giammai personale di sesso femminile dovrebbe perquisire detenuti musulmani di sesso maschile, né personale maschile perquisire detenute.
8) I musulmani hanno diritto a restare soli con la moglie o il marito in una camera privata. E’ una radicata tradizione musulmana (seguita, ad esempio nella carceri dell’ Arabia Saudita ) sposarsi e visitare il proprio coniuge onde avere rapporti sessuali almeno una volta al mese. Se le condizioni di sicurezza non consentono l’allontanamento dall’ambiente carcerario, dovrebbe prendersi in considerazione l’ipotesi di permettere gli incontri all’interno dello stesso carcere. In molti Paesi del mondo, non a caso, le carceri sono fornite di stanze ove i coniugi possano incontrarsi da soli, lontano dalla presenza di altri detenuti o del personale carcerario.(14)
Come anche, in molte carceri femminili vi è la possibilità che le madri abbiano con loro i figli in tenera età, fino al raggiungimento dei due anni.
Tenere conto dei precetti islamici, ora citati, è di sicuro interesse per l’Amministrazione Penitenziaria. Ciò perché la medesima sicuramente risponde della buona salute, sia fisica che psichica, del detenuto. Questi riceverebbe sicuro giovamento, importantissimo per la salvaguardia della predetta salute, da una piena tutela della sua fede religiosa attraverso l’adozione di condizioni di vita carceraria tali che gli permettano di adeguarsi pienamente agli insegnamenti coranici. Ciò non potrebbe non costituire la migliore premessa per un adeguato e proficuo trattamento.
Occorre ricordare, per inciso, le componenti del processo di induzione religiosa (Lifton 1956) , anche per renderci conto del modo di pensare degli integralisti islamici: 1) controllo dell’ambiente; 2) misticismo sostituito alla logica nella vita quotidiana; 3) richieste di purezza politica e/o ideologica 4) confessione personale; 5) accettazione dei dogmi fondamentali del gruppo come sacri; 6) limitazione forzata del linguaggio in termini polarizzati; 7) sottomissione della persona alla dottrina; 8) annullamento dell’esistenza .(15)
Solo chi non abbia alcuna familiarità con la Sharjahislamica potrà mostrare meraviglia riguardo a tutta la specifica normativa che è alla base del rigido codice dei diritti e doveri del detenuto islamico. Come si vede, non si invoca tanto la necessità di un conveniente spazio di vita per il carcerato, come invece fanno le Regole Minime di Trattamento dell’O.N.U., quanto il rispetto formale di minute regole igienico religiose sorte, non si dimentichi, nell’Hegiaz del V, VI sec. della nostra era.
Da tener presente che la legge islamica (o Sharjah) costituisce la sostanza del codice di vita per la comunità musulmana: essa disciplina pure obblighi religiosi e relazioni sociali. Finisce, in ultima analisi, per avere un ruolo di maggiore importanza delle normative vigenti nella società occidentale, dove non vi è teocrazia(16). Com’ è stato notato da Noel J.Coulson, le prescrizioni coraniche riguardano gran varietà di materie, come, ad esempio, le vesti che le donne è conveniente indossino, o il divieto di consumare carne di maiale o le sanzioni per la fornicazione: ciò ha l’ aspetto di soluzioni specifiche a problemi particolari, piuttosto che tentativi di trattare questioni generali in maniera esaustiva. Ma il rispetto, almeno formale, per le predette prescrizioni, stante la loro origine divina, è molto sentito e praticato. Si deve osservare che i diritti umani individuali sono in seconda linea rispetto alla necessità che le regole della Sharjah, alla cui base vi è essenzialmente il Corano, vengano scrupolosamente e rigidamente osservate. L’individuo musulmano acquista diritti e obblighi non dal suo legame con la comunità, ma dalla sua fede religiosa che rende eguali davanti ad Allah chiunque la professi. L’insieme di questi fedeli costituisce, a prescindere da diversità etniche, razziali, nazionali e tribali, la Comunità Islamica. E questa Comunità (Ummah) del Profeta Mohammed sostituisce l’antica tribù, fondata sul vincolo di sangue, genuino o fittizio: cioè un gruppo di persone che discendevano, o dicevano di discendere, da un antenato comune.
Da sottolineare, ancora, che l’Islam costituisce l’ultima delle Rivelazioni Divine. Non si tratta di una nuova generazione, ma degli ultimi comandi divini spirituali e temporali resi noti all’umanità attraverso Mosè, Gesù (conosciuto e venerato come Predecessore del Profeta, col nome di Issah) e, l’ultimo, Mohammed. L’Islam, quindi, prosegue ed è espressione finale delle Rivelazioni giudeo-cristiane. Anche se il Corano è la base fondamentale della Legge, vi è pure, fonte complementare, la Sunna (Tradizione) che comprende l’ Hadith, cioè la narrazione di ciò che il Profeta disse e fece. Il Corano consta di diverse disposizioni (Precetti positivi) e di proibizioni (Precetti negativi) contenute nelle Sure (Capitoli) e Ayat (Versetti). La sfera propria della legge positiva comprende tutte le azioni umane considerate nelle loro manifestazioni esteriori. Alcune di esse riguardano l’osservanza dei precetti fondamentali dell’Islam, cioè la professione dell’Unità di Dio, la preghiera, il digiuno, il pagamento delle decime o del soccorso ai poveri ed ai pellegrini. Qui non si tratta di fede (“le azioni del cuore”) , poiché il cuore sfugge alla competenza dei giuristi, ma piuttosto delle azioni del corpo, cioè di quegli atti esteriori di culto o di adorazione imposti al credente dai precetti della legge musulmana. Che tali precetti debbano venire rispettati ovunque e da chiunque, cioè anche dai non credenti, nel senso di permettere ai credenti prigionieri di osservarli, deriva oggi sul piano normativo non solo dalla Dichiarazione Universali dei Diritti dell’Uomo, ma, addirittura, da regole risalenti ai tempi del Profeta, il quale, malgrado allora non esistessero le carceri nel senso moderno del termine, ordinò, nel caso di un uomo prigioniero a casa d’altri, che si trattasse il prigioniero con umanità e dignità e gli si desse cibo (Cfr.M.C.: Bassiouni – The Islamic Criminal Justice System, Oceana Publ., London - Rome - New York, 1982 pag.XVII) .Nel caso di violazioni dei doveri prima precisati, i prigionieri islamici incorrono in reati di Hudud, che sono crimini puniti con pene legalmente stabilite. Tali disposizioni, da osservarsi strettamente, sono gravemente sanzionate perché portano grave danno agli interessi primordiali della Comunità Islamica. Ad esempio il bere vino veniva punito con ottanta frustate. Ma le quattro Scuole (Sciafeita, Hanbalita, Malekita e Hanafita) non sono d’accordo sul se incorre nel reato chiunque consumi bevande che danneggiano i sensi fisiologici o, invece, la categoria vada ristretta al vino ed alle altre bevande fermentate. La Scuola Sciafeita riduce, tuttavia, la pena alla metà (quaranta frustate) .All’inizio dell’Islam, era diffusa tra gli Arabi l’abitudine di bere vino: così la proibizione assoluta fu imposta gradualmente.
Nella Sura al Nisaa IV. 43 è imposto di non pregare con la mente offuscata, onde capire ciò che si sta dicendo. Poiché si pregava, soprattutto all’alba al tramonto, così in questo periodo i credenti smisero di bere vino. Successivamente la proibizione divenne più stringente, come evidenziato nella Sura al Maeda V, 91, 92. Sembra che un Hadith recitasse: “frusta chiunque beva vino!”. Parrebbe che, all’epoca, l’applicazione delle predette pene corporali fosse molto efficace nel prevenire le ricadute nel crimine medesimo!
Altri contrasti culturali, potenzialmente gravi, possono derivare da normative varate in nazioni europee senza considerare le forti minoranze islamiche e le loro tradizioni di vita e di comportamento. A tal proposito, il Regno Unito (nel marzo 2000) sembra abbia varato una normativa d’iniziativa del Primo Ministro Tony Blair, che prevede l’espulsione immediata dal paese dell’extracomunitario – in regola o meno con la normativa sull’immigrazione – sorpreso a mendicare. Considerando i costumi delle società islamiche – si ricordi lo Zakat – non è difficile prevedere aspri contrasti tra chi considera l’elemosina rituale un modo di diminuire le distanze tra chi ha e chi non ha, e qualcuno che non lavora perché non ne ha voglia e quindi, dà fastidio, per cui deve essere trattato come un malvivente.
In realtà l’elemosina fa parte, per i musulmani praticanti, dei doveri di culto o “ibadat”, conosciuti anche come i cinque Pilastri dell’Islam (professione di fede, osservanza della preghiera nei tempi stabiliti, il digiuno nel periodo di Ramadan, il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita, l’elemosina o Zakat ) .
Lo Zakat oltre a una forma di carità è considerato un mezzo per distribuire parte di ricchezza dei più facoltosi ai più disagiati della propria famiglia o della comunità. Tradizionalmente, tale elargizione può farsi in danaro o in natura, cioè con bestiame o cibo. Non è difficile, quindi, immaginare aspri contrasti nel Regno Unito e altrove tra chi vorrà far applicare la legge, una volta che questa sia operativa e chi, invece, rivendicherà la pratica di elemosinare come purificativa e meritevole agli occhi di Dio.(17)

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Note
(1) L’islamismo, essendo una religione universale, mira ad una unità fideistica ed a una compenetrazione totale fra politica e religione: il Corano è ispiratore di un vero e proprio sistema di vita pubblica e privata. L’islamismo condanna, peraltro, quei mussulmani che hanno una concezione laica della società, come i Drusi (Farinelli F., Dagradi P., geografia del mondo arabo e islamico, UTET, Torino, 1993, pag. 1).
Nel caso dell’Islam l’immedesimazione tra religione e diritto è teoricamente assoluta, e questo fa capire perchè oggi molti paesi islamici, in contrasto con le tendenze della società contemporanea, si proclamino confessionali.
Và, però sottolineato come nel mondo culturale mussulmano la “legge prevalga sulla teologia, l’aspetto giuridico-pratico su quello speculativo. Il sistema normativo islamico va dagli atti di culto ai principi del regime politico, dalle regole del noto gihad al diritto penale, dai negozi patrimoniali ai giudizi, dai doveri di morale e di civiltà fino ai particolari intimi della vita privata, abbracciando così, in una vasta rete, tutta l’esistenza religiosa, politica e sociale del mussulmano e costituisce la “diritta via”, cui il credente deve attenersi affinché la sua condotta sia conforme ai precetti divini e ne eviti le sanzioni, avendo per sfondo il giorno del giudizio e la vita eterna” (J. SCHACHT, Introduzione al diritto mussulmano: Pref.ne pagg. XV – XVI, Ed. Fondazione G. Agnelli, Torino, 1995).
Si ricordi ancora che la normativa islamica si considera dettata direttamente da Dio (ALLAH) al suo profeta Muhammad. Ciò la rende non trascendente e assolutamente obbligatoria per i fedeli.
(2) A tal proposito Caracciolo di Brienza, Diritti umani e Islam: tra universalismo ed etnocentrismo, che scrive (pag. 24) usando un termine che sembra appropriato: “... il rapporto dei diritti umani con la cultura islamica… le ragioni della scelta della cultura islamica sono diverse e concorrenti, queste derivano in primis dalla crescente “Islamofobia” della società occidentale contestuale al processo opposto di “ islamizzazione” che sta prendendo piede in molti Stati mussulmani”. Se ciò è vero non mancano tuttavia eccezioni come ad esempio il divorzio su iniziativa della donna, di recente introdotto nell’ordinamento marocchino o la possibilità in quello tunisino per la donna islamica di andare a nozze con un non islamico, perdendo tuttavia il diritto alla successione paterna.
v..anche: CRESSEY - SUTHERLAND, criminologia, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 159.
(3) L’antropologa Ida Magli (Il Mattino 30.5.2000) esponendo che con il “chador le donne si coprono la testa e il volto”opina che ciò costituisce un comportamento impensabile ed assurdo per una donna italiana. Allora, si chiede l’antropologa, se queste donne non accettano la cultura, che ci vengono a fare in Italia continua “Culture totalmente diverse, con sistemi di valori totalmente diversi, non possono integrarsi. E’ giusto che ognuno chieda il rispetto della propria cultura ma nel proprio paese. Se va in un altro posto vuol dire che ha accettato i suoi riferimenti culturali. Da noi la donna ha gli stessi diritti dell’uomo, ciò non si può dire per le donne mussulmane. Allora che ci vengono a fare in Italia Non assumeranno la nuova cultura ma, facendo cosi disgregano la nostra. Non assimileranno i nostri valori e da adulti avremo dei contestatori”.
Così, l’illustre studiosa con la quale, tuttavia, ci permettiamo di non essere d’accordo. Infatti chiunque abbia vissuto qualche tempo in un paese islamico, e ne abbia approfondito i valori culturali, sa che il chador non è “segno di sottomissione”all’uomo, ma un modo per la donna di proteggere la propria femminilità. Lo stesso può dirsi dell’uso, per le donne islamiche, di vesti drappeggiate che non lasciano intravedere le fattezze corporee. In tal modo, escludendosi, o rendendo estremamente difficoltosa, la sua identificazione, la donna, di cui non può cogliersi la bellezza, rischia anche meno un aggressione sessuale. Si ricordi che ne paesi islamici, le cui popolazioni sono caratterizzate da grande sensualità, non esiste, o è ben poco diffuso, il fenomeno della prostituzione. In conseguenza, ogni giovane donna corre serio rischio di aggressione sessuali: l uso delle vesti lunghe e tutt’altro che aderenti, oltre quello del chador, costituisce, certamente, velando la donna, un ostacolo preventivo a tali forme di aggressione. Nei paesi europei e negli U.S.A., viceversa, l’erotismo oggi è soprattutto “iconico”cioè fatto di immagini e messaggi che lasciano poco o nulla all’immaginazione: forse ci avviamo o già siamo (a considerare certi defilè di moda) alla cultura “del nudo integrale”. Può sembrare una contraddizione ma l’Islam, che pur permette sino a quattro mogli contemporaneamente (anche se tale pratica poligamica non è vista con particolare favore!), mogli che possono , successivamente essere ripudiate pronunciando la formula di rito innanzi al Qadi, è, per altri versi, sessuofobico e formale. Di fronte alla sensualità dei fedeli vieta, ad esempio, l’accesso di donne al centro della moschea durante la preghiera rituale per evitare evidenti distrazioni degli oranti. In taluni paesi, particolarmente severi sul punto, la donna non può mai entrare in Moschea ed ha un suo sito appartato all’esterno della stessa, orientato verso la Mecca, dove può pregare. Inoltre, quasi dovunque nei paesi islamici, pur con qualche temperamento, è obbligata ad indossare il chador (non dovunque si chiama così: ad esempio in Somalia si denomina “garbssar”) e vesti che ne mascherino la procacità. Ancora, la prostituzione viene, più o meno severamente , sanzionata: pur costituendo essa, comunque uno sfogo alla sessualità. Ciò conferma il predetto carattere sessuofobico.
(4) Thorsten Sellin “Culture, Conflict and Crime”, New York, Social Scienze Research Council, 1938, pp, 29, 30.
(5) R. K. Merton Social Theory and Social Structure, ed. riv. ed amp., Glencoe Ill., Free Press, 1957, capp. 4 e 5.
(6) E’ opportuno sottolineare che secondo Sutherland il comportamento deviante su larga scala può sorgere solo dopo il sorgere di sottoculture devianti: E. H. Sutherland, D. R. Cressey, Criminologia, op. cit., pag. 165, nota n. 19.
(7) Ciò avviene, secondo Barbagli (M. Barbagli, Immigrazione e Criminalità in Italia) attraverso un processo di stereotipizzazione: una tendenza cioè ad attribuire ai singoli le caratteristiche che si pensa abbia il gruppo di cui fanno parte. Per cui se si vede un marocchino spacciare droga, si tende a considerare ogni marocchino uno spacciatore.
(8) E’ da considerarsi non condivisibile, alla luce di quanto esposto finora, l’affermazione (Il Mattino: 14.9.2000) del Cardinale di Bologna Biffi, secondo cui la coesione e la particolare pregnanza della cultura mussulmana può pregiudicare l’unità culturale e l’identità del paese ospitante (nel caso specifico , l’ Italia) tanto da doversi preferire l’immigrazione dei cattolici a quella dei musulmani. Ciò risulta , a dir poco, in contrasto con i principi di eguaglianza e di rispetto di quei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, accolti e tutelati dal nostro ordinamento (v. Carta dell’O.N.U. del 1948 con la dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art 18 e Convenzione di Roma del 1950 con gli annessi Protocolli).
Vi è, inoltre, da chiedersi se ciò non contrasti anche con quel progetto di inevitabile consociazione multirazziale e multietnica che, sicuramente, i nostri governanti, cui spettano le alte scelte di politica generale, hanno prescelto, almeno idealmente, considerata la politica di totale accoglienza e apertura nei riguardi dei “clandestini “provenienti dai paesi islamici (fra questi, soprattutto il Marocco, e gli altri paesi del Maghreb, la Turchia, ecc.).
(9) Vattimo G. “la Società trasparente“Garzanti - Milano 1989.
(10) Ciò risulta da uno stampato distribuito ai partecipanti, fra cui l’autore del presente scritto, ad un convegno, tenutosi a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, dall’11al 15 dicembre 1998, e avente per tema “Presente e futuro della Polizia Scientifica”.
(11) Il Sacro Corano è la fonte delle proibizioni di cui tenere conto nel trattamento dei prigionieri islamici. Ad esempio, nella Sura II, la Vacca, è detto al versetto 173 “Egli via ha proibito solo la carogna, il sangue, la carne di porco e quella che è stata macellata consacrandola ad altri che a Dio. Chi però mangerà queste cose, perché necessitatovi e non come ribelle o trasgressore, non incorrerà in colpa, ché Iddio è perdonatore e clemente”. Il divieto della carne di porco è ribadito nella Sura V. la Mensa, che al versetto 3 dice “Vi sono interdette: la bestia morta da sé, il sangue, la carne di porco, quella consacrata ad altri che a Dio, più la bestia morta soffocata o di mazzate o per caduta o di cornate o in parte mangiate dalle fiere, a meno che non facciate in tempo a sgozzarla.”Lo sgozzamento è l’unica forma di macellazione, notiamo , ritenuta lecita, per cui è da attendersi un rifiuto, da parte dei prigionieri islamici, di consumare carne di animali non sgozzati. Il divieto poi del consumo della carne di porco, animale ritenuto impuro , è ribadito ancora nel versetto 145 della Sura VI, Il Bestiame.
(12) Agli inizi dell’Islam era diffusa tra gli arabi l’usanza di bere vino: perciò la proibizione fu graduale. Nella Sura al Nisaa (“Le donne”; medinese di 176 versetti), a proposito della purezza rituale è detto: ” O credenti, non accostatevi alla preghiera quando siete ubriachi e non sapete quello che dite, né senza prima esservi bagnati quando avete avuto una polluzione , a meno che non vi troviate in viaggio”. Secondo tale insegnamento era vietato bere vino al momento della preghiera, dall’alba al tramonto.
Successivamente, il divieto islamico del vino (e delle bevande fermentate in genere, secondo alcuni) divenne più severo. Ciò risulta dalla Sura al Ma’eda che ai versetti 91 e 92 dice “O credenti. Il vino , il maysir (gioco d’azzardo) sono abominiosa opera di Satana: tenetevene, quindi, lontani, se volete prosperare. Nel vino e nel maysir Satana vuole solo far nascere fra di voi l’inimicizia e l’odio, distraendovi dalla menzione di Dio e dalla preghiera. Non ve ne asterrete dunque?
Tale divieto del vino è ribadito al versetto 219 della Sura II La Vacca. La pena, comminata dal Qadi come Ta’zir , per che beve vino, è di ottanta frustate.
(13) Anche per ciò che riguarda la necessità della preghiera in condizione di purezza rituale, ricordiamo il versetto 43 della Sura IV. le Donne: ”O credenti. Non accostatevi alla preghiera quando siete ubriachi e non sapete quello che dite , né senza prima esservi bagnati quando siete in stato di polluzione, a meno che non vi troviate in viaggio. Se siete malati o in viaggio o di ritorno dalla latrina o avete toccato donne e non trovate acqua , cercate della terra pulita e passatevela sul volto e sulle mani, che Iddio è indulgente e perdonatore “.E, la stessa Sura al versetto 103: ”Eseguita la preghiera, menzionate Dio , sia stando in piedi che seduti o coricati. Quando vi trovate in condizioni di sicurezza, eseguite la preghiera a puntino. Infatti la Preghiera è per i credenti una prescrizione ad ore fisse”.
Ricordiamo, per inciso, che la preghiera musulmana deve essere preceduta dalla piccola abluzione (viso, mano, avambraccio, piedi, tumefazione della testa) in condizioni normali e dalla grande abluzione (lavaggio completo) dopo polluzione, rapporti sessuali, defecazione. In mancanza d’acqua il lavaggio può essere sostituito dalla lustrazione pulverale.
(14) Osserviamo che oggetto della Legge islamica che, ripetiamo ancora, ha fondamento divino, sono i rapporti derivanti dalla vita sociale. La necessità della riproduzione porta all’unione sessuale come anche alla riproduzione e bisogna che tale concetto venga tenuto presente anche nella particolare condizione della vita carceraria.
Ricordiamo che il problema dei rapporti sessuali nell’ambito carcerario è uno dei più gravi tra quelli che si presentano allo studioso di psicologia e pedagogia penitenziaria, oltre che, naturalmente, alla Amministrazione Penitenziaria (Serra C. - Psicologia Penitenziaria - Giuffrè, Milano, 1999 pag. 122 e segg.) In molti paesi del mondo si sono sperimentate misure per risolvere questo scottante problema. Tra i paesi più avanzati in tale maniera, ricordiamo la Svezia e l’Argentina: in quest’ultima nazione, ad esempio, la Risoluzione Regolamentare del 06.06.51 prevedeva che si costituisse la “Casa de Visitas” , ambiente aggregato al penitenziario di Buonos Aieres dove i coniugati o coloro che avevano un convivente, potevano risolvere tale problema. Nel 1973, in Italia, il senatore Vassalli mise in rilievo come una delle mancanze più gravi del trattamento murario riguardasse il problema sessuale dei detenuti. All’art 30 del progetto di Ordinamento Penitenziario egli aveva previsto che i detenuti di buona condotta potessero usufruire di speciali permessi onde favorire e sorreggere le relazioni umane. Ma tale disposizione non fu poi riportata nel testo finale della legge. Invece si introdusse l’istituto del”permesso”concesso eccezionalmente per motivi esclusivamente familiari, indipendentemente dal comportamento del detenuto. Poi, per circa due decenni, il problema non venne più affrontato; ciò malgrado gli studiosi di neuropsichiatria e criminologia ponessero l’accento sulla pericolosità, ai fini del trattamento, della sessualità patologica delle carceri (si parla del c.d. Eros Incatenato). D’altronde , se il carcere deve preparare al reinserimento del detenuto nella società esterna, non può negarsi che esporre, soprattutto i più giovani ad una sessualità non fisiologica (onanismo e, soprattutto, omosessualità) non può certo giovare alla predetta finalità, né sul piano strettamente fisiologico (possibilità di infezioni veneree) né tantomeno, su quello psicologico, mancando, ovviamente , quell’affetto ed intimità che sempre accompagna, anche se in misura variabile, l’esplicazione normale della sessualità. Come si vede, tale problema è anche molto sentito nella cultura musulmana. Se quindi venisse accolta una delle proposte di legge che si sono succedute dal giugno 1996 a maggio 1997 e che, tra l’altro, prevedono incontri, almeno una volta al mese e per almeno 4 ore, con il coniuge o con il convivente, in locali adatti e senza il controllo visivo, si andrebbe almeno in parte, a risolvere tale spinosa questione e a venire incontro alle indiscutibili esigenze di affettività del detenuto, islamico e non.
(15) C.Hatcher – I culti e le sette religiose; in:Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense , a cura di F.Ferracuti, Vol 10°, pag. 412 – Giuffrè, Milano, 1987.
(16) A.Starace, Aspetti giuridici e criminologici della legislazione penale somala e islamica a tutela della vita umana; in MEDICINA LEGALE – Quaderni Camerti, 1984, 1, pag. 59.
(17) Si ribadisce a tal proposito che per i Musulmani vale il principio di non potere essere sottoposti a legge diversa dalla Sharjah ed eventualmente con questa contrastante, a prescindere da dove essi si trovino. Ciò contrasta ovviamente, con la territorialità della legge penale, regola senza eccezioni degli ordinamenti occidentali. E’ quindi, il criterio della stessa comunità di fede, che si impone per gli Islamici. L’ elemosina rituale è cosi importante (evidente il suo alto valore sociale!) che, dicono i Musulmani, dare è meglio che ricevere.