La giurisprudenza sui principi di chiarezza e di prudenza e introduzione degli IAS
di Angela Monti
Negli ultimi tempi da parte degli operatori economici sento riproporre frequentemente il quesito in merito alla possibilità che l’introduzione dei principi contabili IAS nel nostro ordinamento veda l’acuirsi della conflittualità tra soci in tema di impugnative di bilancio. I meno giovani ricordano la situazione già verificatasi in materia alla fine degli anni ’60. Si teme, in particolare, che la maggiore discrezionalità nella valutazione di alcune poste che tali principi concedono agli amministratori possa riproporre l’esperienza delle impugnative strumentali e “ricattatorie” da parte di soci di minoranza.
Già in questi primi anni di introduzione della riforma societaria abbiamo visto come il riconoscimento ai soci di minoranza nelle s.r.l. della legittimazione a proporre azioni di responsabilità nei confronti dei membri dell’organo gestorio abbia visto il proliferare di un contenzioso non sempre ispirato alla tutela di effettivi diritti e dal contenuto a volte meramente strumentale.
La preoccupazione è fondata non appena si consideri che l’abbandono del criterio del costo storico - che per molte poste diventa un criterio meramente residuale (strumenti finanziari) o alternativo (immobilizzazioni)-, l’introduzione del principio del fair value e l’obbligo della stima del valore attuale di molti fattori destinati a verificarsi in futuro, aprono scenari del tutto nuovi e, secondo il parere dei più, irrimediabilmente minati dall’incertezza.
Non solo.
Ci si chiede quale impatto possa avere l’introduzione di questi criteri di valutazione sotto il profilo della possibilità di procrastinare l’emersione di ipotesi di insolvenza e, dunque, l’utilità sul piano degli interessi dell’ economia nazionale della scelta tutta italiana di estendere da subito i principi contabili IAS anche al bilancio di esercizio.
In estrema sintesi, si tratta di valutare come si atteggino tali principi rispetto agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali consolidatisi in relazione ai principi di “chiarezza” e di “prudenza”.
Quanto al primo aspetto – la “chiarezza” - mi permetterò di ricordare brevemente alcuni aspetti della evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di obbligo di informativa che possono a mio avviso consentire di fare delle previsioni attendibili sul futuro che ci aspetta in argomento.
Come noto, la giurisprudenza della Cassazione civile, dopo alcune incertezze in merito alla natura “strumentale” del principio di “chiarezza” rispetto al principio di “verità” del bilancio, è giunta chiaramente ad affermare che la sanzione della nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio si attaglia anche alle ipotesi in cui sia violato il principio della corretta informazione dei soci e dei terzi (altrimenti qualificato come principio di chiarezza) ossia a “tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte” (cfr. Cass. 21 febbraio 2000 n. 27).
Questa giurisprudenza si era formata relativamente a fattispecie verificatesi prima della introduzione nel nostro ordinamento della IV direttiva CEE in materia di conti annuali ed è stata successivamente ribadita sotto il vigore del d. lgs. 127/1991. Elemento significativo della riforma attuata con l’introduzione di quest’ ultimo provvedimento fu infatti il potenziamento della funzione informativa degli allegati al bilancio e significativamente della nota integrativa, destinata, per l’appunto, ad “integrare” con espressioni verbali esplicative la rappresentazione numerica dei fatti aziendali contenuta nello stato patrimoniale e nel conto economico.
Parallelamente, negli stessi anni, la Cassazione penale era giunta a riconoscere la rilevanza agli effetti della punibilità del reato di falso in bilancio del “falso qualitativo”, affermando il principio per il quale ai fini dell’art. 2621 n. 1 c.c., costituiscono fatti concernenti le condizioni economiche della società anche quelli che, pur esprimendo valori economici di modesta entità in termini assoluti ovvero percentuali rispetto al patrimonio complessivo della compagine sociale, racchiudono tuttavia, sotto l’aspetto qualitativo, elementi significativi delle effettive condizioni economiche di quest’ultima (cfr. la celeberrima sentenza relativa al caso Romiti, Cass. 10.1.2001 n. 191).
Ad enfatizzare il ruolo della nota integrativa ci pensava successivamente anche il legislatore penal-tributario il quale, come noto, introduceva nel d. lgs. n. 74/2000 l’esimente per la quale “non danno luogo a fatti punibili” agli effetti dei reati di dichiarazione fraudolenta e di dichiarazione infedele “le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio” (ossia, secondo l’interpretazione da tutti condivisa, nella nota integrativa). L’ interpretazione più coerente sul piano sistematico della disposizione impone di ritenere che, quando i corretti principi contabili ammettono una pluralità di soluzioni alternative di cui la normativa fiscale accetta solo una o alcune, l’ esplicitazione in nota integrativa delle ragioni della scelta del criterio concretamente adottato anche ai fini fiscali esclude la sussistenza in capo ai redattori del bilancio e della conseguente dichiarazione dei redditi del dolo specifico di evasione.
Pur in assenza di una espressa esimente, analogo principio può ritenersi valevole anche agli effetti del reato di falso in bilancio, per il quale parimenti il giudice può pacificamente valutare se la sussistenza dell’elemento soggettivo debba in concreto escludersi nelle ipotesi in cui i redattori dello stesso abbiano estrinsecato nella nota integrativa – documento “facente parte” del bilancio e sottoposto anch’esso all’obbligo del deposito – il processo logico seguito nell’adozione di un criterio di valutazione, per quanto divergente da quelli normativamente imposti.
Anche l’introduzione di “soglie di tolleranza” dell’errore contabile agli effetti sia dei reati di frode fiscale sia del reato di falso in bilancio risponde all’esigenza di veder salvaguardato il principio di chiarezza o della corretta informativa.
Ci pare infatti evidente che il quesito in merito al grado di dettaglio delle poste a cui vadano applicate le soglie trovi la sua risposta anch’esso nel principio di chiarezza e in particolare nel criterio già sancito dall’art. 2423, comma 3, c.c. per il quale “se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”
Infine, nel dare attuazione alla direttiva 2001/65 in tema di introduzione degli IAS limitatamente agli strumenti finanziari, con il d. lgs. n. 394/2003, il legislatore ha scelto un impatto soft di questi principi sulle imprese italiane imponendo a tutte le società che non redigano il bilancio in forma abbreviata l’obbligo della esplicitazione in nota integrativa del fair value di tali strumenti nonché a tutte le società nessuna esclusa della enunciazione nella relazione sulla gestione de “gli obiettivi e le politiche in materia di gestione del rischio finanziario “(…)”.
Ritengo sia possibile affermare in estrema sintesi che l’ evoluzione giurisprudenziale e normativa che ho fin qui illustrato conduce alla conclusione per la quale il rapporto tra “chiarezza” e “verità” del bilancio si va progressivamente atteggiando in senso opposto alla più antica giurisprudenza. Infatti, se per questa la chiarezza era da ritenersi “strumentale alla verità”, tanto da poter essere considerata ininfluente la sua violazione se il risultato finale del bilancio fosse stato corretto, nella più recente prospettazione, una adeguata informazione in merito alle ragioni delle scelte concretamente adottate per la esposizione contabile dei fatti aziendali può escludere che il bilancio venga inficiato da nullità ogni volta in cui le sue risultanze possano ritenersi attendibili con un margine di ragionevole certezza.
Sul piano degli interessi tutelati, l’evoluzione si giustifica in considerazione della sempre più marcata esigenza di salvaguardia degli interessi non tanto e non solo del singolo socio o del singolo creditore, quanto piuttosto del pubblico indifferenziato dei potenziali investitori.
In questa prospettiva evolutiva, sul piano strettamente normativo, l’introduzione degli IAS può ritenersi per alcuni aspetti meno rivoluzionaria e meno irta di insidie rispetto a quanto temuto dai più.
Come noto, infatti, lo IAS n. 1 definisce struttura e contenuto delle notes sancendo che “per ciascuna voce del prospetto di stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto e rendiconto finanziario, deve esservi il rinvio alla informativa nelle note”. In queste ultime deve inoltre trovarsi ogni “informazione aggiuntiva non contenuta nei documenti sopracitati se “rilevanti per la comprensione di ciascuno di questi”.
Inoltre la illustrazione dei principi contabili utilizzati deve tener conto che “per gli utilizzatori è importante essere informati del criterio o criteri base di valutazione utilizzati nel bilancio (per esempio, costo storico, costo corrente, valore netto di realizzo, fair value (valore equo) o valore recuperabile) perché il criterio su cui il bilancio è preparato ha un effetto significativo sulla sua analisi”. Di talchè, “nel decidere se uno specifico principio contabile debba essere illustrato, la direzione considera se tale informativa aiuterebbe gli utilizzatori nel comprendere come le operazioni, altri fatti e condizioni sono riflessi nella rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria”. L’indicazione degli specifici principi contabili è particolarmente utile agli utilizzatori, e pertanto doverosa, in tutti i casi in cui il criterio adottato venga selezionato tra alternative parimenti consentite dai Principi e dalle Interpretazioni (…). Alcuni principi poi richiedono specificatamente alcune informazioni integrative, in particolare “in merito alle scelte effettuate dalla direzione aziendale tra diverse alternative consentite”.
Quanto infine alle stime di eventi futuri e incerti relativi sia ad attività sia a passività che comportino l’ applicazione di criteri di attualizzazione, le relative indicazioni devono essere esposte allo scopo di “aiutare gli utilizzatori del bilancio a capire le decisioni che la direzione aziendale intende prendere sul futuro”.
Non solo. Con riferimento alle società che abbiano titoli quotati sul mercato borsistico, lo IAS 14 impone l’informativa per “settori” di attività o geografici.
La finalità è quella di migliorare l’esposizione dei dati aziendali per i fruitori del bilancio evidenziando ove sussistano i rischi e ove si produca la redditività dell’impresa. Un settore di attività o geografico è rilevante se i ricavi o gli utili o gli assets del settore sono almeno il 10% dei ricavi, utili e assets globali. Per ogni settore devono essere rilevati distintamente il risultato netto, i ricavi, i costi, le svalutazioni e gli ammortamenti ecc.
Con riferimento al principio di chiarezza, è pertanto possibile affermare conclusivamente che, se è senz’altro vero che gli IAS introducono una serie di scelte opzionali per i redattori del bilancio che certamente estendono il campo della discrezionalità tecnica necessariamente sottesa ad ogni operazione di stima, è altrettanto plausibile che l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali ricordati porterà non tanto a un sindacato di merito di tali scelte ma una valutazione concernente la sufficienza e completezza delle informazioni contenute nelle notes a fornire una valutazione attendibile del valore dell’impresa.
Tale valore ( e dunque la “verità” del bilancio) dovrà infine apprezzarsi non tanto con riferimento alla consistenza patrimoniale degli assets aziendali quanto piuttosto con riguardo alla effettiva idoneità dell’impresa a consentire i ritorni stimati.
Già da quest’ultima considerazione è possibile peraltro rilevare la pressoché totale irrilevanza agli effetti dei principi IAS del tradizionale principio della prudenza.
Infatti le finalità a cui aspirano i principi IAS – che, come noto, perseguono l’ esposizione finanziaria dei fatti aziendali a dispetto della corretta valutazione patrimoniale dell’impresa – sono estranee ad una considerazione prudenziale del valore degli assets.
Basti dire che i criteri a cui si ispirano sono, sia per le attività sia per le passività, l’”attendibilità” della valutazione e la “probabilità” (non certezza) dei flussi finanziari futuri.
Ciò non è peraltro da intendersi nel senso della idoneità dei nuovi criteri a consentire più agevolmente manovre di occultamento delle situazioni di insolvenza.
Di fatto, tali principi, se a volte possono prestare il fianco a questa critica, altre volte si rivelano più rigorosi degli stessi principi tradizionali.
Ricordo brevemente al riguardo che molti costi capitalizzabili in base ai principi contabili tradizionali non sono iscrivibili in base ai principi IAS. Ciò dicasi, in particolare, per i costi d’impianto e d’ampliamento (ivi compresi i costi di start-up, ed i costi di avviamento di impianti o di produzione), i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità (esclusi quelli che soddisfano le condizioni dello IAS 38). Egualmente in base ai nuovi principi devono essere integralmente spesati i costi amministrativi e commerciali, i costi per inefficienze e perdite operative iniziali e i costi di formazione ed addestramento del personale. Analogamente non possono essere iscritti i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili se non nell’ipotesi in cui siano stati acquisiti in occasione di una business combination, nel qual caso vanno riclassificati ad avviamento, se iscrivibile.
A sua volta, l’iscrizione distinta dell’avviamento non può che derivare da un’operazione di business combination (acquisto o conferimento di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione tra parti indipendenti) e ne va obbligatoriamente effettuato il controllo del valore con il test di impairment.
Infine, nemmeno le azioni proprie possono essere iscritte all’attivo e per le partecipazioni non esiste la distinzione fra perdite di valore permanenti e perdite non permanenti nel senso che, se il valore di recupero delle partecipazioni è inferiore al valore contabile, la svalutazione è comunque obbligatoria.
Sia per i debiti sia per i crediti, l’importo deve essere attualizzato (se l’effetto è significativo) ad un tasso che rifletta l’aspetto temporale dell’ incasso o del pagamento.
Di contro, tuttavia, come noto, le immobilizzazioni materiali e immateriali (se iscrivibili) sono valorizzabili al fair value e non sono iscrivibili fondi rischi ed oneri se non esiste una obbligazione attuale, legale o implicita, che ne giustifichi l’appostazione.
Dalla breve elencazione di poste che ho fin qui riassunto, è pertanto possibile affermare che non esiste, in principio, una maggiore o minore idoneità dei principi IAS a prestarsi a manovre contabili di camuffamento dello stato di insolvenza, essendo tale eventualità rimessa sostanzialmente al caso. Abbiamo visto infatti come l’iscrivibilità dei principali intangibles dipenda nella maggior parte dei casi essenzialmente dalla provenienza o non degli stessi da un’operazione di “business combination”.
Se è plausibile che il valore più attendibile di un asset sia quello che emerge da una transazione “tra parti indipendenti”, è altresi’ vero che questa affermazione presuppone la sussistenza di un mercato efficiente ed evoluto che ancora recenti vicende mostrano non ancora perfettamente realizzato nel nostro Paese nemmeno con riferimento ai grandi gruppi. Più difficile ancora ipotizzarlo per la miriade di piccole e medie imprese che già oggi possono optare per la redazione del bilancio di esercizio in base ai principi contabili IAS.
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