Cessione di un’azienda a fronte della costituzione di una rendita vitalizia: Struttura dell’obbligazione e natura del reddito.
di Antonio Visconti


Sommario: Premessa. – 1. La rendita vitalizia: struttura dell’obbligazione - 2. La rendita vitalizia: natura del reddito. – Conclusioni.

Premessa
Con la sentenza in oggetto, i giudici Salernitani esprimono la loro chiara posizione in riferimento alla tassabilità, o meglio, alla doppia non tassabilità, della rendita vitalizia costituita, a titolo di corrispettivo, dal cessionario a favore del cedente di un’azienda.
Sebbene, come noto, il principio del divieto di doppia imposizione rappresenti uno dei pilastri portanti del nostro sistema impositivo, esistono, come nel caso in questione, dei settori in cui, data la particolarità della fattispecie, l’applicazione di tale principio non sempre ha visto le parti coinvolte nel rapporto tributario in sintonia circa la corretta attuazione dello stesso.
Con il presente contributo, oltre a fornire una rassegna di quelli che sono i diversi pareri in tal senso resi dalla prassi e dalla giurisprudenza, si è cercato di ricostruire quello che è il rapporto tra la struttura dell’obbligazione civlistica e la qualificazione tributaria di tale negozio alla luce della disciplina vigente ratione temporis e delle successive evoluzioni.

1. La rendita vitalizia: struttura dell’obbligazione.
In linea generale, il contratto di rendita vitalizia può essere definito come quel rapporto che ha per oggetto la prestazione periodica di una somma di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili, la cui durata è collegata ad un termine incerto: la morte del soggetto beneficiario.
Più specificatamente, la rendita vitalizia è il contratto (consensuale, di scambio, ad esecuzione periodica, disciplinato dagli artt. 1872 – 1881 del c.c.) attraverso il quale un soggetto (vitaliziante – debitore della rendita) a titolo oneroso, in corrispettivo dell’alienazione di un bene mobile o immobile o del trasferimento di una azienda, o a titolo gratuito, si obbliga ad effettuare una determinata prestazione periodica a favore di un altro soggetto (vitaliziato – creditore della rendita) per tutta la durata della vita di una o più persone (F. Gazzoni, Manuale di Diritto Privato, XIII ediz. / 2007, Napoli, pag. 1241). Nei confronti del vitaliziante il rapporto opera esclusivamente attraverso lo strumento dell'obbligazione poiché a suo carico, infatti, sorge solo l’obbligo di effettuare le prestazioni periodiche. La funzione del contratto è proprio quella di assicurare al vitaliziato i mezzi di sussistenza per tutta la vita.
Il credito della rendita vitalizia, anche se ha come motivo il sostentamento del vitaliziato, è liberamente trasferibile, sequestrabile e pignorabile secondo le regole generali.
Requisito essenziale del contratto di costituzione di rendita vitalizia a titolo oneroso è costituito dall’alea, la quale presuppone che il vitaliziato non sia affetto da una malattia che, per natura e gravità, renda certa o estremamente probabile la sua prossima morte, e deve obiettivamente sussistere al momento della conclusione del contratto.
Quest’ultimo, infatti, è affetto da nullità anche quando le parti erano in buona fede al momento della sua sottoscrizione ed abbiano, erroneamente, ritenuto la sussistenza dell'alea. L’indagine sulla aleatorietà, che è elemento essenziale del contratto e ne costituisce propriamente la causa, va condotta con riferimento al momento della conclusione dello stesso in base al requisito della “equivalenza del rischio”. Pertanto, condizione necessaria è quella di ben valutare ed apprezzare sia l’entità della rendita in rapporto ai frutti ricavabili dal cespite ceduto, sia la possibilità di sopravvivenza del vitaliziato. Questi elementi non devono essere tali da consentire un’anticipata previsione dei vantaggi e delle perdite dei contraenti. Inoltre, si richiede per la validità del contratto un’oggettiva situazione di incertezza dei vantaggi e degli svantaggi dei contraenti al momento del contratto, collegata ad una imprevedibile durata della sopravvivenza del vitaliziato.
Più di frequente l'obbligazione di rendita vitalizia si presenta come una obbligazione con un solo soggetto attivo e con un solo soggetto passivo. Nulla evita, però, che talvolta facciano parte del nesso obbligatorio più soggetti o attivi o passivi.
Altro requisito essenziale della rendita vitalizia è la determinazione della durata del contratto. Infatti, la sua mancanza o il riferimento alla vita di una persona fisica già defunta al momento della conclusione del contratto ne determinano, di per sé, la nullità ex articolo 1876 c.c.
Nella rendita vitalizia la legge non prescrive come elemento essenziale del contratto la prestazione di una garanzia reale o personale. Nel caso di rendita pattuita dietro corrispettivo dell’alienazione di un immobile a favore del vitaliziato alienante opera la garanzia dell'ipoteca legale. Comunque è concessa ai contraenti la piena facoltà di rinunciarvi senza pregiudicare la validità del contratto. Nella pratica il vitaliziato cerca di cautelarsi quanto più possibile di fronte all’eventualità dell'inadempimento e dell’insolvenza del suo debitore, attraverso la pattuizione di adeguate garanzie. Infatti, in caso di mancata prestazione o di diminuzione delle garanzie pattuite è riconosciuta al creditore la facoltà di risoluzione del contratto (art. 1877 codice civile).
Per quel che concerne la forma del contratto si deve dire che la rendita vitalizia deve essere costituita mediante atto scritto (art. 1350, n.10, codice civile) sotto pena di nullità. Nell'ipotesi in cui la prestazione vitalizia sia costituita nell’ambito di una donazione sarà necessario anche l'atto pubblico.
La rendita vitalizia, essendo un contratto di durata, non si può risolvere contrattualmente per eccessiva onerosità, anche se questa dipenda da svalutazione monetaria, poiché si tratta di un contratto aleatorio. Il contratto si scioglie solo con la morte della persona la cui vita è contemplata. Tuttavia, non possono equipararsi alla morte né la scomparsa (art. 48 c.c.), né l’assenza (art. 49 c.c.) della persona.
Invece, un discorso opposto vale per la dichiarazione di morte presunta i cui effetti sono equiparati, per legge, alla morte naturale (art. 58 codice civile). Riguardo agli effetti giuridici della risoluzione rispetto ai terzi si può sostenere che restano impregiudicati i loro diritti, a condizione che il loro acquisto sia stato reso pubblico anteriormente alla domanda giudiziale di risoluzione (art. 2652, n.1, codice civile).
Fatta questa premessa di carattere ricognitivo, appare opportuno soffermarsi brevemente sulla struttura dell’obbligazione e sulla natura del suo adempimento, onde trarne elementi utili per una migliore analisi degli effetti impositivi.
In particolare, data la natura di “contratto di durata ad esecuzione periodica” (G. Dattilo, voce: Rendita Dir. Priv., in Enciclopedia del Diritto, vol. XXXIX, Milano, 1988, p. 854 e 856), della rendita vitalizia, la dottrina civilistica si è a lungo interrogata circa la natura unitaria o meno dell’obbligazione.
A sostegno della dottrina orientata verso la struttura plurima dell’obbligazione vi era, tra l’altro, un tessuto normativo generalmente teso alla autonoma considerazione delle singole prestazioni. Si faceva riferimento, ad esempio, al diverso termine prescrizionale delle singole rate o all’espressa riconduzione della rendita ai frutti civili, ex art. 820, c.c.
Da siffatto contesto logico, la dottrina giunse a definire anche una ripartizione interna della struttura dell’obbligazione, iniziando a parlare di distinzione della prestazione resa a titolo di rendita in due componenti, ovvero, una avente natura di “capitale” e un’altra avente natura di “frutto civile”. Per essere più precisi, per una parte della dottrina la prestazione resa a titolo di rendita andava distinta in due componenti, una capitalistica, avente come finalità la soddisfazione patrimoniale dell’obbligazione assunta, e, un’altra reddituale, resa a titolo di remunerazione periodica derivante dalla natura continuativa (vitalizia) del contratto (M. Andreoli, Fonti e natura giuridica della rendita vitalizia, Milano, p. 109).  
Tuttavia, tale elaborazione, sebbene suggestiva, ha ceduto il passo a quella, nella sostanza più convincente, tesa alla valutazione unitaria dell’obbligazione derivante dalla realizzazione di siffatto contratto, ancorché resa in maniera plurima.
La costituzione della rendita, infatti, rappresenterebbe la prestazione resa a fronte del fatto costitutivo dell’obbligazione (cessione di un bene, etc.), con l’unica distinzione rispetto al normale contratto, di essere resa in maniera frazionata e per un periodo di tempo indefinito (contratto aleatorio).
Sulla base di tali considerazioni, circa la natura economica della prestazione, dunque, viene a sgretolarsi anche la sopramenzionata bipartizione. In particolare, nell’ottica unitaria e patrimoniale della prestazione, la natura di frutto civile della stessa non trova più nessun parametro di giustificazione (A. Marini, La rendita perpetua e la rendita vitalizia, in Tratt. di Dir. Priv., diretto da P. Rescigno, Torino, 1985).

2. La rendita vitalizia: natura del reddito.
La tassazione della plusvalenza derivante da cessione dell'azienda con costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente ha visto, nel tempo, accendersi un nutrito dibattito tra l’amministrazione finanziaria e la giurisprudenza tributaria.
In particolare, la prima ha sempre sostenuto la rilevanza impositiva sia della plusvalenza (calcolata quale differenza tra il costo fiscale dell’azienda e il valore attuale dei canoni della rendita vitalizia, determinato secondo i dettami di cui al D.p.r.  131/86) che del corrispettivo periodico qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente; mentre, la seconda, con rare eccezioni, ha ritenuto che, essendo la plusvalenza indeterminabile nel quantum (stante l’indeterminatezza della durata del vitalizio), non si possa procedere alla relativa tassazione, e, pertanto, assumerebbero rilievo ai fini impositivi i soli canoni periodici, da qualificarsi nella maniera anzidetta.
Al fine di addivenire alla corretta ricostruzione della fattispecie considerata, si procede, di seguito, alla ricostruzione delle motivazioni soggiacenti le diverse opinioni rese.
Secondo la tesi Ministeriali (D.R. Entrate per il Lazio, nota n. 13212 del 6-7-1996; Nota Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Reg. Entrate Campania, 29 luglio 1997, n. 5792), la plusvalenza realizzata mediante cessione d’azienda dà origine a reddito d'impresa da tassare secondo il principio di competenza, così come stabilito dall'art. 54 [ora 86], comma 2, D.P.R. n. 917/1986 (cd. Tuir), secondo cui “concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze di aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso”.
Da ciò, poiché ai fini della determinazione del reddito d’impresa vige il criterio di competenza, la cessione dell'azienda con contestuale costituzione di rendita vitalizia costituisce, di per sé, realizzo della plusvalenza. Infatti, nel caso specifico, il percepimento del corrispettivo si realizza al momento della stipulazione del contratto che fa nascere il credito ad una rendita vitalizia.
L’obiezione più volte sollevata, e che ha indotto la giurisprudenza maggioritaria a ritenere non tassabile la suddetta plusvalenza, è stata l'indeterminabilità del corrispettivo pattuito che pur essendo stabilito nel quantum annuo non è precisabile nella sua durata.
Tuttavia, secondo il Ministero, tale valore del credito della rendita vitalizia sarebbe agevolmente determinabile attraverso calcoli attuariali, ovvero, applicando le tabelle di capitalizzazione, come utilizzate ai fini dell’imposta di registro (prospetto dei coefficienti allegato al D.p.r. 131/86).
In più, ai sensi dell’art. 49 [ora 50], co. 1, lett. h), D.p.r. 917/86, la medesima rendita vitalizia, in quanto reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, va tassata anche a tale titolo all’atto della sua percezione periodica.
Secondo la tesi giurisprudenziale (per tutte: C.T.C. , 15 febbraio 1990, n. 1206, e 11 giugno 1997, n. 3101), invece, prescindendo dall’interpretazione letterale delle disposizioni innanzi viste in materia di tassazione delle plusvalenze da cessione d’azienda, essendo il sistema tributario generalmente orientato alla rilevanza delle stesse nella sola ipotesi di “realizzo” (effettivo percepimento), nessun presupposto rilevante ai fini impositivi si realizzerebbe nell’ipotesi considerata, ove, appunto, la plusvalenza sarebbe solo “maturata” quale credito sui futuri canoni della rendita (ottenuta, come visto, sulla base di una stima attuariale).
La stessa, dunque, assumerebbe rilievo ai soli fini reddituali, ovvero, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, da tassarsi all’atto della sua effettiva percezione.
In più, secondo i giudici della Corte Centrale, l’accettazione della tesi ministeriale determinerebbe una doppia tassazione, categoricamente vietata dal nostro ordinamento – art. 127 Tuir [ora 163].
Infatti, sulla scorta dell’interpretazione Ministeriali, sarebbero state tassate, una prima volta come componente di reddito d'impresa, la plusvalenza derivante dalla cessione dell’azienda, e, poi, i canoni periodici, quali proventi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
A dirimere la questione è intervenuta la Corte di Cassazione, che con sentenza 11 maggio 2007, n. 10801, ha ritenuto determinabile nell’ammontare (secondo i metodi innanzi detti), e quindi tassabile, la plusvalenza conseguita a titolo di avviamento derivante da una cessione d'azienda e, contemporaneamente, non sussistente la doppia imposizione, in riferimento alla contestuale rilevanza, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, dei canoni periodici percepiti dal cedente a titolo, appunto, di rendita vitalizia.
In particolare, i giudici della Suprema Corte facendo proprie le elaborazioni civilistiche innanzi viste, tese ad attribuire una doppia natura – patrimoniale e reddituale – alle prestazioni concesse a titolo di rendita vitalizia costituita a fronte della cessione di un bene, hanno concluso nei modi anzidetti confutando la tesi, ormai consolidata, elaborata dalle Commissioni Tributarie.
Tuttavia, va chiarito che la pietra angolare di siffatto costrutto logico risiede nella ormai abrogata disposizione di cui all’art. 48-bis [ora 52] del Tuir. Tale articolo, infatti, disponeva che, ai fini della determinazione dell’imponibile, la rendita vitalizia venisse assunta abbattendo l’ammontare percepito del 40%, ovvero, nella sola misura del 60%.
Da siffatto contesto, quindi, i giudici della Suprema Corte sono giunti alla conclusione che l’assoggettamento a tassazione della plusvalenza non genererebbe in capo al cedente-vitaliziato una doppia imposizione giuridica, in quanto proprio la tassazione delle quote di rendita per il solo 60% del loro ammontare, dimostra che il Legislatore ha voluto tassare, separatamente ed autonomamente, le due componenti della rendita, ovvero, una prima volta la componente “patrimoniale” a titolo di plusvalenza, stabilita nel 40% dell’ammontare del vitalizio, e, poi, periodicamente, la componente reddituale della stessa sulla base della residua percentuale individuata dalla norma in commento.  
Tuttavia, con l’art. 13, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 47/2000, la disposizione di cui all’art. 48-bis [ora 52] del Tuir, innanzi vista, è stata modificata nel senso della completa rilevanza ai fini dei proventi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle rendite percepite.
Da qui si comprende come il costrutto logico posto a base delle conclusioni a cui è giunta la Suprema Corte viene a decadere in virtù della oramai innegabile doppia tassazione che si verrebbe a generare nell’ipotesi in cui si conferisse altresì alla plusvalenza rilevanza impositiva (si fa presente che i fatti esaminati dalla sentenza si riferiscono al periodo di vigenza della vecchia disposizione).
Da quanto visto, appare quasi che il Legislatore del Tuir abbia voluto procedere all’adeguamento della suddetta disposizione, alla luce delle evoluzioni registrate nella elaborazione civilistica dell’istituto, come innanzi viste, ovvero, nel senso della riqualificazione unitaria della matrice della prestazione.
In altri termini, essendo stata confutata, dalla dottrina più accorta, la doppia natura di capitale e di frutto civile della rendita vitalizia nel senso della esclusiva rilevanza patrimoniale della prestazione, ancorchè resa in maniera frazionata e per un periodo di tempo indefinito, sembra che il Legislatore del Tuir abbia, a sua volta, voluto ribadire tale concetto, riqualificando all’interno di un’unica categoria reddituale, quella dei redditi di lavoro dipendenti assimilati appunto, l’intero corrispettivo pattuito.
Sulla base di queste valutazioni, tuttavia, emerge manifesto il problema del collegamento tra la fonte di produzione (cessione d’azienda) e il trattamento tributario del corrispettivo-rendita pattuito, che, come visto, viene tassato quale componente reddituale.
Verrebbe da dire dunque che qualcosa non va.
La qualificazione tributaria della rendita vitalizia ottenuta  a fronte della cessione di un’azienda quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, collide infatti con la innanzi enucleata natura patrimoniale dell’obbligazione.
Più coerente a livello di sistema sarebbe, nell’ipotesi di percettore persona fisica, l’inclusione di tali redditi nella categoria demandata nell’Irpef alla tassazione delle componenti patrimoniali, ovvero, quella dei redditi diversi.
Tra l’altro, le lettere h) e h-bis) dell’art. 67 del Tuir, prevedono l’inclusione in tale categoria delle somme ottenute dalla concessione in usufrutto di aziende e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di queste, qualora poste in essere da soggetti non esercenti attività d’impresa.
Inoltre, al fine di garantire l’imposizione frazionata dei corrispettivi e il principio di cassa proprio dell’imposizione personale, ci soccorrerebbe la lettera f) del co. 7 dell’art. 68, ove è disposto che: “nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente alle somme percepite nel periodo d’imposta”.
In tal modo dunque si otterrebbe una corretta qualificazione reddituale delle somme corrisposte, con il medesimo vantaggio dell’imposizione reddituale (redditi assimilati), consistente nel pagamento frazionato delle imposte.
Infine, acclarata la natura patrimoniale di tali somme, per le stesse, all’atto del percepimento periodico, potrebbe essere prevista la possibilità della tassazione in via separata, ex art. 17, co. 1, lett. g), del Tuir., in maniera tale che la percezione di una componente di reddito patrimoniale non crei distorsioni su quella che è la tassazione propria del soggetto, ossia, quella correlata all’effettiva capacità contributiva del soggetto derivante dalla valorizzazione impositiva delle componenti reddituali.
Tra l’altro, come per la categorizzazione, tale circostanza già avviene pacificamente nell’ipotesi classica di cessione d’azienda.
Alla luce di tali valutazioni, stante l’identità nella struttura dell’obbligazione, non si comprende perché l’ipotesi di cessione d’azienda a fronte della costituzione di una rendita vitalizia debba subire un trattamento impositivo così differente rispetto a quello riservato alla cessione d’azienda avente quale corrispettivo una somma unica.
A questo punto, sarebbe tuttavia contestabile il fatto che per la qualificazione delle rendite periodiche quali plusvalenze, occorrerebbe tenere conto del costo iniziale del bene (azienda) trasferito.
In altri termini, stante l’attuale sistema, ai fini della determinazione della plusvalenza è necessario tener conto del maggior valore ottenuto quale differenza tra il corrispettivo pattuito e il costo non ammortizzato del bene (azienda).
Tale circostanza sarebbe agevolmente superabile attuando il medesimo meccanismo già previsto nel regime precedente, ovvero, l’attualizzazione della rendita sulla base delle tavole apposite e il raffronto di tale valore col costo iniziale del bene trasferito. Dalla percentuale di differenza tra questi, sarebbe possibile determinare la quota parte di rendita percepita avente rilevanza impositiva quale plusvalenza.
L’ipotesi innanzi fatta è, come più volte detto, quella del cedente-vitaliziato persona fisica non più in regime d’impresa, che oltre ad essere il caso trattato nella sentenza in commento, rappresenta la figura più usuale entro cui viene a realizzarsi il suddetto negozio. E’ raro, infatti, nella prassi, che aziende in attività cedano un proprio ramo non per l’ottenimento di un corrispettivo unitario ma per garantirsi una rendita vitalizia.
Tuttavia, anche formulando l’ipotesi di cedente-vitaliziato impresa, si assiste al rafforzamento delle elaborazioni innanzi illustrate.
E’ cosa nota, infatti, che l’insieme dei redditi aziendali viene attratto nella categoria dei redditi d’impresa. Pertanto, nella suddetta ipotesi, le rendite percepite dall’impresa a fronte della cessione dell’azienda, non possono che essere attratte entro questa categorie ed quivi, anche in virtù di una corretta applicazione dei principi contabili, essere considerate plusvalenze.
Si tratta, infatti, semplicisticamente, di proventi derivanti dalla cessione di un assett aziendale e non già dalla compravendita di merci e servizi dell’attività caratteristica. Ecco così riconfermata, anche alla luce dei principi contabili, la natura “patrimoniale” di tali poste.
Ebbene dunque appurata la natura di plusvalenze di tali somme e considerata la contestuale aleatorietà della struttura del contratto entro cui  la relativa obbligazione viene a sorgere, le stesse, ai sensi dell’art. 109, co. 1, del Tuir,  potrebbero altresì essere tassate in maniera frazionata.
Recita infatti la suddetta norma che: “…i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni”.
Da qui si apprezza che, qualificata correttamente la categoria reddituale di appartenenza della fattispecie, ovvero, la natura patrimoniale delle suddette poste, il trattamento impositivo è similare sia che lo si analizzi nel reddito d’impresa sia nei redditi diversi.
Fatto questo parallelismo, è chiaro che l’attuale contesto normativo, teso alla valorizzazione reddituale della rendita quale provento assimilato a quello di lavoro dipendente, determina una diseguaglianza nei trattamenti dei due soggetti, censurabile anche sotto il profilo costituzionale, ex art. 3 Costituzione.

Conclusioni
La sentenza in commento, come visto, si inserisce nel filone giurisprudenziale definito dalla Commissione Centrale, il quale dispone circa la esclusiva rilevanza, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, delle somme percepite a titolo di rendita vitalizia costituita a fronte della cessione di una azienda.
Tuttavia, le conclusioni raggiunte da tale sentenza appaiono allo stato superate dalla perentoria pronuncia resa nel 2007 dalla Suprema Corte, la quale, ricollegandosi alle elaborazioni della dottrina civilistica in materia di doppia natura – patrimoniale e reddituale - delle somme corrisposte a titolo di rendita vitalizia, ha disposto sulla rilevanza di questa sia a titolo di plusvalenza (ottenuta quale attualizzazione dei corrispettivi pattuiti) che di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in virtù della previsione normativa di abbattimento della base imponibile di quest’ultima.
Restano aperte e di grande attualità in tale specifico settore, quindi, le questioni sorte a seguito della novella normativa di cui all’art. 13, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 47/2000, che modificando l’art. 48-bis [ora 52] del Tuir, ha annullato la quota di esenzione innanzi detta, confermando, almeno nelle apparenze, il mutato scenario civilistico inerente l’unicità della prestazione resa a titolo di rendita.
Tuttavia, come visto, così non è. Infatti, la natura patrimoniale della prestazione avrebbe voluto l’intera inclusione di queste somme tra la categoria dei proventi a tale titolo ottenuti (plusvalenze), piuttosto che, come erroneamente avvenuto, in quella categoria a cui appartengono i proventi aventi natura reddituale (redditi di lavoro dipendente e assimilati).
Con il modesto lavoro innanzi svolto, tuttavia, si è cercato di esporre un metodo di analisi che parte dall’insegnamento della valorizzazione e della comprensione degli istituti nella consapevolezza dell’unitarietà dell’ordinamento giuridico.
In particolare, essendo il Diritto Tributario una appendice del Diritto Pubblico avente quale finalità quella di assoggettare a tassazione i proventi derivanti dalla realizzazione di negozi e fatti che trovano la propria regolamentazione prevalentemente nelle norme del Diritto Privato, è questo, probabilmente, uno dei settori in cui tale sforzo di valutazione unitaria degli istituti è maggiormente opportuno e necessario.

BIBLIOGRAFIA
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