Fiscalità e finanza pubblica a confronto nei programmi elettorali: in particolare l’attuazione del federalismo fiscale e la misura del quoziente familiare
di Maria Debora Cioffi(*)
Sommario: 1. Le misure finanziarie e fiscali programmate: una visione d’insieme; 2. Finanza pubblica e federalismo fiscale; 3. Il quoziente familiare.
1. Le misure finanziarie e fiscali programmate: una visione d’insieme
Nelle pagine che seguono sono descritti per grandi linee gli interventi di natura fiscale e finanziaria delineati nei programmi dei due schieramenti elettorali.
Il programma del Popolo della libertà(1) è articolato in sette missioni dedicate rispettivamente al rilancio dello sviluppo, al sostegno della famiglia, alla sicurezza e giustizia, ai servizi ai cittadini, al Sud, al federalismo ed infine alla finanza pubblica.
Secondo l’ideologia che contraddistingue lo schieramento, l’ impresa è vista come punto nevralgico di ogni qualsivoglia politica di sviluppo economico; per essa occorre un fisco più leggero e meno oppressivo. Motivo per cui nella prima missione intitolata al rilancio dello sviluppo, una sezione è dedicata ad un nuovo fisco per le imprese.
Le misure fiscali agevolative programmate nel programma del Pdl sono essenzialmente le seguenti.
Sul versante delle imposte dirette sul lavoro dipendente, si propone la detassazione del lavoro straordinario, delle mensilità aggiuntive nonché di premi ed inventivi legati al risultato, prevedendo per esse una aliquota secca del 10%; contemporaneamente la graduale abolizione, nei cinque anni, dell’ Irap a partire da quella sul costo del lavoro.
Sul versante dell’ imposizione indiretta, oltre alla progressiva riduzione dell’IVA sul turismo per rilanciare il settore da tempo sofferente, si programma di introdurre il principio del versamento dell’IVA successivo all’effettivo incasso della fattura e il rimborso dell’IVA a credito per il contribuente entro tempi ragionevoli stimati in 60, 90 giorni contro gli attuali.
Ad avviso di chi scrive le misure descritte nel programma non costituiscono né grandi novità in campo fiscale nè forti misure a sostegno dell’impresa.
Si è detto che la seconda missione è dedicata alla famiglia: la principale misura fiscale ivi prevista a sostengo del nucleo familiare è rappresentata dall’introduzione del quoziente familiare. Sul punto si rinvia a quanto sarà successivamente detto infra al § 3.
Gli altri interventi di natura fiscale per la famiglia contemplati dal programma sono i seguenti: la totale eliminazione dell’ICI sulla prima casa, senza oneri per i Comuni; la graduale e progressiva tassazione separata per i redditi da locazione con aliquota unica del 20%, ciò favorirebbe la concessione in locazione ma consentirebbe, secondo i promotori, anche l’emersione di redditi; l’ abolizione delle imposta sulle successioni e donazioni, misure già attuate dal precedente governo di centro-destra e poi reintrodotte dal governo Prodi.
Si osserva che la prima misura, sostanziandosi in un intervento fiscale agevolativo orizzontale, sarebbe accolta con favore in quanto volta alla generalità dei contribuenti e facilmente percepibile dall’intera collettività; parallelamente qualche dubbio si manifesta in merito alla circostanza che il mancato gettito dell’ICI, principale fonte di sopravvivenza dei Comuni, debba essere finanziato da risorse statali nella misura in cui è prevista la non onerosità per gli enti.
Non convincente sembra essere anche la previsione della tassazione secca dei redditi da locazione laddove essa avvantaggerebbe in misura decisiva i percettori di redditi di grandi patrimoni immobiliari che sarebbero sottratti alla progressività dell’ Irpef; condivisibile invece la detrazione per il fitto pagato, proposta dal programma del Pd, di cui si dirà più avanti, quale misura di supporto alla costituzione di una famiglia o comunque di una qualsivoglia forma di convivenza.
La medesima missione contiene anche la previsione di una serie di misure finalizzate a consentire ai giovani sia l’inserimento nel mondo del lavoro che il mantenimento del posto di lavoro. Gli interventi programmati a tal fine sono la sperimentazione di un periodo no tax per le nuove iniziative imprenditoriali e professionali dei giovani; l’introduzione del credito d’imposta per le imprese che assumono giovani e per quelle che trasformano i contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato infine la concessione di garanzie pubbliche per i prestiti d’onore e per il finanziamento d’avvio a favore di giovani che iniziano la loro attività d’impresa.
In considerazione della precarietà del lavoro giovanile e direi della quasi certezza circa l’assenza di una forma previdenziale che possa ai giovani di oggi garantire una pensione di sussistenza all’atto dell’uscita dal mondo del lavoro, è prevista la progressiva totalizzazione dei periodi contributivi e l’introduzione del sistema delle mutue che attraverso sostegno pubblico e privato possano garantire assistenza sociale e sanitaria in caso di non lavoro e di bisogno.
In definitiva, l’obiettivo della legislatura sarebbe quello di arrivare ad una pressione fiscale al di sotto del 40%.
La parte senz’altro più innovativa ed interessante del programma di cui si discute è rappresentata dalla sesta missione, dedicata al federalismo fiscale, di cui si tratterà nel prosieguo.
Il programma presentato dal Pd(2), scandito in 12 azioni di governo, prevede relativamente alle misure fiscali un taglio dell’Irpef di un punto l’anno per 3 anni partendo dai redditi bassi, ovvero 15.000 – 25.000; in particolare per i redditi da lavoro dipendente, si prevede una detrazione ai fini Irpef più alta, nonchè meno imposizione fiscale sulla quota di salario derivante dalla contrattazione di secondo livello.
Circa l’aspetto della precarietà del lavoro, il Pd prevede di sperimentare un compenso minimo legale pari a 1.000 – 1.100 euro netti mensili per i precari, la concessione di forti incentivi in caso di assunzione a tempo indeterminato, la previsione della durata massima di un biennio per le forme contrattuali atipiche e contemporaneamente di una contribuzione più alta di quella a tempo determinato, ed ancora l’estensione a tutti i lavoratori delle tutele fondamentali; il pacchetto giovani precari prevede infine la misura della formazione permanente nonché la costituzione di fondi di credito e microcredito che offrano prestiti a condizioni agevolate per sostenere progetti imprenditoriali nei settori dell’innovazione tecnologica, dello sviluppo sostenibile, nei servizi di utilità sociale ed impegno civile.
Anche questo schieramento è favorevole all’introduzione di un’aliquota fissa sul fitto percepito, propone inoltre una detrazione per l’affitto pagato.
Le misure a sostegno delle imprese, consistono nel migliorare il sistema del forfettone e nel favorire la capitalizzazione delle imprese con sconti di imposta. Si auspica inoltre la sostituzione del sistema dei contributi a fondo perduto con degli strumenti automatici e il credito di imposta su ricerca e sviluppo.
Anche il Pd ha inserito nel suo programma l’attuazione del federalismo fiscale ex art. 119 Costituzione. Su tema ci soffermeremo più ampiamente nel prosieguo della trattazione.
Per quanto concerne la finanza pubblica, il suddetto programma propone come obiettivo strategico la riduzione del volume globale del debito pubblico per portarlo sotto quota 90% del Pil e l’obiettivo del pareggio del bilancio con il rigore della gestione della finanza pubblica e con misure straordinarie come la valorizzazione della quota non demaniale del patrimonio pubblico.
Viene proposta la ridefinizione delle norme civilistiche per restringere la nozione di demanio pubblico e allargare la quota di immobili da valorizzare.
Gli interventi finanziari e fiscali contemplati da entrambi i programmi elettorali mancano di un vero contenuto innovativo. Ambedue i programmi elettorali hanno un contenuto fiscale molto poco innovativo: nei termini di cui si dirà appresso solo l’introduzione del quoziente familiare quale misura fiscale a sostegno della famiglia costituisce un’ innovazione rispetto all’attuale sistema delle detrazione e deduzioni ai fini Irpef, con tutti i limiti di cui si dirà avanti; gli altri interventi fiscali programmati si sostanziano in diminuzioni di punti percentuali alle aliquote attualmente in vigore per l’Irpef o addirittura soppressione di imposte attualmente in vigore, quali l’ICI e l’ Irap come affermato nel programma del PDL senza peraltro indicare i mezzi per far fronte al mancato gettito. Genericamente è detto nei programmi elettorali che alla riduzione della pressione fiscale corrisponderà una pari riduzione della spesa corrente.
Sul versante della finanza pubblica, è nostra intenzione tratteggiare le caratteristiche del federalismo come proposto dal PDL che essenzialmente riproduce la proposta contenuta nei documenti approvati dal Consiglio Regionale Lombardo, sottolineando da parte di scrive la preliminare emanazione della legge di coordinamento della finanza pubblica.
Per tale motivo in queste pagine soffermeremo la nostra attenzione sulle due misure sopramenzionate: una di natura prettamente fiscale, prevista nel programma del Pdl, nota come quoziente familiare, sistema di tassazione del reddito del nucleo familiare, mutuato da esperienze oltralpe, ove già sperimentato, sebbene con profili differenti, e l’ altra, di natura finanziaria, consistente nell’attuazione del federalismo fiscale, voluto ed auspicato, oltre che dalle forse politiche, dalla gran parte della dottrina.
2. Finanza pubblica e federalismo fiscale
Una parte interessante di entrambi i programmi elettorali è quella dedicata alla finanza pubblica. Ambedue gli schieramenti politici concordano sui seguenti punti:
- l’attuazione del federalismo fiscale ex art. 119 Cost.;
- i tagli alla spesa pubblica;
- la riduzione del debito pubblico.
Si è detto che la parte senz’altro più innovativa ed interessante del programma del Pdl è rappresentata dalla sesta missione, dedicata al federalismo fiscale. I promotori sottolineano come la riforma del Titolo V abbia posto le premesse per avviare un ampio processo di trasferimento di poteri dal centro alla periferia. Per tale motivo, ai fini di un riconoscimento di un’effettiva autonomia delle Regioni e degli enti locali occorre realizzare il federalismo fiscale, che comporta il trasferimento di risorse finanziarie dal centro alla periferia, a parità di spesa pubblica e di pressione fiscale complessiva.
Il federalismo proposto dal Pdl(3) sottolinea in maniera incisiva come relativamente al coordinamento della finanza pubblica debba procedersi, ai fini della perequazione, alla riduzione ma non l’annullamento delle differenze di capacità fiscale premiando le Regioni a minore evasione fiscale e incentivando i comportamenti finanziari virtuosi (at. 1, comma 2); in tema di coordinamento del sistema tributario, tra i principi e i criteri direttivi il Pdl sostiene la correlazione tra il prelievo fiscale ed il beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio (art. 1, comma 3); l’attribuzione di risorse ed imposte in base all’effettivo gettito tributario ed infine, ancora una volta, la premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell’esercizio della potestà tributaria.
La regione Lombardia chiedeva l’approvazione da parte del Parlamento della proposta di legge “Nuove norme per l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione”, adottata dal Consiglio regionale il 19 giugno 2007; il documento prevedeva:
- una compartecipazione regionale all’IVA pari all’80%, commisurata al gettito riscosso riferibile al territorio di ciascuna regione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. B) della proposta citata;
- l’istituzione dell’Imposta Regionale sul Reddito Personale con aliquota iniziale uniforme per tutte le regioni e contestuale diminuzione nella stessa misura delle aliquote sull’ Irpef erariale (art. 2, comma 2, lett. d), della proposta di legge); l’aliquota uniforme sarebbe stata stabilita in misura non inferiore al 15 per cento e le regioni avrebbero potuto variare liberamente l’aliquota e le detrazioni per i familiari a carico ma non determinare la base imponibile;
- l’istituzione dell’ Imposta Locale sui Redditi Fondiari quale tributo locale proprio (art. 2, comma 2, lett. g), della medesima proposta);
- l’ assegnazione alle regioni dell’intero gettito delle accise sulla benzina, dell’imposta sui tabacchi e quella sui giochi, riferibile al territorio di ciascuna regione come previsto dall’ art. 2, comma 3, lett. c), della proposta9;
Trattasi di un “pacchetto” di risorse stimabile per la sola Regione Lombardia, limitatamente ad Iva ed Irpef in quasi 15 miliardi di euro(4).
Infine per quanto concerne la perequazione, il documento approvato dalla regione Lombardia prevede che l’istituendo fondo sia alimentato con quote di gettito di tributi e quote di compartecipazioni delle regioni a maggiore capacità fiscale, anche se si precisa che la perequazione non deve eliminare più del 50% delle differenze di capacità fiscale per abitante.
La finalità perequativa, com’è noto, è quella di integrare le risorse finanziarie degli enti con minore capacità fiscale, avendo particolare riguardo al finanziamento degli oneri derivanti dalle prestazioni inerenti i livelli essenziali ex art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione.
Ciò a parere di chi scrive non comporterà l’ uniformità su tutto il territorio nazionale del livello minimo essenziale di ciascuna prestazione perché quanto sopra va commisurato al costo della vita di ciascuna regione e all’evasione fiscale.
E’ inoltre prevista l’istituzione di un fondo perequativo interno a ciascuna regione al fine di offrire sostegno agli enti locali minori con ridotta capacità fiscale.
Si è visto che più volte la proposta di legge che qui si commenta sottolinea la necessità di premiare i comportamenti virtuosi: il medesimo documento propone di erogare agli enti c.d. virtuosi attraverso una maggiorazione di aliquota di un tributo erariale, commisurata allo scostamento tra i risultati programmati e gli obiettivi realizzati.
Gli interventi previsti nella proposta di legge formulata dalla Regione Lombardia sono stati essenzialmente recepiti dallo schema di disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 giugno 2007, per il conferimento al Governo della delega a disciplinare la riforma in senso federale della finanza di Regioni ed enti locali, ai sensi dell’art. 119 Cost.(5).
Relativamente al punto sub 2), il Pdl prevede un taglio delle imposte di pari portata e parallela alla spesa corrente. La riduzione di un punto l’anno della spesa corrente; con una manovra choc in giugno verrebbe destinata l’extragettito fiscale alla riduzione del deficit, seguirebbe poi un consolidamento con la finanziaria 2009.
Il Pd parla di taglio di mezzo punto della spesa corrente il primo anno, poi un punto l’anno nei due successivi.
Ai fini della riduzione del debito pubblico di cui al punto sub 3), il Pd si propone di scendere al di sotto del 90%, attraverso misure straordinarie come la valorizzazione della quota non demaniale del patrimonio pubblico. A tal fine è necessario la ridefinizione delle norme civilistiche per restringere la nozione di demanio pubblico e allargare la quota di immobili da valorizzare.
Lo schieramento opposto per gli interventi straordinari sulla finanza pubblica ha stilato un piano che prende le mosse da un nuovo patto tra Stato, regioni, province, comuni, risparmiatori ed investitori per ridurre il debito dello Stato. Nel medesimo Patto è prevista anche la piena attuazione del federalismo fiscale solidale. In altre parole la proposta è immettere sul mercato una quota di patrimonio pubblico, offrendo a risparmiatori ed operatori economici maggiori e migliori opportunità di investimento. Secondo le stime inserite nel programma il patrimonio pubblico è superiore al debito. L’attivo che potrebbe essere collocato sul mercato e valorizzato ha un valore di 700 miliardi di euro, di cui 2/3 è delle regioni e degli enti locali. La riduzione del debito avrebbe come conseguenza una riduzione degli oneri per interessi; l’effetto cumulato atteso delle due misure è stimato in termini di un punto di PIL.
3.Il quoziente familiare
Il quoziente familiare rappresenta una forma di tassazione del reddito familiare alternativa a quella attualmente in vigore nel nostro Paese.
Il modello impositivo attualmente in vigore perviene alla determinazione dell’ imposta lorda applicando le relative aliquote progressive al reddito imponibile, dato dal reddito complessivo, abbattuto da una serie di deduzioni o oneri deducibili (quali ad es., assegni periodici corrisposti al coniuge, contributi previdenziali ed assistenziali, etc.); l’imposta lorda così determinata è diminuita dalle detrazioni per carichi di famiglia, dalle detrazioni sostitutive delle spese di produzione (quali ad es. le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati a ricoprire incarichi elettorali) ed infine dalle detrazioni per oneri (quali ad es. spese sanitarie, spese funebri, spese di istruzione, premi di assicurazione sulla vita, etc.).
La scelta tra deduzioni e detrazioni dipende dall’effetto che si vuole realizzare: le prime avvantaggiano a parità di importo i possessori di redditi più elevati, soggetti ad aliquota progressiva marginale più alta; al contrario, le seconde, incidendo sull’imposta dovuta con percentuale fissa, consentono un risparmio quantitativamente identico per tutti i contribuenti, ma non equivalente sotto il profilo qualitativo: lo stesso onere di mille euro consente un risparmio di 190 euro uguale per tutti, ma sicuramente più significativo per chi è titolare di un reddito basso rispetto ad un contribuente con un reddito elevato.
La delega per la riforma del sistema fiscale approvata con l. n. 80/2003 prevedeva la progressiva sostituzione delle detrazioni in deduzioni; la tutela delle classi più disagiate avrebbe dovuto tuttavia essere assicurata attraverso la concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi al fine di meglio garantire la progressività dell’imposta.
La riforma in esame in parte attuata con l. n. 311/2004 è stata oramai abbandonata(6).
Ogni qualsivoglia forma di imposizione sul reddito personale può esser strutturata diversamente a seconda se il presupposto da colpire sia rappresentato dal reddito individuale o dal reddito familiare. Nel primo caso l’unità impositiva alla base dell’imposta sul reddito è l’individuo, nel secondo la famiglia.
L’adozione del secondo criterio è dettata dalla circostanza che il benessere del singolo e la sua attitudine a partecipare alla spesa pubblica dipendono effettivamente dal reddito a disposizione della famiglia e dalla composizione di quest’ultima.
Un buon modello di imposizione dovrebbe dunque opportunamente integrare sia il criterio della tassazione del reddito personale che quello del reddito familiare(7).
La tassazione familiare a sua volta può concentrarsi o sul cumulo dei redditi nel qual caso l’aliquota media è una funzione del reddito dei familiari, o per parti, ove l’aliquota è una funzione della somma dei redditi del nucleo divisa per un certo numero di parti(8).
Il sistema della tassazione per parti conosce storicamente due varianti: lo splitting e il quoziente familiare.
Il quoziente familiare in rassegna è ispirato al modello francese: esso è basato sul presupposto teorico delle scale di equivalenza, ovvero richiede di sommare i redditi di tutti i componenti e di dividere il risultato per un quoziente, che si ottiene dalla somma di opportuni coefficienti assegnati a ciascun componente familiare, prima di applicare al valore risultante la scala delle aliquote. Al pari delle altre tipologie di tassazione per parti, il quoziente familiare comporta l’equiparazione del trattamento delle famiglie monoreddito a quelle bireddito, rispondendo ad esigenze di equità orizzontale. Esso produce inoltre un’attenuazione della progressività, di cui beneficiano le famiglie ad alto reddito, soprattutto quelle dove esiste un forte differenziale di reddito tra i coniugi e quindi finisce col porre un problema di equità verticale.
Con il metodo dello splitting, sul modello tedesco e statunitense, il reddito complessivo familiare è dato dalla somma del reddito dei due coniugi o di tutti i componenti il nucleo familiare, che va diviso per due, ed ad esso applicate le aliquote; moltiplicando l’imposta così ottenuta per due, si ottiene l’imposta che il nucleo familiare deve versare.
Sinteticamente è stato valutato che un sistema di tassazione per parti, sia esso sotto forma di splitting che di quoziente, incentiva il matrimonio, è neutrale rispetto all’elusione, attribuisce un maggior vantaggio che cresce al crescere del reddito, tiene conto della struttura dei bisogni al crescere del nucleo, incorporando una vera e propria scala di equivalenza, infine disincentiva rispetto al lavoro del secondo coniuge(9).
La proposta italiana di tassare a quoziente i redditi familiari(10) fino a 73.000 euro nasce proprio dall’esigenza di favorire le famiglie a reddito basso e medio. Ma la tassazione a quoziente familiare ha anche un altro effetto collaterale negativo: tende a ridurre l’offerta di lavoro femminile, che in Italia è la minore d’Europa, spostando in capo al coniuge con reddito più basso (di solito la moglie) parte dell’onere fiscale, ed allontanerebbe ancor di più il nostro paese dal raggiungimento di uno degli obiettivi dell’Agenda di Lisbona, che punta ad un tasso di partecipazione femminile alla forza-lavoro pari almeno al 60 per cento (attualmente l’Italia è poco sopra il 40 per cento).
Focalizziamoci ora sul modo in cui il quoziente familiare italiano dovrebbe essere costruito per affrontare i due problemi caratteristici del nostro paese: la ridotta partecipazione femminile alla forza-lavoro e la ridotta natalità.
Per incentivare la prima, occorrerebbe assegnare al coniuge a carico un basso valore del coefficiente individuale. Ciò ridurrebbe il beneficio fiscale per le famiglie monoreddito. Per evitare il quale i firmatari della proposta di legge suggeriscono l’opzione tra tassazione individuale e familiare. Per incentivare la natalità occorrerebbe invece assegnare un elevato valore (pari all’unità) al coefficiente attribuito dal secondo figlio in poi, che accrescerebbe il beneficio fiscale per le famiglie che scelgono di non fermarsi al figlio unico.
Facendo un confronto con la Francia, dove il quoziente familiare rappresenta l’architrave della politica familiare, il beneficio fiscale aumenta per le coppie che scelgono di avere almeno tre figli (coefficiente pari a 1 per il terzo e quarto erede, solo 0.5 per il primo e secondo), mentre il coefficiente assegnato al coniuge (pari a 1) non incentiva la partecipazione femminile al mercato del lavoro, che evidentemente viene perseguita con altri strumenti di policy.
In definitiva, una proposta che preveda un coefficiente sufficientemente basso (0.65) per il coniuge a carico, e aumentando il beneficio fiscale a partire dal secondo figlio (coefficiente 1) andrebbe nella giusta direzione. Resta l’incertezza sulla effettiva copertura finanziaria di una tale manovra, che i proponenti non dettagliano, e sembrano invece rinviare alle virtù taumaturgiche della lotta all’evasione fiscale. Ma il tema è meritevole di approfondimento, se effettivamente si desidera tutelare la famiglia come unità fondamentale della società, anche senza assumere problematici orientamenti pro-natalisti.
Il quoziente familiare è uno strumento per tassare il reddito fino a 73 mila euro con un risparmio stimato tra i 2.500 e i 3.000 euro per famiglia.
L’introduzione del quoziente familiare implica un complessivo riaggiustamento del meccanismo Irpoef del tutto incongruente con l’Irpef a 2 aliquote (23% fino a 100.000 € e 33% oltre i 100.000 €) disegnata nella riforma approvata dalla Cdl che viene tuttavia riproposta.
Al di là della notevole perdita di gettito che esso determinerebbe , oltre 15 md di euro, poco meno di quanto costerebbe il sistema a due aliquote a regime, il quoziente è essenzialmente un modo per ridurre la progressività dell’imposta a vantaggio principalmente delle famiglie con redditi medio alti.
Non a caso per evitare questo risultato nel sistema francese il quoziente familiare per l’ Irpef si accompagna all’imposta sulle grandi fortune come strumento per un recupero di progressività accettabile.
Il sistema del quoziente familiare come immaginato nel modello che si vuole introdurre nel nostro Paese funziona come di seguito:
- si sommano i redditi dei coniugi;
- ai fini della determinazione dell’imponibile cui applicare le aliquote si divide il reddito complessivo familiare per il numero dei componenti della famiglia, attribuendo al contribuente e al coniuge un coefficiente 1, e ad ogni figlio un coefficiente 0,5; sicchè in assenza di figli il redito complessivo viene diviso per due; in presenza di un figlio 2,5 etc.;
- determinando così il reddito medio familiare imponibile, ad esso si applicano le aliquote in vigore; il risultato viene successivamente moltiplicato per 2; 2,5; 3… etc ottenendo così l’imposta che le famiglie devono versar al fisco.
Gli effetti sono evidenti: se le aliquote sono progressive, il vantaggio rispetto al sistema oggi in vigore (tassazione separata + deduzioni per carichi di famiglia) è tanto maggiore quanto più elevato è il reddito complessivo dei coniugi, in quanto si abbattono le aliquote più alte e si finisce per applicare un’aliquota più ridotta. Si ottiene in tal modo una forte riduzione della progressività e del prelievo. E’ ovvio che una famiglia a basso reddito collocata nel primo scaglione dell’ Irpef e quindi a livello delle aliquote più basse, non avrebbe nessun vantaggio dal nuovo sistema perché la riduzione convenzionale del reddito imponibile assicurata dal meccanismo del quoziente non fornirebbe alcuna riduzione dell’aliquota applicabile, diversamente a quanto avviene per gli altri contribuenti. Al contrario questi contribuenti potrebbero risultare svantaggiati dal momento che verrebbero meno le deduzioni per carichi di famiglia. Analogamente nessun vantaggio dall’attuazione della proposta trarrebbero i soggetti incapienti, cioè coloro che hanno un reddito così basso da essere già alò di sott6o del minimo imponibile.
Infatti l’applicazione del quoziente ai dati italiani mostra che esso porterebbe vantaggi molto modesti al primo 70% dei contribuenti concentrando metà dei 14 miliardi di minor gettito sul 30% più ricco, meno al 20% più povero non arriverebbe nulla.
Si ripete inoltre che le famiglie che ottengono il vantaggio maggiore dalla divisione del reddito sono quelle in cui il reddito di uno dei coniugi è uguale a zero in quanto si dimezza in questo caso il reddito imponibile. In altri termini il nuovo meccanismo, come tutti i sistemi di splitting, rappresenterebbe un formidabile disincentivo al lavoro femminile: il contrario di quanto sarebbe necessario e di quanto richiesto dalla strategia di Lisbona.
Infine non va sottovalutato il fatto che ciascun figlio contribuisce alla riduzione del reddito imponibile per lo 0,5; ciò significa che per il fisco il figlio ricco vale più di un figlio povero.
In conclusione il quoziente va in direzione opposta a quello di cui c’è bisogno nel nostro paese: un sostegno effettivo alle famiglie con redditi bassi e medi, che concentri su di loro le risorse da mettere in campo. E’ quanto propone il centrosinistra con l’ “Assegno per il sostegno delle responsabilità familiari” che riunificherebbe, incrementando i trattamenti, l’attuale assegno al nucleo familiare e la deduzione Irpef per figli a carico. L’Assegno avrebbe carattere universale, rivolgendosi sia ai lavoratori dipendenti che agli autonomi, e verrebbe fruito anche dagli incapienti, introducendo così nel nostro paese una prima forma di “imposta negativa” (trasferimento a favore degli incapienti da parte dello Stato). Concentrando le risorse sui redditi bassi e medi, l’onere risulta molto più contenuto:meno di 5 miliardi di euro a regime, ossia un terzo dell’onere del quoziente familiare.
INDICE BIBLIOGRAFICO
- CONTE – PAPUZZI, Il meccanismo trova il proprio fondamento nel sistema generale di imposizione per la famiglia tipico dell’ordinamento transalpino, in Fisconelmondo.it;
- LECCISOTTI, PATRIZII (a cura di) , Il trattamento fiscale della famigli anei paesi industrializzati, Giappichelli, 2002.
- LONGOBARDI, PATRIZII (a cura di), La tassazione dei redditi familiari, in La crescita ineguale, 1981 – 1991, il Mulino.
- RAPALLINI, Il quoziente familiare: valutazione di un’ipotesi di riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in Working Paper, n. 475, Società italiana di economia pubblica, Dipartimento di economia pubblica e territoriale, Università di Pavia.
- TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, parte spec., Torino, 2007.
- FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, parte speciale, Padova, 2008.
- Adesso una Italia nuova. Si può fare, il Partito democratico in www.partitodemocratico.it
- Il nostro Programma – sette missioni per il futuro dell’Italia, Il Popolo della libertà, in ilsole24ore.it
- Proposta di legge elaborata dal Consiglio regionale della Lombardia in data 3 aprile 2007
- Risoluzione del Consiglio Regionale della Lombardia del 3 aprile 2007
- Schema di disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 giungo 2007, per il conferimento al Governo della delega a disciplinare la riforma in senso federale della finanza di Regioni ed enti locali, ai sensi dell’art. 119 Costituzione
(*) Dottore di ricerca presso l’Università degli studi di Napoli, “Federico II”
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Note
(1) Cfr. in Il nostro Programma – sette missioni per il futuro dell’Italia, Il Popolo della libertà, in ilsole24ore.it.
(2) Cfr. in Adesso una Italia nuova. Si può fare, il Partito democratico in www.partitodemocratico.it.
(3) Come da Proposta di legge al Parlamento approvata dal Consiglio regionale lombardo il 19 giugno 2007, n. 40.
(4) L’Assemblea Regionale lombarda promuove la riforma in senso federale. A tal fine approva due documenti : una Risoluzione del Consiglio in data 3 aprile 2007 e una Proposta di legge al Parlamento; dodici le materie su cui esercitare maggiori competenze. Il 1 luglio 2007 il Consiglio ha approvato a larghissima maggioranza una mozione per sollecitare il Governo ad avviare il negoziato. A partire da questi documento Regione e Governo si sono trovati il 30 ottobre 2007 a Roma per dare ufficialmente il via al negoziato per il trasferimento alla Regione di competenze sulla base del III comma dell’art. 116 cost. per l’applicazione del c.d. “federalismo differenziato”. Sono seguiti ulteriori incontri in data 15.11.2007, 20.11.2007.
Alla fine del lavoro di approfondimento, verrà predisposto un documento finale unico con le valutazioni su ogni singola materia che dovrà essere condiviso tra Governo e Regione e quindi trasmesso al Parlamento che dovrà votarlo con la maggioranza degli aventi diritto, quindi con una maggioranza qualificata.
(5) Lo schema approvato definisce i principi e i criteri direttivi per la disciplina del sistema di finanziamento delle istituzioni regionali e locali nel rispetto dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa garantita a comuni, città metropolitane, province e regioni, nonché dei principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutte i livelli istituzionali, il criterio della spesa storica.
In sintesi, sono state dettate regole per il coordinamento della finanza pubblica, stabiliti criteri per l’istituzione e l’applicazione di tributi propri da parte degli enti territoriali ai fine di garantire armonia e coerenza al sistema tributario, disciplinati criteri di riparto delle risorse da assegnare agli enti locali con finalità perequative e di efficienza delle amministrazioni, indicati i criteri per l’attribuzione di risorse aggiuntive e infine definiti criteri di finanziamento di Roma capitale della repubblica.
(6) Per maggiori approfondimenti si veda più ampiamente TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, parte spec., Torino, 2007, p. 241 e ss..; FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, parte speciale, Padova, 2008, p. 93 e ss..
(7) Per maggiori approfondimenti sul tema cfr., LECCISOTTI, PATRIZII (a cura di), Il trattamento fiscale della famigli anei paesi industrializzati, Giappichelli, 2002.
(8) LONGOBARDI, PATRIZII (a cura di), La tassazione dei redditi familiari, in La crescita ineguale, 1981 – 1991, il Mulino.
(9) Per maggiori approfondimenti in merito agli effetti distributivi di un’ipotetica riforma della tassazione familiare italiana ispirata al modello descritto si veda più ampiamente RAPALLINI, Ilquoziente familiare: valutazione di un’ipotesi di riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in Working Paper, n. 475, Società italiana di economia pubblica, Dipartimento di economia pubblica e territoriale, Università di Pavia.
(10) Va precisato che il reddito familiare che confluiscono nella tassazione per parti con il metodo del quoziente deve essere originato dal lavoro dal lavoro dipendete e/o autonomo, con l’esclusione dei figli che fino alla maggiore età restano in famiglia.
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