Una possibile soluzione per agevolare il passaggio generazionale nelle società
di Antonio Visconti

Sommario: Premessa; § 1)  Analisi del caso concreto;  § 2) Definizione delle basi imponibili; § 3.) Applicazione e determinazione dell’imposta; § 4) Possibili profili di elusività; § Considerazioni conclusive.

Premessa
Data la struttura familiaristica attraverso cui si è,  da sempre, sviluppata l’iniziativa economica in Italia, emerge con sempre maggiore insistenza la necessità di individuare delle “procedure” che consentano di facilitare il passaggio generazionale nelle aziende facendo sì che tale momento incida il meno possibile sulle capacità che l’azienda ha di continuare a creare ricchezza.
Tale esigenza è divenuta senza dubbio maggiormente avvertita negli ultimi anni, in ragione dell’unificazione del mercato comunitario e dalla generale maggiore esposizione alla concorrenza interna e internazionale che le imprese nostrane si trovano ad affrontare.
Lo studioso tributario che si occupa di problematiche aziendali è, pertanto, chiamato ad approfondire le tematiche inerenti il passaggio generazionale nelle imprese, quale fase fondamentale e strategica del ciclo di vita delle stesse.
In particolare, si rappresenta di seguito un esempio tipo di tale momento che, oltre ad offrire qualche spunto conclusionale di carattere teorico circa la diffusa richiesta di semplificazione del sistema tributario in riferimento alla determinazione delle basi imponibili nelle diverse imposte, soprattutto qualora presupposto delle stesse venga a realizzarsi con riferimento ad una fattispecie unitaria, consente anche di fornire qualche spunto circa i modi e i tempi di attuazione di tale processo attraverso la minuziosa ricostruzione della disciplina di riferimento.

§          1)  Analisi del caso concreto
Una società a responsabilità limitata esercente attività industriale è posseduta da tre soci appartenenti allo stesso nucleo familiare. Più precisamente, il genitore possiede la maggioranza delle quote e i due figli una eguale quota, pari ad una percentuale inferiore al venti percento (20%) del capitale sociale.
E’ intenzione del genitore quella di avviare il passaggio generazionale in azienda. A tal procederebbe al trasferimento a favore dei figli delle proprie quote in parti uguali, cosicché entrambi possederanno il cinquanta percento (50%) della società.
Tale passaggio generazionale si attuerà nei seguenti modi e tempi:

  1. I) donazione ai figli della nuda proprietà delle quote in parti uguali;
  2. costituzione dei figli, unitamente al genitore, quali co-amministratori della società a firma congiunta;

e, dopo un periodo di adattamento e valutazione,

  1. II) cessione agli stessi dell’usufrutto ancora posseduto sulle quote, a fronte della costituzione di una rendita vitalizia.

Ciò premesso, si chiede di tracciare i profili fiscali derivanti dalla realizzazione delle suddette operazioni, sia a carico della società che a carico delle persone fisiche coinvolte, con particolare riferimento all’imposta di donazione e alle imposte sul reddito.

§          2)  Definizione delle basi imponibili
Prima di procedere alla valutazione delle modalità attraverso cui è possibile attuare il suddetto negozio, si rende opportuno effettuare una rapida ricognizione di quelli che sono i dettati normativi attualmente vigenti ai fini della individuazione delle diverse basi imponibili nelle diverse imposte per le quali sono ivi realizzati i presupposti, ovvero, donazione della nuda proprietà e cessione dell’usufrutto di quote societarie.
In particolare:

  1. I) per l’imposta sulle donazioni, ai sensi dell’art. 16, co. 1, lett. b), d.lgs. 346/90, “il valore delle azioni delle società non quotate in borsa e delle quote di società non azionarie è determinato assumendo il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione (donazione), del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti…”;
  2. II) per l’Irpef, ai sensi dell’art. 68, co. 6, del tuir, la plusvalenza derivante dalla cessione di quote sociali è costituita dalla differenza tra: “il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione (anche quale rinuncia a crediti dei soci per versamenti effettuati a favore della società), compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi…

Accanto a ciò, al fine di addivenire alla precisa individuazione delle basi imponibili utili per la corretta tassazione dei fatti di cui alla fattispecie concreta considerata, si rende altresì necessario procedere alla distinzione, sulla base della vigente disciplina, dei valori di usufrutto e di nuda proprietà, relativamente alle quote societarie, nelle due imposte che qui ci interessano.
In particolare:
I) per quanto concerne la determinazione del valore della nuda proprietà delle quote sociali ai fini dell’imposta di donazione, occorrere fare riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 14, co. 1, lett. b) e c), 16, co. 2, e 17, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 346 del 1990.
Sicché, una volta determinata secondo i principi precedentemente enucleati la base imponibile prevista per la donazione delle quote societarie, tale valore è ricalcolato,    quale differenza con quello dell’usufrutto, sulla base dei coefficienti stabiliti dal prospetto allegato alla tariffa parte IV del d.p.r. 131/86, tenendo conto del tasso di interesse legale vigente e dell’età del donante.
 II) per quanto attiene, invece, la determinazione del valore di riferimento ai fini della cessione dell’usufrutto delle quote, occorrere, in assenza di una specifica disciplina recata in seno alle norme sull’imposizione diretta, fare riferimento a quella contenuta negli artt. 46 e 48 d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131. In particolare una volta determinato, nei modi anzidetti il prezzo della quota per la cessione a titolo oneroso, il valore dell'usufrutto, è determinato, sulla base dei coefficienti stabiliti dal prospetto allegato alla tariffa parte IV del d.p.r. 131/86, tenendo conto del tasso di interesse legale vigente e dell’età del donante.

§          3) Applicazione e determinazione dell’imposta
I) Passando alla trattazione della determinazione delle imposte dovute, ai sensi dell’art. 2 del d.l. 262/06, nel caso di donazione di beni (e dunque, verosimilmente, anche in quello di donazione della nuda proprietà di quote societarie), gli atti effettuati a favore del coniuge e/o dei parenti in linea retta sono esenti dall’imposta per la parte che non eccede il valore di 1.000.000,00 di Euro per ciascun beneficiario. Sulle somme eccedenti tale soglia, ex art. 2, citato, la relativa aliquota è pari al 4%.
Tuttavia, in virtù dei chiarimenti di recente forniti dalla C.M. n. 3/E del 22.1.08, ai fini del raggiungimento della predetta soglia di esenzione, occorrere tenere in considerazione il coacervo di tutte le donazioni eventualmente già disposte dal donante, e , quindi, anche di quelle eventualmente effettuate nel periodo di abrogazione della norma (2001 – 2006).
Si fa presente altresì che con la legge n. 296/06 (finanziaria 2007), è stato modificato l’art. 3 del d.lgs. 346/90, introducendo la disposizione secondo la quale sono completamente esenti dall’imposta sulle donazioni e le successioni (e dunque, anche ai fini del coacervo e della franchigia innanzi visti), tra gli altri, i trasferimenti: “…di quote sociali. In caso di quote sociali…, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell' art. 2195, co. 1, c.c.”. E’ necessario però, che il requisito del controllo sia mantenuto per un periodo di almeno 5 anni.
Tuttavia, nel caso di specie, ai fini della possibilità di includere il suddetto trasferimento tra le fattispecie esentate, vanno tenuti presente due chiarimenti fornitici dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, nell’ipotesi di trasferimento di un diritto sulla quota (usufrutto, nuda proprietà), ai fini della definizione della predetta soglia di “controllo”, la percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte di valore nominale delle partecipazioni corrispondente al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà ed il valore della piena proprietà (Cfr. R.M. n. 104/E del 29.3.2002).
Inoltre, con la predetta C.M. n. 3/E del 2008, è stato chiarito che nell’ipotesi di trasferimento di una partecipazione di controllo a più beneficiari, beneficia dell’esenzione il solo soggetto in capo al quale si realizza nuovamente il controllo della società, qualora presente. In altri termini, nel caso di frammentazione tra più eredi della quota di controllo, nessuno di questi può godere dell’esenzione dall’imposta.
Sempre secondo i chiarimenti recati dalla citata C.M. n. 3/E 2008, l’agevolazione in parola si applica, invece, qualora, ad esempio, il genitore donante decida di trasferire ai figli, in comproprietà tra loro, la quota di controllo della società. In tal caso, in virtù dell’articolo 2347 c.c., i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune, il quale disporrà della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.
Nel nostro caso, sulla base dei requisiti soggettivi (donazione a favore dei figli) e di quelli oggettivi (trasferimento distinto a favore del singolo discendente del diritto di nuda proprietà di una quota pari a circa il 30% del capitale di una società), tenuto conto dei predetti chiarimenti in materia di coacervo, l’imposta per tale trasferimento sarà dovuta nella misura del 4% per i valori eccedenti la franchigia di € 1.000.000,00.
Va da se infine che, come chiarito dalla R.M. n. 61 del 16.5.06, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 9 e 67 del tuir, salvo diversa pattuizione, nell’ipotesi di cessione della nuda proprietà su quote o azioni, il diritto alla percezione dei dividendi matura in capo all’usufruttuario.
II) Per quanto concerne, invece, la cessione del diritto di usufrutto sulle quote sociali a fronte della costituzione di una rendita vitalizia a beneficio del cedente, si fa presente preliminarmente che l’art. 1, co. 91, L. 244/2007 (finanziaria 2008), ha reintrodotto, per le persone fisiche proprietarie di terreni o di quote di partecipazione al capitale di società di persone e di capitali, la possibilità di procedere alla rivalutazione del costo fiscale dei suddetti beni. In virtù di tale norma agevolatoria, dunque, è possibile procedere alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazione onde vedere neutralizzate le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione di queste. 
In particolare, per quanto concerne le quote di partecipazione in società, è stato previsto che possono essere rivalutate, sulla base di un perizia di stima redatta da un tecnico (dottore commercialista, ragioniere, revisore dei conti, etc) entro il 30 giugno 2008, quelle possedute alla data dell’1° gennaio 08.
A tal riguardo, l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione è pari rispettivamente, al 4% del maggior valore rivalutato, per quanto concerne le partecipazioni cd. qualificate (superiori al 25% del capitale sociale o al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea  - ex art. 67 del Tuir) o al 2%, per quanto concerne le partecipazioni cd. non qualificate (inferiori al 25% del capitale sociale o al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea  - ex art. 67 del Tuir).
Si premette altresì che, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. h) del tuir, è indubbio che le rendite vitalizie debbano essere tassata in capo al percettore come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Fatte queste doverose premesse, si chiarisce, di seguito, che per la fattispecie concreta oggetto di indagine, probabilmente, nessun rilievo assumono le problematiche in ordine alla tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione, e quindi, non si realizzerebbe nessuna esigenza di ricorrere alla preventiva rivalutazione dei suddetti beni.
Procediamo rappresentando rapidamente le motivazioni di tale affermazioni e le differenti posizioni in tal senso esistenti, onde pervenire ad una corretta qualificazione del negozio in esame.
Sulla tassazione della plusvalenza in ipotesi di cessione di beni, e dunque anche quote societarie (la dottrina e la giurisprudenza consultate fanno riferimento all’ipotesi di cessione d’azienda), a titolo oneroso mediante costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente, restano aperte due possibili soluzioni dettate dagli orientamenti opposti che nel corso degli anni si sono formati, in particolare:

  1. quella dell’amministrazione finanziaria che sostiene la rilevanza fiscale sia della plusvalenza maturata rispetto al valore della rendita vitalizia (calcolata applicando le regole della matematica attuariale), che della percezione della rendita vitalizia, considerata, come visto, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Con ciò ponendosi in netto contrasto col principio di divieto della doppia imposizione (vedi D.R. Entrate per il Lazio, nota n. 13212 del 6-7-1996; Nota Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Reg. Entrate Campania, 29 luglio 1997, n. 5792, ivi n. 43/1997, pag. 3185. )
  2. la Giurisprudenza si è invece uniformata nell'escludere la tassabilità della plusvalenza in quanto indeterminabile nell'entità, limitando la rilevanza fiscale alla sola percezione della rendita vitalizia (C.T.C., n. 1206 del 15-2-1990; CTR, Emilia Romagna, 14 aprile 2005, n. 63; ).

Chi scrive, per una serie di ragioni di seguito prospettate è orientato circa la preminenza della validità della soluzione giurisprudenziale rispetto a quella ministeriale.
In particolare, a sostegno di tale valutazione, si riportano le seguenti considerazioni:

  1. è principio generale dell’ordinamento tributario quello di assumere quale materia imponibile le sole plusvalenze realizzate e non quelle iscritte o ipotetiche – ex art. 86 del Tuir;
  2. le persone fisiche sono tassate sulla base dei redditi incassati (principio di cassa) e non su redditi solo maturati.

Con l’accoglimento di tale soluzione, in luogo della tassazione diretta della plusvalenza maturata, saranno tassati periodicamente, al momento dell’incasso, i singoli emolumenti così come pattuiti.
Tale soluzione consente il differimento dell’imposizione per tutto il tempo di durata della rendita. Imposizione che, altrimenti, sarebbe dovuta per intero al momento della realizzazione del contratto, anche nell’ipotesi di pagamento frazionato (a rate) del corrispettivo (principio di competenza).
Ciò detto, dunque, dalla realizzazione del suddetto negozio, ai fini impositivi non deriverà alcun effetto in capo al cedente in ordine alla rilevanza della plusvalenza sulle quote sociali trasferite (o sul diritto di usufrutto su queste), assumeranno rilievo soltanto, quindi, i canoni periodici della rendita così come pattuiti.
Il cessionario, dal canto suo, assumerà l’usufrutto sulle quote, sulla base del prezzo di trasferimento, così come definito nel relativo atto.
Tale valore andrà a consolidarsi con quello della nuda proprietà sulle medesime quote, innanzi individuato ai fini dell’imposta di donazione 
Dal coacervo dei due valori otterremo il prezzo fiscale delle quote possedute dei discendenti, destinatari del controllo della società.

§          4) Possibili profili di elusività
Restano, infine, da chiarire alcuni profili relativi all’imposizione indiretta collegati alla cessione dell’usufrutto sulle quote.
Ai sensi dell’art. 11, della tariffa parte IV allegata al d.p.r. 131/86, la stipula di atti aventi ad oggetto la cessione di quote di partecipazione in società sconta l’imposta di registro nella misura fissa di € 168,00.
Ciò detto, si fa presente quanto disposto dall’art. 26, d.p.r. 131/86, ovvero che: “i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta…. si presumono donazioni se l' ammontare complessivo dell' imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento,…… risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito
Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista o meno un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta…... In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito ove al momento della registrazione non risulti comprovata l' inesistenza del rapporto; tuttavia l' inesistenza del rapporto di coniugio o di parentela in linea retta può essere provata entro un anno dalla stipulazione dell' atto e in tale caso spetta il rimborso della maggiore imposta pagata.”.
Pertanto, occorrerà considerare tale disposizione, in combinato con quelle sopra rappresentate relative alle franchigie, al coacervo e all’esenzione sulle partecipazioni di controllo, onde prevenire possibili recuperi da parte dell’ufficio.

§          Considerazioni conclusive
Dalla breve disamina del caso innanzi riportato, abbiamo l’ennesima conferma di come il settore della legislazione tributaria sia tra i più complessi e frastagliati dell’intero ordinamento.
In particolare, dalle pagine che precedono, emerge in maniera evidente lo sforzo ricostruttivo a cui l’operatore tributario è chiamato ad adempiere oltre che con riferimento alla continua evoluzione normativa anche, e soprattutto, per quanto concerne la corretta determinazione della grandezza dei fatti impositivi rilevanti nelle diverse imposte.
Sulla base di quanto testé analizzato si ha l’ulteriore conferma che, per la corretta tassazione delle varie fasi di un negozio unitario, ancorché complesso, qualora si realizzino fattispecie rilevanti alla realizzazione dei presupposti di diverse imposte, l’operatore è chiamato a rideterminare, nei diversi settori (IiDd e imposte di successione e donazione nel caso di specie), la medesima grandezza economica espressione della capacità contributiva di riferimento. Con ciò, dunque, palesemente derogando al principio generale che dovrebbe imporre l’oggettiva unitarietà e interdipendenza della base imponibile dei vari tributi, quale strumento per garantire la semplificazione e il buon funzionamento dell’intero sistema tributario.
In verità, non poche sono le occasioni in sede legislativa in cui tale principio è stato ribadito e, poi, di buon grado accolto dalla giurisprudenza e dalla amministrazione finanziaria.
Procediamo, di seguito, ad operare una disamina allargata, ancorché sicuramente non esaustiva, di quelli che sono i diversi provvedimenti in tal senso recati.
Ad esempio, l’art. 10 della Legge delega n. 825 del 9 ottobre 1971, in materia di riordino del sistema fiscale, sancisce l’obbligo del: “..coordinamento tra la dichiarazione tributaria annuale e le speciali dichiarazioni prescritte ai fini di singoli tributi e l'adeguamento della disciplina formale dell'accertamento al principio di oggettiva unitarietà e interdipendenza della base imponibile dei vari tributi, anche ai fini della semplificazione e della concordanza degli accertamenti”.
Ed in effetti, in accoglimento di tale indirizzo, dalla lettura degli artt. 33, del d.p.r. 600/73 e 52 del d.p.r. 633/72, in materia di procedure di accertamento dei redditi e dell’IVA, è possibile notare coma la disciplina nelle due imposte sia pressoché identica, onde consentire, in sede di verifica, la determinazione dei medesimi valori.
Ancora, l’art. 6 del d.p.r. n. 643/72, dispone che quale base imponibile su cui determinare l’Invim in capo al cessionario di un immobile, venga assunta quella relativa all’imposta di registro così come individuata (o rettificata) da parte del cedente.
Ai medesimi principi si è poi orientata la Cassazione nell’affermare che nell’ipotesi di cessione di Azienda non vi può essere discordanza tra la base imponibile determinata in capo al cessionario ai fini dell’imposta di registro e quella rilevante per il cedente ai fini della tassazione della plusvalenza.
Infine, anche le recenti modifiche in materia di determinazione del “valore normale” per i trasferimenti dei beni immobili ai fini delle imposte dirette, ex art. 39, d.p.r. 600/73 e delle indirette, ex artt. 54, co. 3, d.p.r. 633/73 e 52, d.p.r. 131/86, contribuiscono a rinforzare tale esigenza di uniformità
Dalle brevi considerazioni innanzi riportate, assistiamo a come il Legislatore in talune circostanze abbia attuato il predetto principio di semplificazione. Tuttavia, è facile constatare, e il nostro caso ne rappresenta una testimonianza, come la concreta attuazione di tale principio sia l’eccezione piuttosto che la regola.
Preso atto di ciò, e consci della quasi necessitata articolatezza del sistema legislativo tributario in virtù dell’esigenza di considerare, e al tempo stesso prevenire, tutte le possibili implicazioni delle fattispecie a cui le norme si riferiscono, non possiamo non auspicarci per il futuro interventi legislativi più sistematici di semplificazione e coordinamento, tesi ad una maggiore uniformazione delle basi imponibili previste nei diversi settori impositivi, o, quantomeno, per quei casi in cui i differenti presupposti vengono a realizzarsi in relazione ad un unico negozio o ad un insieme di negozi correlati


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Giurisprudenza:

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