Infanticidio, feticidio, abbandono di minori: quali risposte?
di Gelsomina La Gatta


I.
I neonati vivi e morti, rinvenuti tra i rifiuti. sono una piaga sociale che viene riproposta con cruda frequenza. Dal dato generale annuo sono circa 300 i neonati, tra vivi e morti.
 Un’infanzia, questa, senza alcun diritto, abbandonata, i bambini si trovano spesso soli e abbandonati ma anche bambini costretti a subire il dramma che più di ogni altro è in grado di destabilizzare la società attuale, quello di essere uccisi dalla propria mamma. Una mamma che nella sua mente non riconosce come proprio il bimbo annegato o gettato nel cassonetto, ma intravede solo la conseguenza biologica di una gravidanza mai desiderata e quasi sempre negata. Per maternità negata si intende quella di una donna che porta in sé il figlio, supera la decisione dell’aborto, arriva al termine della gravidanza, partorisce in segreto prendendo la decisione di abbandonare il proprio figlio in condizioni precarie mettendone a rischio la sopravvivenza. Può accadere però che la madre arrivi al gesto estremo di uccidere il piccolo. Alcuni dati ci dicono che nel decennio 1997-2007 l’uccisione dei neonati è aumentata del 41% rispetto al decennio precedente, all’interno del numero complessivo di omicidi che, invece,è rimasto sostanzialmente invariato nel tempo.
Il problema dell’abbandono posto all’attenzione del legislatore ha introdotto la possibilità del “parto anonimo”(1) nelle strutture ospedaliere che rimane però un problema nei piccoli centri dove l’anonimato nell’ospedale è solo parziale: il figlio può non essere legalmente riconosciuto, ma la madre sarà quasi sicuramente persona nota e quindi “l’anonimato” cessa e la donna si ritrova, in qualche modo a dichiarare la propria condizione… Nonostante esista in Italia un complesso di disposizioni che consentono il parto nelle strutture sanitarie pubbliche in pieno anonimato, tuttavia la tragedia dell’infanticidio continua per due fondamentali ragioni: prima di tutto perché la possibilità del parto in anonimato non è conosciuta e, poi, per tutta una serie di condizioni tremende non conosciute e qui appena accennate in cui la donna vive queste gravidanze impossibili quali adulteri, situazioni assurde di povertà anche morale, “mamme baby”, straniere che temono di essere espulse, perdita della rispettabilità, terrore di essere riconosciute in ospedale…
 Questo timore potrebbe spiegare l’abbandono del minore nel cassonetto o, in casi estremi, la soppressione del figlio e l’occultamento del cadavere se nato morto.
Le istituzioni tentano di correre ai ripari istituendo i baby-sportelli, nuove forme di “ruota” (2) per bimbi indesiderati: più di 80 cassette per bambini sono state già sistemate in Germania e altre in Svizzera, Svezia, Danimarca e Romania. Cestini per raccogliere il “prodotto della gravidanza” non riconosciuta. I drammi di questi esseri innocenti potrebbero essere alleviati con l’istituzione di dorati cestini per raccogliere le anime sfaldate. Opportunità da integrare con una rete di servizi pubblici efficienti per dare una corretta informazione e un sostegno immediato a mamme e bambini in condizioni di emergenza in sinergia forte con il volontariato e le associazioni del terzo settore
.E’ doveroso ripercorrere la lunga storia della “Ruota degli Esposti”, attiva in Europa per quasi sette secoli e mezzo e da qui soffermarci un po' sulla comparsa della figura dell'Esposto. Anticamente il termine “esposto” equivaleva a neonato abbandonato. Di qui la necessità di un rapido excursus sulla concezione morale e giuridica del bambino nelle civiltà precedenti.
Presso i romani il padre che non voleva riconoscere un neonato con il rito di levarlo da terra (donde sembra sia derivato il verbo allevare), lo inviava alla “columna lactaria” affinché fosse esposto al pubblico, dove lo attendeva la morte per fame o di divenire schiavo di chi lo prendeva. Di qui il termine “esposizione”, divenuto sinonimo di “abbandono”; come pure di “esposto”, sinonimo di “abbandono”, e successivamente di figlio illegittimo non riconosciuto da entrambi i genitori. La comparsa della “Ruota degli Esposti” ebbe origine in Francia(3). Questo semplice congegno, ideato appositamente per nascondere all'accettante il portatore di un neonato, consisteva in un cilindro di legno nella cui cavità, attraverso un'apertura, veniva messo un infante. Situato verticalmente nel vano di una finestra prospiciente la strada, ruotava su di un perno. La persona addetta all'accettazione(4), avvisata dal campanello, faceva girare l'apertura e accoglieva il neonato senza poter veder nulla. Le “ruote” si diffusero in Francia, Italia, Spagna e Grecia, ma non nei Paesi germanici ed anglosassoni. La diffusione fu tale che all'inizio della seconda metà dell'Ottocento si calcolava vi fossero in Italia circa 1200 “ruote”. Esistevano non solo in ogni Istituto centrale degli esposti del capoluogo di provincia, ma anche presso le sue succursali: piccoli ospizi momentanei che successivamente inviavano gli ospiti alla sede centrale. Basti pensare che esistevano in paesi come Minerbe nel Veronese, allora di circa quattromila abitanti.
La validità dell'antico strumento di consegna cominciò ad essere discussa all'inizio dell'ottocento. Parallelamente alla crescita demografica europea (dal 1750 al 1850 la popolazione era salita da 100 milioni a circa 200) era avvenuto un notevole aumento degli esposti, creando gravi problemi economici alle amministrazioni. Per far fronte alle aumentate spese si cercò di diminuire il numero degli assistiti. A tale scopo nacque e si rafforzò in Francia l'idea di abolire la “ruota”, ritenuta un mezzo incivile e rozzo, causa di numerosi abusi: in particolare quello di accogliere anche i figli legittimi. Si pensò di sostituirla con un ufficio di accettazione, in cui l'impiegato, vincolato dal segreto d'ufficio, potesse accertare dall'atto battesimale o dal certificato anagrafico, o da altre circostanze, il mancato riconoscimento da parte della genitrice.

II.
E’ evidente che la risposta penale si rivela del tutto insufficiente al reale contenimento del fenomeno dell’infanticidio e dell’abbandono dei minori, per la complessità delle cause che li sottendono. Sono sicuramente tragedie umane toccanti fatte di paura, vergogna, smarrimento, situazioni personali inconfessabili e inimmaginabili, tra le quali l’omicidio o meglio figlicidio e ancor peggio infanticidio, sono fra i più pesanti da affrontare.
I mass-media si sono occupati con un interesse ossessivo soltanto di alcuni di loro, quelli più "particolari" o perché efferati o perché cruenti o sadicamente violenti. Per mesi abbiamo sentito parlare dei delitti di Novi Ligure, così come di quello di Cogne. Due tragedie umane che purtroppo, e non per i protagonisti, bene si sono sposate con il voyeurismo del pubblico. Ma gli omicidi in famiglia si consumano con una frequenza paurosa ed hanno ben poco a che vedere con la spettacolarità mediatica: essi sono la manifestazione ultima, finale del lato orribile, deviato e disturbato dei rapporti familiari e dei legami di sangue. Relazioni affettive turbate, compromesse, spesso schiacciate dal peso della vita quotidiana e dalla delusione delle sconfitte, soprattutto date dall'incapacità, personale e/o sociale, a realizzare un progetto di vita individuale soddisfacente. Questi eventi nefasti per molto tempo sono stati analizzati solo dalla prospettiva psicologica, ma oggi che sembrano essere più frequenti vengono chiamati in causa per essi molti più elementi. Si scopre così che c'è una complessità di fondo molto radicata che a stento emerge e che deve essere letta e analizzata alla luce di una complementarietà motivazionale che non è però mai esaustiva.
Da sempre la famiglia rappresenta l'embrione della società, l'art. 29 della Costituzione italiana dice (5)"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio(6)". Una micro società naturale, quindi, ma dai rapporti e funzioni estremamente complessi: attraverso di essa infatti si apprende la propria cultura, i valori da condividere, le regole di vita ma nello stesso tempo si acquisiscono ruoli e si assumono funzioni che a seconda della vita sociale, al di fuori del proprio nucleo, si declinano in modi e maniere differenti. Nel momento in cui sorgono ostacoli individualmente considerati insormontabili, scatta l'aggressività che sempre più spesso è veicolata verso i componenti del proprio nucleo di origine considerati causa primaria delle frustrazioni; (come testimoniano sempre più spesso gli operatori dei Servizi Sociali) ma l'atto estremo, l'omicidio, come spesso si crede, non è sempre estemporaneo, non è sempre dettato da un impulso immediato e incontrollato. È il frutto, il più delle volte, di una lenta elaborazione, di una conflittualità interiore che affonda le sue radici lontano e che è strettamente connesso al cambiamento nel tempo dei ruoli familiari e sociali dei membri del nucleo di appartenenza.
 In questi ultimi tempi è andato ad aumentare il numero degli infanticidi, anche se in realtà sarebbe più esatto dire che se ne parla di più e i casi diventano statistici, perché di infanticidi e di omicidi di minori la storia è piena. Inoltre, le cifre sugli infanticidi che riportano le statistiche ufficiali sono relative, perché non contemplano le morti avvenute in modo accidentale ma pur sempre in presenza di almeno uno dei genitori e poi perché quando si parla di infanticidio si intende un omicidio nei confronti di bambini appena nati; se volessimo estendere la morte ai bambini di qualsiasi età dovremmo parlare di figlicidio e allora i numeri sarebbero molto più alti.
Questo fenomeno affonda le sue radici già nell’antica Roma, infatti già a quel tempo il nascituro sin dai primi attimi della sua nascita, veniva sottoposto alla volontà del padre, il quale era il solo che poteva disporre della sorte del figlio. La madre al contrario assisteva a tutto ciò con un atteggiamento passivo: non aveva alcun diritto di poter intervenire poiché era prevista la patria potestà. Durante il momento del riconoscimento l’ostetrica adagiava a terra il neonato, in segno di venerazione per la madre Terra e successivamente lo consegnava al padre che, in virtù del suo potere di pater familias – secondo il mos maiorum ( costume dei capi ) – aveva la facoltà di decidere se tenere il bambino o farlo uccidere; esercitava, così, lo ius vitae ac necis ( il diritto di vita o di morte ). Se il padre decideva di tenere il bambino nella sua famiglia, nel caso in cui si trattava di un maschio lo prendeva e lo sollevava tra le sue braccia; se, invece, si trattava di una bambina la dava alla madre affinché la allattasse. Se, al contrario, decideva di non tenere il bambino, quindi non lo accettava, il padre dava ordini all’ostetrica di tagliare il cordone ombelicale al punto di provocare una emorragia letale per il bambino, oppure di annegarlo. Nell’eventualità che il padre decideva di non tenere il bambino, ma neppure di ucciderlo direttamente, dava ordine di esporlo fuori della porta di casa, o nel caso in cui aveva qualche difetto, o i figli erano troppi – disponeva che venisse buttato tra i rifiuti. Volendoci avvicinare di più ai nostri tempi possiamo ricordare che dopo l’Unità d’Italia si avverte il bisogno di unire i vari sistemi legislativi e così anche la formulazione del delitto di infanticidio, prendendo a riferimento la disciplina del codice delle Due Sicilie e di quello toscano, che forniscono i principi fondamentali a cui il legislatore si ispira per formulare il codice Zanardelli – nel quale l’infanticidio viene considerato ipotesi circostanziata e attenuata dell’omicidio – e il codice Rocco del 1930(7).
 L’articolo 578 c.p. relativo all’infanticidio nella sua attuale formulazione recita testualmente: “la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da 4 a 12 anni. A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi”.
Quindi, dopo ventuno anni, il codice vigente art. 578, parla di infanticidio come l’uccisione di un bambino da parte della madre e da parte sua soltanto. Solo la madre, non il padre. Il figlicidio è indifferentemente genitoriale, mentre l’infanticidio è un crimine materno.
In realtà l’uccisione di un figlio è imputabile come  infanticidio solo se la vittima è un neonato, altrimenti si tratta di figlicidio.
 La legge impone una chiara distinzione tra i due reati(8), anche nelle motivazioni e nelle conseguenze penali: il primo è punito con la reclusione dai quattro ai dodici anni – secondo l’art. 578 c.p. –, mentre il secondo viene punito con l’ergastolo – art. 577 c.p.
Se il diritto, come abbiamo visto, distingue l’“infanticidio” dal figlicidio, la criminologia differenzia tra il neonaticidio, che ricorre nell’immediatezza della nascita; l’infanticidio, che è l’uccisione del bimbo entro l’anno di età; e il figlicidio o libericidio, quando la vittima ha più di un anno(9)
La distinzione, soprattutto fra le prime due forme e la terza, è fatta in base a considerazioni di ordine statistico, socio-situazionale, motivazionale.
L’’infanticidio e il neonaticidio ricorrono, per il nostro come per altri codici penali, solo qualora l’uccisione si dia immediatamente dopo la nascita, e possono trovare alla radice dinamiche particolari: “non è raro, infatti, osservare sentimenti di ostilità e di estraneità nella madre, che percepisce il neonato ancora come ‘oggetto’, parte del proprio corpo e quindi nella propria piena disponibilità, che necessita di un certo periodo di tempo per raggiungere una compiuta maturazione affettiva nei suoi confronti” e per essere investita di quello “istinto materno” che appare piuttosto “sentimento materno”, quindi non solo fatto biologico.
Però il più delle volte la donna accetta tutto questo perché è nel suo codice culturale genetico, perché è sempre stato così nel passato, perché appartiene alla storia naturale e culturale della vita dell'uomo. Allora abbiamo donne che per difendere i propri figli hanno lottato, si sono umiliate, hanno combattuto, si sono prostituite, sono fuggite, sono morte di stenti, tutto per proteggere i loro figli e/o per garantire loro la sopravvivenza e una vita decorosa. Proprio per questo il valore della maternità non ha più una funzione sociale, ma un compito trascendente all'insegna di un forte spirito di sacrificio . Per tutto questo, l'infanticidio e l'omicidio di un bambino per mano materna oltre ad essere umanamente inaccettabile è anche culturalmente destabilizzante, ecco che allora nel momento in cui vengono compiuti atti tanto efferati e apparentemente incomprensibili, viene chiamato in causa un deus ex machina, una presenza superiore, che impone il proprio arbitrio alle donne guidandole nel più abominevole dei delitti. Il deus ex machina è la pazzia. E' come se uno spirito maligno entrasse nel corpo della donna, che diventa solo involucro, carne, senza più volontà o capacità di comprendere e la portasse a compiere l'assassinio: infatti spesso durante i processi si invoca da parte della difesa l'incapacità di intendere e di volere dell'imputato. "Per capacità di intendere - afferma F. Petrella, psichiatra dell'Università di Pavia - si intende la normale capacità di valutazione dei propri atti. Con la capacità di volere si identifica la determinazione libera e volontaria del proprio comportamento. I due requisiti definiscono la responsabilità giuridica di un soggetto". L’articolo 85 del Codice Penale afferma: "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere(10)". Quindi in caso di omicidio o infanticidio dovranno essere tenuti in considerazione quei due requisiti per una giusta valutazione di ciò che è stato commesso. E il tecnico chiamato a fare le perizie è lo psichiatra, sarà lui a dover dare giudizi di normalità o infermità mentale. Da questo dipenderà anche il tipo di detenzione a cui l'omicida sarà sottoposta. Se le imputate saranno dichiarate sane di mente andranno a finire in un carcere comune, se invece verranno considerate incapaci e nello stesso tempo pericolose socialmente, due pesanti stigma, entreranno nell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario (dalla forte caratterizzazione carceraria). Tuttavia la discriminante è già a monte: di fronte ad un fatto di sangue si cerca, come afferma, di affermare lo stato di ragione della criminale. "La trasformazione cioè della trasgressione morale in trasgressione giuridica. La difficoltà di trovare un movente, o anche solo un interesse a commettere il gesto, crea uno spazio perché la difesa possa far riconoscere la malattia mentale. Ciò afferma il principio che un crimine possa essere punito se può essere in qualche modo reso intelligibile. La perdita della moral agency, la dichiarazione di malattia mentale a posteriori, dopo che il gesto folle è stato compiuto, salva persone coinvolte in queste situazioni"(11) . Sempre più spesso infatti si usufruisce di queste attenuanti. Criminalità al femminile, personalità, comportamenti e struttura affettiva in prospettiva psicodinamicha, l'infanticidio è un tipo di reato particolare tale che, gli ordinamenti penali di quasi tutti i paesi del mondo limitano la pena per la madre, considerandolo "meno grave" rispetto al figlicidio. "L’infanticidio in Italia è tale se avvenuto "immediatamente dopo il parto" (per altri paesi i tempi sono più lunghi come ad esempio il codice penale canadese che lo considera fino a 12 mesi dopo il parto), in una condizione fisica e psichica alterata da parte della donna" in cui viene dato particolare risalto alla situazione psicopatologica temporanea delle funzioni mentali, relativa appunto alla fase post-parto. Non vi è, però, nella letteratura specializzata una chiara definizione psicologica o psicopatologica della personalità dell’infanticida, proprio perché, come abbiamo già affermato, non sono solo questi gli elementi da prendere in considerazione. Infatti un altro motivo legato alla ridotta severità della pena, alle volte, è ricercato nelle particolari condizioni culturali, sociali ed economiche in cui la donna viene a trovarsi, con tutto ciò che ne consegue rispetto all’illegittimità dell’atto in un contesto di massicce pressioni, consce ed inconsce, e forti condizionamenti sociali. Ma spesso "la sorpresa" è data dal fatto che questi omicidi maturano in ambienti che potremmo definire socialmente sani, con donne dall'apparente vita regolare, religiosa, con un percorso autobiografico anche fatto di molte soddisfazioni personali, questo perché il mostruoso, l'abominevole, non è esclusivo appannaggio dell'insanità mentale o della deprivazione economica. E' importantissimo sottolineare che solo una piccola parte di donne che si macchiano di questi orrendi delitti sono affette, potremmo dire, da patologie mentali, che vanno dalla serie depressiva a quella paranoidea; per la maggior parte di loro si tratta, ovviamente, di disturbi della personalità causati da tutta una serie di motivi: economici, sociali, di ruolo, psicologici, ecc. Oggi chiaramente si vive nel rispetto dell'infanzia, ma la cultura del bambino con molta difficoltà riesce ad affermarsi. Giuridicamente parlando, qualcosa viene fatto attraverso le norme per tutelare l'infanzia, ma nonostante tutto, viviamo continuamente episodi cruenti di violenza e di morte. Nel nostro Codice Penale gli art. 575(12) ,577(13) e 578(14) sono solo un piccolo passo avanti ma non esiste legge e non esiste supporto psicologico che li possa tutelare dai loro demoni interiori che si scatenano all'indomani del fatto sanguinoso e la situazione "si complica" nel momento in cui le donne ritornano in seno alla famiglia. Dopo un primo atteggiamento di protezione e collaborazione incondizionata, spesso comincia a serpeggiare la diffidenza e la paura che la madre possa essere recidiva. Il reinserimento sociale è infatti estremamente difficile e lo stigma che caratterizza una donna sarà tale fino alla sua morto.

III.
La sopravvivenza è un diritto dell'infanzia sancito dalla Convenzione di New York dei Diritti del fanciullo(15), ratificata(16) anche dallo stato italiano. Sono circa 350 ogni anno i bambini abbandonati e ritrovati ancora in vita nel nostro Paese. Per tutti gli altri meno fortunati, gettati nei cassonetti o in altri luoghi e che non vengono salvati, non ci sono dati statistici. Le madri che compiono questi gesti sono spesso donne sole, abbandonate, povere. La grande maggioranza sono immigrate senza lavoro e con la paura di perderlo se hanno un figlio. Clandestine intrappolate nel mondo della prostituzione, tossicodipendenti o con problemi psichici. Ci sono, pure se in numero minore, anche ragazze che conducono una vita apparentemente normale, ma che vivono la gravidanza come una colpa, una vergogna da tenere nascosta alla famiglia. In genere è solo dopo che la madre ha avuto un’emorragia o soffre di una certa complicanza medica che si viene a conoscenza di questi bambini. Spesso, infatti, i bambini sono deboli a causa di parti difficili e non piangono. Dunque se non si sente rumore è difficile che qualcuno apra il coperchio di un cassonetto per guardare cosa contiene. Prendono il nome di cassonetto per la vita, culla termica, culla per la vita, culle contro l’abbandono dei neonati in strada, culle “salvabebè”, sono speciali culle che permettono alle mamme di lasciare i loro piccoli nati, conservando l’anonimato e senza bisogno di fornire spiegazioni. Si tratta di un’iniziativa che è nata a Amburgo e che porta il nome di Babyklappe, cresciuta in Ungheria e che ora arriva in Italia. In Austria, in Germania, dove oggi sono presenti 77 unità e in Svizzera, esperienze simili sono state messe in azione vicino alle porte degli ospedali e sono già una realtà con successo presso gli ospedali(17).
Tuttavia, se è vero che iniziative di questo tipo sono necessarie per tutelare la salute e la sopravvivenza del nascituro, è vero anche che non tutelano la donna. Anche se queste mamme non intendono riconoscere il proprio nato avrebbero comunque diritto di partorire in assoluta segretezza anche all’interno ospedali e nelle altre strutture sanitarie dove possono essere seguite dal punto di vista medico come tutte le altre partorienti, e dove al neonato possono essere assicurate le cure necessarie. Ovviamente la ruota costituisce l’ultima spiaggia per salvare il bambino. Si tratta di offrire un ultimo salvagente da lanciare a madri disperatamente fragili, che non hanno il coraggio di avvicinare, in nessun modo, le istituzioni e che si disfarebbero del piccolo, esponendolo a rischi tremendi o alla morte. Si dovrebbe pensare ad essa come l’unica chance per salvare anche i bambini di mamme che per drammatici ed estremi motivi personali possono essere contrarie a qualsiasi contatto con i volontari e con i sanitari. La ruota può essere un discorso doloroso da affrontare ma lo è ancor più trovare una manina nella ruota degli ingranaggi di un tritarifiuti. La costruzione di una Culla per la Vita in ogni città non è solo una questione di aiuto sociale essa trova la sua ragion d’essere anche in un vademecum giuridico dato che la vita è un bene prezioso, indisponibile e inviolabile secondo la legge naturale e il diritto positivo, confermato dalla nostra Costituzione e da altri testi legislativi interni ed internazionali(18).

Come abbiamo già detto sopra la ruota costituisce solo l’ultima spiaggia per salvare il bambino dato che in Italia esiste da tempo una legge che permette a qualsiasi donna di recarsi in ospedale per mettere al mondo un figlio in completo anonimato, senza nessun obbligo di riconoscere il neonato. Il problema è che intorno a questa legge c'è troppa ignoranza. Se ci fosse più informazione su questa possibilità, molte donne che non sono disposte ad accogliere il neonato sceglierebbero di partorire in condizioni igieniche sicure e con una buona assistenza medica. Questa sarebbe una garanzia non solo per la loro salute ma anche per la vita del neonato che, lasciato alle cure dei sanitari e all'assistenza dello Stato, potrebbe trovare in tempi brevi una famiglia pronta ad accoglierlo con tutto l'amore e l'attenzione che merita. In questo modo poi la madre non correrebbe nemmeno il rischio di essere incriminata per abbandono o peggio per omicidio; purtroppo però molte donne la ignorano.



Note:
(1) In Italia è possibile partorire in ospedale in assoluto anonimato, ricevendo tutte le cure necessarie per sè e per il nascituro, ottenendo di non comparire sui documenti del neonato e di mantenere occulta la propria identità, questo diritto vale anche per le donne extracomunitarie clandestine ed è sancito dall'art. 70 del R.D. n 1238/1939, modificato dalla L. 127/97, art. 2 comma 1 e ulteriormente ribadito nell.art. 30 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
(2) La Ruota era un meccanismo “a torno”, ossia rotondo e girevole, a forma di cilindro e diviso in due parti: una rivolta verso la strada e l’altra verso l’abitazione del custode dei trovatelli; ambedue le parti erano riparate da uno sportello.Sull’esterno, a fianco della Ruota, c’era una campanella che serviva per richiamare l’attenzione del custode. Inoltre c’era un “foro praticato nel muro a guisa della Posta delle Lettere”, “con suo sportello con chiave all’interno” che serviva “per ricevere le Carte e le oblazioni spontanee de’ Benefattori”
(3) Alla fine del secolo XII, nell'Ospedale dei Canonici di Marsiglia iniziò a funzionare la prima “ruota”, e precisamente nel 1188, seguita poco dopo da quella di Aix en Provence e di Tolone.
(4) Nel periodo compreso tra il 1812 e il 1822, era  chiamato “portinaio”, “custode” e “condottiero dei trovatelli”.I tre termini con cui veniva indicato l’addetto alla Ruota, chiariscono i suoi compiti: come “portiere” doveva ritirare il neonato dalla Ruota, come “custode” doveva averne cura e portarlo a battezzare, come “condottiero” doveva condurlo al brefotrofio di Senigallia. Non abbiamo documenti che ci dicano con precisione quale compenso ricevesse per queste mansioni, oltre a quello di godere dell’alloggio gratuito della casa in cui era collocata la Ruota.
(5) Articolo n.29: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.”La stesura del primo comma rappresenta un capolavoro di filosofia del diritto. Solo grazie alla sua concisa perfezione le spinte violente, miranti a dissolvere la famiglia, sono state contenute senza danni. Ogni parola è ottimamente inserita in un contesto armoniosamente perfetto. Vediamo come:1) "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia": significa che tali diritti non possono essere stabiliti per legge, né attribuiti dalla Stato. Essi esistono prima della costituzione di una comunità o di qualsiasi ordinamento giuridico, poiché sono connaturati all'essenza umana. Vale perciò lo stesso discorso fatto per i diritti inviolabili della persona, poiché se l'individuo è l'atomo della società, la famiglia è il nucleo formato da due atomi compatibili che la rende materia vivente e generante. Lo Stato nasce e vive solo grazie alla preesistenza della persona e della famiglia; deve essere perciò al servizio della persona e della famiglia.2) "...famiglia come società naturale...": lo svolgimento della vita dell'essere umano prevede il compimento di fasi biologiche e psicologiche previste dalla sua natura, come: la nascita da una madre fecondata dal seme di un padre; lo svezzamento e l'educazione, che in condizioni normali sono garantiti dai genitori; lo sviluppo della personalità che permette l'accumulazione di un patrimonio di esperienze, conoscenze e proprietà; la riproduzione della specie attraverso l'unione tra maschio e femmina, finalizzata alla trasmissione del patrimonio (dalla radice latina "pater"= padre)attraverso il matrimonio (dal latino "mater"= madre); l'invecchiamento con il sostegno solidale dei figli, e la morte con la dignità delle esequie, che rappresentano la misura del grado di civiltà raggiunto.La famiglia è definita come una società, cioè un connubio tra soggetti diversi connotato da unità di intenti e di scopi.La società-famiglia è detta naturale, cioè frutto dello sviluppo della vita umana nell'accezione del termine "natura", derivato dal latino "nascor", cioè nascere: natura significa perciò "in nascita, in fase di compimento verso il suo fine"3) "...fondata sul matrimonio.": La famiglia della quale si riconoscono i diritti, inviolabili, è fondata sul matrimonio. Come sopra si è detto, tale termine implica la presenza di una potenziale madre, per dare luogo alla maternità; lo scopo è quello di trasferire, con la paternità, la vita, la sapienza, la ricchezza, lo spirito. Il matrimonio non è un contratto, come talvolta si crede, ma è un'istituzione umana presociale. I suoi aspetti possono essere regolati da norme di contenuto contrattuale, ma non è un contratto per il fatto che l'unione di un uomo e una donna in una famiglia non è frutto del semplice raggiungimento di un accordo consensuale: esso è un "coniugio", cioè la congiunzione spirituale e carnale di due individui che danno origine a un'entità singola. Il temine coppia non è appropriato per gli esseri umani, essendolo molto più per gli animali; per gli esseri umani, che sono molto più che semplici bestie, si parla di "coniugio" (in latino) o, appunto, di matrimonio. I diritti della famiglia, essendo preesistenti allo Stato, possono essere riconosciuti anche alle"famiglie di fatto", cioè quelle famiglie dove il matrimonio è esistente ma non formalizzato da un punto di vista burocratico (per deliberata scelta oppure per impedimenti temporanei o permanenti); queste famiglie possono essere riconosciute solo grazie all'esistenza della prole, frutto dell'unione "more uxorio" tra uomo/maschio e donna/femmina, giacché la sola convivenza non basta a riconoscere l'esistenza di un matrimonio in assenza di un atto formale e solenne che ne certifichi il carattere perdurante e stabile.Viceversa, proprio per il fatto che non si tratta di diritti positivi, cioè posti dalla legge, né di diritti attribuibili dallo Stato, è del tutto inappropriato richiedere il riconoscimento di diritti di natura analoga o simile a quelli dell'istituto matrimoniale per quelle unioni, convivenze o società di persone aventi caratteristiche diverse da quelle specifiche e caratteristiche dei coniugi. Le relazioni omosessuali non possono pertanto rilevare ai fini dello Stato, poiché questo tiene in considerazione la famiglia solo per il fatto che essa svolge una funzione irrinunciabile quale quella della perpetuazione della società stessa.Lo Stato non riconosce diritti inerenti la sfera sentimentale, romantica, affettiva o delle preferenze sessuali, né di qualsiasi altro tipo di preferenza nei comportamenti umani; lo Stato riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, per i motivi sopra spiegati, e non ha interesse ad estendere tali tutele senza che ne sussista il motivo.Il secondo comma sancisce l'eguaglianza tra i coniugi, ponendo fine all'istituto del capofamiglia che aveva senso fino a quando il maschio era l'unico a poter fornire il sostentamento necessario, ed evidenzia la necessità di garantire al massimo l'unità familiare, riconoscendo in questa un elemento imprescindibile per lo sviluppo sano della vita civile ordinata e per la coesione sociale.:
(6) Matrimonio: Atto giuridico solenne, da celebrare in presenza di testimoni e secondo precise norme per la sua validità, mediante il quale un uomo/maschio e una donna/femmina decidono consensualmente e liberamente di mettere in comune le reciproche esistenze con lo scopo, almeno potenziale, di generare una famiglia, della quale essi sono il nucleo.Esistono due tipi di matrimonio riconosciuti dall'ordinamento italiano: il matrimonio civile, celebrato presso la sede municipale o in presenza di un incaricato del Municipio, ha nella dissolubilità mediante il divorzio la sua unica peculiarità che lo differenzia dal matrimonio concordatario; il matrimonio concordatario, che si celebra in Chiesa nell'ambito di una cerimonia religiosa, è il rito previsto dalla religione cristiana cattolica ed è indissolubile nella sua dimensione sacramentale, fatti salvi rari casi speciali previsti dal diritto canonico e di competenza del tribunale ecclesiastico. Gli effetti civili che anche questo produce, in virtù delle norme concordatarie, sono invece gli stessi del matrimonio civile e, per questo, possono cessare in seguito a una sentenza di divorzio.
(7) Buona parte della legislazione penale italiana è rimasta per lungo tempo legata al nome del guardasigilli Alfredo Rocco. Se fino a qualche anno fa l'espressione "Codice Rocco" sintetizzava l'elaborazione normativa del '30 in materia penale, comprendendo, oltre al codice penale, il codice di procedura penale e la riforma dell'ordinamento penitenziario, oggi, a seguito delle modifiche intervenute nel 1974 nel settore penitenziario e nel 1989 nel codice di rito, con tale dizione ci si riferisce al solo codice penale.Affiancando al termine codice il nome del guardasigilli del 1930 si finisce inevitabilmente con il caricare la parola "codice" di puntuali riferimenti storici e ideologici, richiamando un periodo particolare della storia di questo paese.Il Codice Rocco, entrato in vigore in pieno regime fascista, è vigente nel nostro paese da quasi settant'anni. Le riforme intervenute sino ad oggi, parziali, ma incisive, ne hanno mitigato le componenti più spiccatamente autoritarie; un'opera di potatura e di innesto che ne ha garantito la sopravvivenza, ma che non ha potuto certo rendere le specificità di questo codice meno stridenti rispetto all'attuale ordinamento costituzionale e agli odierni orientamenti di politica criminale.
(8) Il reato è un fatto umano, sia commissivo che omissivo, al quale l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale in ragione del fatto che tale comportamento sia stato definito come antigiuridico in quanto costituisce una offesa ad un bene giuridico o un'insieme di beni giuridici ( che possono essere beni di natura patrimoniale o anche non patrimoniali ) tutelati dall'ordinamento da una apposita norma incriminatrice.
(9) L'uccisione volontaria di un figlio costituisce un infanticidio solo se la vittima è un neonato, altrimenti si tratta di figlicidio. La legge impone una netta distinzione tra i due reati, anche nelle motivazioni e nelle conseguenze penali: il primo è punito con la reclusione dai 4 ai 12 anni (art. 578 del codice penale), il secondo con l'ergastolo (art. 577). Fatti del genere sono sempre accaduti, si commenta. Ma adesso presentano caratteristiche diverse, e gli infanticidi sono assai diminuiti; mentre sono recentemente aumentate le uccisioni di bambini non neonati da parte delle madri.
(10) La capacità di intendere e di volere richiesta dall’art. 85 cp è definita idoneità del soggetto a conoscere, comprendere e discernere i motivi della propria condotta, valutandone le conseguenze, e attitudine a determinarsi in modo autonomo, scegliendo la condotta adatta al motivo che appare più ragionevole6. Dunque, “intendere” come idoneità del soggetto a rendersi conto del valore della proprie azioni, ma anche rappresentarsi la realtà in cui si muove così come essa è, senza distorsioni; “volere” come facoltà di volere ciò che in maniera autonoma si giudica doversi fare.
(11) P. Barbetta, Le radici culturali della diagnosi, pag,21/22, Meltemi, 2003.
(12) Art. 575 c.p. – Omicidio: Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
(13) Art. 577 c.p. - Altre circostanze aggravanti – Ergastolo:Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso: 1) contro l'ascendente o il discendente; 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3) con premeditazione; 4) con concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61. La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta.
(14) L’art. 578 del codice penale, che prevedeva l’infanticidio per causa di onore, è stato così modificato dalla legge 5 agosto 1981 n. 442, sotto la rubrica di Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale: “La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da 4 a 12 anni “.
Trattasi di un delitto contro la vita, ma diverso dall’omicidio, costituito dai seguenti elementi:
— l’intenzione di uccidere;
— l’avere agito in condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto;
— l’avere usato mezzi idonei a produrre la morte del neonato o del feto;
— l’essersi verificata la morte del prodotto del concepimento in conseguenza dei mezzi adoperati. Si distinguono due forme:
a) l’infanticidio, propriamente detto, che consiste nell’uccisione del neonato immediatamente dopo il parto;
b) il feticidio, impropriamente detto perché il prodotto nascente non è più feto bensì è già persona, che consiste nel sopprimere il feto durante il parto, prima che egli abbia iniziato la vita extrauterina.
Il soggetto attivo è soltanto la madre, che uccide il figlio appena nato o mentre sta nascendo, perciò si tratta di un reato esclusivo o proprio, che non può essere commesso da altre persone, per esempio, un prossimo congiunto o l’amante della donna, che risponderebbe di omicidio comune.
L’elemento psicologico richiede un dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà della madre di sopprimere il proprio neonato o il proprio feto nascente, essendo consapevole di trovarsi in una condizione di abbandono materiale e morale.
Il fatto materiale si estrinseca con una condotta commissiva od omissiva e con l’impiego di mezzi idonei, che possono essere di varia natura, come diremo in seguito.
La consumazione del delitto coincide con la morte del feto nascente o del neonato.
Rispetto all’infanticidio, che è la forma più comune di soppressione dolosa del prodotto di concepimento, il feticidio è un evento raro e limitato a quei casi in cui la madre uccida il feto appena questi ha disimpegnato la testa, mediante traumi inferti al cranio o con la costrizione esercitata sul collo, prima che sia completata la sua espulsione.
In pratica, ai fini del delitto di feticidio, uccidere il feto durante il parto significa sopprimere la vita del prodotto di concepimento dal momento in cui egli ha iniziato la sua progressione nei genitali materni, momento che si fa coincidere con la rottura del sacco delle acque, allorquando cessa il periodo dilatante del parto e comincia il periodo espulsivo vero e proprio.
Per l’infanticidio, invece, occorre che l’uccisione avvenga Immediatamente dopo il parto,espressione da intendersi non letteralmente bensì in rapporto alle circostanze del fatto.
Di solito, la madre cerca di liberarsi subito del figlio, ma può accadere che essa, rimasta priva di sensi, a seguito del travaglio del parto, uccida il neonato qualche tempo dopo la sua espulsione, appena ripresa la conoscenza. E il caso di avvertire che l’immediatezza riguarda l’azione, non già l’evento, perciò sussiste l’infanticidio anche quando la morte del neonato accada a distanza di tempo dalla nascita, se questi, chiuso appena partorito in uno spazio confinato, venga a morte più tardi per asfissia lenta. Il cpv. dell’art. 578 regola il concorso di persone nel reato, distinguendo due ipotesi:
a) coloro che concorrono nel fatto si applica la reclusione non inferiore ad anni 21, pena identica a quella comminata per l’omicidio doloso comune;
b) per coloro che hanno agito allo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi, che nel minimo può scendere a 7 anni di reclusione. Il diverso trattamento è basato sulla cooperazione prestata alla infanticida, secondo che il concorrente abbia agito disinteressatamente per favorire la madre in stato di abbandono, ovvero abbia concorso per un motivo diverso, ad esempio, a scopo di lucro.
All’infanticidio non si applicano le circostanze aggravanti stabilite dall’art. 61 c.p. (motivi abietti o futili, sevizie o crudelà, infante privo di difesa) e ciò per espressa disposizione della legge. Non si applicano neppure quelle speciali contemplate dagli articoli 576 e 577 c.p., perché l’infanticidio è un delitto autonomo rispetto all’omicidio. Nulla osta, invece, alla concessione delle attenuanti comuni e generiche, che siano compatibili con la fattispecie delittuosa in esame.
L’infanticidio può concorrere col delitto di soppressione o di occultamento del cadavere del neonato (art. 411 e 412).
Le condizioni di abbandono. — La legge subordina l’esistenza del delitto di infanticidio alle condizioni di abbandono materiale e morale, che abbiamo avuto una incidenza determinante nella commissione del fatto da parte della madre.
La dottrina non ha ancora precisato con esattezza in che consista questo stato di abbandono,<che taluni considerano un “presupposto del reato e che rappresenta comunque una fattispecie soggettiva ed oggettiva necessaria all’esistenza del reato stesso.
Secondo il significato letterale e comune del termine, l’espressione “abbandono” dovrebbe indicare lo stato della persona lasciata sola, priva di aiuto, in solitudine materiale e spirituale, in balia di se stessa, bisognosa di soccorso e di assistenza, in situazioni rese drammatiche dalla gestazione in atto. Occorre che al momento del fatto coesistano le condizioni di abbandono morale e di abbandono materiale, qualunque ne sia stata la causa, poiché entrambe debbono concorrere a determinare la condotta della partoriente; e ciò a prescindere dalla responsabilità eventuale di chi abbia causato lo stato di abbandono mediante azioni od omissioni che contrastino con l’obbligo della custodia, dell’assistenza e della cura.
Nozione di feto e di neonato.
Per feto, nel significato improprio adoperato dal codice penale, si intende il prodotto del concepimento che sta nascendo, dal momento in cui ha iniziato suo distacco dall’utero fino a quando si è completata la sua espulsione dal corpo della madre. – Per l’Ostetricia il prodotto di concepimento comincia ad essere feto quando assume forma umana, dal terzo mese di vita intrauterina in poi 
Per neonato s’intende il nato di recente, vivo, vitale o non vitale, che abbia raggiunto un sufficiente grado di sviluppo. La legge penale non fa differenza tra prodotti gravidici vitali o non vitali, ma in pratica l’infanticidio riguarda prodotti partoriti spontaneamente dopo il 6°mese di vita intrauterina. Si considera neonato l’essere umano completamente espulso, anchese ancora unito alla madre dal cordone ombelicale.
La nascita consiste nella separazione completa del prodotto di concepimento del corpo materno, avvenuta mediante l’espulsione naturale o l’estrazione artificiale. - La nascita è un evento fisico legato ai fattori meccanici e dinamici del parto, che tale si considera indipendentemente dal fatto che il neonato sia partorito vivo o morto. Nascere vivo è presupposto del delitto d’infanticidio e, come vedremo in seguito, è condizione necessaria per l’acquisto della capacità giuridica; tale condizione non occorre invece ai fini dello stato civile, che registra anche i nati morti, dei quali è fatto obbligo di dichiarare la nascita.
Vitalità del neonato. — La vitalità è un requisito che la legge non esige per l’esistenza del delitto d’infanticidio.
La vitalità (vitae habilitas) è l’attitudine del nato al proseguimento della vita autonoma, ossia la capacità di continuare da solo a vivere dopo che è stata interrotta ogni sua connessione con l’organismo materno. Questa attitudine è acquisita dal prodotto del concepimento quand’esso ha raggiunto uno sviluppo somatico e strutturale da consentire la continuazione della vita indipendente. La mancanza di vitalità è determinata da:
a) cause cronologiche, quando il feto ha una immaturità complessiva non avendo superato la 28^ settimana di gestazione;
b) cause teratologiche, che risiedono in malformazioni o in arresti di sviluppo di uno o più organi essenziali per la prosecuzione della vita extrauterina;
c) cause patologiche, rappresentate da malattie congenite del neonato. Fermo restando che è infanticidio anche la soppressione di un neonato non vitale (equiparabile alla uccisione di un moribondo) tuttavia non si possono trascurare le indagini sulla vitalità poiché, dovendosi accertare la causa di morte del neonato, tale causa potrebbe risiedere nella mancanza di vitalità; inoltre di questa mancanza terrà conto il giudice nell’irrogazione della pena, non essendovi dubbio che l’uccisione di un neonato non vitale attenua la gravità del reato sotto l’aspetto del minore danno sociale.
_ La maturità fetale o vitalità cronologica, si desume dal grado di sviluppo corporeo raggiunto dal prodotto del concepimento (lunghezza, peso, nuclei di ossificazione dell’epifisi inferiore del femore [n. di Béclard], sviluppo degli organi interni).
_ L’immaturità fetale è dovuta a cause varie ed è di varia specie, onde si distinguono:
a,) i prematuri sani, espulsi prima del termine fisiologico ma dopo il sesto mese, che sono normali e conformati secondo I’età intrauterina però hanno uno sviluppo ancora incompleto e una vitalità incerta;
b) i prematuri deboli, nati anzitempo a causa di malattie materne o fetali o miste (es.:presentazioni anomale, placenta previa, gestosi, malformazioni o malattie congenitefetali), la cui diagnosi di sopravvivenza dipende dal grado dell’immaturità e dalla causache l’ha determinata.
c) i nati a termine immaturi, che sono meno sviluppati perché malati o imperfetti oppure sono più piccoli per cause costituzionali o ignote, i quali, come i precedenti, hanno una vitalità condizionata all’entità e alla natura del loro stato patologico.
(15) La Convenzione sui diritti dell’Infanzia è stata adottata a New York il 20 novembre 1989. Il testo altro non è che il punto d’arrivo di un lungo processo storico che era iniziato nel 1923 e che portò l’anno successivo alla Dichiarazione sui diritti dei bambini, quella che più comunemente viene ricordata come “Dichiarazione di Ginevra”.
Una più completa dichiarazione fu approvata nel 1959 dalle Nazioni Unite. La Convenzione di New York è invece entrata in vigore nel 1990, ratificata subito da 20 Paesi. È successivamente divenuta legge dello Stato Italiano (il 27 maggio 1991). Un aspetto molto importante, da non dimenticare mai, è che la Convenzione sui diritti dell’infanzia è stata approvata praticamente in tutti i Paesi del mondo ad esclusione di Oman, Somalia, Isole Cook e Emirati Arabi Uniti. Svizzera e Stati Uniti, invece, hanno soltanto firmato, ma non ratificato la Convenzione. Il documento rappresenta un vero e proprio programma che impegna tutti gli Stati a favorire la costruzione di un sistema globale di protezione e sviluppo per i minori di ogni parte del mondo. 
(16) Con la legge n. 176 del 27 maggio del 1991 l’Italia ha ratificato con quest’atto formalmente e reso esecutiva la Convenzione, impegnandosi ad adeguare la propria legislazione al sistema di valori su cui la Convenzione si radica e ai principi fondamentali di cui è intessuta, ma anche il riconoscimento che la trasformazione dei diritti dell’infanzia da enunciazioni di principio ad atti concreti presuppone un’operazione culturale, progettuale e operativa, che impegna tutti i settori e tutte le aree disciplinari: dalla sanità all’assistenza, dal sistema giudiziario a quello formativo. La scelta successiva di ratificare, con la Legge 20/3/2003, n.77, la Convenzione europea di Strasburgo del 1996, costituisce un importante segnale della volontà del legislatore di adeguarsi ai valori e ai principi espressi nella Convenzione ONU. Quindi da un riconoscimento formale di diritti si passa alla promozione degli stessi, rendendone possibile il concreto esercizio. La legge afferma che al minore («purché considerato dalla legge nazionale come avente un sufficiente discernimento») deve essere riconosciuta una serie di diritti.
(17) Le moderne culle-incubatrici sono posizionate negli ospedali e possono essere aperte sia dall’interno che dall’esterno. Le madri posizionano il bambino all’interno della culla riscaldata e possono lasciarlo al sicuro, consapevoli che i sensori di calore avviseranno un medico pronto a rendersi conto della presenza. Si tratta di pensare alla realizzazione di quelle che una volta erano dette “Ruote degli Innocenti”, realtà in uso fino a due secoli fa all’entrata di conventi ed istituti per neonati abbandonati, così da offrire alle madri disgraziate la possibilità di abbandonare il neonato accanto a strutture che possono occuparsene. Si propongono infatti ceste riscaldate delle dimensioni interne di 100 x 60 x 80, dotate di sensori, collegate ad un sistema di allarme sofisticatissimo in modo da intervenire sistematicamente, dove le partorienti possano lasciare i neonati in pieno anonimato quando non accettano di partorirli in reparto e poi affidarli ai servizi sociali. Sono già diversi gli ingegneri impegnati in progetti per la realizzazione di sportelli attrezzati in cui le donne possano lasciare il neonato in culle accoglienti piuttosto che nella desolazione di un cassonetto per i rifiuti. I sensori installati sono previsti in modo da assicurare alla persona che lascia il neonato un’elevata riservatezza. Sono stati progettati un temporizzatore, un sensore di evento chiusura dello sportello esterno, un sensore volumetrico attivato da oggetti in movimento, un sensore di rilevazione corpi caldi nel locale culla, un sensore sonoro, un sensore di controllo temperatura locale culla (max 30°C), una telecamera dotata di microfono posta all'interno dell'edificio, una lampada intermittente con cicalino all'interno dell'edificio e ad ulteriore garanzia una campanella meccanica da far suonare manualmente a discrezione della persona conferente. Da qui passerà subito dopo a un Ospedale del Servizio Sanitario Nazionale, per l’assistenza necessaria e perché sia subito avvertita l’Autorità giudiziaria.
La prima Culla, riaperta nel 1992 dal Movimento per la Vita è stata a Casale Monferrato con il nome di “Cassonetto per la Vita”, successivamente sono state costruite “Culle” ad Aosta, a Treviso, a Civitavecchia e, unica in tutto il Meridione, a Palermo.. Poi a Padova e prossimamente anche in altre località del territorio nazionale.
A Padova il movimento per la vita ha inaugurato la Culla per la Vita. La “culla” è stata collocata presso il SEEF (Servizi per l’età evolutiva e la famiglia). L’Ente, che ha come scopo primario la tutela dei minori, garantisce la presenza di operatori 24 ore al giorno per tutto l’anno, rendendolo così un luogo particolarmente adatto allo scopo. Per una coincidenza, la “culla” è nata vicino al luogo in cui in passato sorgeva la “ruota dei trovatelli”. Uno sportello esterno alla struttura permetterà di introdurre il bambino nella “culla e mantenuto a temperatura costante, garantendo il totale anonimato del “depositario” grazie all’assenza di rilevatori e telecamere. Tramite un impianto di segnalazione acustica e video che rileva la presenza del neonato, gli operatori potranno immediatamente attivarsi per il trasporto del piccolo in ospedale, seguito dall’affidamento alle autorità competenti. Il neonato può essere salvato assicurando un vero anonimato.
(18) 1) Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ONU, 1948 2) Dichiarazione dei Diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Uniti il 20 novembre 1959: “….Il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa un’adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita.” 3) Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, ONU, 20-11-1989, ratificata dall’Italia con legge del 27-05-1991, n. 176 e in applicazione della: - Legge 194/78, “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”: Art.1 “Lo Stato….riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali….promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.” Art.2: “ I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.”  - Legge 285/97, “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” - Legge 104/92, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” - Legge 184/83 Art. 11: “ […] Nel caso in cui non risulti l’esistenza dei genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore […], il Tribunale per i Minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità”. Art. 22: ”…il Tribunale dei Minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo” - DPR 396/2000 Art. 30: “La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata” - Legge 149/2001 Art. 1: “[…] Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono […], i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono […]” - Sentenza n. 58/95 della Procura della Repubblica: Tribunale di Casale Monferrato (Al), nella quale, fra le motivazioni per l’archiviazione dell’Esposto, presentato contro l’installazione della “Ruota degli Esposti” in quella città (la prima, nel 1992), si afferma che questo servizio sociale di accoglienza dei neonati a rischio di abbandono “può rappresentare l’extrema ratio in condizioni di assoluta ignoranza e disperazione ed evitare la commissione di gravi reati, di cui talora tratta la cronaca quotidiana” - Sentenza Corte costituzionale n. 171/94: “…qualunque donna partoriente, ancorché da elementi informali risulti trattasi di coniugata, può dichiarare di non voler essere nominata nell’atto di nascita…” - R.D.L. 8.5.1927, Art. 9, n. 798: E' rigorosamente vietato rivelare il nome della madre che non intende riconoscere il figlio e coloro che, per motivi d’ufficio, vengono a conoscenza del nome della madre, hanno il rigido divieto di rivelare tale conoscenza; in caso contrario, commettono reato nel rivelarlo (Artt. 163-177-622 del Codice penale).