Il delitto di falso documento informatico e l’esecuzione della convenzione di Budapest del 2001 di Pasquale Troncone (1)
Sommario:
1. - La risposta di politica criminale nel settore informatico e il mutamento delle prospettive tradizionali del diritto penale italiano. 2. - Il concetto di supporto materiale come elemento di qualificazione del documento. 3. - Il documento informatico quale requisito normativo dei delitti in materia di falso documentale. 4. - La sostanziale novità introdotta con la legge 18 marzo 2008, n. 48. 5. - Le esigenze di tutela della genuinità dei documenti informatici nella fase di aggiornamento tecnologico del sistema documentale pubblico.
1. - La risposta di politica criminale nel settore informatico e il mutamento delle prospettive tradizionali del diritto penale italiano.
Con la legge n. 48 del 18 marzo 2008 l’ordinamento giuridico italiano ha dato definitiva attuazione alla “Convention sur la cybercriminalitè” adottata a Budapest il 23 novembre 2001 per combattere il crimine nel settore dell’informatica e per prevenire i reati che si consumano attraverso l’uso della rete(2). La nuova legge ha in realtà recepito le ultime indicazioni dettate dalla Convenzione di Budapest, in particolare quelle rivolte alla dematerializzazione dei tradizionali supporti documentali.
Il tema della certezza delle situazioni giuridiche e dell’affidabilità del contenuto dichiarativo e certificativo degli atti nella società contemporanea rivela la debolezza dell’attuale quadro concettuale e normativo di riferimento, dal momento che il mezzo originariamente formato dal contesto costitutivo di un documento cartaceo si avvia lentamente ad essere sostituito da un complesso di dati informatici(3).
Con la sottoscrizione della Convenzione di Budapest i Paesi aderenti hanno cercato di perseguire un criterio di uniformità legislativa, ponendo in premessa una serie di definizioni normative e, dunque vincolanti, per la nuova materia. Prima di ogni altra cosa si è provveduto a definire il dato informatico con la lett. b) dell’art. 1, secondo cui: “l’espressione dati informatici designa qualsiasi rappresentazione di fatti, di informazioni o di concetti sotto una forma che si presta ad un trattamento informatico, ivi compresi un programma che faccia in modo che un sistema informatico esegua una funzione”.
Il mutamento di orizzonte appare radicale e suggerisce di adeguare la legislazione penale tradizionale alle esigenze poste dalle nuove sfide che presenta la modernità, soprattutto quando mutano linguaggi, mezzi e modalità di offesa, distanze tra soggetti ed oggetti, pur nella consapevolezza di conservare o forse semplicemente sforzarsi di aggiornare il modello teorico del diritto penale e le relative istanze di tutela(4).
Il settore delle tecnologie, caratterizzato da una rapidissima evoluzione, è quello che negli ultimi anni si segnala per il fatto di proporsi come punto di osservazione privilegiato di un diritto penale moderno(5). Il mondo dell’informatica, con la sua carica propulsiva verso l’innovazione, ha determinato un nuovo modo di concepire la condotta offensiva e la stessa dimensione spazio-temporale della lesione degli interessi tutelati, spostando l’attenzione e l’indagine speculativa del giurista dal piano dell’accertamento dell’offesa al piano della rilevanza del rischio(6).
Tuttavia la scienza penalistica non si trova soltanto di fronte ad un nuovo modo di vedere o di concepire il diritto, ma di fronte ad un nuovo modo di regolamentare situazioni giuridiche che diversamente dal passato si realizzano in condizioni diverse o con modalità, comportamenti e mezzi che appartengono esclusivamente alla modernità, ancora sconosciuta alla nostra legislazione codicistica. L’impianto culturale su cui nasce il codice penale italiano vigente è fermo nel tempo al contesto socio-economico del 1930, una società fondata sugli assetti di una economia di tipo rurale che lentamente si avvia ad acquisire capacità produttive nel settore dell’industria, ma comunque ben lontana dai profondi cambiamenti prodotti dall’evoluzione tecnica e tecnologica dei nostri giorni(7). Valga per tutti il fatto che il codice Rocco, in quello sforzo di dare completezza e determinatezza normativa al nuovo delitto di furto, nel comprensibile intento di conferire modernità al nuovo corpo delle leggi penali, avvertì la necessità di prevedere esplicitamente al secondo comma dell’art. 624 c.p.: “Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico”. Appare a tutti evidente quanto sia distante la modernità dell’energia elettrica dai prodotti tecnologici contemporanei.
Seppure lo sforzo di modernizzazione del settore legislativo penale compiuto attraverso la cospicua quantità di leggi speciali messe a punto in età repubblicana esprime la necessità di un costante e incessante adeguamento al rapido mutamento dei tempi, la struttura del complesso delle leggi penali sembra messa in crisi per l’incapacità di ritrovare un rigore sistematico che la sottragga a dubbi di tipo interpretativo.
Se ad esempio le norme penali che puniscono la truffa e il furto continuano a presidiare il patrimonio individuale, con l’avvento delle tecnologie informatiche, pur rimanendo invariato l’assetto e la finalità della tutela, ne mutano le modalità di realizzazione. Oggi, quegli stessi reati potrebbero essere consumati con una condotta immateriale attraverso la rete e, mutando anche la modalità di individuazione del soggetto agente, potrebbero essere commessi da una persona che utilizzando i dati personali di un’altra si presenti in rete sostituendosi a quella(8). La condotta attiva, definita dalla tradizionale teoria generale del reato come l’impiego dell’energia fisica volontariamente orientata alla realizzazione dell’evento, rischia oggi di essere ridotta alla semplice pressione del tasto di un computer che genera a sua volta un semplice impulso elettrico(9). L’effetto naturalmente è dirompente per tutta quella fascia di reati che si realizzano con una condotta vincolata e, dunque, con una tassativa modalità offensiva. Cosicché se la fattispecie incriminatrice continua a conservare il suo effetto punitivo potrebbe vedersi depotenziata in termini di effettività, se non si prendesse atto che i suoi elementi costitutivi, pur rimanendo nei canoni della tassativa legalità, devono essere semplicemente sottoposti ad un rigoroso aggiornamento.
Su questa direttrice si è mosso, infatti, il legislatore, non solo italiano(10), nel tentativo di ricondurre nell’alveo dei modelli di illecito tradizionali i fatti che in una nuova veste descrittiva presentano il medesimo disvalore. Non mancano naturalmente a tale proposito perplesse riflessioni intorno alla integrità del principio di stretta legalità in materia penale sotto il profilo del divieto di integrazione analogica del precetto, per cui l’itinerario intrapreso non poteva non essere quello della previsione di nuove norme incriminatrici(11).
Il nostro codice penale di derivazione liberale, fondato su istanze di tipo essenzialmente naturalistico, e solo eccezionalmente di tipo normativo, ci spinge ad osservare un mondo circostante fatto di cose concrete, afferrabili nella loro corporeità fisica, ma negli ultimi anni non possiamo che registrare la presenza di un vasto mondo “immateriale”, inafferrabile fisicamente, che tuttavia invoca le medesime garanzie di tutela dal settore della legislazione penale.
La dottrina penalistica non è stata sempre concorde nel ritenere auspicabile una radicale rivisitazione del sistema del diritto penale con la creazione di un “diritto penale dell’informatica” come sub-sistema normativo autonomo(12). Riteneva infatti a questo proposito Giuliano Marini che fosse sufficiente “uno “svecchiamento” di determinate categorie, imposto, del resto, dalle stesse regole ermeneutiche, se correttamente intese” per affrontare con rigore metodologico le novità che la tecnica proponeva al diritto ed in special modo al diritto penale(13). E continuava: “Respinta la singolare idea di un “diritto dell’informatica” (ed, in specie, di un “diritto penale dell’informatica”), va rilevato, anzitutto, che gran parte delle questioni sinora sollevate da taluni o non hanno seria consistenza o sono riducibili a problemi già presentatisi (e nemmeno recentemente) agli studiosi ed alla giurisprudenza” (14). A distanza di oltre venti anni da prese di posizione così nette si pone una questione di carattere metodologico per affrontare correttamente il tema delle nuove tecnologie in rapporto ai principi regolatori fondamentali della materia penale. Nel corso degli anni sono sopraggiunti impegni convenzionali sovranazionali, come la Convenzione di Budapest del 2001, che hanno imposto una rivisitazione dei principi tradizionali per effetto dell’introduzione nel sistema delle leggi italiane di fattispecie di reato del tutto nuove ed inedite nel panorama penalistico. Seppure il livello di attenzione ai principi fondamentali della materia penale è stato sempre molto alto, per effetto di aggiornamenti legislativi extra-penali talune disposizioni incriminatici dovevano essere necessariamente riformulate. Ciò è accaduto con la normativa di tipo amministrativo e civile che ha introdotto nel sistema aspetti peculiari, si pensi soltanto alla diversa tipologia degli atti documentali e alla firma elettronica. Cambiando l’oggetto materiale del fatto, mutano le modalità di aggressione e, per non tradire il divieto di interpretazione analogica delle norme penali, è stato necessario sottolineare il nuovo carattere di disvalore della condotta.
Il risultato di innovazione normativa poteva essere raggiunto percorrendo due diverse strade: creare un sottosistema replicando le ipotesi di reato con i diversi elementi oggettivi del fatto tipico oppure inserire delle norme ad efficacia estensiva rendendo operative le preesistenti fattispecie incriminatrici. Si vedrà che la scelta è caduta sul secondo modello di intervento facendo ricorso alla capacità di adattamento del sistema attraverso le regole ermeneutiche proprie della materia penale.
Le vivaci prese di posizione a questo proposito sulla opportunità o meno di stabilire le coordinate di un nuovo sottosistema, piuttosto che innestare nella legislazione vigente norme a contenuto categoriale, richiamano la stagione del dibattito sul significato dei criteri di identificazione di un sistema ordinato. Non è soltanto una questione di ordine metodologico, come avvertiva il Pugliatti, ma, in ragione dei delicati meccanismi ancorati ai valori di riferimento della materia penale, è una questione culturale che risale alla logica del tecnicismo giuridico. L’esperienza giuridica resa diacronica dal convulso divenire della storia deve trovare il suo corretto equilibrio nell’impianto delle garanzie che assicurano l’integrità e finiscono per caratterizzare il fondamento del sistema penale(15). Pertanto, se in altri campi del diritto il ricorso a strumenti ermeneutici di ampia portata è utile a determinare l’estensione naturale della regola giuridica a casi del tutto nuovi, come quelli propri della innovazione tecnologica, in materia penale la limitazione del riconoscimento della species rispetto al genus rende inoperante l’opera di estensione della regola. Per queste ragioni, avendo escluso in premessa la possibilità di garantire tutela indipendente alla materia informatica attraverso un sistema autonomo e chiuso di norme giuridiche incriminatrici, era naturale il ricorso al rimedio di inserire talvolta nuove fattispecie, che in realtà riproducono un fatto già regolato secondo nuovi elementi di tipicità oggettiva, altre volte disposizioni normative con contenuto esclusivamente definitorio con il compito di ampliare la base applicativa di norme preesistenti i cui elementi di tipicità non potevano essere oggetto di estensione analogica.
In attesa di un complessivo riassetto della legislazione penale ed in particolare della disciplina legislativa dei delitti in materia di falso il risultato attuale rappresenta un opportuno punto di equilibrio tra il rispetto degli impegni normativi assunti in sede sovranazionale ed il rispetto dei principi informatori del sistema penale italiano che soprattutto esige l’osservanza del principio di determinatezza e precisione(16), senza cedere in alcun modo a bisogni di aggiornamento lessicale che costituirebbero soltanto un vulnus all’assetto delle garanzie del sistema(17). Per altro verso si sarebbe potuto fare ricorso ai mezzi dell’interpretazione teleologica per evitare di inserire nel sistema normativo circostanze con effetto novativo. Tuttavia anche lo strumento ermeneutico di tipo teleologico non sarebbe stato da solo in grado di assicurare in maniera esaustiva la tutela di fatti e circostanze assolutamente nuovi per il diritto. Se da un lato il bene giuridico potrebbe senza alcun dubbio orientare legittimamente l’interpretazione verso una prospettiva applicativa più ampia, tuttavia quando ad orientare la fattispecie astratta è un bene immateriale, come accade per i reati commessi con l’uso dell’informatica, il risultato non appare plausibile per l’impossibilità di assimilare in termini omogenei un bene privo i corporeità ad uno che si connota naturalisticamente per la sua esclusiva caratteristica di materialità sensibile. In relazione alla dimensione elastica delle espressioni letterali adoperate nel campo giuridico, ricorda il Pugliatti che la materia penale segue un rigore particolare al punto che il legislatore per timore di interventi impropri ha talvolta ritenuto di vincolare la lettura di talune disposizioni. Lo ha fatto ad esempio in materia di qualifica soggettiva del soggetto agente nelle ipotesi dei reati contro la pubblica amministrazione, allorché nel definire la qualifica soggettiva ha stabilito all’art. 357 c.p.: “Ai fini della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro….”(18).
Questa cautela non è stata seguita nel caso della definizione di documento utile alla qualificazione degli elementi descrittivi nei delitti di falso, anzi sono state le norme extra-penali di tipo civile e amministrativo, dettate dunque dall’esterno, a determinarne gli effetti in ambito penale.
2. - Il concetto di supporto materiale come elemento di qualificazione del documento.
Lo sviluppo della tecnologia impone a questo punto di rivisitare categorie e concetti che appartengono ormai alla tradizione del diritto e che non sempre ritrovano agevolmente le coordinate identificative nella realtà contemporanea. La sorte di essere travolti dal moderno è toccata al concetto di documento, inteso nella sua esteriorità materiale, che ha perso la sua veste tradizionale che lo identificava come tale, ossia caratterizzato da un supporto cartaceo e dalla forma scritta, per assumere un’apparenza costitutiva completamente diversa.
Secondo una definizione giuridica di carattere generale: “il documento è una cosa corporale, semplice o composta, idonea a scrivere, conservare, trasmettere, la rappresentazione descrittiva o emblematica o fonetica di una dato ente, giuridicamente rilevante” (19). Secondo, invece, una più puntuale definizione in campo penale il documento è: “ogni scritto, dovuto ad una persona che in esso si palesa, contenente l’esposizione di fatti o dichiarazioni di volontà” (20).
Appare del tutto evidente che non si ritiene sufficiente conferire ad un oggetto la qualificazione formale di documento per designare un atto significativo per il mondo del diritto, ma occorre aggiungere che tra i suoi elementi costitutivi formali non deve mancare la forma scritta, come carattere tipizzante il documento, e inoltre il suo contenuto deve racchiudere riferimenti a posizioni giuridiche soggettive rilevanti.
Occorre precisare che per la legislazione penale non tutti i documenti possono essere l’oggetto materiale su cui il diritto penale appunta la sua attenzione di tutela, ma soltanto quelli che assumono la qualificazione di “atti”, rinviando implicitamente in questo modo alle disposizioni contenute in altri settori disciplinari. Dispone infatti l’art. 2699 c.c.: “L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”. Per assumere rilevanza di documento in ambito penale occorre che l’atto: a) sia caratterizzato dalla forma scritta; b) sia riconoscibile nel suo autore; c) abbia un preciso contenuto, inteso nella esposizione di un fatto o in una precisa dichiarazione di volontà(21).
Peraltro, laddove la legge indica il profilo della categoria di appartenenza dell’atto, ossia il documento, ne fornisce allo stesso tempo indicazione della natura e della funzione che vanno individuate nel supporto corporale cartaceo e nella finalità di contenitore della dichiarazione resa da un soggetto rivestito della qualità di pubblico ufficiale.
Nel riconoscere rilevanza penale alle condotte di alterazione documentale, attraverso lo spettro delle diverse ipotesi di delitto di falsità in scrittura, il legislatore penale assicura la salvaguardia del diritto della generalità dei consociati a fare sicuro affidamento su quel documento, sia nella sua veste esteriore che nel suo contenuto dichiarativo, individuandone il carattere dell’offesa nella lesione della “fede pubblica documentale”. Peraltro, quel documento nella sua esteriorità materiale garantisce allo stesso tempo il contenuto della dichiarazione o dell’attestazione ivi contenuta e la finalità di prova della realtà rappresentata al suo interno, come dispone l’art. 2700 del codice civile: “L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso”.
Orbene, la categoria penalistica del delitto di falso con supporto cartaceo è stata da sempre oggetto di vivaci dispute e fondati rilievi critici da parte della dottrina a causa della indeterminatezza del referente di tutela, la fede pubblica, e della eccessiva frammentazione e disomogeneità delle diverse ipotesi di illecito si accompagnano in misura sempre più frequente tentativi di progressiva funzionalizzazione della ratio dell’incriminazione ad elementi estranei all’interesse tutelato(22). Tali ragioni dovrebbero indurre il legislatore a intraprendere una radicale rivisitazione concettuale e descrittiva dell’intera categoria dei delitti di falso che scontano anche il fatto di appartenere ad una delle più antiche e stratificate categorie di crimini contemplate dalla legge penale(23).
Dalla complessiva stesura del testo della varie norme incriminatrici sono evidenti due punti fermi: a) la legge penale assume quale elemento oggettivo materiale del fatto l’atto che sia un documento cartaceo; b) la legge penale interviene a tutelare con la sanzione soltanto atti che possono essere pubblici o privati, escludendo tutti gli altri atti che abbiano natura diversa, salvo una specifica identificazione per tipo.
Sotto altro profilo appare naturale che il legislatore intende assumere oggetto della tutela penale soltanto quei documenti che nella loro struttura dichiarativa esprimono una particolare rilevanza per il diritto, trascurando tutti gli altri atti che non si reputano di significativo valore in ordine alla certezza delle situazioni giuridiche ivi contenute. Tale affermazione di principio la si ricava indirettamente dalla rubrica del Capo III laddove è indicato “Della falsità in atti”.
La legge penale, peraltro, opera una decisa distinzione tra falsità ideologica e falsità materiale dell’atto, profilando un modello casistica di incriminazione che fa leva sulle diverse modalità della condotta. In questo modo le ipotesi di alterazione sono connotate sulla differenza tra la “non-genuinità” e la “non-veridicità” dell’atto. Per cui il falso materiale si consuma allorché il contenuto dell’atto non appare genuino, ossia integro nel suo contesto formale originario; mentre il falso ideologico allorché il contenuto dell’atto non è veridico, vale a dire non corrisponde alla esposizione del fatto o alla dichiarazione di volontà originariamente prodotta dal suo autore(24).
Si delinea in questo modo un diverso disvalore sia della condotta che dell’evento, sottolineato anche dalla diversa misura della pena stabilita per le singole ipotesi. Il falso ideologico attiene alla dichiarazione incorporata dal documento, dove il soggetto autore dichiarante attesta una realtà diversa da quella storicamente vera, determinando in questo modo una immutatio veri e pregiudicando sia la sua affidabilità nei confronti del destinatario della dichiarazione, sia lo stesso valore probatorio del documento(25). Il falso materiale, invece, è volto a tutelare l’autentica integrità della veste esteriore del documento cartaceo, all’interno del quale sono stati alterati materialmente taluni elementi che ne rappresentano il contenuto dichiarativo e costitutivo.
A prescindere dalla diversa tipologia di condotta che contraddistingue le due fattispecie di reato vi è un’ulteriore differenza che riguarda la qualifica soggettiva del soggetto agente e che si riflette sulla natura rivestita dall’atto. Ed infatti, l’atto può seguire un regime giuridico pubblicistico e rientrare negli atti tipici della funzione pubblica caratterizzandosi come “atto pubblico”; oppure conformarsi alla libertà delle forme dell’autonoma determinazione del privato ed assumere la qualifica di “atto o scrittura privata” (26). Peraltro il codice civile con l’art. 2702 c.c. attribuisce validità alla scrittura privata in riferimento alla natura giuridica ossia alla sua efficacia probatoria fino a querela di falso.
Se in tale prospettiva si inserisce la teoria dell’atto unicamente in funzione del falso documentale riferibile al supporto cartaceo, allorché muta il presupposto concreto con l’immaterialità del supporto, che non rende allo stesso modo evidente il contenuto e la forma esteriore, ci si chiede se le diverse tipologie dei delitti di falso siano da ritenere compatibili con un documento di natura informatica che è privo di un supporto materiale di riferimento.
Ecco dunque che il concetto di “immaterialità” irrompe sulla scena giuridica e diventa oggetto del diritto, richiamando l’attenzione sul quid novi sia del legislatore che dell’interprete(27). Da questo punto prendono avvio due distinte piste di ricerca giuridica. La prima è la tutela del sistema informatico e di tutti i dati che elabora e archivia; la seconda è rappresentata dalla fitta rete di relazioni tra gli interlocutori informatici i cui sistemi, superando i confini fisici dei territori nazionali e degli ordinamenti giuridici interni, compiono allo stesso modo operazioni di trattamento dei dati ricevuti e di archiviazione degli stessi(28). Il problema che deve trovare soluzione nella individuazione dell’oggetto di tutela e nello strumentario normativo di regolazione dei comportamenti è appunto la protezione della genuinità delle informazioni contenute nei supporti informatici e l’affidabilità dei criteri di correttezza con cui queste informazioni, che attribuiscono certezza ai diritti cui si riferiscono, devono essere trattate(29).
In una visione sistematica dell’ordinamento giuridico italiano non deve essere trascurato a questo proposito che il legislatore ha provveduto anche ad assicurare la protezione delle informazioni dall’attacco di interventi di manipolazione di dati. Oltre alle fattispecie di reato previste dal codice penale devono essere richiamate le norme penali contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ”Codice in materia di protezione dei dati personali”, definito sommariamente “codice della privacy” che all’art. 169 “Misure di sicurezza” prevede un reato contravvenzionale per colui che non adotta le necessarie misure di sicurezza per la protezione dei dati personali comuni e sensibili. Pur non essendo la sede naturale della materia non appare inutile evidenziare che la nuova legge amplia il catalogo di reati che possono essere imputati alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche stabilita dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Ebbene, la nuova norma pur recando in rubrica “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” non rinvia, incomprensibilmente e come sarebbe naturale, alla disposizione incriminatrice prevista sotto l’art. 167 “Trattamento illecito di dati” del codice della privacy.
3. - Il documento informatico quale requisito normativo dei delitti in materia di falso documentale.
La legislazione penale ha subito un primo impatto con il mondo immateriale in occasione del più importante intervento normativo in materia di reati informatici avvenuto con la legge 23 dicembre 1993 n. 547 che con l’art. 3 ha introdotto un art. 491-bis nel codice penale italiano che reca in rubrica la titolazione “Documenti informatici”: “Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente agli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli".
In realtà la norma è stata inserita nel capo “Della falsità in atti” appartenente al più ampio titolo “Dei delitti contro la fede pubblica”, per cui anche il documento informatico, oggetto immateriale nella sua concretezza, è divenuto obiettivo di falsificazione alla stessa stregua del supporto cartaceo che costituisce il contenitore materiale di un atto pubblico oppure di una scrittura privata(30).
La nozione tradizionale di documento non è più sufficiente a rappresentare in maniera totale la categoria dell’oggetto materiale della tutela penale nella quale entra a pieno titolo il “documento elettronico”, destinato a sostituire o ad affiancarsi al documento cartaceo in forma scritta(31). Si impone a questo punto di stabilire se il documento informatico possa essere annoverato come species di quello cartaceo o se si tratti di un oggetto sostanzialmente diverso dal primo che solo per analogia viene impropriamente ricondotto alla categoria tradizionale. Nel caso del documento elettronico si tratta di “oggetto di elaborazione automatica da parte dei moderni mezzi dell’informatica: sia essa o meno su supporti cartacei ovvero in “linguaggio” leggibile dall’uomo” (32), dunque di un oggetto del tutto diverso per elementi costitutivi e forma da quello noto al legislatore penale del 1930 e poi a quello del settore civile del 1942. Non solo, ma la sua specifica e puntuale individuazione concreta nonchè la sua qualificazione giuridica è stabilita unicamente da una precisa definizione legale e non da rilievi di carattere naturalistico. Per queste ragioni il concetto tipico di documento informatico assume il ruolo di un vero e proprio elemento normativo all’interno delle diverse fattispecie incriminatrici, per vero non soltanto appartenente alla categoria dei delitti contro la fede pubblica, di cui diviene uno degli oggetti materiali del reato(33). Le conseguenze di una tale collocazione tra gli elementi costitutivi della fattispecie astratta diventano particolarmente rilevanti(34). Ed infatti, se la qualificazione ha esclusiva natura normativa e non naturalistica assumono contorni molto più ampi gli effetti della disciplina dell’errore di cui all’art. 47 c.p. in cui dovesse incorrere il soggetto agente. Le ricadute non saranno limitate a valutare l’incidenza della disciplina dell’errore sul fatto ma coinvolgono anche quella dell’errore su legge extrapenale e, dunque, l’errore sul divieto(35).
Fin dalla sua introduzione l’art. 491-bis c.p. ha suscitato interesse per la nuova dimensione punitiva che assumeva il delitto di falso, una dimensione che, oltre a superare i contorni fisici del supporto contenitivo di un documento(36), proietta la sua effettività incriminatrice ben oltre i confini fisici del contesto spaziale tradizionale(37). I collegamenti tra i diversi fruitori delle informazioni offerte da internet e la indeterminatezza del numero di coloro che contemporaneamente finiscono per acquisire documenti informatici tende ad amplificare la potenzialità del mezzo offensivo. Peraltro i documenti in rete non offrono alcun garanzia sulla propria autenticità e provenienza, perché: “le informazioni tratte da una rete telematica sono per natura volatili e suscettibili di continua trasformazione e, a prescindere dalla ritualità della produzione, va esclusa la qualità di documento in una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all'originale e di riferibilità a un ben individuato momento” (38).
La disposizione normativa dell’art. 491-bis c.p. non ha posto soltanto questioni in ordine alla sua natura, se interpretativa estensiva del precedente quadro di incriminazione dei delitti di falso o integrativa novativa, ma propone un ulteriore spaccato esegetico che non può sfuggire a ulteriori e importanti valutazioni. La mancanza infatti del supporto materiale non sembra più rendere evidente la classica dicotomia tra falso ideologico e falso materiale, poiché l’alterazione immateriale del supporto informatico sembrerebbe risolversi allo stesso tempo in un falso ideologico e materiale, con la contemporanea configurabilità di entrambi i reati(39). Anzi a tale proposito viene evidenziato che: “la particolare strutturazione della norma limita la nozione del “falso” alla avvenuta alterazione del dato informativo contenuto nel documento informatico solo qualora vi sia o sia documentabile una alterazione del “supporto” contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria oltre che nei programmi specificamente destinati alla relativa elaborazione” (40). La difficoltà di tracciare con estrema puntualità la differenza tra falso ideologico e falsità materiale, in ossequio al vincolo di stretta legalità, richiama all’attenzione dell’interprete la mai sopita disputa dommatica oggetto delle trattazioni da parte della dottrina tradizionale sul tema del falso documentale(41). Allo stato, fino a quando la legislazione in materia di falso non sarà in grado di offrire un assetto più razionale e sintetico di quello attuale e fino a quando la esatta individuazione del bene giuridico non finirà per permeare in maniera coerente le diverse fattispecie, anche il tema della diversa qualificazione della natura dell’illecito non potrà ritrovare una sua pacifica identificazione(42).
La legge n. 547/93 è il punto di approdo di un lungo percorso cominciato nel 1984 con la presentazione del primo disegno di legge in materia di reati informatici, cui sono seguiti ben altri sei. In realtà soltanto dopo il varo della Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R (89)-9 del 9 settembre 1989 il legislatore italiano provvedeva a legiferare sulla materia. La cifra comune a tutti i disegni di legge, e poi all’atto legislativo vigente, è il fatto che si prevedono due distinti gruppi di reato: quelli commessi in danno di un sistema informatico e quelli commessi utilizzando come mezzo un sistema informatico. Per cui si affaccia all’attenzione della materia penale l’esigenza di tutelare gli interessi tradizionalmente protetti rispetto a nuove e moderne forme di aggressione che fanno esclusivamente leva sul particolare disvalore della condotta e soprattutto del mezzo che se ne rende strumento di realizzazione. Il problema non è di valore trascurabile, dal momento che l’innovazione del contenuto descrittivo del precetto, in punto di condotta, potrebbe far propendere per una ipotesi di entrata in vigore di una nuova incriminazione, con tutte le conseguenze relative alla verifica della disciplina della successione di norme nel tempo di cui all’art. 2 del codice penale.
Per tali ragioni la Suprema Corte è stata chiamata a valutare se l’art. 491-bis c.p. fosse da considerare una norma nuova, e pertanto l’incriminazione dei fatti pregressi alla sua entrata in vigore configurasse il ricorso (vietato) all’interpretazione analogica in materia penale, ovvero una norma che, seppure connotata di qualche importante profilo innovativo rispetto al mezzo adoperato per consumare un falso ideologico, in realtà si ponesse in perfetta continuità con la preesistente disciplina incriminatrice(43). Sgomberato il campo da dubbi circa la natura di interpretazione autentica della norma, la Corte conclude che: “malgrado le diversità strutturali che caratterizzano il documento informatico e la relativa condotta che lo attua, rispetto al documento scritto ed alla condotta che lo realizza, l’art. 491-bis c.p. non può definirsi innovativo per una ragione di carattere strettamente letterale” (44).
In questo caso la giurisprudenza sembra avallare l’opzione del legislatore, il quale avrebbe soltanto aggiornato il concetto di documento senza apportare alcuna modifica additiva all’impianto descrittivo dei precetti delle varie ipotesi di delitti di falso, lasciando tutto esattamente come in origine. Il preciso riscontro è fornito laddove si precisa che: “Per quanto concerne, poi, il profilo teorico della configurazione giuridica, in rapporto alla presenza o meno del supporto cartaceo, questa Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che l’archivio informatico di una Pubblica Amministrazione deve essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell’elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica, ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo” (45).
Da un punto di vista sistematico la norma non cessa però di suscitare interesse, soprattutto per la scelta di politica criminale seguita dal legislatore di sottoporre ad un semplice aggiornamento tecnologico una parte della materia dei delitti di falso inserita nel codice penale. In realtà, come già si è detto sopra, l’intervento normativo avrebbe potuto percorrere due diverse strategie per tenere conto delle rilevanti novità del settore informatico. Si sarebbe potuto immaginare un corpo autonomo di norme incriminatici volte a raccogliere l’intera categoria dei “computer crimes” oppure inserire nell’ambito dei titoli del codice penale, relativi alla tutela delle diverse categorie di reato, disposizioni che nel considerare gli strumenti informatici ne ampliassero la base di incriminazione.
Stabilire i confini di una nuova categoria imponeva, prima di ogni altra cosa, di delineare il carattere di un nuovo bene giuridico intorno al quale far ruotare le scelte selettive di incriminazione da parte del legislatore. In realtà non sono mancate prese di posizione in tal senso da parte della dottrina che auspica una rifondazione di tipo dommatico della categoria dei reati informatici, nel tentativo di conferire alla stessa un aspetto coerente e razionale(46).
Il legislatore ha preferito percorrere la seconda delle opzioni di intervento nella convinzione che l’assetto preesistente sarebbe stato soltanto aggiornato facendo riferimento al mezzo informatico ed evitando la duplicazione dei fatti incriminati, impedendo così anche di generare un diritto penale speciale per “tipo di autore” il c.d. cyber-criminale(47), rimanendo la punibilità ancorata saldamente alla responsabilità per il fatto.
Va opportunamente sottolineato che l’osservatorio del diritto comparato sugli ordinamenti stranieri fornisce utili elementi per stabilire che in questa materia i vari propositi di politica criminale, motivati e fondati sui diversi criteri di redazione legislativa delle norme e orientati nella differente dimensione teleologica, si presentano perfettamente conformi alla logica dei singoli ordinamenti giuridici nazionali(48). Talvolta il legislatore piega l’opzione normativa a scopi di tutela di un bene finale, come ad esempio il patrimonio o i diritti d’autore -secondo un criterio di tipo funzionalistico-, incriminando i delitti informatici in quanto mezzo di realizzazione dell’illecito; altre volte provvede ad incriminare direttamente e autonomamente condotte che sono tipiche del settore informatico, considerando quest’ultimo non come mezzo ma come precipua finalità di protezione(49).
Nel sistema del diritto penale italiano si è scelto di collocare il precetto costitutivo dell’art. 491-bis c.p. nell’ambito dei delitti contro la fede pubblica, facendo leva unicamente sul diverso elemento costitutivo dell’atto, vale a dire un documento che ha perso la connotazione di materialità del supporto cartaceo.
Tuttavia la vera novità della norma è rappresentata dalla definizione, non nuova all’ordinamento italiano come si vedrà in seguito, di documento informatico utile ai fini penali in ossequio al principio di tassatività: “per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli”.
Anche alla luce degli interventi giurisprudenziali va osservato che la nuova disposizione è servita a riproporre la questione dell’eccessiva frammentazione della legislazione penale in materia di falso che, oltre ad essere contenuta nel codice penale attraverso una eccessiva modulazione delle ipotesi incriminate, trova numerose altre fonti in atti legislativi che regolano settori ordinamentali diversi e che resistono a propositi di uniformità(50). Si pensi soltanto alle numerose ed eterogenee ipotesi stabilite in materia societaria e in quella bancaria(51).
4. - La sostanziale novità introdotta con la legge 18 marzo 2008, n. 48.
Dopo un lungo periodo segnato dall’attesa di tenere fede agli adempimenti normativi di fonti sovranazionali, soltanto negli ultimi giorni della XV Legislatura il Parlamento italiano ha ratificato la “Convention sur la cybercriminalitè” adottata a Budapest il 23 novembre 2001 con la legge n. 48 del 18 marzo 2008 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” (52), inserendo nel corredo della legislazione italiana nuove disposizioni penali che prevedono figure di reato finora inedite(53). In particolare la nuova legge ha apportato due significative modifiche proprio all’art. 491-bis c.p., sottolineando ancora una volta la mancanza di un profilo di coerenza sistematica che caratterizza la materia del falso nel settore informatico e soprattutto la stessa materia dei delitti di falso(54).
L’art. 3 della nuova legge è rivolto esclusivamente alla disciplina dei delitti di falso attraverso due distinte direttrici: una radicale rivisitazione lessicale della definizione di documento informatico stabilita all’art. 491-bis cp. e l’introduzione di una nuova fattispecie di reato con l’art. 495-bis c.p. rubricata come “Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri”.
L’art. 491-bis c.p. subisce una prima innovazione nel primo periodo del precetto ove si prevede l’inserimento delle parole “avente efficacia probatoria” dopo la parola “privato”, per cui la nuova disciplina è la seguente: “Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente agli atti pubblici e le scritture private".
Evidentemente la scelta normativa di limitare l’oggetto materiale del reato alla scrittura privata con veste qualificata sembra diretta a restringere l’area di punibilità dell’illecito, con l’esclusione di tutti gli atti di provenienza privata che non assolvono una funzione ulteriore relativa alla veste probatoria del documento(55). In effetti i criteri tipici di redazione dell’atto pubblico e la qualifica soggettiva posseduta da colui che redige l’atto, certificano indirettamente una precisa rilevanza del contenuto attestativo e della sua efficacia probatoria, diversamente dalla scrittura privata che potrebbe essere destinata a documentare una relazione intersoggettiva senza alcuna pretesa di vedersi riconosciuta una rilevanza esterna. In questo modo, il suo contenuto è privo di rilievo nei confronti della generalità dei consociati, in quanto il supporto che la contiene è privo di qualsivoglia idoneità ad assumere la veste di prova del suo contenuto. Sarà, comunque, la realtà e poi la prassi a stabilire la effettiva importanza di una tale limitazione applicativa che fa leva sulla qualificazione della natura dell’atto, atteso che dal testo del disegno di legge presentato alla camera dei deputati il 19 giugno 2007 l’inserimento della locuzione “avente efficacia probatoria” non era presente, mentre compare al Senato in via di approvazione definitiva.
La circostanza non è trascurabile, dal momento che nessuna norma che punisce il falso in scrittura privata contiene la precisazione della natura probatoria dell’atto. Si deve ritenere, secondo una linea esegetica che valorizzi il rigore sistematico del complessivo assetto delle incriminazioni, che la precisazione sia volta a sottolineare la particolare importanza che la legge conferisce al settore informatico, enfatizzando talvolta che anche la falsità del supporto rende privo di valore giuridico il suo contenuto. Ancora una volta viene segnata la particolare insidia di dover distinguere il falso materiale dal falso ideologico in materia di falsità documentale informatica.
In verità, l’innovazione legislativa relativa alla qualificazione della natura probatoria della scrittura privata, al di là della necessità o meno di renderla esplicita, conferma ancora una volta le ragioni di una riserva formulata in passato dalla dottrina(56). Si è ritenuto, infatti, che il voler porre l’accento sugli effetti probatori dell’atto si sia risolto in una inutile quanto inopportuna funzionalizzazione della rilevanza sul giudizio di valore dell’atto falso, del tutto superflua ai fini della configurabilità della fattispecie che lo punisce.
Probabilmente la ragione è semplicemente lessicale e va ricercata nella formulazione delle norme extra-penali, ed in particolare di quelle del codice civile e dei regolamenti della pubblica amministrazione, che inquadrano la scrittura privata secondo la disciplina dell’art. 2702 c.c., dove espressamente si pone in connessione la natura privata dell’atto con la sua efficacia probatoria.
La modifica più significativa apportata dalla nuova legge, tuttavia, è rappresentata dall’abrogazione del secondo periodo dell’art. 491-bis c.p., per cui sparisce la definizione penalistica di documento informatico che obiettivamente aveva creato non pochi dubbi interpretativi secondo una complessiva visione di unità dell’ordinamento legislativo. In realtà gli aspetti di seria perplessità derivavano dal fatto che con il DPR 10 novembre 1997, quindi a quattro anni di distanza dall’introduzione dell’art. 491-bis c.p., il legislatore aveva provveduto ad inserire nell’ordinamento legislativo italiano un’altra definizione di “Documento informatico” del tutto dissimile da quella del codice penale. Questo inconsulto legiferare, il cui rimedio poteva essere l’abrogazione espressa della vecchia definizione una volta inserita la nuova, aveva fatto convivere per oltre 10 anni due diverse definizioni normative di uno stesso oggetto che comunque non si giustificavano neppure per il fatto di appartenere a rami diversi dell’ordinamento giuridico italiano. Anzi, dal momento che la definizione della legge del 1997 era stata prevista nel regolamento che disciplina le procedure nell’ambito della pubblica amministrazione, laddove si trattava di valutare la genuinità di un atto pubblico proveniente da un ufficio pubblico, erano seri i rischi di rilevare un conflitto normativo tra disposizioni che regolavano lo stesso oggetto con due diverse definizioni. E’ anche vero che per il principio dell’unità dell’ordinamento era necessario la prioritaria valutazione della norma introdotta successivamente da fonte equiordinata. Tuttavia le riserve di legalità e di tassatività avrebbero effettivamente generato un conflitto tra norme, attesa la prevalenza di quella esistente in sede di legislazione penale. Opportuno, pertanto, appare l’intervento legislativo che ha eliminato qualsiasi sospetto di incertezza interpretativa.
La vera novità da salutare con favore è il fatto che esista una definizione univoca di documento informatico che conferma le esigenze sistematiche dell’ordinamento e non lascia spazio e margini al dubbio circa la sua qualificazione. Con l’art. 1 del DPR 513/97 viene stabilito, infatti, che per “Documento informatico” si deve intendere: “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
La prima evidente differenza che rileva è l’abrogazione di una descrizione normativa che conteneva al suo interno degli elementi tra loro fortemente eterogenei, con il rischio di ampliare a dismisura l’area di tutela dell’oggetto materiale. Erano insieme associati sia i dati che i programmi utili ad elaborarli, vale a dire sia il prodotto finale, l’unico che in realtà il legislatore aveva l’obiettivo di proteggere, che lo strumento informatico necessario a trattarlo, del tutto indifferente per una corretta definizione di supporto. Quindi confusione totale di concetti e profili di sicura equivocità sulle finalità dell’incriminazione.
Con la nuova disposizione sono salvaguardate le ragioni di coerenza del sistema delle leggi ma la soluzione normativa non sembra tuttavia risolvere i dubbi di contenuto che si erano manifestati anche sotto la vigenza della disposizione abrogata. Appariva invero ardita l’equiparazione sotto il profilo analogico del falso documentale al falso informatico in ragione della presunta unicità del concetto di supporto, anch’esso caratterizzato dalla pretesa assimilazione tra cartaceo e informatico. Il sospetto di una forzatura della qualificazione giuridica era già stato sottolineato dal Manna, il quale poneva opportunamente in luce che, se è pur vero che si possa procedere alla concreta scomponibilità del pensiero trasfuso e del suo supporto cartaceo, è obiettivamente arduo concepire la dissociabilità di una dichiarazione dal dato informatico(57). In altri termini mentre il documento cartaceo come contenitore espone sempre con evidenza percepibile il suo contenuto dichiarativo alla stregua di un fattore fisico, il dato informatico come contenitore espone il suo contenuto solo allorquando venga trattato elettronicamente ossia evidenziato in video o venga elaborato traendolo dalla memoria della banca dati. Diversamente la dichiarazione resta intimamente legata al dato informatico che la contiene e non consente di separare l’autonomia del supporto dall’autonomia del contenuto dichiarativo.
Occorre rilevare a questo punto che il settore informatico segna, a nostro parere, una netta distinzione, da un punto di vista strettamente tecnico, tra “dato statico” e “dato dinamico”. Il primo è quello identificabile per essere esistente e conservato in una banca dati, disponibile ad essere in qualunque momento utilizzato. Il dato dinamico invece è quell’oggetto di natura informatica che incorpora l’informazione giuridicamente rilevante e ne diventa contenitore soltanto quando il dato venga attinto dalla memoria e venga trattato informaticamente con l’esposizione in video del suo contenuto.
Il fatto che la condizione sia “dato statico o non elaborato”, ha significativi effetti sulla natura giuridica dell’oggetto materiale della tutela penale. Ed infatti, mentre il supporto cartaceo conduce ad una certa e distinta evidenza tra falso materiale e falso ideologico, il supporto informatico, nell’inestricabile stato di incorporazione del supporto con il suo contenuto, non consente in alcun modo una diversificata qualificazione degli illeciti. Per cui laddove il dato si trovi nella dimensione di dato statica sarà inevitabile la congiunta sussistenza del delitto di falso ideologico e di falso materiale allorché risulterà alterato il contenuto della dichiarazione; quando sarà attinto dalla banca dati, e riportato il suo contenuto in evidenza sul video, sarà possibile verificare se l’alterazione subita riguardi il contenuto della dichiarazione o gli elementi costitutivi materiali dell’atto.
Alle stesse condizioni dovrà essere vagliata la circostanza del trasferimento del dato per verificare a quale condotta, se dell’operatore che trasferisce o dell’operatore che riceve, dovrà essere attribuita l’attività di alterazione e di contraffazione dell’atto. Anche nel caso del trasferimento di dati, infatti, l’uso dinamico del dato informatico riguarderà sempre e soltanto l’oggetto assemblato. In questo caso tuttavia potrebbe essere evidenziata un’altra circostanza che consente al contenuto dell’atto di manifestarsi diversamente. Non si può escludere che il soggetto agente, a seguito del trattamento elettronico e della rappresentazione del contenuto in video di una realtà virtuale, possa portare ad evidenziare un contento della dichiarazione diverso da quello esistente nel dato in memoria. La facile manipolabilità dei contenuti virtuali consente di intervenire sul dato informatico dinamico esponendo un contenuto modificato al lettore in video, per cui la falsità ideologica potrebbe essere consumata episodicamente lasciando indenne il dato che tornerebbe ad essere statico con il suo contenuto originario(58). Si immagini la formazione di un atto caratterizzato da un alto formalismo negoziale, quale ad esempio la conclusione di un contratto di compravendita on-line tra le parti ed il notaio che intervengano da tre punti informatici diversi(59). Nella dichiarazione raccolta dal pubblico ufficiale potrebbe essere inserita da parte del venditore una piantina catastale diversa da quella contenuta nella banca dati dell’ufficio del catasto, opportunamente rielaborata al computer in quella circostanza e spedita in video agli interlocutori. Il contenuto rappresentato dal documento informatico risulta falso nella sua concreta rappresentazione in video, perché alterato, tuttavia la falsità concerne il dato dinamico e non quello statico e certificato dall’ufficio pubblico.
Quanto mai opportuno appare a questo punto riflettere sul fatto che, così come il legislatore ha recentemente riqualificato penalisticamente il concetto di documento informatico, l’ordinamento ha provveduto a fornire già da tempo una definizione legale di dato informatico nella sua diversa e possibile declinazione con il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ”Codice in materia di protezione dei dati personali”. All’art. 4 di tale provvedimento legislativo sono previste infatti in forma esplicita e tassativa le definizioni alle quali non si può che fare rinvio in questo caso per identificare le diverse operazioni informatiche e i diversi oggetti materiali con cui si realizza l’illecito penale. Così come nel valutare la sussistenza del falso documento informatico deve essere considerata l’attività di trattamento cui i dati vengono sottoposti e tutta la procedura di gestione dei dati e dei files deve essere verificata come immune da alterazioni esteriori o di contenuto.
A tale proposito è interessante sottolineare come l’innovazione introdotta in materia di supporti tecnologici moderni investe anche la sfera di applicabilità di norme penali appartenenti ad altri settori della parte speciale della legislazione penale. L’art. 168 del ”Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede l’ipotesi di reato di “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al garante” che punisce le false notizie o circostanze rappresentate all’autorità Garante o ancora se un soggetto “produce atti o documenti falsi”. Sul versante dell’elemento oggettivo del reato vanno registrate significative novità, dal momento che per i concetti di atto o documento si deve rinviare alla disciplina generale del codice penale, tenendo nel debito conto presente il dettato dell’art. 16 c.p., e ritenere equiparati ad essi anche il documento informatico e non solo il tradizionale cartaceo. Va solo accennato a questo proposito che il predetto art. 168 contiene una clausola di sussidiarietà espressa, secondo la quale se il fatto costituisce più grave reato sarà questo ad essere applicato risolvendo un possibile concorso apparente di norme. Tuttavia, non si può escludere che qualora non esista una ipotesi di reato più grave si possa ipotizzare un vero e proprio concorso materiale di reati, peraltro riferibili a referenti di offensività tra loro diversi.
L’ultimo intervento normativo riguarda l’inserimento dell’art. 495-bis c.p. che rubrica il delitto di “Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri” e che pone rimedio ad una evidente omissione che segnava la legge originaria n. 547/93. Anche in questo caso era stata opportunamente segnalata dai primi commentatori che l’indicazione tassativa che limitava il crimine informatico al capo “Della falsità in atti”, impediva l’estensibilità a fattispecie incriminatrici che, seppure perfettamente compatibili con la definizione generale di documento informatico, non potevano essere estese se non violando il divieto di analogia.
5. - Le esigenze di tutela della genuinità dei documenti informatici nella fase di aggiornamento tecnologico del sistema documentale pubblico.
La riforma complessiva della struttura tecnologica della pubblica amministrazione e della circolazione in rete di atti dal contenuto giuridicamente rilevante si afferma quotidianamente come una realtà già in essere.
Non mancano ragioni di carattere economico e di bilancio che spingono all’attuazione generalizzata del nuovo sistema per la particolare e significativa riduzione dei costi. Anche la legislazione si va progressivamente adeguando ai futuri compiti in modo che la Pubblica Amministrazione possa fare uso delle tecnologie informatiche e delle trasmissioni a distanza di documenti informatici con la possibilità di garantire genuinità ed efficacia probatoria delle informazioni trasferite(60).
Ai primordi dell’attività di adeguamento tecnologico il legislatore stabiliva con la legge n. 15 del 4 gennaio 1968 “Norme sulla documentazione ed autenticazione delle firme” di sostituire i propri archivi cartacei con la microfilmatura di tutti i documenti esistenti. Ma in realtà solo con la legge n. 241 del 1990 vengono poste le premesse per il successivo varo di un assetto normativo organico attraverso il “Codice dell’amministrazione digitale” con il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 -aggiornato con il D.Lgs. n. 159/2006- che ha confermato la effettività materiale e giuridica della c.d. “firma elettronica” con cui si conferisce piena validità sostanziale e formale al documento informatico(61). A tale proposito l’introduzione dell’art. 495-bis c.p. per mezzo della legge n. 48/2008 serve ad ampliare l’area della tutela investendo anche le condotte di falso che si trovano rubricate al di fuori del Capo III “Della falsità in atti”. In questo caso la norma penale riveste grande importanza strategica, poiché incrimina le attestazioni false rese ad un soggetto chiamato dal suo ufficio pubblico a certificare proprio la firma elettronica nella sua più varia tipologia.
In ragione del settore di appartenenza la qualifica di documento informatico è quella di atto amministrativo e, nell’ambito di questa, quella tipica di provvedimento amministrativo. L’art. 18 del DPR 10 novembre 1997 n. 513 provvede a fornire la definizione di “Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”: “Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”.
Si pongono a tale proposito due diverse questioni in ordine alla validità dell’atto, una prima riguardante il c.d. “errore di macchina” allorché l’operatore digita erroneamente l’impulso (input), una seconda attiene alla categoria della legittimità nella sua diversa tipologia dei vizi dell’atto amministrativo(62). In realtà, sul piano strettamente penalistico si pone un’ulteriore questione, attinente alla liceità dell’atto formato per tutte le categorie di reati contro la pubblica amministrazione previste dal codice penale.
Anche in questo ambito l’atto amministrativo sotto la veste di documento informatico propone una diversa modalità di concreta realizzazione della condotta illecita che non passa più per la formazione del documento cartaceo ma per la costituzione di un atto finale quale prodotto di un procedimento che si istruisce attraverso il progressivo trattamento informatico di dati e di atti. Con l’innovazione tecnologica la pubblica amministrazione si pone come obiettivo quello di eliminare in toto i documenti cartacei di supporto o di riscontro ai documenti informatici, in modo da alleggerire drasticamente il carico degli adempimenti e la stessa dimensione degli archivi(63). Progressivamente si prende atto di questo adeguamento anche nei recenti orientamenti giurisprudenziali che si formano con le nuove prassi: “l’archivio informatico di una Pubblica amministrazione deve essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell’elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica (artt. 476 e 479 c.p.), ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo” (64).
Del resto il “Codice dell’amministrazione digitale” DPR n. 82/05 con l’art. 23 “Copie di atti e documenti informatici” che ha modificato l’art. 2712 del codice civile inserendo tra i possibili generi di supporti riproduttivi anche quelli “informatici” ha provveduto ad aggiornare il panorama dei mezzi di prova, salvo che chi vi abbia interesse non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose riprodotte(65).
Il proposito di ritrovare un fronte comune di incriminazione dei reati commessi ricorrendo all’uso di sistemi informatici è certamente da salutare con favore anche perché consente la rintracciabilità e la sostanziale tutela ben oltre il territorio materiale su cui si consuma il reato(66). Piuttosto il problema che si dovrà affrontare in un prossimo futuro è quello della effettiva perseguibilità del reato oltre l’ordinamento nazionale, così come è accaduto in materia di terrorismo con il mandato di arresto europeo(67).
Al momento manca un quadro di riferimento normativo che consenta la piena tracciabilità del percorso che compie un documento informatico e soprattutto definisce i criteri di individuazione delle posizioni di garanzia dei soggetti, fisici e giuridici, che trattando i dati informatici potrebbero consentire o realizzare alterazioni alle informazioni ivi contenute. Non esiste un rimedio processuale teso a garantire a livello planetario la perseguibilità di questi crimini. A ciò si aggiunga che, a contrastare le possibili iniziative di perseguibilità effettiva e di condizionamento delle informazioni in rete, esiste il dato fisiologico della libertà dello spazio di internet, della sostanziale democrazia che viene garantita dalla realtà virtuale creata dalla rete(68).
Con l’iniziativa legislativa della previsione del falso documento informatico e della firma digitale l’Italia ha certamente fatto un passo in avanti sul percorso di tutela imposto dalle nuove tecnologie ma soprattutto ha avviato un percorso di armonizzazione legislativa teso a concretizzare le istanze di tutela di una realtà effettivamente virtuale
Note:
(1) Professore aggregato di diritto penale, Università degli studi di Napoli Federico II (2) Rodotà S., Elaboratori elettronici e controllo sociale, Il Mulino, Bologna, 1973. Frosini V., Cibernetica, diritto e società, Ed. La Comunità, Milano, 1073. Carmona A., Premesse a un corso di diritto penale dell’economia, Cedam, Padova, 2002. (3) Hoffe O., Globalizzazione e diritto penale, Ed. La Comunità, Torino, 2001. Il ruolo centrale e la crescente importanza che la tecnologia sta assumendo nella storia dell’umanità pone seri interrogativi di carattere etico sul rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, cfr. Jonas H., Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino, 2006, pag. 210 e ss. La tecnologia vista come sistema di controllo totale dell’uomo e la metafora del Panopticon formulata da M. Focault è oggetto dell’analisi di Bauman Z., Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, Roma-Bari, 2006, pag. 56 e ss. (4) Segnala opportunamente Roxin C., I compiti futuri della scienza penalistica, in Riv.it.dir. e proc.pen., 2000, pag. 7: “Il compito futuro del diritto penale dovrà consistere, da un lato, nello studio scientifico di nuovi campi d’indagine connessi allo sviluppo della civiltà mondiale, come ad esempio il diritto penale dell’informatica e dell’ambiente, ovvero i problemi dell’approccio penalistico alla criminalità economica, alla tecnologia genetica, ai trapianti”. Moccia S., Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali, in Riv.it.dir. e proc.pen., 1995, pag. 748. Sarzana C. di S. Ippolito, Criminalità e tecnologia: il caso dei computer-crimes, in Rass. penit. e crimin., 1979, pag. 53 e ss. Alessandri A., Riflessi penalistici dell’innovazione tecnologica, Giuffrè, Milano, 1984. Picotti L., Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di Internet, Cedam, Padova, 2004, pag. 22 e ss. Naturalmente il dibattito nella scienza penalistica dei diversi paesi si presenta articolato ed eterogeneo. Esiste certamente un versante che valuta la necessità di un aggiornamento inevitabile della materia penale per adeguarla alla realtà che muta; esiste di contro un’esigenza di conservazione che fonda la legittimità del suo intervento sulla necessità di una salda tenuta dei principi generali della materia. Il dibattito è aperto, ad esempio, in Spagna, cfr. Orts Berenguer E., Delitos informaticos y delitos comunes cometidos a traves de la informatica, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001. (5) E’ dovere del giurista interrogarsi sulla realtà che muta sotto i suoi occhi e valutare se l’oggetto della sua osservazione è mutato, se la regola vigente può valere per situazioni giuridiche diverse nella sostanza e nella forma, sul punto Zeno Zenchovic V., Informatica ed evoluzione del diritto, in Dir.informaz. e informatica, 2003, pag. 89: “Se sulla scena compaiono in maniera così pervasiva gli elaboratori, i programmi, le reti che interconnettono i primi, l’utilizzo dei secondi in praticamente qualsiasi bene dotato di una certa complessità, è ovvio che ci vorranno regole giuridiche che si occupino di questi fenomeni, li classifichino, ne stabiliscano i rapporti con quanto già esistente”. Sarzana C. di S. Ippolito, Informatica, internet e diritto penale, Giuffrè, Milano, 2003. Gentili A., Le tipologie di documento informatico dopo il D.P.R. 137/03: effetti sostanziali ed effetti probatori, in Dir.informaz. e informatica, 2003, pag. 671. (6) Il mutamento di orizzonte pone sul piano concettuale anche una necessaria indagine sui riflessi ulteriori. E’ sufficiente osservare che se il rischio finisce per rappresentare il contenuto dell’illecito, certamente vi saranno serie conseguenze sull’attuale contenuto del concetto di colpevolezza. Per tutte le importanti implicazioni restano come sicuro riferimento Sgubbi F., Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell’illegalità penale, Il Mulino, Bologna, 1990, in particolare da pag. 61; Stella F., Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Giuffrè, Milano, 2001. Herzog F., Società del rischio, diritto penale del rischio, regolazione del rischio. Prospettive al di là del diritto penale, in Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo, L’analisi critica della scuola di Francoforte, a cura di Luigi Stortoni e Luigi Foffani, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 357 e ss. Peraltro, il tema del rischio e gli effetti sul principio di colpevolezza in termini costituzionali sollecitano una precisa rilettura di tutti gli elementi costitutivi del modello teorico del reato, soprattutto nel contesto esegetico di imputazione oggettiva dell’evento. Sul punto non può mancare il rinvio a Donini M., Imputazione oggettiva dell’evento. “Nesso di rischio” e responsabilità per fatto proprio, Giappichelli, Torino, 2005. (7) Il settore delle tecnologie non si afferma soltanto come un settore della tecnica in rapidissima espansione, ma anche come punto di origine di un nuovo modello economico e di una nuova forma di relazioni sociali, cfr. Cohen D., Tre lezioni sulla società postindustriale, Garzanti, Milano, 2007, pag. 20 e ss. (8) Cass. Sez. V penale, sent. n. 46674 del 14 dicembre 2007, in www.cassazione.it. In realtà la Suprema Corte in questo caso ha ritenuto applicabile la norma dell’art. 494 c.p. laddove si punisce la sostituzione di persona. Il delitto è stato consumato da un soggetto utilizzando i dati personali di terzi. Solo impropriamente è stata invocata dai mezzi di comunicazione che ne hanno dato notizia l’applicazione di una fattispecie incriminatrice che non esiste nel nostro sistema legislativo, quella di “furto di identità”. (9) Per una definizione generale di “azione” si rinvia per tutti a Bettiol G., Diritto penale, Cedam, Padova, 1982, pag. 257 e prima ancora a Bettiol G., Rilievi metodologici sul concetto di azione, in Riv.it.dir.pen., 1940, pag. 3 e ss. dove l’Autore precisa che: “Rifiutata la concezione normativa perché si tratta di una specificazione che suppone la determinazione del genere e perché porta a un freddo schematismo legale, abbiamo accolto una concezione naturalistica a sfondo sociale per la quale è azione ogni comportamento volontario diretto ad una fine”. Per convincersi del rovesciamento del concetto tradizionale di condotta basta considerare la sempre più intensa opera della giurisprudenza volta ad incentrare il disvalore della condotta nei delitti in materia sessuale proprio sull’uso del computer e di Internet quali moderni mezzi di realizzazione del fatto. Del resto anche la legislazione amplia la gamma dei delitti in materia sessuale richiamando il mezzo informatico, com’è accaduto con il delitto di “Pornografia virtuale” previsto all’art. 600-quater 1. c.p. All’esito di questa brevissima disamina, e non appaia come una forzatura, ci sembra che la struttura del fatto tipico come viene proposta nella legislazione penale moderna riecheggi in parte una stagione che sembra in parte riproporsi, quanto meno sotto il profilo di un modello di analisi già noto alla penalistica italiana, quella avanzata dalla dottrina finalistica dell’azione. Per quanti vorranno rintracciarvi una matrice comune si rinvia a AA.VV., Significato e prospettive del finalismo nell’esperienza giuspenalistica, a cura di Sergio Moccia, Esi, Napoli, 2007. (10) Per un’ampia visione di diritto comparato si rinvia a Branno R., Il falso documento informatico. Spunti comparativistici, Esi, Napoli, 2008. (11) Sul punto Corrias Lucente G., Diritto penale e informatica. Le nuove fattispecie di reato a confronto con l’evoluzione tecnologica e le nuove sfide della criminalità informatica, in Dir.informaz. e informatica, 2003, 1, pag. 49. (12) Tiedemann K., Criminalità da computer, in Pol. del dir., 1984, pag. 613 e da pag. 629 e ss. viene riportato un ampio corredo normativo costituito delle numerose fattispecie incriminatici esistenti nel sistema penale tedesco. (13) Marini G., Condotte di alterazione del reale aventi ad oggetto nastri ed altri supporti magnetici e diritto penale, in Riv.it.dir. e proc.pen., 1986, pag. 382. (14) Ibidem, pag. 396. Il Marini in nota 32 del suo lavoro riporta anche il pensiero di Bassiouni M.C., Diritto penale internazionale e criminalità informatica, in AA.VV., Il diritto dell’informatica: problemi e prospettive, pag. 65, in Quaderni del CSM, Roma, 1982, il quale sosteneva che si è in presenza di nuove “modalità tecniche” per condotte umane “vecchie come la civiltà”, non essendo il “computer” a fare il ladro, il falsario ecc., ma il soggetto ladro, falsario ecc. ad abusare del computer. (15) Pugliatti S., Grammatica e diritto, Giuffrè, Milano, 1978 pag. 219 nella parte VIII “Spunti metodologici”: “In quanto oggetto di studio, vale a dire di riflessione, ogni settore o campo di esperienza elabora i propri concetti, che si modellano non solo su una particolare materia, ma sulle esigenze peculiari che caratterizzano il settore stesso e sui principi che ne costituiscono le fondamenta e le strutture essenziali. Il sistema dei concetti propri e delle loro reciproche relazioni è la scienza di quel settore o campo di esperienza. Ogni scienza, così, finisce con l’apparire come un sistema autonomo di principi e di concetti”. (16) Marinucci G. - Dolcini E., Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 43 e ss. (17) Sulla complessa questione si veda nella dottrina tradizionale Petrocelli B., Principi di diritto penale, vol. I, Jovene, Napoli,1955, pag. 129. (18) Pugliatti S., Grammatica e diritto cit., pag. 237. (19) Candian F., Documento e documentazione (teoria generale), in Enc. del dir., Giuffrè, Milano, 1964, pag. 579. Guidi P., Teoria giuridica del documento, Giuffrè, Milano, 1950. (20) Antolisei F., Manuale di diritto penale. Parte speciale II, Giuffrè, Milano, 1986, pag. 594. (21) Antolisei F., Manuale di diritto penale cit., pag. 596 e ss. (22) Fiore S., Ratio della tutela e oggetto dell’aggressione nella sistematica dei reati di falso, Jovene, Napoli, 2000, pag. 34. (23) Fiandaca G. - Musco E., Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Zanichelli, Bologna, 2006, pag. 542. Per una opportuna rassegna di carattere storico-legislativo, si veda Giacona I., La problematica dell’offesa nei delitti di falso documentale, Giappichelli, Torino, 2007 (24) Per tutti Antolisei F., Manuale di diritto penale cit., pag. 604. Specificamente sul tema Nappi A., Falso e legge penale, Giuffrè, Milano, 1989. (25) Malinverni A., Teoria del falso documentale, Giuffrè, Milano, 1958. Spasari M., Fede pubblica e prova nel sistema del falso documentale, Giuffrè, Milano, 1963. (26) Sulle categorie convenzionali chiamate a qualificare il documento, si veda Verde G., Prova documentale. I) Dir.proc.civ., in Enc.giur., XXV, Roma, 1991, pag. 1: “Il legislatore del 1942 ha dato prevalentemente rilievo a due figure principali di documento -il documento pubblico e la scrittura privata-. Prevedendo anche altre forme sicuramente meno significative. La prassi ha poi evidenziato non poche lacune nella disciplina positiva, quando ha posto l’accento sui documenti che, secondo il comune sentire o per ovvie esigenze di convenienza o per l’influsso delle rapide ed imprevedibili innovazioni tecnologiche, non sembrano trovare idonea regolamentazione in alcuno degli istituti espressamente previsti dalla legge”. (27) Zeno Zenchovic V., Informatica ed evoluzione del diritto cit., pag. 90: “L’informatica non genera, ma sicuramente accelera, un inarrestabile processo di smaterializzazione degli oggetti del diritto che tocca anche altri settori, il cui più evidente di tutti è quello bio-medico”. (28) Appare giusta l’osservazione a proposito di Irti N., Il diritto nell’età della tecnica, Ed. Scientifica, Napoli, 2007, pag. 31: “Lo spazio giuridico acquista così un nuovo e inaudito significato”. (29) Verde G., Per chiarezza di idee in tema di documentazione informatica, in Riv.dir.process.civ., 1990, pag. 715. In ordine al valore di prova documentale del documento informatico ed al suo regime giuridico, è utile il riferimento a Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 2912 del 16 febbraio 2004, in www.cassazione.it. (30) Pecorella C., Il diritto penale dell’informatica, Padova, Cedam, 2000. Sul tema specifico si veda Picotti L., Problemi penalistici in tema di falsificazione di dati informatici, in Dir.informaz. e informatica, 1985, pag. 958; Pazienza F., In tema di criminalità informatica: l’art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 547, in Riv.it.dir. e proc.pen., 1995, pag. 1089. (31) Non può mancare il rinvio ai numerosi e puntuali interventi di Lorenzo Picotti ed in particolare al saggio Problemi penalistici in tema di falsificazione di dati informatici, in Riflessioni ed esperienze sui profili oggettivi e soggettivi delle falsità documentali, a cura di Ugo Dinacci-Angelo R. Latagliata-Marcello Mazza, Padova, Cedam, 1986, pag. 91 e ss. (32) Picotti L., Problemi penalistici in tema di falsificazione di dati informatici cit., pag. 91. (33) Picotti L., Problemi penalistici in tema di falsificazione di dati informatici cit., pag. 94. (34) Sulla qualifica di norma integratrice a carattere definitorio, come in sostanza si presenta la norma in esame, si rinvia a Canestrari S.-Cornacchia L.-De Simone G., Manuale di diritto penale. Parte generale, Il Mulino, Bologna, 2007, pag. 461. (35) Non sono mancate nella giurisprudenza di legittimità significative soluzioni adottate dalla Suprema Corte allorché si è trattato di valutare la responsabilità penale dell’imputato in presenza di una farraginosa disciplina, caso molto frequente negli ultimi provvedimenti legislativi. Anche nel caso che ci occupa non mancano aspetti controversi in ordine alla perfetta conoscibilità della norma applicabile a causa dei continui rinvii operati tra norme appartenenti a diversi settori dell’ordinamento giuridico. Proprio in virtù di queste connessioni normative tra fonti diverse si annida il rischio di generare incertezze sul precetto da osservare, come evidenziato da Cass. Sez. VI, 23 ottobre 1985, in Giust.pen., 1986, II, 65. (36) Cass. Sez. V, sent. n. 45313 del 14 dicembre 2005, in www.latribuna.it: “Ai fini dell’applicabilità dell’art. 491-bis c.p. non rileva che i dati contenuti nel sistema informatico costituenti oggetto della condotta di falsificazione siano o meno contenuti anche in supporti cartacei”. (37) Plantamura V., La tutela penale delle comunicazioni informatiche e telematiche, in Dir.informaz. e informatica, 2006, pag. 847. Sanna E., Il mandato di pagamento informatico dal DPR 367/94 all’attuazione concreta, in Dir.informaz. e informatica, 2002, pag. 603. (38) Cass. Sez. lavoro, sent. 2912 del 16 febbraio 2004, in www.dirittoegiustizia.it. (39) Sembra in questi termini esprimersi anche la giurisprudenza, Cass. Sez. VI, sent. n. 31720 del 28 luglio 2003, in www.latribuna.it : “Integra il reato di falsità ideologica o materiale in atti pubblici la condotta del dipendente pubblico che, nelle sue funzioni di addetto alla gestione degli archivi informatici di una pubblica amministrazione, inserisce deliberatamente dati falsi negli elaboratori elettronici dell’archivio o modifica quelli esistenti in relazione ad atti o a documenti ivi registrati”. (40) Corasaniti G., Il vero problema del falso informatico, in www.interlex.it. (41) Ramacci F., La falsità ideologica nel sistema del falso documentale, Jovene, Napoli, 1965, pag. 8 e ss. (42) Valga per tutte una recentissima decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite che, seppure in occasione di valutazioni di natura esclusivamente processuale, fornisce un’ampia e puntuale trattazione circa il controverso inquadramento dommatico ed ermeneutico della finalità offensiva del falso documentale, in Cass. SS.UU. penali, Sent. n. 46982 del 25 ottobre 2007: “ritengono queste Sezioni Unite che ai delitti contro la fede pubblica debba riconoscersi, oltre ad un’offesa alla fiducia che la collettività ripone in determinati atti, simboli, documenti, etc. -bene oggetto, senza dubbio, di primaria tutela dei delitti in argomento- anche una ulteriore e potenziale attitudine offensiva, che può rivelarsi poi concreta in presenza di determinati presupposti avuto riguardo alla reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto il quale, in tal caso, è di conseguenza legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione”. (43) Grotto M., Regime giuridico del falso informatico e dubbi sulla funzione interpretativa dell’art. 491-bis c.p., in Dir.informaz. e informatica, 2006, pag. 589. (44) Cass., Sez. V penale, sent. n. 11930 del 27 gennaio 2005, in www.cassazione.it. La Suprema Corte era già stata chiamata a pronunciarsi sulla natura di nuova incriminazione dell’art. 491-bis c.p. risolvendo nello stesso senso con la sentenza n. 32812 del 18 giugno 2001 e poi ancora con la sentenza n. 20723 del 12 maggio 2003. Sulla questione si rinvia a Picotti L., Sistematica dei reati informatici cit. pag. 61. (45) Cass., Sez. V penale, sent. n. 45313 del 21settembre 2005, in www.cassazione.it. (46) Picotti L., Reati informatici, in Enc.giur.Treccani, agg. VIII, Roma, 2000, pag. 1 e ss. Picotti L., Sistematica dei reati informatici cit. pag. 23. (47) Per tutti Bettiol G., Colpa d’autore e certezza del diritto, in Riv.it.dir.e proc.pen., 1977. Cadoppi A. - Veneziani P., Elementi di diritto penale. Parte generale, Cedam, Padova, 2002, pag. 266. (48) Sugli aspetti di diritto comparato nell’esperienza europea, si rinvia ancora a Picotti L., Sistematica dei reati informatici cit. pag. 45. (49) Il tema è ampiamente oggetto di indagine in Roxin C., Politica criminale e sistema del diritto penale. Saggi di teoria del reato, a cura di Sergio Moccia, in particolare l’argomento è trattato nel saggio Sulla fondazione politico-criminale del sistema del diritto penale, Esi, 1998, pag. 177 e ss. (50) Non può essere sottaciuto che la soluzione legislativa di duplicare le fattispecie incriminatrici o modulare eccessivamente l’intervento penale con la esasperata parcellizzazione dei fatti pone il problema dell’integrità del principio di tassatività, soprattutto quando l’area di una ipotesi di illecito si trova a lambire quella di altro illecito contiguo e quasi a sovrapporsi non lasciando agevole soluzione ai criteri del concorso apparente di norme o di reati. Si rinvia sul punto a Sgubbi F., Meccanismi di “aggiramento” della legalità e della tassatività nel codice Rocco, in Quest.crimin., 1981. (51) Si pensi al vasto corredo normativo in materia societaria e fallimentare che si aggancia al delitto di falso in bilancio. Mentre per il falso in materia bancaria, si rinvia a Patalano V., Reati e illeciti del diritto bancario. Profili sistematici della tutela del credito, Giappichelli, Torino, 2003, pag. 207 e ss. (52) La legge n. 48/2008 è pubblicata in G.U. del 4 aprile 2008, serie generale n. 80. (53) Anche questa iniziativa si iscrive nell’opera di armonizzazione dei sistemi legislativi del continente europeo, cfr. AA.VV., Offensività e colpevolezza. Verso un codice penale modello per l’Europa, a cura di A. Cadoppi, Cedam, Padova, 2002. (54) Per capire l’approssimazione di talune scelte legislative come quella in commento basta scorrere i lavori parlamentari, soprattutto al Senato della Repubblica, in cui emerge in tutta chiarezza il dubbio sul profilo di compatibilità tra le indicazioni normative della Convenzione di Budapest e l’assetto dei reati e delle pene contenuti nel nostro codice penale. (55) In questa precisa scelta normativa si potrebbe leggere inoltre un nuovo impulso di adesione a quell’orientamento (che prende forma anche in giurisprudenza) teso a riconoscere alla falsità documentale una natura plurioffensiva. Accanto alla dimensione pubblicistica della tutela che si esprime con la fede pubblica si potrebbe intravedere anche un ulteriore profilo di protezione, ossia l’interesse privato del destinatario dell’atto. (56) Fiore S., Ratio della tutela e oggetto dell’aggressione nella sistematica dei reati di falso cit., pag. 65. (57) Manna A., Artifici e raggiri on-line: la truffa contrattuale, il falso informatico e l’abuso dei mezzi di pagamento elettronico, in Dir.informaz. e informatica, 2002, pag. 955. (58) Corasaniti G., Il vero problema del falso informatico cit., pag. 1. (59) La questione della conclusione dei contratti on-line è oggetto di Bianca C.M., I contratti digitali, in Studium juris, 1998, pag. 1035. (60) Minerva M., L’atto amministrativo in forma elettronica e la sicurezza dei sistemi informatici pubblici, in Dir.informaz. e informatica, n. 4/5, 1995. Gentili A., Documento informatico e tutela dell’affidamento, in Riv.dir.civ., 1998, II, pag. 163. Anche tale iniziativa si inserisce nell’opera di rivisitazione degli assetti di tutela della Pubblica Amministrazione in Italia, come viene segnalato da Sessa A., Infedeltà e oggetto della tutela nei reati contro la pubblica amministrazione. Prospettive di riforma, Esi, Napoli, 2006, pag. 142 e ss. (61) La definizione di “firma elettronica” ha subito da parte della disciplina legislativa italiana un progressivo affinamento proprio in rapporto alla validità ed alla genuinità del documento informatico. Sul punto Gentili A., Le tipologie di documento informatico dopo il D.P.R. n. 137/03: effetti sostanziali ed effetti probatori, in Dir.informaz. e informatica, 2003, pag. 671 che precisa l’esistenza di quattro diverse categorie di documenti: “1) il documento informatico sprovvisto di firma; 2) il documento informatico con firma elettronica (non qualificata, o come in seguito per brevità si dirà, semplice); 3) il documento informatico con firma elettronica qualificata, con particolare riguardo, dato lo sviluppo legale preesistente, al suo tipo digitale; 4) il documento informatico con firma digitale autenticata. Ragioni logiche inducono ad aggiungere un quinto tipo, astrattamente, concepibile, ma non adottato dal legislatore: l’atto pubblico informatico“. (62) Masucci A., Atto amministrativo informatico, in Enc. del dir., Giuffrè, Milano ,1997, 227. (63) Per le innovazioni di settore si veda Sanna E., Il mandato di pagamento informatico dal D.P.R. 367/94 all’attuazione concreta, in Dir.informaz. e informatica, 2002, pag. 603. (64) Il principio di diritto è affermato nella già citata (in nota precedente) Cass. Sez. V, sent. n. 45313 del 14 dicembre 2005. (65) Art. 2712 c.c. “Riproduzioni meccaniche”: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. (66) Dalla Relazione al Senato per la ratifica delle “Convenzione di Budapest sui crimini informatici”, tenuta nella seduta n. 283 del 27.2.2008 si legge che: “La convenzione in esame propone una stretta cooperazione giudiziaria internazionale, con armonizzazione delle normative nazionali, per fronteggiare i fenomeni di criminalità informatica transfrontalieri. Questi fenomeni sono in rapidissima espansione, in conseguenza della straordinaria crescita di base-dati costruite per finalità pubbliche e private; del loro crescente valore economico sul mercato; dell’espansione della strumentazione informatica; del progresso e della sofisticazione delle tecnologie. La criminalità informatica attenta, tra l’altro, ai diritti di proprietà, alla riservatezza, all’integrità dei minori, ed opera in modo diffuso con modalità in continua evoluzione. Essa travalica le frontiere nazionali e per il suo contrasto, e per la globalizzazione delle reti, necessita la più ampia e moderna cooperazione internazionale”, in www.parlamento.it. (67) Decisione-quadro del Consiglio di Europa n. 2002/475/GAI del 13 giugno 2002. Scopo della decisione quadro è quello di avvicinare le legislazioni degli Stati membri stabilendo norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni per quanto riguarda il terrorismo. (68) Gli aspetti controversi del concetto di democrazia declinato sulla scena globale della rete sono trattati da Baldassarre A., Globalizzazione contro democrazia, Ed. Laterza, Roma-Bari, 2002, pag. 3 e ss. Rodotà S., Repertorio di fine secolo, Ed. Laterza, Roma-Bari, 1999, pag. 255 e ss.