Il Badwill nel contesto normativo dei principi contabili internazionali e nel diritto fiscale italiano
di Eduardo Maria Piccirilli*



1 Introduzione
Secondo parte della dottrina classica l’avviamento è un eccedenza del prezzo di scambio pattuito fra le parti rispetto al valore corrente del patrimonio dell’impresa(2). Secondo altri(3), invece, “non vi è un valore dei beni che rimanga immutato, quali che siano le circostanze del loro profittevole impiego, ed al quale si aggiunga un altro valore, costituito dall’avviamento, quando quell’impiego adduca a risultati sopranormali. E’ il valore stesso dei beni, del capitale dell’impresa che risulta variato in dipendenza di quelle circostanze”.
Sia che si consideri l’avviamento come valore intrinseco ai beni complessivi (sia materiali che immateriali), sia che  lo si consideri  come valore differenziale,  è pacifico  che l’avviamento oggi rappresenti una qualità dell’azienda sul quale incidono una serie di fattori:  valore dei beni, qualità dei prodotti, immagine dell’azienda, organizzazione dell’azienda, clientela, ubicazione, abilità gestoria dell’imprenditore, che determinano un maggior o minor valore rispetto al value complessivo dell’azienda. Tale valore viene fuori solo quando l’azienda viene posta in vendita. Infatti, chi acquista un’azienda già avviata, riconosce un valore aggiuntivo, avviamento appunto, rispetto al valore complessivo dell’azienda, proprio in virtù del fatto che l’acquirente vuole evitare i rischi di insuccesso e i costi d’impianto. L’avviamento, quindi, è l’eventuale valore che  l’azienda esprime come insieme coordinato di beni e di capacità professionale, capace di essere presente su un mercato e di entrare in nuovi mercati(4).
Il principio contabile internazionale n. 22  descrive  le  tecniche  di rilevazione  e  valutazione dell'avviamento   e   delle   differenze   da consolidamento.  Con  riferimento  all'avviamento  il  principio  contabile definisce  l'avviamento  positivo  (goodwill)   e   l'avviamento   negativo (badwill).
L'avviamento è definito come qualsiasi eccedenza del costo  d'acquisto rispetto ai fair  value (5) delle  attività  e  passività  identificabili acquisite alla data dell'acquisizione.     Il goodwill   è  dunque  il  maggior  prezzo  corrisposto dall'acquirente in previsione di futuri  benefici  economici  derivanti  da sinergie  o  da  attività  immateriali  che  non  possono  essere  rilevate distintamente.
Il badwill è definito dallo IAS 22(6) come:  l'eventuale eccedenza, alla data della compravendita,  della  quota  di  partecipazione dell'acquirente nei fair value (valori correnti) delle attività e passività identificabili acquisite rispetto al costo di acquisizione.
In altri termini, il badwill si verifica quando il risultato reddituale è inferiore al risultato patrimoniale. Quantitativamente, corrisponde alla diminuzione di valore del patrimonio di un’azienda in perdita, un valore che è inferiore al suo capitale economico. E’ l’indice di un complesso funzionante che, in termini di efficienza, ha un valore inferiore ai valori che lo compongono. L’avviamento negativo, quindi, è dato dalla differenza tra il patrimonio netto rettificato e il valore economico del capitale, determinato, sulla base dei flussi attesi(7).
La  motivazione  più  razionale  alla  base  dell'acquisto  di  un  d'azienda (o ramo d’azienda) ad un prezzo inferiore al valore del patrimonio netto contabile ad esso riferibile è data dalla circostanza che vi sono fondate  previsioni  di perdite  future,   che   l'acquirente   dovrà   sopportare   successivamente all'acquisizione e che il prezzo incorpori  oneri  di  ristrutturazione  che vengono scontati all'acquirente. I risultati  negativi  attesi  comprimeranno,  infatti,  il  valore  del patrimonio aziendale successivamente all'operazione, riducendo  pertanto  il prezzo che l'acquirente è disposto a pagare per ottenere  la  proprietà  del bene-azienda(8).
Nel momento in cui l’azienda viene ceduta, in base alle regole ordinarie dell’imposizione sui redditi, si rileva  una plusvalenza o minusvalenza a seconda che il corrispettivo ecceda o meno la somma dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni ceduti.
All’eventuale plusvalenza (goodwill) sarà applicabile il regime ordinario, ivi compresa la possibilità di ripartire la tassazione fino ad un massimo di 5 periodi di imposta(9).
All’eventuale minusvalenza (badwill), l’acquirente costituirà un apposito fondo che utilizzerà per fronteggiare  le  perdite  che  si sosterranno,  ovvero  provvederà  ad  estinguerlo  qualora   le   originarie previsioni di perdita, non siano più fondate; in entrambi i casi  attraverso la rilevazione di un provento straordinario fiscalmente rilevante,  imputato a conto economico.

2 Inquadramento del badwill nei principi contabili internazioni
Come abbiamo visto in precedenza, l’avviamento positivo si determina tra il prezzo complessivo sostenuto per l’acquisizione di un’azienda o di un ramo d’azienda ed il valore corrente attribuito ai singoli elementi patrimoniali attivi e passivi facenti parte dell’azienda o del ramo d’azienda. Quando l’acquisizione avviene a titolo oneroso, l’articolo 2426, comma 1, n° 6 del codice civile sancisce la facoltà di iscrivere nell’attivo patrimoniale l’avviamento positivo a condizione che:

1. via sia il consenso del collegio sindacale
2. l’acquisto sia avvenuto a titolo oneroso.

Poiché, l’avviamento costituisce un fattore produttivo a fecondità ripetuta, deve essere ammortizzato in un periodo non superiore a cinque anni e preferibilmente in quote costanti. Una maggiore durata è, tuttavia, consentita nel caso in cui vi siano prospettive di mantenimento dell’utilità futura dell’avviamento stesso per un periodo superiore ai cinque anni. In ogni caso, il periodo di ammortamento non può comunque eccedere la durata di venti anni(10). Gli amministratori che opteranno di ammortizzare l’avviamento per un periodo eccedente i cinque anni, dovranno espressamente motivare in nota integrativa le ragioni della scelte di un periodo superiore(11).
Sotto il profilo fiscale, la norma che disciplina l’avviamento è l’art.103 del TUIR, articolo che si occupa più in generale dell’ammortamento dei beni immateriali(12).
Questa norma è stata modificata dalla legge finanziaria 2006(13). Attualmente essa prevede che il valore dell’avviamento iscritto nell’attivo del bilancio è deducibile in misura non superiore a 1/18 dello stesso(14).
Quindi, l’iscrizione in bilancio rappresenta la condizione necessaria affinché si possa procedere all’ammortamento dell’avviamento sotto il profilo fiscale.
L’iscrizione in bilancio dell’avviamento, da un punto di vista fiscale, segue le medesime regole previste dai principi contabili nazionali, con la conseguenza che l’avviamento può essere capitalizzato solamente in caso di acquisto a titolo oneroso di un’azienda e qualora esso abbia un valore quantificabile e un’utilità differita nel tempo(15).
Fin qui l’inquadramento del goodwill.
La disciplina nazionale nulla dice, invece, in merito al trattamento del cosiddetto avviamento negativo o badwill.
Per aver una definizione del badwill ed inquadrarlo da un punto di vista civile, e soprattutto  da un punto di vista fiscale, dobbiamo rifarci al documento relativo al principio contabile internazionale IAS n° 22(16).
Il paragrafo 59 dello IAS n° 22, stabilisce che: “L’eventuale eccedenza, alla data della compravendita, della quota di partecipazione dell’acquirente nei fair value(17)delle attività e passività identificabili acquisite rispetto al costo dell’acquisizione, deve essere rilevata come avviamento negativo”. Inoltre, l’esistenza di un avviamento negativo può rappresentare  una sovrastima delle attività oggetto di acquisizione o una omissione o ancora  una sottostima delle passività acquisite.
Per quanto concerne la corretta allocazione del badwill, i paragrafi nn: 61, 62 e 63 dello IAS n° 22, affrontano le seguenti fattispecie:

a) avviamento negativo connesso alla previsione di perdite e costi futuri identificati nel programma di acquisizione dell’acquirente e quantificabile in modo attendibile: l’avviamento negativo deve essere rilevato come provento nel conto economico dell’esercizio in cui i costi e le perdite sono rilevati;
b) avviamento negativo non correlato alla previsione di perdite e costi futuri attesi identificabili e quantificabili attendibilmente: l’avviamento negativo deve essere rilevato come provento di conto economico attraverso le seguenti modalità:
i. ’ammontare dell’avviamento negativo che non eccede il fair value delle attività non monetarie identificabili oggetto di acquisizione deve essere rilevato come provento di conto economico sistematicamente lungo il corso della residua vita utile media ponderata delle attività ammortizzabili stesse;
ii. l’importo dell’avviamento negativo che, invece, eccede il fair value delle attività ammortizzabili non monetarie facenti parte dell’azienda o ramo d’azienda acquisito deve essere rilevato immediatamente come provento.

I principi contabili internazionali precisano, inoltre, che nella misura in cui il badwill non è correlato alla previsione di perdite e costi futuri che siano stati identificati dall’acquirente dell’azienda o del ramo di azienda nel piano di acquisizione della stessa, quantificati in modo attendibile, l’avviamento negativo rappresenta un componente positivo del conto economico nel momento in cui i benefici economici correlati alle attività ammortizzabili di stato patrimoniale siano utilizzati.
Nel caso, invece di attività monetarie, il provento corrispondente all’avviamento negativo deve essere rilevato immediatamente a conto economico(18).

3 Inquadramento dell’avviamento negativo nell’ordinamento fiscale italiano
Fin qui il principio contabile internazionale che riconosce il sorgere di un istituto quale appunto il badwill.
Ci si sono pone il problema se lo stesso possa oggi trovare residenza nell’ordinamento fiscale italiano.
Certo che se andassimo a spulciare qualche sentenza di commissione tributaria rileveremmo addirittura che il contribuente, riconoscendo il badwill in base ai principi contabili internazionali,  incapperebbe  nella morsa delle disposizioni antielusive di cui all’art. 37 bis  D.P.R. 600/73 comma 3(19). Secondo la Commissione, infatti, poiché l’avviamento negativo non trova residenza nel nostro ordinamento sia civile che fiscale, ha dedotto che il contribuente avrebbe tenuto un comportamento elusivo(20) in violazione dell’art. 37 bis (forse se il contribuente se avesse usato il  principio contabile IAS 22 invece dello IAS 38, il relatore della sentenze non avrebbe usato l’espressione dispregiativa “… per   non   parlare   di   alchimie ragionieristiche e di bilancio, sbandierando i principi  contabili  IAS  38, che seppure questo Collegio conosce come internazionalmente  accettati  però non sono norme né tributarie e né  civilistiche  alle  quali  ed  alle  sole questo Collegio si deve attenere”). Il relatore sicuramente ha ignorato il recepimento della direttiva comunitaria(21) da parte del nostro ordinamento(22) con il  D. lgs. 38/2005. Il legislatore nazionale ha modificato, infatti, alcune delle norme del Teso Unico delle Imposte Dirette nel tentativo di garantire la sostanziale omogeneità di trattamento fiscale fra i soggetti tenuti all'adozione degli IAS/IFRS. Il processo di adeguamento certamente non si è arrestato. Anzi. Il legislatore con la finanziaria 2008 (legge 244/2007) è nuovamente intervenuto al fine di adeguare altri principi cantabili internazionali alla legislazione fiscale(23).
Uno degli articoli  del TUIR, oggetto di adeguamento ed applicabile al badwill è l’art. 83 che, secondo la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate(24), sarebbe quello più rispondente al caso di specie per effetto del principio di derivazione, in quanto l'utile e la perdita del conto economico costituiscono il dato di partenza per determinare il reddito imponibile. Il  fondo  dunque  concorrerà  al  reddito  imponibile  secondo  il  suo utilizzo, in  base  a  quanto  verrà  accreditato  a  conto  economico  come sopravvenienza  attiva  anno  per  anno,  secondo  le  relative  perdite  di esercizio.     Peraltro,  nel  caso  di  specie,  il  piano  economico  di  risanamento dell'azienda prevede un  periodo  di  tre  anni  per  il  ritorno  in  bonis dell'azienda: il fondo  viene  dunque  utilizzato  a  copertura  perdite  (e tassato) in tre anni.  L'Agenzia  specifica inoltre    che  la  società  “assume  l'obbligo   di utilizzare il fondo … a totale  copertura  dei  componenti  negativi,  negli esercizi 2006, 2007 e 2008, e di stralciare l'eventuale  eccedenza  ...  nel 2008, ovvero nel primo esercizio ... in cui le stimate previsioni di perdita non dovessero più verificarsi”.
La risoluzione n. 184/E del 25 luglio ha fornito alcuni  chiarimenti, quindi,  in merito al trattamento fiscale del badwill. In particolare, secondo la predetta risoluzione,  l'avviamento  negativo emergente in relazione ad un'operazione di compravendita di ramo d'azienda è dato dalla “differenza tra il patrimonio netto del  ramo  d'azienda  oggetto della compravendita ed il valore economico, che si sostanzia nel  prezzo  di acquisto, attribuito al medesimo complesso aziendale”. 
La  motivazione  più  razionale  alla  base  dell'acquisto  di  un  ramo d'azienda ad un prezzo inferiore al valore del patrimonio netto contabile ad esso riferibile è data dalla circostanza di fondate  previsioni  di perdite  future,   che   l'acquirente   dovrà   sopportare   successivamente
all'acquisizione.
I risultati  negativi  attesi  comprimeranno,  infatti,  il  valore  del patrimonio aziendale successivamente all'operazione, riducendo  pertanto  il prezzo che l'acquirente è disposto a pagare per ottenere  la  proprietà  del bene-azienda.
La quantificazione  preventiva  delle  perdite  che  il  ramo  d'azienda acquisito  subirà  negli  esercizi  immediatamente  successivi  all'acquisto stesso, prima cioè che la nuova proprietà sia  in  grado  di  invertire  il trend negativo, rileva come uno “sconto”  sul  prezzo  pagato  per  il  ramo
d'azienda.
La società acquirente, quindi, negli esercizi immediatamente  successivi all'acquisizione, utilizzerà il fondo per fronteggiare  le  perdite  che  si sosterranno,  ovvero  provvederà  ad  estinguerlo  qualora   le   originarie previsioni di perdita, non siano più fondate; in entrambi i casi  attraverso la rilevazione di un provento straordinario fiscalmente rilevante,  imputato
a conto economico.
In  altri  termini,  il   fondo   rischi   generici   dovrà   concorrere sistematicamente, fino al suo esaurimento, alla  formazione  del  reddito  a compensazione dei componenti negativi di qualsiasi natura (nella  misura  in cui  eccedano  i  componenti  positivi),  conseguiti   nell'arco   temporale
delineato dal piano e dovrà rimanere effettivamente correlato  alle  perdite previste  senza  poter  divenire  strumento  di  pianificazione  fiscale  o, comunque, di utilizzo arbitrario.
Analogo  effetto  fiscale,  in  termini  di  realizzo  del   fondo,   si produrrebbe automaticamente in capo alla società acquirente a seguito di  un eventuale trasferimento, a qualsiasi titolo,  del  patrimonio,  o  parte  di esso, che evidentemente non giustificherebbe oltre il mantenimento del fondo in questione(25).

3 Conclusioni
La  natura  contabile,  la  conseguente  classificazione  nel   bilancio dell'acquirente e il trattamento tributario ai fini  delle  imposte  dirette del badwill non hanno una propria disciplina specifica.
Però, anche se la normativa civilistica e tributaria  non ammetteno in modo esplicito  l'iscrizione  fra  le poste in bilancio  dell'avviamento negativo emerso in sede di effettuazione  di  un  complesso  di  operazioni, ciò non ci deve indurre ha ritenere che si tratti di operazioni elusive.
L'adozione di una operazione di conferimento e poi  di  cessione di partecipazioni per trasferire la proprietà di un'azienda rappresenta  una delle alternative lecite offerte dal sistema per raggiungere tale  finalità, tanto più legittima anche alla luce delle modifiche normative introdotte dal legislatore.
Secondo il Principio contabile internazionale IFRS 3 sulle  aggregazioni aziendali, l'eventuale differenza negativa  tra  il  costo  sostenuto  e  il valore contabile delle attività e passività acquisite, deve  essere  rilevata nel conto economico.
Per quanto concerne il  trattamento  fiscale  del  badwill,  la  recente risoluzione n. 184/E del 25  luglio  2007  ha  chiarito  che  il  fondo  per l'avviamento negativo, derivante dall'acquisto di  una  società,  deve  essere utilizzato per fronteggiare perdite previste negli esercizi successivi. Deve, inoltre, essere registrata  una  sopravvenienza  attiva  tassata  e,  se  le  perdite preventivate al momento  dell'acquisto  della  società  non  si  verifichino, l'eccedenza del fondo deve essere stornata.
In assenza nel nostro ordinamento nazionale di una norma esplicita atta a disciplinare l’istituto del badwill sia da un punto di vista civile che fiscale, bisogna far riferimento a quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 22.
In sostanza,  in primo luogo bisogna considerare l’ipotesi in cui l’avviamento negativo sia correlato all’esistenza di perdite e costi futuri, lo stesso deve essere rilevato nel conto economico come componente positivo di reddito. In secondo luogo, occorre stabilire la competenza del provento, allo scopo di determinare l’arco temporale in base al quale il badwill concorrerà a formare il risultato di esercizio.
Nel caso di specie, quindi, bisogna focalizzare l’attenzione su due punti:

1. esistenza di un’eventuale correlazione del badwill a determinati costi di gestione;
2. in caso affermativo, individuazione dell’orizzonte temporale del badwill.

Nel primo caso, è pacifico che lo scopo dell’avviamento negativo, rilevato in una situazione patrimoniale sottostante al contratto di cessione di azienda o ramo di azienda, è quello di coprire le eventuali perdite di gestione che si potrebbero verificare nei peridi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta la cessione d’azienda o ramo d’azienda. Una volta quantificato l’arco temporale nel quale potrebbero verificarsi gli oneri futuri, si può stabilire il periodo di tempo al quale imputare l’importo corrispondente all’avviamento negativo, in modo tale da farlo concorrere al risultato dell’esercizio e assoggettarlo a tassazione.
Non avendo quindi una norma fiscale esplicita a cui sottoporre il badwill, si ritiene che la durata dell’ammortamento dell’avviamento non debba eccedere i tre anni per due motivi:
1. implicita previsione (massimo cinque anni) del principio contabile internazionale IAS n° 22;
2. esplicita previsione contenuto nella risoluzione 184/E del 25 luglio 2007 della Direzione Generale delle Entrate in risposta ad un interpello. Quindi,  la sostanza prevale sulla forma anche ai fini tributari: questo  il  principio contenuto nel regolamento di attuazione della finanziaria 2008, all’esame del Consiglio di Stato per il parere, concernente i profili fiscali per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS. L’art. 2, comma 1, del decreto stabilisce che assumono rilevanza ai fini IRES gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma che pervade la gran parte degli IAS. Con tale disposizione viene tradotta la norma del novellato articolo 83 del TUIR che rinvia alla qualificazione, classificazione e imputazione temporale rilevante ai fini dei bilanci IAS (26).


Note:
(*) Dottore Commercialista, prof. a contratto di diritto finanziario, facoltà di Giurisprudenza Università federiciana
(2) Il Besta considera l’avviamento come valore differenziale, ovvero come il maggior valore che assumono i beni dell’impresa a cagione del loro impiego congiunto. F. Besta, La Ragioneria, Vallardi, Milano, 1920, Libro II, pag. 423.
(3) D. Amodeo, Ragioneria generale delle imprese, Giannini, Napoli, 1984, ag. 833
(4) R. Lupi, Diritto tributario parte speciale, Giuffrè, Milano, 2005, pag. 107 nota 29
(5) Fair value è il  corrispettivo  al  quale  un'attività  può  essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una operazione fra terzi (IAS 22).
(6) Nelle regole nazionali italiane  l'avviamento  negativo  non  viene preso in considerazione.
(7) Angiola, L’avviamento negativo. Problematiche economiche e contabili, Giappichelli, Torino, 2002
(8) R. Moro Visconti, Il badwill (avviamento negativo): aspetti fiscali (risoluzione n. 184/E  del 25 luglio 2007) contabili e valutativi, in Il Fisco,  n. 32 del 10 settembre 2007, pag. 1-4700
(9) Lupi, op. cit., pag 181
(10) Principio contabile nazionale n° 24
(11) La norma del codice civile dispone che la durata superiore è l’eccezione vista che la scelta dovrà essere motivata in nota integrativa
(12) L’avviamento rappresenta una plusvalenza per il cedente e la regola è contenuta nella disciplina delle plusvalenze dei beni relativi all'impresa di cui agli articoli 86 e 87 TUIR. A seguito della riforma del Testo Unico in vigore dal 1° gennaio 2004 la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda è stata modificata abrogando il regime sostituivo previsto dal D. Lgs. n. 358/1997. Attualmente la cessione d'azienda è soggetta a tassazione ordinaria della plusvalenza. Tale plusvalenza concorre a formare il reddito a norma dell'art. 86 comma 4 TUIR per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata o in cinque quote annuali costanti purché l'azienda sia stata costituita o acquistata da almeno tre anni. La plusvalenza originata dalla cessione d'azienda è comprensiva dell'avviamento. Nel caso in cui la cessione riguardi l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la facoltà di rateizzare la plusvalenza non può essere esercitata. Le plusvalenze che derivano dalla cessione d'azienda non possono essere rateizzate se viene richiesta la tassazione separata ai sensi dell'articolo 17 TUIR. Tale beneficio può essere richiesto se l'azienda è stata posseduta da più di cinque anni. Lupi, op. cit., pagg. 181 e 223
(13) L’art.103 del TUIR è stato  modificato a seguito dell’entrata in vigore della L.266/2005. In precedenza l’ammortamento era deducibile in quote non superiori alla decima parte del valore dell’avviamento
(14) La deducibilità fiscale dell’ammortamento dell’avviamento è passata da dieci a diciotto anni. Il Collegato alla Finanziaria 2006 aveva portato a venti anni la predetta durata, successivamente la Finanziaria 2006 ha rettificato la disposizione stabilendo che la deduzione fiscale dell’ammortamento dell’avviamento non può eccedere il 5,56% (cioè un diciottesimo) del relativo valore; pertanto l’aliquota del 5% (un ventesimo) non avrà mai applicazione
(15) Risoluzione Ministeriale 154/E del 15.12.04
(16) Le implicazioni di carattere fiscale derivanti dall'adozione nel nostro ordinamento dei principi contabili internazionali sono desumibili, principalmente, dal D. lgs. 38/2005. Con tale provvedimento, infatti, il legislatore nazionale ha modificato alcune delle norme del Tuir nel tentativo di garantire la sostanziale omogeneità di trattamento fiscale fra i soggetti tenuti all'adozione degli Ias/Ifrs e quelli che, invece, continueranno a redigere i conti annuali e consolidati secondo la disciplina domestica. La legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008) ha apportato modifiche significative alla disciplina fiscale dei soggetti che adottano gli Ias/Ifrs nella redazione del bilancio d'esercizio. Qui rilevano alcune novità: a) nell'articolo 83 del Tuir è stata abrogata la previsione secondo cui il risultato d'esercizio doveva essere aumentato o diminuito dei componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto degli Ias/Ifrs, ed è stato introdotto un nuovo periodo, secondo il quale valgono per i "soggetti Ias", anche in deroga alle disposizioni del Tuir, "i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti" dai principi contabili internazionali; b) l'articolo 109, comma 4, lettera b), è stato riformulato a seguito dell'abrogazione della disposizione che consentiva di effettuare deduzioni extracontabili. P. Ceppelino R. Lugano, Regime di neutralità ancorato ai periodi 2007, Il Sole 24 Ore, 3 novembre 2008, pag. 3
(17) Il fair value o valore equo è definito come il valore di scambio tra due controparti indipendenti, informate e disponibili alla contrattazione in una operazione fra soggetti terzi.   L’adozione del fair value comporta l’imputazione a conto economico di utili non realizzati connessi all’andamento dei mercati in prossimità della data di chiusura dei bilanci. Una delle principali novità dei principi contabili internazionali, quindi, è quella di superare il criterio del costo quale principio guida per la valutazione delle poste di bilancio. In altri termini, i bilanci redatti sulla base dei principi contabili internazionali sono prevalentemente rivolti ai soggetti  investitori e presentano una visione prospettica della situazione economico-patrimoniale della società. I principi contabili internazionali interpretano il bilancio in un’ottica dinamica, in quanto il risultato economico dell’esercizio risulta essere rappresentativo delle capacità reddituali prospettiche dell’azienda
(18) Stralcio del principio contabile IAS 22 …omissis L'eventuale avviamento, positivo o negativo, deve essere contabilizzato secondo quanto previsto dal presente Principio.  Omissis. Avviamento negativo derivante da acquisizioni Rilevazione e valutazione 59. L'eventuale eccedenza, alla data della compravendita, della quota di partecipazione dell'acquirente nei fair value (valore equo) delle attività e passività identificabili acquisite rispetto al costo dell'acquisizione, deve essere rilevata come avviamento negativo. 60. L'esistenza dell'avviamento negativo può essere indice del fatto che attività identificabili sono state sovrastimate e che passività identificabili sono state omesse oppure sottostimate. E' importante appurare che non si verifichi tale situazione prima che l'avviamento negativo sia rilevato. 61. Nella misura in cui l'avviamento negativo fa riferimento alla previsione di perdite e costi futuri che sono identificati nel programma di acquisizione dell'acquirente e che possono essere quantificati attendibilmente, ma che non rappresentano passività identificabili alla data di acquisizione (vedere paragrafo 26), tale porzione di avviamento negativo deve essere rilevata come un provento nel conto economico quando le perdite e i costi futuri sono rilevati. Se queste perdite e costi futuri identificabili non sono rilevati nell'esercizio previsto, l'avviamento negativo deve essere trattato contabilmente secondo quanto previsto dal paragrafo 62, punti (a) e (b). 62. Nella misura in cui l'avviamento negativo non fa riferimento a perdite e costi futuri attesi identificabili che possono essere quantificati attendibilmente alla data di acquisizione, l'avviamento negativo deve essere rilevato come un provento nel conto economico come segue: (a) l'ammontare dell'avviamento negativo che non eccede i fair value (valori equi) delle attività non monetarie identificabili acquisite deve essere rilevato come un provento sistematicamente lungo il corso della residua vita utile media ponderata delle attività identificabili acquisite ammortizzabili; e (b) l'importo dell'avviamento negativo che eccede i fair value (valori equi) delle attività non monetarie identificabili acquisite deve essere immediatamente rilevato come un provento. 63. Nella misura in cui l'avviamento negativo non fa riferimento alla previsione di perdite e costi futuri che sono stati identificati nel programma di acquisizione dell'acquirente e che possono essere quantificati attendibilmente, l'avviamento negativo costituisce un provento che è rilevato a conto economico quando i benefici economici contenuti nelle attività identificabili ammortizzabili sono utilizzati. Nel caso di attività monetarie, il provento è immediatamente rilevato a conto economico. Omissis
(19) Dalle operazioni poste in  essere  e  considerati  i  tempi  stretti  di esecuzione, considerato inoltre che un avviamento in negativo non può e  non esiste secondo la normativa civilistica e tributaria, semmai esiste solo  in  positivo e se si paga un prezzo in caso di cessione d'impresa,  può  e  deve essere ammortizzato pluriennalmente, questo Collegio si chiede come  mai  si possa costituire un fondo avviamento in negativo, atteso che a fronte di  un valore di cessione di un ramo aziendale del valore di  lire  145.454.819.278 sia equivalso un pacchetto di azioni pari a lire 80.000.000, e  qui  i  casi sono due:  1) sono state  emesse  azioni  sotto  le  pari  (rispetto  al  valore effettivo del ramo di azienda compravenduto e/o dato in cessione);  2) il valore del ramo aziendale compravenduto non è reale e  dovrebbe essere rappresentato al valore del  capitale  azionario  emesso,  salvo  non mascheri riserve occulte che  dovrebbero  essere  nel  caso  assoggettate  a tassazione ex art. 85 del Tuir. Visto e considerato che la F. S.p.a. era una società in crisi  perchè  è stata costituita dalla I. S.p.a. ed il ramo aziendale anziché  cederlo  alla F. S.p.a. non lo poteva direttamente alla F.L. S.a.r.l. con sede all'estero, senza farlo transitare con la F. S.p.a. con sede in Italia?     Questi interrogativi hanno in comune una  sola  risposta  che  può  dare soltanto l'attenta lettura dell'art. 37-bis del D.P.R.  n.  600/1973  ed  in particolare il comma 3 dianzi citato e la cui miglior risposta è stata  data dai verificatori della Direzione regionale delle Entrate della Liguria prima e dall'Agenzia delle  Entrate,  Ufficio  di  Savona,  poi  con  l'avviso  di accertamento che da parte di questo Collegio non può che  trovare  conferma, vista l'evidenza  dell'elusività  delle  operazioni  poste  in  essere,  con cessioni di rami  aziendali,  emissioni  ed  aumenti  di  capitali  sociali, costituzioni  di  società  all'estero,   per   non   parlare   di   alchimie ragionieristiche e di bilancio, sbandierando i principi  contabili  IAS  38, che seppure questo Collegio conosce come internazionalmente  accettati  però non sono norme né tributarie e né  civilistiche  alle  quali  ed  alle  sole questo Collegio si deve attenere. Pur  riconoscendo  l'abile  e  la  strenua difesa svolta dai difensori della ricorrente, ben architettata ed articolata sul piano giuridico e processuale, il ricorso per  le  considerazioni  ed  i motivi che precedono non può  essere  accolto  e  di  contro  devono  essere accolte  le  controdeduzioni  dell'ufficio,   relativamente   alle   pretese tributarie insite nell'avviso di accertamento impugnato. Quanto  alle  spese ed onorari di giudizio, in considerazione della  complessità  della  materia trattata, sussistono fondate ed obiettive  ragioni  per  compensare  tra  le parti le spese di lite.     Sentenza n° 82 del 24 marzo 2006 Commissione Tributaria Provinciale di Savona sez. II
(20) “L'art. 37-bis  del  D.P.R.  n.  600/1973  reca  una  apposita disposizione antielusiva che ha ad oggetto gli atti, fatti e negozi privi di valide ragioni economiche che comportano un indebito risparmio  di  imposta, in presenza  di  specifiche  operazioni  quali,  ad  esempio,  conferimenti, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale, eccetera. Nel caso di specie  il  giudice  di  primo  grado  ha  ritenuto  elusiva l'operazione in esame, dichiarando che la società doveva cedere direttamente l'azienda. Eppure, sulla base delle riflessioni esposte nei  precedenti  paragrafi, l'operazione oggetto della sentenza è stata una normale cessione di  azienda attuata attraverso uno strumento  riconosciuto  dal  sistema  tributario  e, cioè,  il  conferimento  dell'azienda  e  la   successiva   cessione   delle partecipazioni della società conferitaria. Per cedere un'azienda, difatti, alcune delle alternative  garantite  dal sistema tributario possono  essere  considerate,  ad  esempio,  la  cessione dell'azienda tout court  o  il  conferimento  di  azienda  e  la  successiva cessione delle partecipazioni della conferitaria     In merito vale rilevare, in primo luogo, che nessuna norma  prevede  che tale operazione si debba compiere con una mera cessione dell'azienda. Né ha senso dire che il conferimento d'azienda prodromico alla  cessione delle partecipazioni permette di avere vantaggi fiscali non riconosciuti dal sistema e come tale rappresenta una operazione elusiva, in quanto, casomai, è vero il contrario. Il legislatore  difatti  aveva  deciso  di  introdurre  addirittura  una normativa specifica per  rendere il conferimento neutrale  ai  fini  fiscali, proprio per agevolare le operazioni di riorganizzazione societaria. La circolare relativa al D. Lgs. n. 358/1997, nelle premesse precisa  che “La finalità principale delle disposizioni che formano oggetto  del  decreto legislativo…  è  la  rimozione  degli  ostacoli  di   carattere   tributario all'assunzione, da parte dei comparti produttivi nazionali, della  struttura aziendale  e   giuridica  più  soddisfacente  in  relazione  agli   obiettivi imprenditoriali da conseguire”.     Con l'ulteriore riforma del 2003, il legislatore ha proseguito su questa strada, riconoscendo che le operazioni congiunte di conferimento di  azienda in neutralità (ai sensi dell'art. 176 del Tuir) e successiva cessione  delle partecipazioni non sono soggette, ex lege, alla  norma  antielusiva  di  cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973.     Sarebbe tuttavia  eccessivo  dire  che,  a  contrariis,  prima  di  tale modifica l'operazione in  esame  era  sicuramente  una  operazione  elusiva: comunque, se la norma antielusiva poteva essere considerata  applicabile  in astratto, poi si trattava di controllare se in relazione al  caso  preso  in esame risultavano verificate  le  condizioni  per  la  sua  applicazione  in concreto (presenza o meno  di  valide  ragioni  economiche,  aggiramento  di obblighi o divieti dell'ordinamento tributario, eccetera).  In proposito, una recente sentenza della Corte  di  Cassazione ha previsto che, per qualificare una operazione elusiva o  meno,  debba  essere valutato il valore economico delle ragioni extrafiscali e, dall'altro  lato, l'entità del vantaggio fiscale.  In  tal  modo,  si  può  “operare  un  esame  globale  della  situazione concretamente accertata” al fine di verificare se la ragione  economica  per cui l'operazione è stata fatta trascende effettivamente la  ricerca  di  una agevolazione fiscale. Tale sentenza peraltro ha  rigettato  l'impostazione  della  Commissione tributaria   regionale   che   aveva   ritenuto   sufficiente   ad   evitare l'applicazione della norma antielusiva la mera sussistenza anche di  ragioni economiche”. M. Mazzetti di Pietralata, Trattamento contabile e  fiscale  dell'avviamento  negativo  e  applicazione della norma antielusiva:  recenti  interpretazioni  della  giurisprudenza  e dell'Agenzia delle Entrate di in “il fisco” n. 38 del 22 ottobre 2007, pag. 1-5589.
(21) Regolamento della Commissione 29 dicembre 2004, n. 2236/ 2004/CE (Gazz. Uff. UE n. L. 392 del 31 dicembre 2004)
(22) Nonostante il parere contrario dei giudici di prima istanza  di  Savona, la migliore dottrina contabile ritiene che il badwill possa esistere  da  un punto di vista contabile. Il documento dell'Istituto di ricerca dei Dottori  commercialisti,  dopo aver descritto a grandi linee il trattamento contabile del badwill secondo i principi contabili internazionali, per quanto attiene ai principi  contabili nazionali  fa  riferimento  all'applicazione  per  analogia  del   Principio contabile OIC n. 17 sul bilancio consolidato, Documento della Fondazione Aristeia -  Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti n. 64 del giugno 2006, Il  trattamento contabile del badwill nelle aggregazioni di impresa. M. Mazzetti di Pietralata, op. cit..  R. Lupi, Operazioni  straordinarie,  debiti accollati e poste rettificative: alla ricerca della simmetria tra cedente  e cessionario, in “La fiscalità delle operazioni straordinarie”, di R. Lupi-D. Stevanato,  “Il  Sole-24  Ore”  - Pirola, Milano, 2002.
(23) Per approfondimenti, si veda: M. Di Siena-M.T. Bianchi, IAS/IFRS  ed aggregazioni aziendali:  profili  tributari,  in  “Rassegna  tributaria”  n. 2/2007, pag. 474; S.  Lupini, La  disciplina  dell'avviamento  nei principi IAS-IFRS: riflessi fiscali a regime, in “il fisco” n. 3/2007,  389; F. Rossi  Ragazzi,  Business  combinations:  profili  fiscali.  Implicazioni fiscali connesse alle impostazioni civilistiche e contabili  delle  business combinations secondo l'IFRS 3, in “il fisco” n.  28/2006,  fascicolo  n.  1, pag. 4267
(24) Risoluzione n. 184/E del 25 luglio 2007 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello
(25) R. Moro Visconti, Il badwill (avviamento negativo): aspetti fiscali (risoluzione n. 184/E  del 25 luglio 2007) contabili e valutativi,  in “il fisco” n. 32 del 10 settembre 2007, pag. 1-4700
(26) L. Miele, IAS i bilanci detta i redditi, Il Sole 24 Ore, 3 novembre 2008, pag 3