Crimini di guerra e contro l’umanità commessi in Darfur: le origini del conflitto e l’intervento della comunità internazionale.
di Angela Natale
Sommario:1. Premessa – 2. Le origini delle tensioni – 3. La risposta internazionale – 4. La giurisdizione della Corte Penale Internazionale – 5. I casi Harun e Abd-Al-Rahman: i crimini contestati – 6. Analisi giuridica del conflitto – 7. Conclusioni.
1. Premessa.
Il Sudan è indipendente dal 1956: undici anni in pace e gli altri segnati da due guerre civili, da limitazioni alle libertà fondamentali e da continue violazioni dei diritti umani.
Per comprendere le ragioni di un tale dramma è importante andare al di là della semplicistica interpretazione del conflitto stesso come scontro tra il governo di Khartoum e il nord musulmano contro il sud cristiano e animista. Sono decisive, infatti, concause politiche ed economiche: dalla distribuzione delle terre più fertili ai ceti più ricchi di Khartoum, grazie ai prestiti delle banche islamiche, agli intrecci internazionali di interessi per lo sfruttamento del petrolio.
Le radici del divario tra Nord e Sud sono, altresì, da ritrovarsi nella Southern Policy, decretata dai colonizzatori inglesi nel 1930(1), che divideva il Paese in due e chiudeva ogni possibilità di reciproca influenza culturale e religiosa.
In Darfur, regione situata nell’estremo ovest del Sudan, si combatte dal 2003 una guerra che nel corso degli ultimi anni si è inasprita e che ha provocato finora, secondo fonti indipendenti, circa 200 mila vittime. Gruppi paramilitari arabi, denominati "Janjaweed", con l’appoggio del governo, compiono massacri e operazioni di pulizia etnica a danno della popolazione nera della regione.
Il 31 marzo 2005, con la Risoluzione 1593, il Consiglio di Sicurezza rinviava alla Corte Penale Internazionale (CPI) la questione dei presunti crimini di guerra e contro l’umanità commessi in Darfur e contestati, in particolare, all’ex ministro dell’Interno e attuale ministro degli affari umanitari sudanese Ahmed Harun e al presunto capo della milizia Janjaweed Ali Muhammad Ali Abd-al-Rahaman.
La CPI, come sancito nel Preambolo del suo Statuto, persegue individui che abbiano compiuto atrocità tali da turbare la coscienza dell’umanità, a prescindere che detti individui ricoprano o meno cariche istituzionali all’interno del loro Paese. Tale attività viene svolta allo scopo di prevenire il perpetrarsi di nuovi misfatti e per concorrere, con altre istituzioni internazionali, al mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo. Purtroppo, è inimmaginabile che la Corte funzioni senza il sostegno e la cooperazione degli Stati, problema quest’ultimo che permane nonostante sia stato stipulato un “accordo di relazione” con le Nazioni Unite, intesa che ha consentito alla Corte – anche attraverso le missioni di peacekeeping – di ottenere maggiori informazioni e di poter contare su un maggior numero di risorse per svolgere le proprie indagini.
Al tempo stesso, l’intervento della Corte in Darfur potrà sortire degli effetti solo nella misura in cui il Sudan sarà pronto e disposto a cooperare, sia nella fase delle indagini, sia nel processo, sia nell’esecuzione dell’eventuale condanna. La CPI, infatti, non può autonomamente eseguire i mandati d’arresto, raccogliere le prove, forzare gli individui a testimoniare, indagare sui loci commissi delicti, ma deve necessariamente rivolgersi alle autorità statali di Khartoum e chiedere loro di intervenire.
2. Le origini delle tensioni.
Dall’inizio del 2003, la regione occidentale del Darfur(2) è teatro di un sanguinoso conflitto. La stessa zona era già stata devastata da una guerra civile tra il 1985 e il 1988, quando, nel quadro della generale crisi del Sudan che portò al colpo di stato islamico-militare del 1989, i contadini di etnia Fur(3) si scontrarono con bande armate arabe provenienti dalla valle del Nilo, i cosiddetti "Janjaweed" (i diavoli a cavallo) e con truppe del Ciad e della Libia(4) .
All’origine della questione sudanese vi è il monopolio politico che una ristretta aristocrazia di arabi della valle del Nilo esercita a danno di tutti gli altri gruppi etnici, per motivi economico-politici prima ancora che religiosi o razziali; infatti nel Darfur non ci sono cristiani e gli abitanti arabi non sono stati certo risparmiati dalle violenze della milizia.
Vessati da sempre ed esclusi dalle trattative per il riassetto del paese avviate nel 2002 tra il governo centrale e le province del Sud, gli abitanti delle altre periferie hanno smesso di credere alle promesse del governo ed hanno deciso di alzare il livello dello scontro, vedendo nella lotta armata l’unico mezzo per ottenere attenzione, sia all’interno del paese, sia sul piano internazionale.
La crisi scoppiò il 25 febbraio del 2003, quando due gruppi ribelli – il Justice and Equality Movement (JEM) e il Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A) – attaccarono alcune postazioni governative, reclamando per la Regione e per la sua gente la fine dello stato di emarginazione politica, sociale ed economica portato avanti dal Governo centrale.
Nel quasi totale silenzio della Comunità Internazionale, i cui sforzi erano concentrati sulla guerra nel meridione del paese, il Governo Sudanese, sia con l’aiuto dell’apparato di sicurezza statale che delle citate milizie Janjaweed, rispose agli attacchi scatenando una massiccia controffensiva che costrinse i ribelli a trovare riparo sulle colline.
La fine delle operazioni militari è stata proclamata il 9 febbraio 2004, tuttavia sono tuttora in atto scontri tra le truppe regolari che hanno occupato gli abitati ed i ribelli che continuano a colpire dalle campagne.
Nel corso del conflitto la popolazione civile è divenuta il principale obiettivo degli attacchi dei “diavoli a cavallo” che, operando per conto del Governo centrale e talvolta anche con il supporto dell’Esercito, si sono resi responsabili di numerose violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.
Di tali violazioni alcune possono essere classificate come crimini di guerra, mentre altre, dato il loro carattere diffuso e sistematico rientrano nei crimini contro l’umanità. Tale regolarità negli attacchi alla popolazione civile da parte delle truppe regolari e delle milizie filogovernative dei Janjaweed ha fatto parlare di "pulizia etnica", benché questa espressione rischi di travisare i reali motivi del conflitto.
3. La risposta internazionale.
L’attenzione a livello internazionale inizia a focalizzarsi sul conflitto in Darfur in seguito al rapporto di Amnesty International nel luglio 2003 e del Gruppo di crisi internazionale nel dicembre dello stesso anno. Ma, la copertura dei mezzi di comunicazione non inizia fino a marzo 2004, quando il Coordinatore Umanitario delle Nazioni Unite per il Sudan, Mukesh Kapila, definisce il Darfur la “più grande crisi umanitaria del mondo”. A partire da quel momento sono sorti movimenti in molti paesi per chiedere un intervento umanitario nella regione. Gli stati più potenti del mondo hanno limitato la propria risposta a frasi di preoccupazione e, pertanto, l’ONU, privo del supporto sia finanziario che militare degli stati ricchi, ha lasciato che l’Unione Africana mettesse in campo il suo simbolico contingente senza nessun mandato per proteggere i civili.
In mancanza di una politica estera che definisca le strutture politiche ed economiche che sottostanno al conflitto, la Comunità Internazionale ha definito il conflitto in Darfur in termini di assistenza umanitaria e discute sulla definizione di “genocidio”.
Un esame preliminare dell’azione politica e umanitaria dimostra che la Comunità Internazionale si è dimostrata attiva, ma solo dopo una lunga isteresi iniziale. Essa non ha negato, ma ha indugiato a lungo prima di attivare una risposta sufficientemente decisa e unitaria.
Il 30 luglio 2004 il Consiglio di Sicurezza poneva finalmente fine alle proprie reticenze ed agendo ai sensi del Capo VII della Carta delle N.U. approvava la Risoluzione 1556. In essa veniva ricordato l’obbligo, ricadente “in via primaria” sul Sudan medesimo, del “rispetto dei diritti umani”, della tutela dell’ordine e della legalità, nonché della protezione della propria popolazione. Il Consiglio sarebbe stato aggiornato sulla situazione ogni 30 giorni, riservandosi di intraprendere “misure” economiche e diplomatiche in caso di omissione da parte del Governo sudanese; tra gli obblighi rientrava anche il disarmo della milizia Janjaweed e l’arresto dei suoi capi. Ad un iniziale rifiuto della Risoluzione in parola, il Governo sudanese faceva seguire, il 4 agosto successivo, un’accettazione lampo e la stipula di un accordo con le N.U. attraverso il Rappresentante Speciale del Segretario Generale, l’olandese Jan Pronk, seguita dall’apertura di negoziati con la guerriglia. Il governo del Sudan non riuscì però a disarmare le milizie, né a consegnare nessuno alla giustizia. Il Rapporto del Segretario Generale al Consiglio di Sicurezza del 30 agosto 2004 dichiarò in modo risoluto che il Governo del Sudan non aveva rispettato i propri doveri “malgrado gli impegni presi e gli obblighi derivanti dalla Risoluzione 1556”. Nonostante queste conclusioni, il rapporto non raccomandava di intraprendere alcuna azione specifica nei confronti del Sudan, ma si limitava a suggerire di accettare la proposta dell’AU di fornire truppe per la protezione dei civili.
Il 18 settembre 2004 veniva adottata dal Consiglio di Sicurezza la Risoluzione 1564. In particolare, il Consiglio richiedeva al Segretario Generale la costituzione di una Commissione internazionale d’inchiesta per i fatti nel Darfur(5) con lo scopo di stabilire se fossero stati commessi o meno atti di genocidio identificando gli esecutori di tali violazioni.
Il 25 gennaio 2005 veniva presentato al Segretario Generale Kofi Annan il rapporto conclusivo. Secondo la Commissione, le massicce violazioni dei diritti umani commesse dalle forze governative e dalle milizie racchiudevano molti aspetti che avrebbero potuto rafforzare la tesi del genocidio, come ad esempio l’elevato numero di morti e l’esplicita discriminazione tra “tribù arabe” e “tribù africane”, ma sarebbe mancato l’intento di genocidio, ossia la volontà esplicita di “distruggere completamente, o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso” (6) .
In definitiva, il documento in parola, sebbene avesse accertato la presenza di almeno due elementi fondanti il crimine di genocidio, ovvero il c.d. actus reus (condotta penalmente rilevante, concretizzatasi in omicidi di massa, in gravi lesioni personali e mentali e nell’inflizione di condizioni di vita da ritenersi dirette alla distruzione degli offesi) e l’esistenza di gruppi specifici di individui, soggetti passivi dei crimini, ha ritenuto la fattispecie penale internazionale in questione non fondata poiché mancante del c.d. “genocidal intent” (mens rea). Secondo il prof. Cassese, infatti, dagli atti criminali in parola non si sarebbe potuto desumere lo specific intent (elemento psicologico, tradotto comunemente – e in maniera erronea – dolus specialis) che caratterizza il genocidio, poiché i medesimi atti sembravano diretti non tanto a “distruggere in tutto o in parte un determinato popolo, gruppo etnico, razziale o religioso in quanto tale”, ma “orientati invece ad una strategia di controguerriglia”. Come a dire che l’intento genocidiale non possa coesistere con le strategie belliche sul campo e che queste non possono assurgere al rango di finalità ulteriore rispetto a quella della mera distruzione di un gruppo “in quanto tale”, tra l’altro difficilissima da provarsi.
Dopo avere escluso il genocidio però, i membri della Commissione aggiungevano di non poter sottovalutare la gravità dei crimini commessi, altrettanto seri e riprovevoli. Tali crimini venivano classificati come crimini di guerra e, dato il loro carattere esteso e sistematico, come crimini contro l’umanità.
A seguito della presentazione del rapporto del prof. Cassese, il 24 marzo 2005 il Consiglio di Sicurezza adottava la Risoluzione 1590 con cui veniva costituta l’UNMIS (United Nations Mission in Sudan), come forza di peacekeeping composta da personale militare nella misura di 10.000 unità, a cui si aggiungevano circa 750 unità di polizia internazionale. Il compito della forza ONU, comandata da un Generale bangladese e alle dirette dipendenze del Rappresentante Speciale del Segretario Generale Jan Pronk, veniva a sostanziarsi nel mantenimento dello status quo e nella vigilanza armata finalizzata al rispetto delle condizioni contenute negli accordi di pace, essendo peraltro autorizzata la forza, oltre che in legittima difesa, anche per proteggere la popolazione civile da gravi minacce alla propria incolumità.
Con la Risoluzione 1591 del 29 marzo 2005 veniva, tra l’altro, istituito un Panel of Experts composto da quattro membri, con sede ad Addis Abeba e con lo specifico compito di monitorare eventuali violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario e di controllare flussi illeciti di finanziamenti.
Il 31 marzo 2005 veniva approvata la Risoluzione 1593, con la quale il Consiglio di Sicurezza rinviava la questione dei crimini in Darfur alla Corte Penale Internazionale (CPI). Il Procuratore capo della CPI, l’argentino Luis Moreno-Ocampo, decideva parimenti di aprire indagini a carico di individui i cui nomi erano stati nel frattempo forniti alla CPI e contenuti nel “report” della “International Commission of Inquiry” di Cassese. Quest’ultima aveva finora taciuto sull’esistenza di una lista di sospetti per favorire la cooperazione delle parti in causa. L’atteggiamento del Governo sudanese ha conosciuto un’alternanza di reazioni dapprima negative e poi positive alla notizia dell’apertura delle indagini da parte della CPI. Dopo un iniziale secco rifiuto dell’autorità della CPI, si sono avute successivamente aperture, culminate con un formale accoglimento pronunciato dal Ministro degli Esteri Mustapha Osman Ismail. Peraltro, dopo poco tempo, il Ministro delle giustizia annunciava l’istituzione di un Tribunale Speciale interno per il Darfur, allo scopo di evitare la giurisdizione della CPI.
Con la Risoluzione 1769 del 31 luglio 2007 veniva poi autorizzata un’operazione congiunta tra ONU e Unione Africana, l’UNAMID, nella quale sono confluite il 31 dicembre 2007, l’UNMIS e l’AMIS.
Più recentemente, il 22 maggio 2008, con la Risoluzione 0238, l’ONU ha condannato vigorosamente il fatto che il Sudan continuasse a non cooperare all’arresto ed alla consegna di Ahmad Harun e Ali Kushayb (rispettivamente ex ministro dell’Interno e attuale ministro degli affari umanitari sudanese e presunto capo della milizia Janjaweed), nonchè a non rispettare i suoi obblighi in materia di diritto internazionale umanitario, dimostrando così una assoluta mancanza di rispetto per le centinaia di migliaia di vittime, per le loro famiglie e per i milioni di persone che sono state costrette ad abbandonare le loro case dall'inizio del conflitto. Il governo del Sudan sembra, infatti, aver totalmente ignorato che nell’aprile 2007 sono stati emessi due mandati di cattura contro l'ex Ministro dell’Interno del Sudan, Ahmad Harun e l’ex leader della milizia Janjaweed Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, noto anche come "Ali Kushayb", con 51 capi di imputazione per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Paradossalmente, Ahmad Harun è adesso Ministro per gli affari umanitari, responsabile cioè per il benessere delle stesse vittime dei suoi presunti crimini, oltre ad essere responsabile per il collegamento con la forza di pace internazionale (UNAMID) ed essere stato promosso alla presidenza di una commissione governativa incaricata di occuparsi delle proteste in materia dei diritti dell’uomo. Per tutte le ragioni esposte, l’ONU alla luce della propria dottrina denominata “Responsabilità di proteggere”, è tenuta a fornire la protezione necessaria ad una popolazione totalmente abbandonata dalle autorità nazionali. Nondimeno, essa invita l'Unione europea ad esercitare pressioni sulla Cina affinché si unisca agli sforzi internazionali per porre fine al conflitto ed utilizzi la sua considerevole influenza nei confronti del governo sudanese grazie alla sua funzione di principale partner commerciale del Sudan in quanto acquirente di petrolio, cessando anche la fornitura di armi allo stesso paese(7) . Il ruolo dell’Unione europea e degli altri partecipanti internazionali dovrà, altresì, concretizzarsi nell’applicazione di misure idonee contro ogni perpetratore di violenza che non rispetti il cessate il fuoco o che attacchi i civili, le forze di pace e le operazioni umanitarie, adottando tutte le misure necessarie per porre fine all’impunità. Dunque, a partire dal 1° gennaio 2008, come preannunciato dalla riportata Risoluzione 1769, la missione di pace dei paesi africani nella provincia sudanese del Darfur ha lasciato il posto alla missione congiunta di Nazioni Unite e Unione Africana. Un cambio in gran parte simbolico, visto che nonostante gli enfatizzati annunci degli anni scorsi i paesi occidentali non hanno ancora inviato i loro promessi contingenti. Attualmente, la missione in Darfur conta circa 8.000 uomini, su un organico previsto di 20.000 uomini. Al tempo stesso, il governo del Sudan ha ostacolato il veloce dispiegamento del contingente in seguito alla mancata approvazione dell'elenco dei paesi aderenti che comprendeva alcuni paesi non africani. Pertanto, l’invito, rivolto al Governo sudanese, è quello di accettare l'accordo raggiunto tra Unione Africana e Nazioni Unite sulla composizione dell’UNAMID, permettere che questa forza sia pienamente equipaggiata per svolgere interamente il suo mandato (anche previo impiego di armi e mezzi di trasporto aereo e di superficie), garantire completa libertà di movimento al suo personale e mettere immediatamente a disposizione gli spazi per allestire le sue basi. In tale contesto, non va certamente sottovalutata l’emergenza legata ai bambini. Nella Regione sudanese del Darfur sempre più bambini muoiono di fame e, sebbene l'area benefici della più vasta operazione di assistenza umanitaria del mondo, il 16,1% dei bambini coinvolti nel conflitto in atto nella Regione sono affetti da grave malnutrizione. In Darfur sono presenti oltre tredicimila operatori umanitari, al servizio di 13 agenzie ONU e circa 80 Organizzazioni Non Governative, per un spesa annuale di circa un miliardo di dollari. Tuttavia, anche se ci sono molti meno morti che durante il periodo più intenso dei combattimenti (2003-2004), il conflitto tra le parti, nell’ultimo anno, è radicalmente cambiato essendo caratterizzato da forze frammentate e da scontri molto più frequenti. Da ciò consegue che, essendo aumentato il livello di violenza, la possibilità di accesso per le agenzie umanitarie è diminuita.
4. La giurisdizione della Corte Penale Internazionale.
La Corte Penale Internazionale (CPI), istituita con lo Statuto di Roma stipulato il 17 luglio 1998, è un tribunale permanente per crimini internazionali avente sede all’Aja. Essa può esercitare il suo potere sulle persone fisiche limitatamente a crimini che riguardano la Comunità Internazionale nel suo insieme come il genocidio, i crimini contro l’umanità ed i crimini di guerra (crimina iuris gentium). Lo Statuto della Corte, costituito da 128 articoli suddivisi in 13 parti, è entrato in vigore il 1° luglio 2002 alla ratifica del sessantesimo Stato. Gli Stati che hanno attualmente ratificato lo Statuto sono 105 (il Sudan non è tra questi). Il primo Procuratore generale della Corte è dal 16 giugno 2003 Luis Moreno-Ocampo.
La Corte, in quanto istituzione permanente costituita dalla Sezione preliminare (Pre-Trial Chamber), Sezione di primo grado e Sezione degli appelli, può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche in forma complementare alle giurisdizioni penali nazionali in base al principio del ne bis in idem.
Più precisamente, ai sensi all’art. 17 dello Statuto, la CPI non potrà esercitare la propria giurisdizione quando nello Stato competente siano già in corso delle indagini o addirittura sia stato già avviato un procedimento, “a meno che lo Stato sia riluttante o incapace di svolgere le indagini o il processo”; quando lo stesso Stato che ha giurisdizione sul caso, dopo accurate indagini ha ritenuto di non dover procedere, “a meno che ciò non derivi da riluttanza o dall’effettiva incapacità dello Stato di tenere il processo”; quando, per lo stesso reato, la persona in questione è già stata processata in un altro Stato; quando la scarsa gravità del caso esclude l’intervento della Corte.
Lo Stato che diviene parte dello Statuto accetta con esso la competenza della Corte. Tuttavia, quest’ultima può esercitare il proprio potere giurisdizionale se:
a) uno Stato Parte segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più dei suddetti crimini appaiono essere stati commessi;
b) il Consiglio di Sicurezza (Cds), nell’ambito delle azioni previste dal Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi (potere di “referral” del Consiglio);
c) il Procuratore(8) ha aperto un’indagine sulla base di informazioni relative ai crimini di competenza della Corte(9) .
La Corte può giudicare su atti commessi nel territorio di uno Stato parte; se il fatto si è verificato altrove, la Corte ha competenza solo se l’accusato è cittadino di uno Stato parte o se lo Stato, sul cui territorio è stata commessa la violazione, accetta la competenza della Corte.
Queste limitazioni non valgono se la denuncia viene dal Cds, agente in base al Capitolo VII della Carta. Tale ipotesi è quella ravvisabile nei casi in esame.
Nei limiti consentitigli nell’esercizio della propria funzione di prevenzione o rimozione di minacce o violazioni della pace o sicurezza internazionale, lo Statuto sembra infatti riconoscere al Cds il potere di decidere se iniziare un procedimento presso la CPI anche in riferimento a situazioni concernenti uno o più Stati non vincolati dallo Statuto della Corte.
L’attività del Consiglio in quest’ambito si realizza, dunque, secondo il crisma dell’autoritatività e quindi risulterà libero dai tradizionali vincoli del consenso statale.
Tale possibilità, seppur discutibile, va però letta in un’ottica realistica. La Comunità Internazionale, infatti, difficilmente potrebbe accettare che la giurisdizione penale internazionale operi a prescindere da un’adesione dello Stato coinvolto nella commissione del crimine, ovvero, nell’ipotesi di Stato terzo, senza una valutazione di tipo politico che esprima l’appoggio della Comunità stessa all’azione giudiziale. L’obbligo di collaborazione a carico del Sudan nei confronti della Corte Penale Internazionale, contenuto al punto 2 della Risoluzione 1593 del 31 marzo 2005, è da leggersi pertanto in questa accezione: il Consiglio di Sicurezza e la stessa Corte auspicano che il Governo sudanese collabori fattivamente, indipendentemente dalle mere dichiarazioni di accettazione formale di tali imposizioni.
5. I casi Harun e Abd-Al-Rahman: i crimini contestati.
A seguito delle indagini condotte dalla Commissione d’inchiesta e dal Procuratore generale della CPI, la Camera per le indagini preliminari della stessa Corte ha ritenuto che ci fossero sufficienti prove a carico di Ahmad Harun e Ali Kushayb (pseudonimo di Ali Muhammad Al Adb-Al-Rahman) tali da poter procedere all’incriminazione degli stessi per gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, rientranti tra i crimini di guerra e contro l’umanità. In particolare, la Camera per le indagini preliminari, ritenendo non sufficiente una semplice citazione di comparizione a carico dei due imputati, così come richiesto ai sensi dell’art. 58(7) (10) dal Procuratore Generale il 27 febbraio 2007, ha ritenuto di dover procedere all’emissione di due mandati di arresto internazionale, così come previsto dall’art. 58(1) (11) dello Statuto.
La Camera ha inoltre riconosciuto che vi fossero i presupposti per ritenere tale conflitto rientrante tra quelli previsti dall’art. 8(2)(f) (12) dello Statuto, conflitto che coinvolgeva da una parte il Governo del Sudan attraverso i combattenti provenienti dal People’s Armed Forces (l’Esercito Sudanese) e la Popular Defence Force (la PDF) unitamente alla milizia Janjaweed e dall’altra gruppi ribelli costituiti dal Sudanese Liberation Movement/Army (SLM/A) e il Justice and Equality Movement (JEM).
Gli atti di accusa si riferiscono ai due imputati come responsabili delle azioni condotte rispettivamente dall’Esercito Sudanese e dalla milizia Janjaweed. Essi, secondo la Camera per le indagini preliminari, agendo insieme in una campagna di contro-insurrezione, condussero una serie di attacchi alle città di Kodoom, Bindisi, Mukjar, Arawala e nelle aree ad esse adiacenti per un periodo prolungato compreso tra il 2003 ed il 2004, nonostante queste città fossero prive di attività ribelle e la popolazione civile non avesse preso parte alle ostilità.
Tali azioni, condotte dall’Esercito Sudanese e dai Janjaweed, furono inoltre accompagnate, secondo le informazioni raccolte, da numerose azioni criminali contro i civili appartenenti principalmente alla popolazione Fur, Zaghawa e Masalit. Tra le violazioni commesse si possono annoverare assassinii, rapimenti e oltraggi contro la dignità personale di donne e ragazze, attacchi indiscriminati, distruzioni di proprietà e saccheggio.
Alcuni di questi crimini rientrano nella competenza della Corte come crimini di guerra per violazioni degli artt. 8(2)(c)(i), 8(2)(c)(ii), 8(2)(e)(i), 8(2)(e)(v), 8(2)(e)(vi) e 8(2)(e)(xii); altri, considerando gli attacchi di natura sistematica e diffusa possono rientrare invece tra i crimini contro l’umanità per violazioni degli artt. 7(1)(a), 7(1)(d), 7(1)(e), 7(1)(f), 7(1)(g), 7(1)(h) e 7(1)(k) dello Statuto.
La responsabilità degli imputati, cui si è accennato in precedenza, riguarda gli incarichi e i ruoli dagli stessi ricoperti durante il periodo oggetto d’inchiesta.
In particolare:
- Ahmad Harun svolse tra aprile 2003 e settembre 2005 sia l’incarico di Ministro degli Interni nel Governo del Sudan, sia il ruolo di responsabile della “Darfur Security desk”. Egli, pertanto, in qualità di coordinatore dei differenti Corpi di Governo coinvolti nella contro-insurrezione, inclusa la Polizia, l’Esercito, la Sicurezza Nazionale, i Servizi Segreti e la milizia “Janjaweed” contribuì ed incoraggiò, presumibilmente, il compimento dei sovra-menzionati crimini contro la popolazione civile, come del resto si evince da alcune sue dichiarazioni e discorsi pubblici. La Camera per le indagini preliminari lo ha ritenuto, di conseguenza, responsabile di crimini di guerra e contro l’umanità ai sensi degli artt. 25(3)(b) (13) e 25(3)(d) (14) riferibili a ben 51 capi di imputazione;
- Ali Kushayb, membro di spicco nella gerarchia tribale nel Wadi Salih e del PDF, tra agosto 2003 e marzo 2004 ricoprì il ruolo di comandante della milizia Janjaweed. Inoltre, in qualità di mediatore tra i leaders della milizia e il Governo del Sudan, implementò la strategia governativa di contro-insurrezione che prevedeva, con il supporto da parte dell’Esercito sudanese, l’esecuzione di attacchi durante i quali furono commessi crimini contro la popolazione civile del Darfur. La Camera per le indagini preliminari, a seguito di testimonianze che lo vedevano anche personalmente coinvolto in tali attacchi, lo ha ritenuto responsabile di crimini di guerra e contro l’umanità ai sensi degli artt. 25(3)(a) (15) e 25(3)(d).
Gli atti di accusa ad essi attribuiti possono essere così di seguito sintetizzati:
a. Crimini di guerra
Sono costituiti da quella classe di crimini internazionali che comprende qualsiasi seria violazione del diritto internazionale umanitario commessa nel corso di un conflitto armato internazionale o interno (sia contro civili che contro combattenti) che comporti una responsabilità criminale individuale della persona che abbia violato la legge. I crimini di guerra comprendono, ad esempio, gli attacchi indiscriminati contro i civili, i maltrattamenti o le torture ai prigionieri di guerra o ai combattenti nemici imprigionati, lo stupro di civili, nonché l’uso di metodi di combattimento illegali.
I crimini in oggetto risultano perpetrati nei villaggi e nei dintorni delle città di Kodoom, Bindisi, Mukjar e Arawala e si concretizzano nei seguenti reati:
1) Omicidio di cui all’art. 8(2)(c)(i) dello Statuto.
a) Descrizione della violazione: gli omicidi, accertati nel periodo considerato dalla Corte, riguardano nel dettaglio alcuni delitti perpetrati nei dintorni della città di Kodoom, l’uccisione di almeno 100 individui nei dintorni della città di Bindisi, di 73 persone nei dintorni della città di Mukjar e di ulteriori 26 persone nei dintorni della città di Arawala. Tali violazioni sono state commesse nonostante la popolazione non avesse preso direttamente parte alle ostilità.
Molti rapporti provenienti da diverse fonti documentano, infatti, dall’inizio del conflitto nel 2003 uccisioni di civili su vasta scala in tutta la Regione. Le morti hanno riguardato soprattutto gli uomini in quanto potenziali combattenti, ma non sono state risparmiate neanche donne e bambini. La maggioranza degli omicidi sono stati commessi da persone che testimoni oculari indicano essere Janjaweed, talvolta in uniforme e a dorso di cammello.
Sono proprio le uccisioni compiute dalla milizia araba ad essere riportate come le più efferate e crudeli: si sono verificate esecuzioni arbitrarie, sparatorie, omicidi di donne e bambini i cui corpi venivano mutilati e bruciati. Peraltro, anche le forze governative e i ribelli sono stati causa di numerose perdite civili: i primi hanno ucciso soprattutto attraverso bombardamenti aerei, mentre i dati riguardanti i secondi sono molto più contenuti e considerati, il più delle volte, accidentali.
b) Analisi dottrinale: tali omicidi contravvengono alle norme contenute sia nella Convenzione internazionale sui diritti civili e politici sia nella African Charter on Human and People’s Rights, che proteggono il diritto a non essere privati arbitrariamente della vita. Inoltre, l’uccisione di civili che non prendono parte attivamente ad un conflitto armato è proibita sia dall’art. 3(16) comune alle Convenzioni di Ginevra che dalle corrispondenti norme di diritto internazionale consuetudinario, come sancito nell’art. 4(2)(a) (17) del Secondo Protocollo Aggiuntivo. Tali violazioni, così come dimostrato dagli statuti dei vari tribunali internazionali, a volte possono essere considerate facenti parte dei crimini di guerra, altre volte dei crimini contro l’umanità, a seconda delle circostanze in cui vengono commesse. Nel caso in esame, le trasgressioni al diritto internazionale umanitario sono state considerate rientranti in entrambe le categorie criminose. È importante ricordare, a questo punto, che la presenza di forze ribelli non sottrae il carattere “civile” alla popolazione. Per questo, anche se venisse provato che combattenti erano presenti nei villaggi al momento degli attacchi, o che essi utilizzavano la popolazione civile come “scudo”, come dichiarato più volte dal Governo, tale circostanza non giustificherebbe comunque l’uccisione della popolazione non parte attiva alle ostilità. Le uccisioni di massa, il vasto numero di perdite, il clima di impunità in cui questi crimini sono stati commessi dimostra che gli omicidi sono stati eseguiti in modo diffuso e sistematico e perciò sono stati compresi nella categoria delle persecuzioni.
2) Attacchi contro la popolazione civile di cui all’art. 8(2)(e)(i) dello Statuto.
a) Descrizione della violazione: gli attacchi contro la popolazione civile, esaminati dalla Corte, sono stati compiuti da forze governative e dalla milizia Janjaweed bruciando e distruggendo centinaia di villaggi, nonostante gli abitanti non avessero preso attivamente parte alle ostilità.
b) Analisi dottrinale: il diritto internazionale vieta qualsiasi attacco diretto deliberatamente contro civili, cioè contro persone che non prendano parte direttamente alle ostilità, così come contro qualsiasi area o luogo in cui possano trovarsi sia civili che combattenti e che non sia specificatamente un obiettivo militare. Per assicurare che tali attacchi non espongano i civili ad alcun pericolo, il diritto impone due obblighi fondamentali: per prima cosa, l’obbligo di prendere tutte le precauzioni possibili per poter ben distinguere le persone e gli obiettivi civili da quelli militari. Il belligerante, secondo il diritto consuetudinario, deve: (i) fare tutto il possibile per verificare che gli obiettivi da attaccare non siano di tipo civile; (ii) prendere tutte le precauzioni possibili, nella scelta dei mezzi e dei metodi di combattimento, affinché si evitino o si minimizzino i danni accidentali a civili e ad obiettivi non militari; (iii) dare in anticipo l’avvertimento di un imminente attacco che potrebbe interessare la popolazione civile, attraverso volantini lanciati dagli aerei o comunicazioni radio. Il secondo obbligo imposto dal diritto internazionale è il rispetto del “principio di proporzionalità” nel caso di attacchi che interessino i civili. Secondo questo principio un belligerante, attaccando un obiettivo militare, ha il dovere di non causare danni alla popolazione civile “sproporzionati” rispetto al concreto vantaggio militare preventivato. Spesso il Governo sudanese ha giustificato i propri attacchi ai villaggi sostenendo la presenza di ribelli al loro interno, o che gli abitanti del villaggio stessero fornendo sostegno alle attività dei ribelli stessi, perdendo di conseguenza il loro status legale di persone protette. In realtà, anche secondo il parere del Tribunale Speciale per la ex-Jugoslavia, la presenza di ribelli, attivamente coinvolti nel conflitto, non dovrebbe escludere il carattere civile della popolazione; e, ancora, il Tribunale Speciale per il Ruanda ha dichiarato che, anche se ci sono individui, all’interno di una popolazione civile, che non possono essere definiti come “civili”, questa circostanza non priva la popolazione del suo carattere civile. Secondo varie fonti, in Darfur, gli aggressori non hanno predisposto nessuna delle precauzioni imposte dal diritto; per di più l’impatto degli attacchi dimostra che la forza militare utilizzata è stata largamente sproporzionata rispetto all’effettiva minaccia posta dai ribelli. Gli attacchi erano spesso diretti intenzionalmente contro popolazioni e obiettivi civili e il modo in cui essi sono stati condotti dimostra che uno degli obiettivi principali era quello di seminare il terrore tra la gente per costringerla ad abbandonare i propri villaggi. A tutto ciò si deve aggiungere che, nella maggioranza dei casi, le vittime degli attacchi appartenevano alle tribù “africane” dei Fur, Masalit e Zaghawa.
3) Distruzione di proprietà civili di cui all’ art. 8(2)(e)(xii) dello Statuto.
a) Descrizione della violazione: la distruzione di proprietà civili esaminata dalla Corte risulta comprendere incendi di abitazioni della città di Kodoom, incendi di magazzini di cibo, abitazioni e la moschea della città di Bindisi; incendi di abitazioni, coltivazioni e fattorie della città di Mukjar, nonché la distruzione di gran parte della città di Arawala.
I dati relativi alla distruzione di villaggi sono piuttosto confusi: secondo alcuni sarebbero 600 i villaggi completamente distrutti, a cui andrebbero aggiunti 100-200 villaggi distrutti parzialmente, mentre secondo altre fonti, il numero raggiungerebbe le 2000 unità. La maggior parte di tali devastazioni è stata causata deliberatamente nel corso degli attacchi dei Janjaweed, agendo da soli o con l’ausilio delle forze governative. E’ rilevante notare che sebbene in molti degli incidenti le forze del governo possono non aver partecipato direttamente alle distruzioni, la complicità negli attacchi, durante i quali le devastazioni hanno avuto luogo e la loro presenza sulla scena, sono sufficienti per ritenerli congiuntamente responsabili. Le devastazioni hanno riguardato, oltre alle case, tutte le strutture e gli arnesi necessari alla sopravvivenza della popolazione: frantoi, pozzi e pompe, raccolti, vegetazione e pressoché tutti gli utensili casalinghi sono stati trovati bruciati o frantumati. Sono inoltre stati distrutti mercati, scuole, ambulatori e numerose altre strutture civili. Una tale devastazione può essere interpretata solo come un modo per cacciare la popolazione ed evitarne il ritorno, distruggendo tutti i mezzi di sopravvivenza e sostentamento.
b) Analisi dottrinale: l’art. 11 della Convenzione sui diritti economici, sociali e culturali dichiara che “tutti gli Stati contraenti riconoscono il diritto di ognuno a […] cibo, vestiario ed abitazione”. Inoltre, il diritto penale internazionale vieta e criminalizza “la distruzione di proprietà di una parte ostile compiuta da un belligerante nel corso di un conflitto armato interno o internazionale e non giustificata da necessità militari”.
Risulta evidente che le massicce distruzioni attuate dai Janjaweed e dalle forze governative non erano giustificate da tali necessità: i villaggi erano abitati da civili e il fatto che alcuni ribelli vivessero lì o avessero cercato riparo in alcune abitazioni, non giustifica la completa distruzione dei villaggi. Anche in questo caso, pertanto, la violazione presenta le caratteristiche per essere considerata rientrante sia nei crimini di guerra che, dato il modo sistematico e diffuso in cui è stata commessa, nei crimini contro l’umanità.
4) Stupro di cui all’art. 8(2)(e)(vi) dello Statuto.
a) Descrizione della violazione: gli stupri, accertati nel periodo in esame, sono stati perpetrati nei confronti di donne e ragazze di etnia Fur nei dintorni delle città di Bindisi ed Arawala. Secondo tali fonti, questi atti sono stati commessi in gruppo ed accompagnati da gravi forme di violenza, quali bastonate e percosse. In alcuni casi, le donne sono state ripetutamente violentate in pubblico, umiliate e chiamate “schiave”. Tali aggressioni a donne e ragazze, inclusi gli stupri collettivi, hanno avuto luogo prevalentemente durante gli attacchi ai villaggi, ma molte volte si sono verificate anche durante le fughe dai villaggi e nei momenti in cui le stesse erano costrette ad uscire dai campi o dalle città in cui avevano cercato rifugio, per procurarsi legname e acqua. In molte occasioni, inoltre, le vittime sono state sequestrate, recluse per molti giorni e ripetutamente violentate.
b) Analisi dottrinale: le punizioni e i trattamenti crudeli, disumani o degradanti sono severamente vietati da molti strumenti internazionali a tutela dei diritti umani di cui il Sudan fa parte (la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione sui diritti del bambino e la African Charter on Human and People’s Rights). Inoltre, la Convenzione sui diritti economici, sociali e culturali tutela il diritto di ognuno al godimento del più elevato standard di benessere fisico e mentale, incluso il benessere sessuale e riproduttivo.
L’art. 3 Comune alle Convenzioni di Ginevra, tra le altre cose, proibisce la violenza contro la vita e la persona, i trattamenti crudeli, la tortura, gli oltraggi alla dignità personale e i trattamenti umilianti e degradanti.
Infine, anche se il Sudan non è parte del Secondo Protocollo Aggiuntivo, alcune delle sue norme, come il divieto di stupro, quello di prostituzione forzata ed ogni altra forma di aggressione indecente, fanno parte del diritto internazionale consuetudinario.
5) Saccheggio di cui all’art. 8(2)(e)(v) dello Statuto.
a) Descrizione della violazione: i saccheggi accertati nel periodo considerato riguardano proprietà appartenenti alla popolazione Fur delle città di Bindisi, Mukjar e Arawala, con particolare riferimento alle abitazioni, ai magazzini ed al bestiame.
6) Oltraggio di cui all’art. 8(2)(c)(ii) dello Statuto.
a) Descrizione della violazione: gli atti di oltraggio accertati riguardano almeno 10 donne e ragazze appartenenti alla popolazione Fur della città di Arawala.
b. Crimini contro l’umanità
Sono costituiti da reati particolarmente esecrabili, da seri attacchi alla dignità umana o gravi umiliazioni nei confronti di uno o più esseri umani (omicidio, sterminio, schiavitù, deportazione o trasferimento forzato della popolazione, tortura, persecuzione, stupro ed altre forme di violenza sessuale). Ciò che distingue questa categoria di reati da quella precedente è che essa non riguarda violazioni sporadiche o isolate, ma violazioni che possono aver luogo sia in tempo di pace che in tempo di guerra e che sono parte di una pratica più estesa o sistematica di atrocità o attacchi contro la popolazione civile.
I crimini in oggetto risultano perpetrati nei villaggi e nei dintorni delle città Kodoom, Bindisi, Mukjar e Arawala e si concretizzano nei seguenti reati:
1) Persecuzione di cui all’art. 7(1)(h) (18) dello Statuto.
a) Descrizione della violazione: il reato de quo, accertato nel periodo in esame, è stato posto in essere attraverso omicidi, attacchi alla popolazione civile, distruzione di proprietà, trasferimenti forzati, rapimenti, atti inumani, tortura, saccheggio, imprigionamenti e severe privazioni della libertà.
2) Omicidio di cui all’art. 7(1)(a) dello Statuto, in virtù della duplice veste di crimine di guerra e contro l’umanità. Per tale violazione restano valide le considerazioni precedentemente riportate.
3) Trasferimento forzato della popolazione(19) di cui all’art. 7(1)(d) dello Statuto.
a) Descrizione della violazione: i trasferimenti, accertati nel periodo in esame, riguardano almeno 20.000 civili dalla città di Kodoom, 34.000 dalla città di Bindisi e 7.000 dalla città di Arawala. In particolare, dopo la distruzione dei propri villaggi e a causa delle minacce dirette delle milizie e delle forze governative, gran parte della popolazione ha lasciato le proprie case per cercare maggiore sicurezza nelle grandi aree urbane della Regione o oltre il confine con il Ciad. Neanche i campi di accoglienza, purtroppo, sono riusciti ad assicurarle un minimo di sicurezza: molti di essi sono stati attaccati direttamente ed in molte occasioni si sono verificate aggressioni a persone (soprattutto donne), uscite dal campo per fare rifornimento di acqua e cibo.
b) Analisi dottrinale: l’art. 12 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici stabilisce che “chiunque si trovi legalmente all’interno del territorio di uno Stato deve, all’interno di quel territorio, avere […] la libertà di scegliere la propria residenza”. Questa norma protegge dunque la libertà di movimento e il diritto di non essere trasferito arbitrariamente. Anche il diritto internazionale consuetudinario proibisce tali spostamenti di popolazione, sia in tempo di pace che in tempo di guerra.
4) Tortura(20) di cui all’art. 7(1)(f) dello Statuto.
a) Descrizione della violazione: nel periodo considerato sono stati rilevati almeno 60 casi di tortura nei dintorni della città di Mukjar. Le torture e i trattamenti disumani costituiscono una parte integrante e consistente degli attacchi portati a compimento dalle milizie e dall’esercito: stupri, ustioni, percosse, abusi verbali e umiliazioni si sono verificati frequentemente nel corso degli attacchi. Molti sono stati i casi in cui i bambini sono stati strappati dalle braccia delle loro madri e bruciati vivi davanti ai loro occhi, le case bruciate con all’interno gli abitanti, le donne denudate, umiliate e stuprate, fino ad arrivare, in un paio di casi, ad omicidi tramite crocifissione.
b) Analisi dottrinale: molti strumenti di diritto internazionale vietano l’uso della tortura: la Dichiarazione universale dei diritti umani, la Convenzione sui diritti del bambino e la Carta Africana solo per citarne alcuni di cui il Sudan è firmatario. Tutti i suddetti strumenti contengono divieti assoluti e non derogabili in nessuna circostanza. Il divieto di tortura è inoltre considerato una norma perentoria di jus cogens ed in quanto tale esso non può essere derogato da accordi internazionali o leggi nazionali in contraddizione. La tortura è, inoltre, proibita dall’art. 3 Comune alle Convenzioni di Ginevra, sia nei conflitti armati internazionali che in quelli interni. In Darfur, la tortura è stata attuata su così larga scala ed in modo così sistematico, non solo durante gli attacchi ma anche nei centri di detenzione, da costituire un crimine contro l’umanità.
5) Stupro di cui all’ art. 7(1)(g) dello Statuto in virtù della duplice veste di crimine di guerra e contro l’umanità. Per tale violazione restano valide le considerazioni precedentemente riportate.
6) Atti inumani di cui all’art. 7(1)(k) dello Statuto.
a) Descrizione della violazione: gli atti inumani oggetto dell’accusa riguardano l’inflizione di grandi sofferenze e ferite fisiche e mentali alla popolazione civile.
7) Imprigionamenti e severe privazioni della libertà di cui all’art. art. 7(1)(e) dello Statuto.
a) Descrizione della violazione: nel periodo in esame è stato accertato l’imprigionamento indiscriminato di almeno 400 civili residenti nella città di Mukjar.
Al fine di concludere l’analisi dei crimini contestati ad Ahmed Harun e Ali Kushayb, si sottolinea come anche in questo caso sia mancata la contestazione del crimine di genocidio, così come anticipato dal “report” della Commissione Internazionale di Inchiesta presieduta dal prof. Cassese. Infatti, pur essendo stati individuati due elementi fondanti il crimine di genocidio consistenti nella condotta penalmente rilevante e l’esistenza di soggetti passivi appartenenti a specifici gruppi di individui, si è ritenuto non configurabile la fattispecie in oggetto poiché mancante dell’elemento soggettivo o psicologico del reato. Anche per la Camera per le indagini preliminari, pertanto, tale condotta non sembrava diretta a distruggere in tutto o in parte un determinato popolo, gruppo etnico, razziale o religioso in quanto tale, ma era finalizzata ad una strategia di controguerriglia.
Peraltro, non va tralasciato che nel luglio 2008 i giudici della Corte Penale Internazionale hanno incriminato il presidente del Sudan Omar Al-Bashir che è alla guida del paese dal colpo di Stato militare del 30 giugno 1989. Vi è però da sottolineare che l’iniziativa presa dalla Corte nei confronti del Sudan si differenzia da quelle intraprese contro altri paesi. Nel caso di Al-Bashir, infatti, era stato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nel 2005, a chiedere alla Corte di indagare sui crimini commessi. Questo aspetto modifica sensibilmente le aspettative della Comunità Internazionale in merito alla cooperazione con i giudici riguardo alle decisioni che prenderanno sul Sudan. Al-Bashir è accusato, in particolare, per aver personalmente istruito le proprie forze affinché distruggessero tre gruppi etnici i fur, i masalit e gli zagawa che abitano il Darfur con «l’alibi di combattere la ribellione». Le accuse contro di lui sono di crimini contro l’umanità (uccisione, sterminio, trasferimento forzato, tortura e stupro), crimini di guerra (attacchi internazionali contro la popolazione civile e saccheggio) e genocidio. Tuttavia, un portavoce del presidente, Mahjoub Fadul Badry, ha dichiarato che il Sudan non riconosce l’autorità del tribunale dell’Aja, non avendone sottoscritto lo Statuto che ne ha sancito la nascita e che, quindi, non accetterà, in caso di condanna, alcuna estradizione.
Analogamente, i ministri della Giustizia della Lega Araba hanno definito immotivate le accuse rivolte al presidente Al-Bashir perchè la legge sudanese non contempla i reati di genocidio e di crimine di guerra. La stessa richiesta di arresto è stata criticata da Cina, Iran e diversi paesi arabi che hanno accusato la Corte dell’Aja di agire in maniera strumentale rispetto agli interessi degli Stati Uniti(21) . Qualora in futuro, in base alle suddette incriminazioni, venisse spiccato dalla Corte un mandato di arresto contro il presidente sudanese Omar Al-Bashir, si tratterebbe della prima volta in cui un tribunale internazionale processa un capo di Stato in carica. Lo statuto della CPI, non lascia dubbi in questo senso: secondo l’articolo 27, infatti, anche un presidente in carica può essere giudicato. Accusare Bashir implica, tuttavia, una responsabilità sia per lo Stato che per il governo. Siccome l’accusa è di genocidio, il quadro si fa piuttosto complesso.
Infatti, è probabile che la CPI accolga le imputazioni di crimini di guerra e contro l’umanità e respinga quella di genocidio. La decisione sarebbe conforme con quanto sostenuto in questi anni da molti rapporti dell’ONU sulla tragedia del Darfur.
Come già rimarcato, diverse commissioni dell’ONU, a partire dalla prima presieduta dal giurista italiano Antonio Cassese, hanno escluso che quello in atto in Darfur potesse essere definito genocidio, basandosi la Corte su un’analisi strettamene giuridica delle singole fattispecie di reato(22).
6. Analisi giuridica del conflitto.
Definire la natura del conflitto in corso in Darfur è fondamentale per determinare l’applicabilità o meno delle norme di diritto umanitario internazionale. La distinzione da fare è tra conflitto armato internazionale, conflitto non-internazionale o conflitto armato interno e situazioni di tensione o disordine domestico. L’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra e il Secondo Protocollo Addizionale alle Convenzioni fissano i pre-requisiti affinché si possa parlare di conflitto armato internazionale. La definizione, però, è una definizione in negativo: “1. Il presente Protocollo, che sviluppa e completa l'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (…), si applicherà a tutti i conflitti armati che non rientrano nell'art. 1 del Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati nazionali (Protocollo I). (…) 2. Il presente Protocollo non si applicherà alle situazioni di tensioni interne, di disordini interni, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi, che non sono considerati come conflitti armati”. Se ne deduce quindi semplicemente che è da considerarsi conflitto armato internazionale un conflitto che coinvolga due o più Stati. Anche la giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali si è pronunciata in merito: un conflitto armato sussiste ogni qual volta ci sia il ricorso a forze armate tra Stati o violenze armate protratte tra autorità governative e gruppi armati organizzati o tra i suddetti gruppi all’interno di uno Stato. Disordini e tensioni interne come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi sono in genere esclusi dalla nozione di conflitto armato. Il conflitto in Darfur oppone il Governo del Sudan ad almeno due gruppi armati organizzati di ribelli: il Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A) e il Justice and Equality Movement (JEM). Dal 2003 i ribelli esercitano uno stretto controllo de facto su alcune zone del Darfur. Il conflitto, di conseguenza, non può essere semplicemente annoverato come situazione di disordine e tensione interna, sommosse, atti isolati e sporadici di violenza o altri atti analoghi. Piuttosto, la presenza di gruppi armati organizzati contro le autorità centrali, il controllo dei ribelli su parte del territorio ed i combattimenti protratti, fanno sì che questa situazione possa essere considerata un conflitto armato interno secondo l’art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra e, come tale, è stato riconosciuto anche dalle parti coinvolte.
Per caratterizzare legalmente i fatti che si sono svolti in Darfur, bisogna innanzitutto determinare le norme di diritto internazionale umanitario e di diritto internazionale dei diritti dell’uomo di fronte alle quali questi fatti dovrebbero essere valutati. Risulta, quindi, fondamentale esporre quali siano gli obblighi internazionali a cui le parti in conflitto sono vincolate.
Due importanti sistemi normativi si applicano al Sudan contestualmente alla crisi in Darfur: il diritto internazionale dei diritti dell’uomo (o, più semplicemente, “diritti dell’uomo”) e il diritto internazionale umanitario. I due sistemi risultano spesso complementari: ad esempio, entrambi sono rivolti alla protezione della vita e della dignità umana, alla protezione contro la tortura o contro qualsiasi trattamento crudele, inumano e degradante e alla proibizione della discriminazione in vari campi. Entrambi cercano di garantire la salvaguardia delle persone soggette a procedimenti penali e di assicurare i diritti di base riferiti alla salute, al cibo e all’alloggio. Ancora, entrambi includono disposizioni per la protezione delle donne e dei gruppi vulnerabili come i bambini e i profughi. La differenza fondamentale tra i due sistemi normativi risiede nel fatto che, mentre i diritti dell’uomo proteggono l’individuo sempre, il diritto internazionale umanitario costituisce la lex specialis che si applica solo in situazioni di conflitto armato. In base alla normativa sui diritti umani gli Stati sono responsabili nel garantire la protezione e la conservazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali sempre, sia in tempo di pace che in tempo di guerra. L’obbligo dello Stato di evitare qualsiasi condotta che violi i diritti umani, così come il dovere di proteggere coloro che vivono sotto la propria giurisdizione, fanno riferimento a questo principio. Anche il Secondo Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra richiama la protezione dei diritti umani e questo fa sì che il dovere degli Stati di salvaguardarli si debba applicare anche alle situazioni di conflitto armato. Quindi, al di là delle diverse origini e dei diversi sviluppi, tra i due sistemi normativi si è ormai realizzato un avvicinamento, una interrelazione e, perfino, sotto certi aspetti, una convergenza e una sovrapposizione (overlap): ciò in ragione tanto dell’ingresso dell’ideologia dei diritti dell’uomo nel diritto internazionale, quanto del fatto che sempre più nei conflitti armati vengono coinvolti in modo attivo attori non statali. In effetti, se il diritto internazionale umanitario era un tempo volto a limitare l’uso della violenza militare dando una protezione solo ai militari di una parte belligerante dalla violenza del belligerante nemico, il diritto umanitario attuale considera spesso come beneficiario della protezione non più soltanto l’individuo cittadino-nemico, ma anche l’individuo tout court. Tale avvicinamento tra i due sistemi normativi, con riguardo al beneficiario della tutela, ha dunque prodotto una sovrapposizione, una convergenza per i principi fondamentali di umanità: è così che entrambe le discipline contengono una parte comune volta alla protezione dei diritti essenziali della persona umana in ogni circostanza, diritti che sono riaffermati in tutti gli accordi internazionali relativi all’una e all’altra disciplina e che sono riconosciuti anche a livello di diritto internazionale generale. Indice della sovrapposizione di questi diritti nei due sistemi normativi sono, per l’appunto, le disposizioni degli accordi volti alla tutela dell’uomo come tale, che non permettono la deroga ad alcuno dei diritti fondamentali, neppure per esigenze di ordine pubblico e sicurezza nazionale. Si tratta di quei diritti che vanno, dunque, rispettati anche in tempo di conflitto armato tanto internazionale che interno, nonché in situazioni rivoluzionarie o di disordine generalizzato o di qualsiasi emergenza nazionale: diritti che non possono essere mai sospesi.
In ambito internazionale esiste una cospicua giurisprudenza relativa alle violazioni del diritto internazionale umanitario, soprattutto per crimini di guerra e contro l’umanità. Ciò è comprovato dall’istituzione di numerosi Tribunali ad hoc, quali quello per la ex-Jugoslavia, per il Ruanda e per la Sierra Leone, nonché dal deferimento alla CPI di alcuni casi similari (Uganda, Repubblica Centro Africana e Congo).
Al fine di individuare i possibili sviluppi dell’iter processuale in corso presso la Corte Penale Internazionale relativamente al “caso Darfur” e prevederne verosimili esiti futuri, è opportuno fare riferimento alla giurisprudenza dell’ultimo degli organismi internazionali di tipo giudiziale costituito dalle Nazioni Unite: la “Corte Speciale per la Sierra Leone”.
Il 16 gennaio 2002, le Nazioni Unite ed il Governo della Repubblica della Sierra Leone siglarono un accordo per la costituzione di un tribunale internazionale, con il compito di investigare e giudicare in merito alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme del diritto interno della Sierra Leone, commesse in quel territorio a partire dal 30 novembre 1996.
La natura giuridica della Corte Speciale per la Sierra Leone, così come per ogni organismo internazionale, è determinata dal suo atto costitutivo. Essa è un ibrido giuridico di natura pattizia, un tribunale sui generis e, diversamente sia dall’ICTY che dall’ICTR, organismi del Consiglio di Sicurezza appositamente costituiti con delle Risoluzioni, quest’ultima è nata da un accordo bilaterale tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite ed il Governo della Sierra Leone.
Si rileva, in via generale, il maggior grado di legittimazione che l’accordo bilaterale conferisce alla Corte Speciale per la Sierra Leone, rispetto al ricorso ad una Risoluzione unilaterale del Consiglio di Sicurezza. Tale Corte, infatti, ottiene una legittimazione più bilanciata, mutuata da una parte dalla legittimazione dell’azione del Consiglio di Sicurezza e, dall’altra, dal potere giurisdizionale conferitole direttamente dalla Sierra Leone, seppur nei termini e nei limiti del mandato.
Tale caratteristica la rende diversa anche rispetto alla Corte Penale Internazionale che, come già detto, è il primo tribunale penale internazionale a carattere permanente, istituito mediante accordo tra Stati aderenti ad uno Statuto.
Lo Statuto della Corte Speciale per la Sierra Leone, inoltre, al pari dell’ICTY e del ICTR, le conferisce una giurisdizione concorrente, ma prioritaria sulle Corti nazionali della Sierra Leone, fino a prevedere che la Corte possa, con discrezionalità, decidere di avocare a sé procedimenti eventualmente in corso presso le suddette Corti nazionali, stante ovviamente il rispetto della competenza sostanziale. Inoltre, pur sussistendo il principio del ne bis in idem, la Corte Speciale ha il potere di intraprendere nuovi processi qualora valuti che i relativi procedimenti conclusisi presso le Corti nazionali fossero fittizi od imparziali, ovvero i crimini internazionali in oggetto abbiano ricevuto in quella sede una diversa qualificazione.
La competenza sostanziale della Corte Speciale per la Sierra Leone comprende sia crimini afferenti al diritto internazionale umanitario, sia alcune fattispecie criminose trattate dal diritto interno nazionale della Sierra Leone. La differenza rispetto alla competenza della CPI nel caso Darfur, in questo caso, è solo parziale: per entrambe le Corti, i principali crimini oggetto di inchiesta continuano ad essere i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra. Altra analogia risulta essere anche l’esclusione del crimine di genocidio che, però, per la Sierra Leone, è avvenuta con decisione non assunta in sede giurisdizionale, ma direttamente a monte dal Consiglio di Sicurezza.
Analogamente alla Corte Penale Internazionale anche la Corte Speciale per la Sierra Leone ha potuto perseguire i soggetti con la più elevata responsabilità nella pianificazione, l’istigazione, l’ordine, l’esecuzione, nonché la complicità o il favoreggiamento nella pianificazione, nella preparazione o nell’esecuzione delle violazioni al diritto internazionale. L’eventuale posizione ufficiale dell’accusato, sia pur un capo di Stato o di Governo, non lo esime da responsabilità individuali, né mitiga la portata della pena in caso di colpevolezza. Allo stesso modo, il superiore gerarchico è ritenuto responsabile per i crimini in oggetto anche se commessi da un proprio subordinato, qualora fosse stato a conoscenza dell’azione o dell’intenzione criminosa del subordinato, mancando tuttavia di attivarsi per prevenire l’evento o reprimere il responsabile di tale condotta. Da ultimo, il fatto che il responsabile abbia agito in ossequio ad un ordine di un’autorità superiore non ne elimina la diretta responsabilità, pur potendo essere motivo di una possibile mitigazione della pena.
A seguito delle indagini condotte dalla Corte Speciale sono stati accusati per crimini contro l’umanità, violazioni dell’art. 3 Comune alle Convenzioni di Ginevra, violazioni del II Protocollo e di altre violazioni del diritto internazionale umanitario, come previsto dagli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto della stessa Corte Speciale, ben 11 individui. Per alcuni di essi morti o dichiarati tali non si è giunti ad una condanna, mentre per altri, tra i quali spiccano i nomi di Alex Tamba Brima, Santigie Borbor Kanu e Brima Bazzy Kamara sono state comminate pene variabili dai 45 ai 50 anni.
Per quanto riguarda il caso “Darfur” ci troviamo ancora nella fase preliminare dell’iter processuale e, sebbene, come visto, vi siano alcune differenze di fondo tra le due Corti, per quanto concerne le modalità in cui sono state costituite, la competenza rationae materiae di entrambe e soprattutto il riconoscimento a livello nazionale della Corte Speciale per la Sierra Leone, se ne può ipotizzare un epilogo simile.
Peraltro, è inimmaginabile che tali Istituti funzionino senza il sostegno e la cooperazione degli Stati.
7. Conclusioni.
La guerra in Sudan è la più lunga guerra civile combattuta nel mondo: il conflitto continua ininterrottamente dal 1983. Più di 2 milioni di sudanesi sono morti per cause riconducibili alla guerra. Il costo in vite umane di questo conflitto è superiore anche a quello del conflitto in Bosnia, Kosovo, Afghanistan, Cecenia, Somalia, Sierra Leone e Indonesia.
A distanza di due anni dalla firma dell'Accordo di pace per il Darfur, siglato nel maggio 2006 tra il Governo di Khartoum e i ribelli del Sudan Liberation Army (SLA), le speranze di pace hanno lasciato il posto a un crescente stato di insicurezza di scontri e violenze continue, di cui vittime principali restano le popolazioni civili.
La guerra civile sudanese lascia dietro di sé uno strascico di violenze, discriminazioni, limitazioni delle libertà fondamentali e genocidi.
Solo a Khartoum si contano 14 ghost house: case di detenzione di cui il governo ha sempre negato l’esistenza e nelle quali il regime rinchiude e tortura gli avversari politici. Secondo un emendamento del dicembre 2002 alla legge di sicurezza nazionale del 1999, i servizi di sicurezza possono trarre in arresto, senza accusa né processo, chiunque sia sospettato di “cospirazione contro lo stato”, per un periodo di 123 giorni rinnovabile.
Le libertà di espressione e di associazione sono state limitate, nonché denunciate le restrizioni imposte ai mezzi di comunicazione e alla società civile. Nelle corti di appello e nei i tribunali penali di Karthoum i diritti alla difesa sono stati limitati o negati e le testimonianze rilasciate sotto coercizione sono state ammesse come prove.
Nel Darfur i processi presso i Tribunali speciali, istituiti nel 2003, non hanno rispettato gli standard internazionali di equità processuale ed hanno riguardato soprattutto reati ordinari, non collegati a reati che ricadono nel diritto internazionale.
La giustizia sudanese ha purtroppo dimostrato di non essere in grado, o di non volere, investigare e perseguire i presunti responsabili dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi.
Oggi il Sudan è chiamato non solo a rispettare il diritto internazionale, ma anche ad assicurarne il rispetto. Esso ha fallito nel proprio dovere di proteggere i diritti del proprio popolo e le misure intraprese per affrontare la rivolta si sono rivelate palesemente in contrasto con il diritto internazionale. L’intervento della Comunità Internazionale si è reso necessario per ristabilire la pace, garantire il rispetto dei diritti umani e per individuare i responsabili dei crimini commessi.
L’avvenuto deferimento alla Corte Penale Internazionale delle presunte violazioni al diritto internazionale umanitario commesse in Darfur, come la costituzione di un organismo internazionale a carattere giudiziale in Sierra Leone, è tuttavia sottoposto al quesito della legittimità stessa di siffatti organismi.
Sul “caso Darfur” la Corte gioca la propria credibilità: se le indagini perverranno ad un mandato d’arresto nei confronti degli imputati, in particolare del presidente Al-Bashir, la sua credibilità sarà difficilmente messa in discussione in futuro. Un fallimento, di contro, vedrebbe ulteriormente compromessa l’autorità e l’autorevolezza della massima espressione della giustizia penale internazionale.
In Darfur, in altri termini, se la Corte dimostrerà di poter essere uno strumento efficace ed effettivo di giustizia, contribuirà attivamente al processo di riconciliazione in questo paese e sarà, altresì, in grado di fornire il chiaro ed universale monito della non impunibilità dei maggiori crimini di diritto internazionale commessi contro l’individuo, principio il cui potenziale preventivo pare a tutt’oggi non essere stato ancora pienamente compreso dalla Comunità Internazionale.
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- HAMILTON JOHNSON, The Root Causes of Sudan's Civil Wars, ed. Indiana University Press, 2003;
- KAHN, Darfur: Twenty Years of War and Genocide in Sudan, ed. powerHouse Books, 2007;
- LANZARO, Crimini di Guerra: giurisdizioni nazionali, tribunali ad hoc e la CPI, in La tutela delle persone e dei popoli nelle Convenzioni di Ginevra, ed. Simone, 2003;
- LATTANZI, Assistenza umanitaria e consenso del sovrano territoriale, 1995;
- LAWRENCE, A handbook of Public International law, New York – London, 1938;
- McDONALD, Sierra Leone’s Shoestring Special Court, in Rev. Int. Croix Rouge, 2002, vol. 84, p.121, ss.;
- OPPENHEIM, International law, London, 1953;
- PICONE, Interventi delle Nazione Unite e Diritto Internazionale, CEDAM, 1995;
- PIERANTONI, Darfur, Chimienti Editore, 2008;
- PRUNIER, Darfur: The Ambiguous Genocide, ed. Cornell University Press, 2007;
- QUADRI, Diritto internazionale pubblico, Napoli, 1968;
- RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, Torino, 1998;
- STEIVLE & WALLACE, The Devil Came on Horseback: Bearing Witness to the Genocide in Darfur, ed. PublicAffairs, 2007;
- TOTTEN & MARKUSEN, Genocide in Darfur: Investigating the Atrocities in the Sudan, ed. Routledge, 2006;
- VEDOVADO, Diritto internazionale bellico, Firenze, 1946.
SITI WEB
- www.africa-union.org – sito dell’Unione Africana
- www.amnesty.org – sito di Amnesty International
- www.cri.it – sito della Croce Rossa Italiana
- www.cnn.com – sito della CNN
- www.equilibri.net – sito che propone notizie ed approfondimenti sulla politica estera, suddivisi per area geografica
- www.fidh.org – sito dell’International Federation of Human Rights
- www.hri.ca – motore di ricerca specializzato in diritti umani
- www.huridocs.org – sito web sui sistemi internazionali per la documentazione e l’informazione sui diritti umani
- www.hrw.org – sito di Human Rights Watch
- www.icc-cpi.int – International Criminal Court
- www.icrc.org – sito del Comitato Internazionale della Croce Rossa
- www.savedarfur.org – notizie sul Darfur
- www.sudantribune.com – notizie sul Darfur
- www.un.org – sito delle Nazioni Unite
ABBREVIAZIONI
- AMIS African Union Mission in Sudan
- AU African Union
- Cds Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
- CI Comunità Internazionale
- CPI Corte Penale Internazionale
- CRC Convenzione sui diritti del bambino
- ICCPR Convenzione internazionale sui diritti civili e politici
- ICERD Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale
- ICESCR Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
- ICTR International Criminal Tribunal for Rwanda
- ICTY International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
- JEM Justice and Equality Movement
- PDF Popular Defence Force
- ONU Organizzazione Nazioni Unite
- SG Segretario Generale delle Nazioni Unite
- SRSG Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite
- SLM/A Sudan Liberation Movement / Army
- UNAMID Missione “ibrida” Nazioni Unite e Unione Africana in Sudan
- UNMIS United Nations Mission in Sudan
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