È legge il decreto anti crisi 1855/2008
a cura di Giordano Di Meglio


Con il voto favorevole dei due rami del Parlamento, è stato definitivamente con­vertito in legge il DL 185/2008, recante la complessa manovra anti crisi varata dal governo per fare fronte alla recessione che ha colpito l’intera economia mondiale. Alla luce della delicata congiuntura economica internazionale, infatti, il Governo ha voluto interviene con un articolato pacchetto di interventi finalizzati ad innescare un circolo virtuoso che, ponendo un freno alla generale carenza di li­quidità e alla contrazione dei consumi privati, fosse in grado di contenere gli effet­ti negativi, altrimenti, destinati a ripercuotersi inevitabilmente tanto sulle famiglie e sui soggetti più bisognosi, quanto sul mondo delle imprese e sull’economia in generale. L’insieme delle misure adottate, tuttavia, spaziando dal sostegno alle famiglie fino a quello alle imprese, passando per il lavoro e l’occupazione, risulta troppo eterogeneo perché si possa tracciare un quadro complessivo degli interventi, ovvero effettuare una disamina dettagliata delle singole disposizioni che non si risolva in un mero resoconto; ciononostante, senza alcuna pretesa di esaustività, è utile segnalare alcuni interventi che appaiono prima facie di sicuro interesse e, quindi, destinati ad avere conseguenze pratiche certamente rilevanti.
In particolare, nell’ambito delle misure a sostegno delle famiglie cui è dedicato il titolo primo, va segnalata la previsione di un bonus straordinario a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati a basso reddito, di importo compreso tra 200 e 1.000 euro, da determinarsi in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo dichiarato, cui si aggiunge la sospensione fino al termine del 2009 dell’efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato a effettuare l’adeguamento in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, fatti salvi gli adeguamenti in diminuzione, delle tariffe, diritti e contributi, ad eccezione dell’energia elettrica e del gas per cui sono previste agevolazioni tariffarie a favore delle famiglie numerose a basso reddito.
Vi sono, poi, interessanti disposizioni in materia bancaria che prevedono, per i mutui a tasso variabili sulla prima casa stipulati fino al 2008, il contenimento dell’onere per interessi a carico del mutuatario entro il limite del 4%, mediante accollo da parte dello Stato della differenza tra gli importi delle rate e quelli derivanti dalla applicazione delle condizioni contrattuali, mentre per i contratti stipulati a partire dal 2009 se ne prevede l’indicizzazione al tasso di riferimento stabilito dalla BCE. Inoltre, è stata introdotta anche la nullità delle clausole contrattuali sulla commissione di massimo scoperto, qualora il saldo a debito del cliente non si protragga continuativamente oltre 30 giorni o vi sia stata una utilizzazione di fondi in assenza di fido, nonché in tutte quelle ipotesi in cui sia prevista una remunerazione per la banca a fronte della sola messa a disposizione di fondi in favore del cliente indipendentemente dall’effettivo utilizzo, o che prevedano una remunerazione a favore della banca indipendentemente dalla durata dell’utilizzo dei fondi.
Nell’ambito del titolo secondo, invece, tra le disposizioni che destano maggior interesse vi è certamente quella che consente la deducibilità dell’Irap dalle imposte sul reddito, a partire dal periodo d’imposta 2008, anche se limitatamente a una quota forfetaria pari al 10%, riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato.
Il DL 185/2008, poi, ha previsto la possibilità di riallineare i valori fiscali dei marchi, dell’avviamento e di altre attività immateriali a quelli attribuiti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie neutrali (fusione, scissione o conferimento), a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% sulle differenze, il cui versamento consente anche la riduzione del periodo di ammortamento fiscale delle differenze stesse. Accanto a tale misura si pone pure una disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa, specifica per i beni immobili non costituenti beni merce o aree fabbricabili, che può essere effettuata gratuitamente ai soli fini civilistici, ovvero con efficacia ai fini sia civilistici che fiscali mediante pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef/Ires, dell’Irap e delle eventuali addizionali; in tal caso, l’imposta sostitutiva è pari al 7% o al 4% dei maggiori valori iscritti, a seconda che si tratti di immobili ammortizzabili oppure no. Inoltre, i maggiori valori iscritti, i quali trovano contropartita in una riserva appositamente denominata nel passivo del bilancio, sono riconosciuti a decorrere dal quinto esercizio successivo, ferma restando la possibilità di affrancare il saldo attivo costituito a seguito della rivalutazione con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.
Altra importante disposizione riguarda la possibilità di versire l’Imposta sul valore aggiunto solo al momento dell’incasso del corrispettivo, relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di cessionari e committenti che acquistano nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arte o professione, quindi, con esclusione delle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali; in ogni caso, la norma non si applica alle operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono dei regimi speciali di applicazione dell’imposta, né nei confronti di cessionari o committenti che applicano il meccanismo del “reverse charge”. L’esigibilità differita, già prevista per le operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici, è stata peraltro generalizzata rispetto alla prima versione del decreto nel senso che, in sede di conversione del DL 185/2008, è stata abolita la previsione dell’applicazione in via sperimentale per il triennio 2009-2011. In base a questo regime, dunque, le fatture dovranno essere emesse ed annotate nei termini ordinari, mentre l’imposta potrà essere contabilizzata solo nel momento in cui è avvenuto l’effettivo incasso/versamento del corrispettivo o, in mancanza, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione e sempre che il cessionario o committente, prima del decorso del detto termine, non sia stato assoggettato ad una procedura concorsuale od esecutiva.
Altre norme di indubbio interesse riguardano, poi, il campo dell’accertamento dei tributi ove l’applicazione dell’istituto dell’adesione agli inviti a comparire è stata estesa anche alle imposte indirette diverse dall’Iva, a condizione che l’invito al contraddittorio non sia stato preceduto da processo verbale di constatazione definibile ai sensi dell’art. 5-bis del DLgs. 218/97. Con l’adesione, poi, il contribuente beneficia della riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo edittale e della esclusione della prestazione di garanzie nel caso di pagamento rateale; inoltre, l’Amministrazione finanziaria non può effettuare ulteriori accertamenti presuntivi nei confronti di coloro che abbiano aderito agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore, comunicati dall’Agenzia delle Entrate prima della notifica del relativo avviso di accertamento. La suddetta disposizione, tuttavia, non si applica qualora l’ammontare delle attività non dichiarate sia superiore, alternativamente, a 50.000,00 euro oppure al 40% dei ricavi o compensi definiti, ovvero quando l’Amministrazione, per l’annualità oggetto dell’invito, rilevi irregolarità nei dati indicati nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o l’indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti che determinano l’applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.
In materia di riscossione dei tributi, inoltre, è stata stabilita una riduzione delle sanzioni da pagare in caso di ricorso al ravvedimento operoso; in particolare: in caso di mancato pagamento di un tributo o di un acconto, qualora esso venga eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione, la sanzione passa da un ottavo ad un dodicesimo del minimo; nel caso in cui, invece, la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, la sanzione comminabile scende da un quinto ad un decimo del minimo; infine, per il caso di omessa presentazione della dichiarazione sanata con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione passa da un ottavo ad un dodicesimo del minimo.
Come anticipato innanzi il DL 185/2008, varato dal Governo per fare fronte alla crisi economica dilagante e consentire all’economia interna di ripartire evitando i guasti di una prolungata recessione, ha introdotto nell’ordinamento numerose disposizioni di cui quelle segnalate rappresentano solamente un esempio, sia pur significativo. Certamente, è innegabile che la strada della decretazione d’urgenza fosse inevitabile nell’attuale situazione, posto che un pronto ed efficace intervento da parte dello Stato nel contrastare un fenomeno di così vasta portata e di tale incidenza deve essere considerato un dovere, prima ancora che un merito; tuttavia, a fronte della quantità e della complessità delle misure adottate per far fronte a siffatta crisi sarebbe stata auspicabile una ponderazione da parte del Parlamento, non solo più approfondita di quanto in realtà non sia stata, ma soprattutto svincolata dalla blindatura rappresentata dalla questione di fiducia posta dal Governo, che sovente non solo in questa legislatura ha mortificato il ruolo centrale che la Costituzione attribuisce al Parlamento nel procedimento legislativo, specie in campo tributario. E, invero, la dimensione di questa esigenza negata aumenta esponenzialmente laddove si consideri che la scelta di porre la fiducia sulla votazione del decreto è stata motivata con la volontà, apertamente stigmatizzata dal Presidente della Camera, di rendere “onore al lavoro della commissione”.
È appena il caso di segnalare, infatti, che la sede naturale di interventi sostanziali, come quelli portati dal DL 185/2008, avrebbe dovuto essere la legge finanziaria anche se, proprio a partire da quest’anno, il DL 112/2008 ha previsto che essa, in via sperimentale, debba contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l’esclusione di quelle disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.

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