Diniego di annullamento degli avvisi di accertamento parziale
(Corte di Cassazione, sent. n. 9669 del 23 aprile 2009)




Sent. n. 9669 del 23 aprile 2009 (ud. del 7 aprile 2009)
della Corte Cass., SS.UU. Civ. – Pres. Carbone, Rel. D’Alessandro
Giurisdizione - Istanza di autotutela - Diniego - Controversia - Art. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Devoluzione - Giudice tributario Processo tributario - Oggetto della controversia - Istanza di autotutela - Diniego - Cognizione del giudice

Al giudice tributario sono devolute le controversie aventi ad oggetti il rapporto tributario - riferibile a tutte le imposte e tributi di ogni genere e specie - nonché sugli atti relativi all’esercizio del potere di autotutela in relazione al rapporto giuridico d’imposta. Non è consentito al giudice il sindacato sulla pretesa tributaria per la quale si invoca l’esercizio del potere di autotutela nell’ambito delle controversie in tema di diniego sull’istanza privata il cui oggetto è circoscritto soltanto alla verifica della legittimità del comportamento dell’Amministrazione finanziaria.

Svolgimento del processo - La S.M. s.r.l. propone ricorso per cassazione, in base a tre motivi, illustrato da successiva memoria, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, riformando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario rispetto alla impugnativa del diniego di annullamento, in via di autotutela, degli avvisi di accertamento parziale ai fini IRPEG ed ILOR per gli anni 1989, 1990 e 1991, sollecitato dalla società a seguito del passaggio in giudicato della sentenza con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all’esenzione decennale.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione - 1.- Con il primo motivo la società ricorrente, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 1, censura la sentenza impugnata per avere negato la giurisdizione delle Commissioni tributarie sull’impugnativa del rifiuto di autotutela, richiamando la sentenza cass. n. 16776/05 di queste Sezioni Unite e formulando il prescritto quesito di diritto.
Con il secondo motivo, in riferimento all’affermazione, contenuta in sentenza, secondo la quale gli avvisi di accertamento di cui essa contribuente aveva sollecitato l’annullamento sarebbero ormai definitivi, la società ricorrente, con il quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere il giudice
tributario esaminato l’eccezione di giudicato interno a tale proposito formulata, con riferimento alla sentenza che aveva accertato il diritto all’esenzione decennale.
Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la società contribuente deduce che ricorressero nella fattispecie tutti i presupposti per l’adozione dell’invocato provvedimento in via di autotutela, formulando sette quesiti di diritto.

1.1.- Il primo motivo è fondato.
Queste Sezioni Unite, con le sentenze cass. nn. 16778/05, 7388/07, hanno infatti affermato che l’attribuzione al giudice tributario, da parte della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell’autotutela tributaria, in quanto comunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario, devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione è radicata in base alla materia, indipendente dalla specie dell’atto impugnato ed alla natura discrezionale dell’esercizio dell’autotutela tributaria.

1.2.- La sentenza impugnata va pertanto cassata, in quanto ispirata, per ciò che concerne la giurisdizione, ad un erroneo principio di diritto.

1.3.- La domanda è peraltro improponibile.
Nella già citata sentenza n. 7388 del 2007 si chiarisce infatti che l’esercizio del potere di autotutela “non costituisce un mezzo di tutela del contribuente” e che “nel giudizio instaurato contro il mero, ed esplicito, rifiuto di esercizio dell’autotutela può esercitarsi un sindacato - nelle forme ammesse sugli atti discrezionali - soltanto sulla legittimità del rifiuto, e non sulla fondatezza della pretesa tributaria”.
La società contribuente, nel caso di specie, impugnando il diniego di autotutela, invoca invece un provvedimento di annullamento degli avvisi di accertamento per gli anni 1989, 1990 e 1991, non tempestivamente impugnati, che tenga luogo dell’atto di autotutela rifiutato dall’amministrazione, senza oltretutto dedurre l’esistenza di alcun interesse pubblico all’annullamento.
E siffatta pretesa è sicuramente improponibile per difetto di una posizione giuridica soggettiva tutelabile in capo al contribuente.

2.- La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M. - La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo sul ricorso, dichiara improponibile la domanda introduttiva; compensa le spese dell’intero giudizio.

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