Diniego di annullamento degli avvisi di accertamento parziale
(Corte di Cassazione, sent. n. 9669 del 23 aprile 2009)
Sent. n. 9669 del 23 aprile 2009 (ud. del 7 aprile 2009)
della Corte Cass.,
SS.UU. Civ. – Pres. Carbone, Rel. D’Alessandro
Giurisdizione - Istanza di autotutela - Diniego - Controversia - Art. 2,
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Devoluzione - Giudice tributario Processo
tributario - Oggetto della controversia - Istanza di autotutela - Diniego -
Cognizione del giudice
Al giudice tributario sono devolute le controversie aventi ad oggetti
il rapporto tributario - riferibile a tutte le imposte e tributi di ogni
genere e specie - nonché sugli atti relativi all’esercizio del potere di
autotutela in relazione al rapporto giuridico d’imposta.
Non è consentito al giudice il sindacato sulla pretesa tributaria per
la quale si invoca l’esercizio del potere di autotutela nell’ambito delle
controversie in tema di diniego sull’istanza privata il cui oggetto è
circoscritto soltanto alla verifica della legittimità del comportamento
dell’Amministrazione finanziaria.
Svolgimento del processo - La S.M. s.r.l. propone ricorso per
cassazione, in base a tre motivi, illustrato da successiva memoria, contro
la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che,
riformando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato il difetto di
giurisdizione del giudice tributario rispetto alla impugnativa del diniego
di annullamento, in via di autotutela, degli avvisi di accertamento parziale
ai fini IRPEG ed ILOR per gli anni 1989, 1990 e 1991, sollecitato dalla
società a seguito del passaggio in giudicato della sentenza con la quale era
stato riconosciuto il suo diritto all’esenzione decennale.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione - 1.- Con il primo motivo la società ricorrente,
con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 1, censura la sentenza impugnata per
avere negato la giurisdizione delle Commissioni tributarie sull’impugnativa
del rifiuto di autotutela, richiamando la sentenza cass. n. 16776/05 di
queste Sezioni Unite e formulando il prescritto quesito di diritto.
Con il secondo motivo, in riferimento all’affermazione, contenuta in
sentenza, secondo la quale gli avvisi di accertamento di cui essa
contribuente aveva sollecitato l’annullamento sarebbero ormai
definitivi, la società ricorrente, con il quesito di diritto ex art. 366-bis
c.p.c., lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere il giudice
tributario esaminato l’eccezione di giudicato interno a tale proposito
formulata, con riferimento alla sentenza che aveva accertato il diritto
all’esenzione decennale.
Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la
società contribuente deduce che ricorressero nella fattispecie tutti i
presupposti per l’adozione dell’invocato provvedimento in via di autotutela,
formulando sette quesiti di diritto.
1.1.- Il primo motivo è fondato.
Queste Sezioni Unite, con le sentenze cass. nn. 16778/05, 7388/07, hanno
infatti affermato che l’attribuzione al giudice tributario, da parte della
L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, di tutte le controversie in materia di
tributi di qualunque genere e specie comporta che anche quelle relative agli
atti di esercizio dell’autotutela tributaria, in quanto comunque incidenti
sul rapporto obbligatorio tributario, devono ritenersi devoluti al giudice
la cui giurisdizione è radicata in base alla materia, indipendente dalla
specie dell’atto impugnato ed alla natura discrezionale dell’esercizio
dell’autotutela tributaria.
1.2.- La sentenza impugnata va pertanto cassata, in quanto ispirata, per
ciò che concerne la giurisdizione, ad un erroneo principio di diritto.
1.3.- La domanda è peraltro improponibile.
Nella già citata sentenza n. 7388 del 2007 si chiarisce infatti che
l’esercizio del potere di autotutela “non costituisce un mezzo di tutela del
contribuente” e che “nel giudizio instaurato contro il mero, ed esplicito,
rifiuto di esercizio dell’autotutela può esercitarsi un sindacato - nelle
forme ammesse sugli atti discrezionali - soltanto sulla legittimità del
rifiuto, e non sulla fondatezza della pretesa tributaria”.
La società contribuente, nel caso di specie, impugnando il diniego di
autotutela, invoca invece un provvedimento di annullamento degli avvisi di
accertamento per gli anni 1989, 1990 e 1991, non tempestivamente impugnati,
che tenga luogo dell’atto di autotutela rifiutato dall’amministrazione,
senza oltretutto dedurre l’esistenza di alcun interesse pubblico
all’annullamento.
E siffatta pretesa è sicuramente improponibile per difetto di una
posizione giuridica soggettiva tutelabile in capo al contribuente.
2.- La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle
spese dell’intero giudizio.
P.Q.M. - La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo di ricorso
e cassa la sentenza impugnata; decidendo sul ricorso, dichiara improponibile
la domanda introduttiva; compensa le spese dell’intero giudizio.
.
|