Efficienza e efficacia del sistema giudiziario: un approccio multilivello*
di Maria Luisa Tufano
Il titolo del convegno “Efficienza, Efficacia ed Economicità del sistema giudiziario italiano: la prospettiva economico-aziendale” presuppone l’acquisizione di un approccio innovativo per il giurista in quanto si fonda su una concezione di giustizia non solo come “potere” ma anche come “servizio”. Ciò comporta due priorità, l’utilizzazione al meglio delle risorse disponibili e la riduzione dei tempi del processo, per il cui raggiungimento sono indispensabili, invero, non solo interventi organizzativi ma anche procedurali(1).
Queste esigenze, in realtà, erano emerse già da tempo sulla spinta sia del Consiglio d’Europa che dell’Unione europea e, a ben vedere, esse costituiscono l’altra faccia di un’espressione più familiare ai giuristi: la “tutela giudiziaria piena ed effettiva”.
Nell’ambito del Consiglio d’Europa, il problema è ben presente emerso in sede di applicazione dell’art. 6 §1, della CEDU del 1950, che riconosce, tra l’altro, a ciascun individuo il diritto a che le cause siano decise in un tempo ragionevole(2). Ed è noto che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha delineato i criteri in base ai quali valutare la ragionevole durata del processo, individuando, in particolare, il momento iniziale e finale del computo del tempo, nonché le c.d. “soglie di attenzione”, ovvero i tempi standard il cui sforamento, sia pur rapportato al singolo tipo di procedimento, comporta da parte della Corte un controllo più attento delle circostanze del caso concreto, quali la complessità del giudizio, il comportamento delle parti durante il procedimento, la diligenza impiegata dall’autorità giurisdizionale(3).
Questa giurisprudenza ha riguardato soprattutto l’Italia che, a seguito di numerose condanne per violazione dell’art. 6, §1, CEDU, nel 1999 ha proceduto alla modifica dell’art. 111, comma 2 della Costituzione, introducendo, tra l’altro, il principio della ragionevole durata del processo(4). Successivamente, al fine di deflazionare il carico di lavoro della Corte di Strasburgo, la c.d. legge Pinto(5) ha trasferito sul piano interno il sistema di risarcimento del danno causato dalla violazione del principio sancito dall’art. 6, §1 CEDU.
I risultati di questa legge si sono rivelati, tuttavia, insoddisfacenti. Alla persistente duplicazione delle spese per l’esercizio della giustizia, prima per celebrare processi estenuanti, poi per risarcire dell’attesa coloro che vi sono coinvolti, si è aggiunto un distorto utilizzo del processo da strumento volto a risolvere una controversia e ad accertare la regola applicabile a strumento teso piuttosto ad assicurare, tramite condotte dilatorie delle parti, utilità del tutto estranee alla sua funzione. In più, per quanto si tratti di meri procedimenti camerali, i procedimenti ai sensi della legge Pinto sovraccaricano alcune Corti territoriali. Basti pensare che negli anni 2001-2008 i procedimenti definiti dalle Corti di Appello per denunciare il ritardo di altri processi sono stati 38.000 circa. E si assiste, purtroppo, anche alla c.d. azione “Pinto su Pinto”, a seguito di una duplicazione dei ritardi, cumulandosi a quelli del processo principale anche quelli del “procedimento Pinto”. A tutto questo si aggiungono, poi, i ritardi relativi alla fase dell’esecuzione(6).
La conseguenza è che le sentenze contro l’Italia pronunciate dalla Corte di Strasburgo sono aumentate e hanno riguardato non solo la mancata applicazione dei criteri da quest’ultima indicati per la valutazione della ragionevole durata del processo, ma anche l’inadeguatezza dell’indennizzo e l’eccessiva durata dei tempi del procedimento previsto per porvi rimedio, nonché il ritardo nella corresponsione dell’indennizzo.
Né la situazione è migliorata con la c.d. legge Azzolini(7) che reca “disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo”, né con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 2007(8) che, dettando misure per l’esecuzione della legge, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, la cura di tutti gli adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte europea dei Diritti dell’Uomo. Invero, nonostante il Dipartimento abbia fatto frequente ricorso alla possibilità di risoluzione in via transattiva dei contenziosi pendenti dinanzi alla Corte Europea, prevista agli artt. 38 e 39 della Convenzione, con riduzione degli esborsi a carico dell’erario e miglioramento dell’immagine dell’Italia, la Corte continua a pronunciare sentenze contro il nostro Paese. Cito, più di recente, la sentenza Simaldone(9) del marzo 2009, la sentenza Di Pasquale del giugno 2009(10) e, da ultimo, la sentenza Miccichè e Guerrera(11).
Da questo affresco emerge che i rimedi sinteticamente illustrati non costituiscono certo un massimo virtuoso cui aspirare.
Ciò è tanto più allarmante se si considera che le conseguenze dei ritardi della giustizia vanno ben al di là dei costi, finendo col ripercuotersi sulla competitività stessa del nostro Paese. L’Italia, infatti, compare in netto distacco rispetto agli altri Paesi europei nei rapporti che considerano tra gli indicatori di attrattività degli investimenti anche la durata media dei procedimenti civili. Mi riferisco in particolare al Rapporto Doing Business 2009 della Banca mondiale, da cui risulta che, mentre gli altri Paesi europei sono tra i primi 50, l’Italia è 156° su 181 Paesi, preceduta da Sao Tomè e Principe, e seguita da Gibuti(12).
La necessità di individuare rimedi intesi non tanto a risarcire le inefficienze quanto piuttosto a rimuoverne le cause, ha indotto il Consiglio d’Europa già nel 2002 a istituire un organo consultivo e valutativo, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) (13), con il compito di elaborare possibili proposte tese a migliorare la situazione esistente(14).
In questa prospettiva, con il programma quadro del 2005 “Un nuovo obiettivo per i sistemi giudiziari: il trattamento di ogni affare in tempo ottimale e prevedibile”, la CEPEJ ha rivolto raccomandazioni agli Stati sia per la regolazione che per la gestione del servizio giustizia(15). Da un lato, essa ha invitato gli Stati a procedere allo studio di meccanismi dissuasivi e addirittura sanzionatori degli abusi del “processo”, con maggiore attenzione alla qualità delle procedure. Dall’altro, la CEPEJ ha sottolineato la necessità di riqualificazione delle risorse umane e di definizione, attraverso progetti pilota, di standard ottimali di durata dei procedimenti. Ma non solo, raccomandazioni sono state rivolte anche agli altri attori della giustizia in vista della partecipazione di tutti i soggetti interessati all’amministrazione dei tribunali, in particolare, alla classe forense, affinché acquisisca una maggiore responsabilità nel contenimento della proliferazione di cause, e al personale amministrativo, affinché sia maggiormente coinvolto nella gestione degli affari giurisdizionali(16).
Quanto all’Unione europea, la tutela piena ed effettiva dei diritti di origine comunitaria, configurata dalla Corte di giustizia fin dai primi anni ’60 come un principio generale di diritto comunitario, ha mostrato i suoi aspetti problematici in situazioni in cui l’autonomia istituzionale e procedurale degli Stati membri comportava difficoltà nella concreta attuazione del diritto comunitario negli ordinamenti giuridici nazionali. È noto che la giurisprudenza della Corte ha cercato di far fronte a tali difficoltà(17).
A partire, poi, dagli anni ’90 la sensibilità della Corte di giustizia nel garantire la tutela piena ed effettiva ha avuto risvolti anche in termini di ragionevole durata del processo sia pur con riferimento al contenzioso pendente dinanzi agli stessi giudici comunitari(18). Col passare del tempo, infatti, le corti comunitarie hanno dovuto confrontarsi con un carico di lavoro sempre maggiore, evidentemente determinato dal progressivo aumento dei ricorsi. Ed è noto che, per far fronte a questa esigenza, sono stati predisposti rimedi di diverso genere, tutti tesi ad aumentare il grado di efficienza del processo comunitario(19).
Quanto ai sistemi giudiziari degli Stati membri, la spinta all’ammodernamento e all’efficienza, avviata nell’ultimo decennio, è stata invero conseguenza dell’obiettivo, che l’Unione si è posta a partire dal trattato di Maastricht, della creazione dello spazio giudiziario europeo, e si è estrinsecata soprattutto nella cooperazione giudiziaria sia in materia civile(20), nell’ambito del pilastro comunitario, sia in materia penale, nell’ambito del c.d. terzo pilastro(21).
Sul piano degli interventi normativi, in una logica top down, il contributo allo sforzo di snellimento delle procedure si è concretizzato, in materia civile, in vari regolamenti che hanno dettato una disciplina uniforme relativamente alla competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(22), alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali(23), ed extracontrattuali(24), al procedimento europeo di ingiunzione di pagamento(25), al procedimento per le controversie di modesta entità(26). Nell’ottica della deprocessualizzazione, è stata adottata nel 2008 la direttiva relativa alla mediazione in materia civile e commerciale(27). Poco si è fatto in materia penale. Quale intervento rilevante ai nostri fini, cito la decisione quadro sul mandato di arresto europeo(28).
Per converso, sono proliferati interventi che rispondono ad una logica bottom up. Penso a quelli che, nella metà degli anni ’90, hanno portato alla istituzione di Europol(29), Eurojust(30), Rete giudiziaria europea(31), Magistrati di collegamento(32).
Più di recente, la Commissione europea, dal canto suo, sta concentrando le energie, anche finanziarie, sui “rimedi culturali” (33), quali scambio di esperienze e di cooperazione, in definitiva, sulla formazione giudiziaria(34). Il termine va inteso secondo un’accezione ampia, includendo, oltre a corsi e seminari, un processo di comunicazione tra magistrati che ha lo scopo di creare una cultura comune, ovvero di contribuire in modo significativo alla “costruzione dell’Europa attraverso il diritto”. Si vanno, così, moltiplicando le esperienze comuni di studio e di riflessione, come l’incontro dello scorso settembre in Germania, relativo, in particolare, all’incidenza del diritto europeo sul processo penale. Sono finanziati inoltre programmi di formazione intesi a consentire stages presso autorità giudiziarie straniere come il “Programma di scambio per le Autorità Giudiziarie”.
Le iniziative intese a favorire la formazione di una cultura giudiziaria comune stanno diventando anche trasversali tra Consiglio d’Europa e Unione europea. Così, la Commissione europea ha istituito nel febbraio 2008 un forum di discussione sulle politiche e sulle prassi dell'UE nel settore della giustizia, cui è invitato a partecipare anche un rappresentante della CEPEJ. Emerge anche qualche iniziativa comune, quale, ad esempio il concorso annuale ''Bilancia di cristallo'', che premia le migliori pratiche utilizzate nei tribunali europei.
Che il sistema giudiziario italiano non possa più essere concepito come una monade chiusa in sé stessa è di tutta evidenza. Di conseguenza, un suo fallimento in termini di efficienza ed efficacia non è un fatto puramente interno, ma può produrre una distorsione nell’ambito dello spazio giudiziario europeo che si sta faticosamente costruendo. È necessario, dunque, che il tema sia affrontato con un approccio multilivello, cioè che tenga conto delle spinte derivanti dal livello internazionale e comunitario.
In questa prospettiva non mancano gli sforzi di innovazione all’interno del sistema.
Sul fronte procedurale, a partire dal 2006(35), la Corte di cassazione sta fornendo il suo contributo affinché il principio della ragionevole durata del processo prenda corpo. Sono state, così, reinterpretate dalla Suprema Corte alla luce di questo principio alcune norme processuali e sono stati rivisitati alcuni istituti processuali volti a favorire la contrazione dei tempi. Penso, ad esempio, alla sentenza del 2008 delle Sezioni Unite civili in materia di tempestività dell’eccezione di difetto di giurisdizione che ha stravolto un cardine del processo civile in nome della ragionevole durata del processo(36).
Sul fronte organizzativo, oltre alla nuova disciplina sulla dirigenza degli uffici giudiziari, introdotta con il D. Lgs. 240/2006(37), possono annoverarsi i Programmi Esecutivi di Azione del Ministero della Giustizia, tesi alla formazione del personale, alla razionalizzazione del debito da ritardata giustizia, alla diffusione del processo civile telematico(38).
Processi di autoorganizzazione sono stati avviati da alcuni anni sia dalla Corte di cassazione che da alcune Istituzioni giudiziarie territoriali per l’ottimizzazione dei processi interni di gestione e trattamento delle pratiche giudiziarie, nonché per il miglioramento del rapporto con l’utenza, anche con l’utilizzo di nuove tecnologie. Cito l’esperienza del Tribunale di Torino(39), quella di Bari, sede pilota del PCT, nonché quella della Procura di Bolzano, divenuta oggetto del Progetto interregionale/transnazionale, a valere su Fondi FSE, “Diffusione di best practice presso gli uffici giudiziari italiani”, che le è valso per il controllo di gestione l’ottenimento di una certificazione di qualità ISO 9001.
Ciononostante, dalla relazione del 2008 della CEPEJ, su dati 2006, emerge che, a fronte degli ingenti stanziamenti per l’ammodernamento, in Italia il livello di informatizzazione del sistema giudiziario è ancora basso e la lunghezza media dei processi è ancora eccessiva(40).
Un contributo alla semplificazione dovrebbe derivare dalla riforma del processo civile approvata di recente(41), intesa a ridurre il gap tra “offerta” e “domanda” di giustizia e ad accelerare i giudizi, snellendone le fasi. Si pensi, in primis, al nuovo procedimento sommario di cognizione(42), il cui scopo è quello di innestare uno strumento processuale più rapido al fine di definire tutte le controversie che, pur non richiedendo lo svolgimento di un’istruzione completa nell’ambito dell’ordinario giudizio di cognizione, sono prive dei presupposti probatori per il ricorso al procedimento monitorio(43). Tra le ulteriori novità di rilievo, possono annoverarsi le misure di coercizione indiretta ispirate al modello delle cc.dd. astreintes francesi. Si tratterebbe essenzialmente di un meccanismo di rafforzamento delle condanne giudiziali aventi ad oggetto obblighi di fare infungibili o obblighi di non fare, prevedendo che, con il provvedimento di condanna, il giudice abbia la facoltà di determinare la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento(44). Accenno, inoltre, alla c.d. sezione “filtro”(45) mediante la quale la Cassazione, esprimendo un preventivo giudizio sull’ammissibilità dei ricorsi, può respingere proprio quelli in cui è manifestatamene infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. Si segnalano, infine, tra gli strumenti di nuovo conio, che potrebbero forse aprire uno spiraglio verso un sistema processuale civile più “efficace ed efficiente”: la mediazione, finalizzata a una conciliazione stragiudiziale delle parti; la prova testimoniale scritta, previo accordo tra le parti; la fissazione, da parte del giudice, del calendario del processo e, infine, una serie di termini perentori, previsti dunque a pena di decadenza, per sollecitare le parti a presentare tempestivamente e celermente le proprie linee difensive (ad esempio, in tema di competenza per territorio derogabile, il convenuto è tenuto ad eccepire l’incompetenza nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata) (46).
Allo stato, non resta altro che auspicare che le riforme già implementate e quelle ancora in corso di elaborazione siano effettivamente in grado di recepire gli input del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea in vista di una giustizia più equa, efficace ed efficiente che, oltre che un servizio, costituisca un vero e proprio strumento di democrazia.
NOTE: * Intervento al convegno “Efficienza, Efficacia ed Economicità del Sistema Giudiziario Italiano: la prospettiva economico-aziendale”, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, 19 giugno 2009. (1) Relazione del Primo Presidente della Cassazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2009, disponibile al link http://www.giustizia.it/newsonline/speciale95.htm, p. 6 ss. Per un approccio pionieristico cfr. C. CASTELLANO, C. PACE, G. PALOMBA, L’efficienza della giustizia italiana e i suoi effetti economico-sociali, Bari, 1968. Più di recente, cfr. L. BERTHIER, H. PAULIAT, Administration and management of judicial systems in Europe, Study by the Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques, University of Limoges, CEPEJ Studies n. 10, pp. 3 ss., p. 33; C. DE ROSE, Indipendenza, efficienza e ruolo dei giudici in Europa: sintesi di due recenti documenti pubblicati a Strasburgo, in Il Consiglio di Stato, 1996, pp. 1547 ss.; N. LONGO, L’efficienza produttiva dei TAR secondo l’analisi delle dominanze EDA-FDH, in Tribunali amministrativi regionali, 2000, pp. 281 ss.; S. CHIARLONI, La riforma dell’ordinamento giudiziario tra necessità di efficienza e minacce all’indipendenza, in Giurisprudenza italiana, 2002, pp. 1985 ss.; A. RACANELLI, Riformare il processo e non i magistrati, in La Magistratura, 2008, vol. 2, p. 132 ss., p. 144; M. RUVOLO, L. PETRUCCI, Il processo veloce, il processo giusto. La riforma dei tempi della giustizia civile, in La Magistratura, 2008, vol. 2, p. 246 ss.;, R. CHIEPPA, Giustizia amministrativa, efficienza e pubblica amministrazione, in Foro amministrativo, 1996, pp. 2500 ss. (2) Cfr. L. DE MATTEIS, Quale ragionevole durata? Una prospettiva europea, in La Magistratura, vol. 2, 2008, pp. 158 ss. (3) Cfr. M. PANEBIANCO, Diritto alla giustizia e al tempo ragionevole del processo, in Festschrift für Eric Jayme, Munchen, 2004; N. LETTIERI, Appunto sui principi della giurisprudenza europea in tema di eccessiva durata procedurale, in http://www.cortedicassazione.it/Europa/DocumentiUE/DocumentiUE.asp; M. CHIAVARIO, Giustizia europea e processo penale: nuovi scenari e nuovi problemi, in La Magistratura, 2008, vol. 2, p. 6 ss.; L. DE MATTEIS, Quale ragionevole durata, cit. p. 158 ss. (4) Articolo 111 Cost. “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata (…)”. Cfr M. MENGOZZI, Giusto processo e processo amministrativo, Milano, 2009, pp. 3 ss.; S. CHIARLONI, Riforma dell’ordinamento giudiziario, efficienza nell’amministrazione della giustizia, indipendenza della magistratura, in Diritto pubblico, 2003.
(5) L. 24 marzo 2001, n. 89, in GURI n. 78 del 3 aprile 2001; B. RANDAZZO, Equa riparazione e ragionevole durata del processo: giurisprudenza italiana ed europea a confronto, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2003, pp. 175 ss.. (6) Relazione del Primo Presidente, cit., pp. 28 ss.; In riferimento alle perplessità sollevate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla legge Pinto, cfr. C. SANNA, La durata ragionevole dei processi nel dialogo tra giudici italiani ed europei, Milano, 2008, pp. 130 ss.; (7) Legge 9 gennaio 2006, n. 12, in GURI n. 15 del 19 gennaio 2007. (8) GURI n. 83 del 10 aprile 2007. (9) Cour Européenne des droits de l'homme, 31 mars 2009, Affaire Simaldone c. Italie (Requête n° 22644/03). (10) Cour Européenne des droits de l'homme, 31 Mars 2009, Affaire Di Pasquale c. Italie (Requête n° 27522/04). C. CIUFFETTI, La legge n. 89 del 2001 a Strasburgo, tra luci della ribalta e prove di resistenza: dalla decisione Brusco c. Italia del 6 settembre 2001 alla sentenza Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009, in Federalismi, 2009, n. 9, disponibile al sito www.federalismi.it; A. FALCONI, La CorEDU muove un avvertimento in merito all’effettività del “rimedio Pinto”, in Labdif, 5 maggio 2009, disponibile al sito http://www.labdif.org/?p=765. (11) Cour Européenne des droits de l'homme, 8 décembre 2009, Affaire Miccichè et Guerrera c. Italie, (Requête no 28987/04). (12) http://www.doingbusiness.org/Documents/FullReport/2009/DB_2009_English.pdf. (13) http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/default_fr.asp (14) Cfr. D. PIANA, La professione del magistrato, cit., in La Magistratura, 2008, vol. 2, p. 194 ss., 200 ss. Di particolare interesse l’attività di raccolta e monitoraggio dati svolta dal CEPEJ. Nel dicembre del 2004, la Commissione, infatti, ha adottato per la prima volta un rapporto intitolato “Sistemi giudiziari europei: fatti e cifre”, mirante a fornire i dati relativi al funzionamento dei sistemi giudiziari di 40 Stati membri del Consiglio d'Europa. La Commissione ha osservato gravi lacune e inefficienze nei diversi sistemi giudiziari europei, tra i quali spicca la condizione del sistema italiano. Dai dati forniti si evince che il nostro paese, nonostante un cospicuo dispendio di risorse pubbliche a favore della “macchina giudiziaria”, è uno degli Stati con le performance peggiori in termini di efficienza e lungaggini procedurali. Questi dati sono confermati dai successivi rapporti del 2006 e del 2008, aventi ad oggetto, questa volta, l'analisi dei sistemi giudiziari di 45 dei 47 Stati del Consiglio d'Europa. (15) Cfr. G. ICHINO, Durata irragionevole, durata prevedibile e durata ottimale dei processi (le linee di azione indicate dalla commissione europea per l’efficienza della giustizia), in Questione Giustizia, 2007, pp. 3 ss. (16) Relazione del Primo Presidente, cit., p.16 ss.; cfr. L. DE MATTEIS, Quale ragionevole durata?, cit., p. 164 ss. Sulle funzioni del CEPEJ, cfr. anche G. NATOLI, Analyse et propositions sur la méthode de collecte des données par la CEPEJ, in La Magistratura, 2008, vol. 2, p. 132 ss., pp. 174 ss. (17) Cfr., più di recente, G. ANAGNOSTARAS, The incomplete state of Community harmonisation in the provision of interim protection by the national courts, in ELR, Vol. 33, No. 4, 2008, pp. 586 ss. (18) Corte giust. 17 dicembre 1998, causa C-185/95, Baustahlgewebe c. Commissione, , in Racc., p. 3047 ss.; 15 ottobre 2002, cause riunite C 238/99, C 244/99, C 245/99, C 247/99, C 250/99, C 252/99, C 254/99, Limburgse Vinyl Maatschappij e altri c. Commissione., in Racc., p. 8375 ss.; 2 ottobre 2003, C 194/99, Thyssen Stahl c. Commissione in Racc. , p. 10821 ss; 2 ottobre 2003, causa C 195/99, Krupp Hoesch c. Commissione, in Racc., p. 10937 ss.; 2 ottobre 2003, causa C 196/99, Siderúrgica Aristrain Madrid SL c. Commissione, in Racc., pp. 11177 ss.¸25 gennaio 2007, cause riunite C-403/04 e C 405/04, Sumitomo Metal Industries c. Commissione, in Racc., p.I-729 ss. Cfr., tra gli altri, M. VARJU, The Right to Effective Judicial Protection in Community Law: Intervention before Community Courts, in Acta Juridica Hungarica, Akadémiai Kiadó, Vol. 46, Numbers 1-2, 2005, pp. 51 ss.. (19) Un ruolo determinante in quest’ottica è stato svolto dal Trattato di Nizza, il quale è prima di tutto intervenuto sulla struttura del sistema giurisdizionale, introducendo la possibilità di istituire delle camere specializzate da affiancare al Tribunale di primo grado, cui vengono attribuite competenze giurisdizionali in alcuni specifici settori . Un ulteriore rimedio, volto a ridurre i tempi processuali, è rappresentato dall’ampliamento delle ipotesi in cui la Corte di Giustizia può statuire senza che siano necessarie le conclusioni dell’avvocato generale. Alla medesima esigenza risponde anche la contemplata possibilità per la Corte di decidere la causa senza udienza, facendo quindi a meno della discussione orale dinanzi a sé. Infine, con il Trattato di Nizza è stata altresì introdotta una clausola abilitante il Tribunale di primo grado a condividere con la Corte di giustizia, limitatamente ad alcune materie, la competenza in materia di rinvio pregiudiziale. Cfr. C. SANNA, La durata ragionevole dei processi, cit., pp. 117 ss. (20) Cfr. S. CARBONE, Lo Spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale, Torino, 2009. (21) Cfr. M. GAUTIER, L’influence du modèle communautaire sur la coopération en matière de justice et d’affaires intérieures, Bruxelles, 2003. (22) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. (23) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 , sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I). (24) Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007 , sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ( Roma II ). (25) Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. (26) Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2007 , che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. (27) Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. (28) 2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro. Per una disamina completa dei principali strumenti volti allo snellimento processuale, si veda G. CUNIBERTI, The first stage of the abolition of the exequatur in the European Union, in HeinOnline – 14 Colum. J. L. 371 2007-2008. (29) http://www.europol.europa.eu/ (30) http://www.eurojust.europa.eu/ (31) http://ec.europa.eu/civiljustice/index_it.htm (32) 96/277/GAI: Azione comune, del 22 aprile 1996, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea. (33) Sull’importanza dei “rimedi culturali” e della creazione di una “cultura della giurisdizione”, cfr. Relazione del Primo Presidente della Cassazione, cit., pp. 49 ss. (34) Cfr. D. PIANA, La professione del magistrato, cit., p. 196 ss. (35) D. Lgs. N. 40 del 2 febbraio 2006 in GURI n. 38 del 15 febbraio 2006 Suppl. (36) Cass. Civ. SS UU, Sentenza 09 ottobre 2008, n. 24883; R. CAPONI, Quando un principio limita una regola (ragionevole durata del processo e rilevabilità del difetto di giurisdizione), in Corriere Giuridico, 2009, 3. (37) GURI n. 175 del 29 luglio 2006 - Supplemento (38) Cfr. http://www.giustizia.it/ministro/uffstampa/indice.htm (39) Consiglio Superiore della Magistratura, Commissione per il tirocinio e la formazione professionale. Incontro di studio sul tema “L’organizzazione del lavoro del giudice”, Roma, 11-13 luglio 2007, disponibile al sito http://appinter.csm.it/incontri/relaz/14699.pdf (40) Cfr. CEPEJ, European Judicial systems. Edition 2008 (data 2006): Efficiency and quality of justice, disponibile al sito:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2008)Evaluation&Language=lanEnglish
&Ver=original&Site=DGHL-CEPEJ&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6, p. 84 ss., p. 87. (41) Legge n. 69 del 18 giugno 2009, in GURI n. 140 del 19 giugno 2009. (42) Artt. 702-bis - 702-quater (43) Artt. 633 e ss. c.p.c. (44) Art. 614-bis c.p.c. (45) Sulla necessità di un “filtro” delle controversie, v. la Relazione del Primo Presidente della Cassazione, cit., p. 38. (46) Ad onor di completezza, si ritiene che siano ancora da intendersi, nell’ottica di una più ragionevole durata del processo civile, i ritocchi riguardanti le norme sottese alla regolamentazione delle spese di lite in tema, ad esempio, di responsabilità aggravata, nonché gli innalzamenti dei poteri sanzionatori dei giudici, per chi, a vario titolo, rallenti la durata fisiologica del procedimento.