Finanza degli Enti Locali: Brevi note a commento della sentenza della Cassazione sulla tassabilità dei segnali stradali d'indicazione per raggiungere la sede d'impresa (Nota a Cassazione, 4 novembre 2009, n. 23383)
di Maurizio Migiarra (*)
Sommario: 1) Premessa – 2) Le disposizioni legislative in tema di soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità – 3) Precedenti orientamenti della Corte - 4) Il dictum recente della Suprema Corte - 5) Conclusioni.
1) Premessa
In una situazione congiunturale che vede i bilanci dei Comuni asfittici e fortemente condizionati dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità interno al fine di far convergere l’economia nazionale verso i parametri di Maastricht, con entrate per trasferimenti statali sempre più ridotte e che costringono gli amministratori locali a ricercare “soluzioni innovative” per portare avanti le proprie linee di programmazione economico-finanziarie, ebbene, anche una sentenza della Corte di Cassazione quale quella in commento può talvolta contribuire a dare una mano al miglioramento della situazione di cassa. Infatti, con la sentenza n°23383/09 i Giudici hanno stabilito che i segnali stradali normalmente utilizzati delle aziende per indicare all’automobilista il percorso da seguire per poter raggiungere la sede di stabilimenti, ditte, imprese ed esercizi commerciali sono soggetti all’imposta comunale sulla pubblicità di cui al D.Lgs. 507/1993.
Il caso vedeva contrapposti il Comune ed una società cheaveva disposto lungo la strada diversi cartelli per dare indicazione ai passanti sul luogo dove si trovava la propria sede aziendale. A fronte degli avvisi d’accertamento emessi dal Comune, che pretendeva il pagamento dell’imposta sulla pubblicità, l’azienda si opponeva affermando che quei cartelli altro non erano che semplici indicazioni stradali, ai sensi dell’articolo 39 del Codice della Strada, con l’unica finalità di facilitare la guida e l’orientamento degli automobilisti.
In sede giurisdizionale il Comune confermava la legittimità del recupero, argomentando che nei segnali di indicazione in questione era palesemente insita una funzione pubblicitaria/promozionale, essendo presente all'interno degli stessi, oltre all'indicazione della strada da seguire per raggiungere la destinazione dell'esercizio commerciale, anche l'oggetto dell'attività nonché il prodotto e servizio commercializzato. I giudici di prime cure rigettavano la tesi sostenuta dall’impresa che poi non ha avuto molta fortuna neanche presso la Commissione Tributaria di secondo grado che ha nuovamente dato ragione al Comune. Da ultimo, lo ha fatto anche la Cassazione che ha respinto le obiezioni dell’impresa, ribadendo che nei cartelli stradali vi era un’evidente finalità promozionale a favore della società e che il riferimento al Codice della Strada era insufficiente ad invocare l’esenzione dal tributo, tanto più in considerazione del fatto che nessuno aveva imposto all’impresa di posizionare i cartelli.
I segnali, infatti, riportano il nominativo della ditta, il che, oltre ad assolvere ad una funzione di orientamento per l’automobilista ai fini della raggiungibilità, ha evidenti funzioni pubblicitarie dell’attività esercitata poiché si rivolge ad una pluralità indifferenziata di passanti.
Ed invero, peraltro, il menzionato articolo 39, che reca appunto “Segnali verticali”, alla lettera C), comma 1, afferma che i “segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti”, ma il comma 2 precisa che “Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione” ed il comma 3 aggiunge a chiarimento che i soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade devono rispettare le disposizioni del presente articolo e del regolamento.
L’ art. 77 del regolamento d’attuazione del C.d.Str. afferma poi chiaramente che “Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali”.
Pertanto, appare vieppiù evidente che, anche in tema di normativa sulla circolazione stradale, le argomentazioni sostenute dalla società risultavano di difficile difendibilità alla luce del fatto che la pubblicità (invero di “servizi essenziali per la circolazione” e non cioè d’indicazioni per raggiungere delle aziende) deve essere, in ogni caso, autorizzata dall’Ente proprietario della strada, di guisa che rientra sempre nella libera disponibilità del Comune (o del diverso ente esponenziale) di concedere o meno l’autorizzazione all’impianto di segnali stradali finalizzati a raggiungere delle aziende poste nel territorio di riferimento.
Del resto, indubbiamente, nonostante l’avvento dei nuovi media informatici e televisivi, la pubblicità stradale presenta ancora oggi un suo sicuro impatto di richiamo e memorizzazione del nome, tant’è che gli spazi stradali sono ambiti da numerosissime aziende pubblicitarie. Molte aziende, poi, vorrebbero utilizzare la pubblicità stradale ma, talvolta, soprattutto nei piccoli centri, le regole che governano questo tipo di pubblicità non sono chiare né facilmente rinvenibili.
Peraltro, fermo restando il richiamato regime autorizzatorio imposto dal C.d.Str., sotto un profilo di stretta funzionalità, è ben evidente che un conto è apporre una segnaletica stradale, ad esempio, in un’ASI (Area di Sviluppo Industriale) e ben altro è apporla in un centro abitato e/o, comunque, in punti strategici del territorio (semafori, rotatorie, piazze, etc.).
È pertanto auspicabile che ogni singolo comune adotti una specifica normativa, sì da fornire un punto di chiarezza sulle modalità d’impianto della pubblicità stradale, giacché la indiscriminata apposizione di segnali verticali nel contesto urbano ne determina potenziali trasformazioni sul piano architettonico-ambientale e, talvolta, di piena godibilità di taluni luoghi, rientrando a pieno titolo anche nel decoro dell’arredo urbano.
2) Le disposizioni legislative in tema di soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità
Le imposte, in generale, in quanto contributi coattivi prelevati dalle attività economiche, sono una delle voci di entrata del bilancio pubblico(1).
Segnatamente, una delle fonti tributarie che alimentano le casse dei Comuni(2) è l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), regolata da una legge statale.
Infatti, i principi di base dettati dal D.Lgs. n°507/1993, sono uniformi a livello nazionale, mentre i Comuni deliberano sulle questioni di dettaglio(3) quale quella di fissare l’ammontare dell’imposta fra un minimo ed un massimo per ogni tipologia di attività pubblicitaria.
L'art. 6, comma 1, del citato Decreto stabilisce che soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso; aggiungendo al comma 2 che, in ogni caso, è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
In sostanza, in base al succitato articolo è soggetto passivo dell'imposta, in via principale, il titolare del mezzo attraverso cui il messaggio pubblicitario è diffuso e, in quanto tale, è tenuto ad adempiere l’obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità da presentare al Comune, di cui al successivo art. 8, ed al connesso pagamento del tributo.
Nei suoi confronti, inoltre, devono essere notificati eventuali avvisi di accertamento o di rettifica.
Peraltro, nel senso precisato dalla richiamata normativa, unitamente all'obbligato in via principale, viene riconosciuta una soggettività solidale passiva nel pagamento del tributo da parte di chi produce o vende i beni ovvero fornisce i servizi oggetto della pubblicità, ossia il soggetto pubblicizzato.
Da quanto sopra consegue che quest’ultimo, se e quando il titolare del mezzo pubblicitario non effettua il versamento del tributo o quando non risulta possibile l'individuazione dello stesso (come accade ad esempio per le forme pubblicitarie abusive), è obbligato al pagamento dell'imposta.
In conseguenza, il soggetto pubblicizzato è, in ogni caso, responsabile dell'imposta, in quanto coobbligato in solido al pagamento del tributo con il soggetto passivo principale e con eventuale diritto di rivalsa su di esso.
In ogni caso, sotto il profilo tributario, la nozione di “soggetto passivo(4)” deve essere necessariamente rapportata al principio costituzionale della capacità contributiva(5), che rappresenta il connotato essenziale della persona fisica o giuridica che legittima qualsiasi tipo d’imposizione prevista dall'ordinamento.
Al riguardo, il Ministero delle Finanze, con la circolare n°10/E del 17 marzo 1994 ha precisato che, in ogni caso, è tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità e quindi al connesso pagamento del tributo il titolare del mezzo pubblicitario e pertanto solo a questi andrà notificato l’eventuale avviso di accertamento di rettifica e, in via subordinata, soltanto nell'ipotesi in cui l’obbligato non paghi, ovvero non ne sia possibile l’individuazione, come nel caso di pubblicità abusiva, l’Amministrazione finanziaria procederà a richiedere il pagamento al soggetto pubblicizzato, sempre a mezzo di rituale avviso.
A questo punto però, sotto il profilo applicativo, è opportuno fare un distinguo tra l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) in discorso e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap). La Tosap è la tassa dovuta per l’occupazione o l’utilizzo degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo e degli spazi acquatici adibiti ad ormeggio di natanti ed imbarcazioni. L’imposta sulla pubblicità va corrisposta sulla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni. Infatti, anche secondo un consolidato orientamento della Cassazione(6), l’ICP ha un oggetto diverso dalla Tosap, anche se, evidentemente, la pubblicità realizzata attraverso appositi impianti d’affissione presuppone il fatto che si occupi anche una parte del suolo pubblico. In conseguenza, secondo tale orientamento, la pubblicità per impianti assume carattere di species rispetto al genus dell’occupazione di qualsiasi natura, costituente, appunto, l’oggetto della Tosap. Pertanto, la tassabilità alternativa fra Tosap e ICP dipende dal fatto che oggetto di quest’ultima non è il mezzo utilizzato, ma bensì il mezzo disponibile.
D’altra parte, nel caso della cartellonistica stradale, le modalità d’applicazione dell’imposta è prevista e disciplinata dall’art. 7 del citato Decreto, laddove, al comma 1, si stabilisce che l’imposta “..si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.”. In tal modo e necessario fare riferimento alla figura che delimita i messaggi pubblicitari, restando sottratte ad imposizione le altre parti delle strutture medesime che circondano tale figura.
In proposito i giudici di merito hanno stabilito che, ai fini della tassazione, tale disposizione si applica se i segnali sono regolarmente autorizzati e, nel caso in cui il soggetto passivo d’imposta sia privo della qualità di “titolare” di autorizzazione all’installazione, relativamente a tali segnali, pure in presenza di “impianti segnaletici multipli”, l’imposta va applicata prendendo in considerazione separatamente il numero di messaggi e le frecce pubblicitarie apposte su ogni palo di sostegno.
In particolare, poi, per quanto concerne le modalità applicative del tributo, è stato affermato dai giudici della Cassazione che la misura dell'imposta relativa alla pubblicità contenente la riproduzione del marchio commerciale, va calcolata sulla base delle dimensioni dell'intera superficie dell'installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest'ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario(7).
3) Precedenti orientamenti della Corte
Ai fini applicativi dell’imposta, i Giudici della I Sez. Civile della Corte di Cassazione avevano precisato che “Soggetto del tributo è, infatti, a norma dell'art. 7 del d.P.R. 639-1972, colui che effettua la pubblicità ovvero si giova del relativo messaggio”(8).
Invero la Suprema Corte aveva già avuto occasione di affermare il principio di diritto secondo cui è soggetto ad imposta sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 5, del citato D.Lgs., qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - idoneo a far conoscere ad una massa di potenziali acquirenti ed utenti cui si rivolge il messaggio pubblicitario, tanto il nome, quanto l’attività e/o il prodotto di un’azienda, pur non svolgendo l’operazione pubblicitaria una vera e propria funzione reclamistica o propagandistica. In conseguenza, anche i segnali turistici e di territorio previsti dal nuovo C.d.Str., pur svolgendo la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, nonché, in particolare, di avvio a fabbriche e stabilimenti, laddove racchiudano il riferimento nominativo a una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi del sopra citato art. 5(9).
Al riguardo, anche la Sez. Tributaria della Cassazione, chiamata a decidere in relazione ad un caso analogo nel quale un’azienda aveva installato lungo la rete viaria comunale alcuni segnali verticali con le indicazioni del percorso da seguire per giungere alla sede, aveva affermato il principio di diritto secondo cui: “È soggetto ad imposta sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 5 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica”(10).
Per cui, anche i cartelli stradali indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti o utenti, pongono in essere una pubblicità tassabile, a prescindere dal fatto che l'iscrizione presenti o meno i connotati dell’insegna(11).
In pratica cioè, stando ai giudici della Cassazione, il cartello stradale che porta all’azienda sconta sempre l’imposta locale sulla pubblicità, in quanto è soggetta al tributo ogni comunicazione con il pubblico che risulti obiettivamente idonea a far conoscere ai possibili acquirenti il nome, l'attività e il prodotto di un’azienda, a prescindere dal carattere effettivamente reclamistico. Infatti, sempre secondo i giudici della Suprema Corte, i cartelli indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita al minuto costituiscono insegne pubblicitarie, perché sono segni distintivi del luogo ove dette attività vengono svolte e pertanto, rivolgendosi ad una massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti, svolgono, per la loro intrinseca natura, una funzione di diffusione nel pubblico del prodotto e/o dell’attività svolta dall’impresa, cioè, appunto, una funzione pubblicitaria.
Di conseguenza, anche i cartelli verticali sono soggetti all’imposta sulla pubblicità, ancorché abbiano, contemporaneamente, la funzione di agevolare la circolazione stradale di chi è diretto verso la località ove ha sede lo stabilimento, il laboratorio o il negozio rispettivamente indicati dal cartello, allo scopo di facilitare il traffico.
Pertanto, i cartelli d’indicazione previsti ed elencati all’art. 39, lett. c, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285 (Nuovo Codice della Strada) i quali includono i segnali turistici e di territorio - aventi, questi ultimi, ex art. 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), “la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti” - nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove racchiudano il riferimento nominativo ad una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 507/93. È infatti soggetto ad imposta qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale (indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione) risulti obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili acquirenti ed utenti il nome, l’attività ed il prodotto di un’azienda.
Un diverso orientamento ha invece assunto la Suprema Corte riguardo alla cartellonistica ubicata all’interno del porto, da parte di un società fornitrice di servizi marittimi. In quel caso l’indicazione era rivolta ai passeggeri al fine di favorirne la strada verso lo sportello della compagnia di trasporto marittimo ma, in realtà, i cartelli svolgevano pure una chiara funzione di richiamo pubblicitario perché, nell’indicare l’ubicazione della biglietteria contenevano ulteriori raffigurazioni grafiche e di richiamo all’attività tipica della società fornitrice dei servizi marittimi. In conseguenza svolgendo anche la funzione di promuovere l’attività economica dello stesso operatore poteva essere sostenibile un’assoggettabilità alla imposta pubblicitaria. I giudici hanno invece chiarito che non si può considerare messaggio pubblicitario un’espressione contenuta in un cartellone esposto al pubblico la cui funzione consiste nel fornire agli utenti di un servizio le indicazioni necessarie per soddisfare le loro richieste, e pertanto, in casi del genere, ai fini dell’assoggettabilità ad imposta, il criterio discretivo è da ritenere quello della funzionalità prevalente tra le varie tipologie di messaggi(12).
D’altra parte, sotto il profilo delle indicazioni stradali funzionalmente utili/necessarie alle esigenze del pubblico, risulta palmare che, nel senso chiarito in precedenza, un conto è apporre una segnaletica stradale, ad esempio, in un’ASI (Area di Sviluppo Industriale) e ben altro è apporla in un centro abitato e/o, comunque, in punti strategici del territorio (semafori, rotatorie, piazze, etc.). Nel primo caso, infatti, è ben evidente il fine di utilità per chi, recatosi già sul luogo ove ha sede l’azienda, ne cerca l’esatta ubicazione tra tante altre; tanto più in considerazione del fatto che anche le altre aziende avranno collocato le proprie indicazioni del percorso da seguire per giungere alla meta desiderata.
4) Il dictum recente della Suprema Corte
Con la sentenza in commento la Corte ha escluso la qualifica di segnali d’industria ai cartelli, posti sull’autostrada, con i quali il contribuente, svolgente attività di ristorazione, indicava il proprio esercizio commerciale, ed ha ribadito l’assoggettabilità all’imposta sulla pubblicità dei cartelli in questione affermando che questi “Vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare l'imposta sulla pubblicità”.
Nella specie, i Giudici hanno smontato la tesi sostenuta dalla società di avere utilizzato cartelli con la “la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti”, di cui all’art. 134 del DPR 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.Str.), giacché la disciplina complessiva del D.Lgs. 507/1993 ammette esenzioni solo in particolari e determinate ipotesi di avviso al pubblico, come quelle indicate alla lettera b) dell’articolo 17 - ove si prevede l’esenzione per gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato - o alla lettera h) della stessa norma, ove si prevede che vadano esenti dall'imposta le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
Nella specie la Corte ha ribadito che la tipologia di cartelli indicanti l’itinerario per raggiungere la sede di stabilimenti di produzione, ditte, imprese e esercizi commerciali, aventi al loro interno l'indicazione dell'oggetto dell'attività nonché il prodotto e servizio commercializzato, è insita una chiara finalità pubblicitaria che è, appunto, quella di promuovere e pubblicizzare il prodotto o la specifica attività svolta dall'impresa.
Tali segnali, dunque, rientrano senz’altro nella richiamata fattispecie normativa che prevede l’esigibilità dell’imposta sulla pubblicità, per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, considerandosi rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
D’altronde, nel caso di specie, la Suprema Corte non ha mancato di far rilevare che sulla società non gravava alcun obbligo normativo di predisporre segnalazioni stradali per un più facile raggiungimento della propria sede. Pertanto, sostenendo dei costi per l’apposizione dei segnali d’indicazione stradale ha facilitato l'incontro con i potenziali clienti, promuovendo in modo efficiente la domanda dei propri beni o servizi.
5) Conclusioni
Nella sentenza in commento la Suprema Corte ha ribadito i propri precedenti giudicati ed ha inoltre rimarcato le condizioni e le ipotesi entro le quali si possono prevedere delle esenzioni dal pagamento dell’ICP per i cartelli verticali finalizzati a fornire particolari avvisi dei servizi di pubblica utilità. Ma, nonostante le articolate argomentazioni motivazionali, non ha chiarito il metodo di tassazione di tali mezzi pubblicitari, lasciando quindi ancora in un cono d’ombra la fattispecie impositiva portata alla sua attenzione.
Risulta allora evidente che, ai fini impositivi, occorre colmare questa lacuna normativa attraverso una disciplina di dettaglio che delinei con maggiore chiarezza i confini e le modalità attuative per l’utilizzo della segnaletica stradale verticale da parte delle aziende.
Peraltro, sotto un profilo di grande attualità - che non è stato minimamente messo in luce nella sentenza in commento né dalle altre sentenze in rassegna, ma che invece è uno dei capisaldi dell’Unione Europea, e sul quale anche i giudici della Corte di Giustizia Europea hanno avuto modo di pronunciarsi in varie occasioni -, è ben evidente che la pubblicità – ivi incluso quella stradale –, essendo in grado di fornire un indubbio vantaggio competitivo alle imprese che la realizzano, svolge un ruolo determinante anche ai fini della concorrenza. Proprio per questo, laddove alcune aziende utilizzano i media stradali in assenza di costi, mentre ad altre viene richiesto il pagamento degli spazi e delle relative imposte, si verte sicuramente in tema di alterazione del gioco della libera e leale concorrenza.
Il testo della sentenza
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Note:
(*) L’autore ha pubblicato anche altri articoli su tematiche ambientali, finanziarie e Tributarie (v.: www.mauriziomigiarra.it)
(1) V., in argomento: Liccardo G., Il concetto di imposizione tributaria: spunti e rilievi critici, Ed. Montanino, Napoli, 1967
(2) V., in argomento: AA.VV., I tributi del comune, Ed. Il Sole 24 Ore Pirola, 2006; Bencivenga A. Manuale dei tributi locali, Ed. Maggioli, 2009; Uricchio A., Accertamento e sanzioni nei tributi locali, Ed. Maggioli, 2009; Faustini G., Fermante S., Mastrofini R.(a cura di), Codice dei tributi locali. Disciplina della fiscalità territoriale, Ed. Maggioli, 2007; Pola G. e Rey M.(a cura di), Finanza locale e finanza centrale, Bologna, Il Mulino, 1978.
(3) V., in argomento: Fransoni, La Territorialità nel diritto tributario, Milano, 2004; Scoca S., Gli enti pubblici impositori quali soggetti passivi dell'imposizione in Riv. dir. fin., 1937, I, 209; Tesauro F. Le basi costituzionali della fiscalità regionale e locale, in La Finanza Locale, riv. Cont. e Trib., 2005, n.9, 13-30
(4) V., in argomento, Amatucci A., Soggettività tributaria, voce Enc. Giuridica Treccani, XXIX; Giovannini, Soggettività tributaria e fattispecie impositiva, Padova, 1996; Scoca S., op. ult. cit.;Micheli, Soggettività tributaria e categorie civilistiche, in Riv. dir. fin., 1977, I; Vanoni E., I soggetti passivi del rapporto giuridico tributario in Foro it., 1935, IV, 324; nonché, Corte Costituzionale, Sent. nn. 92/1972, 120/1972, 178/1982.
(5) La letteratura sull’argomento è vastissima. V.: Battistoni Ferrara, Voce Capacità contributiva, in Enciclopedia del Diritto, Appendice, Milano, 1999; De Mita, Voce Capacità Contributiva, Digesto, IV, Sez. Comm., II, Milano; F. Maffezzoni F., voce Capacità contributiva, in Novissimo digesto italiano. Appendice, A-COD, Torino, 1980, 1009-1027; Moschetti F., Voce Capacità contributiva, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1988; Amatucci F., La capacità contributiva prevista dall'art. 53 (Corte Cost., 20 luglio 1994, n. 315; Corte Cost., 22 luglio 1999, n. 346); Maffezzoni F., Il principio di capacità contributiva nel diritto italiano, Torino, 1970; Moschetti F., Il principio della capacità contributiva, Cedam, Padova, 1973; Falsitta G., Il doppio concetto di capacità contributiva (postilla all'articolo di S. F. Cociani) Riv.dir.trib. n. 7-8, 2004 Giuffrè editore; Giardina E., Le basi teoriche del principio della capacità contributiva, Giuffrè, Milano, 1961; Greco G., Capacità contributiva e progressività del sistema tributario con riferimento all’art. 53 della Costituzione della Repubblica, “Giurisprudenza italiana”,vol. CVII, 1, 1955; Manzoni, Il principio della capacità contributiva nell'ordinamento costituzionale italiano, Torino, 1965; Lorenzon G., Il principio di capacità contributiva. L’ambito oggettivo di applicazione, in AA. VV., Trattato di diritto tributario, diretto da Amatucci, vol. I, Padova, 1994, 305-320.
(6) Cfr. Cass. n. 17614 dell’1 settembre 2004.
(7) Cfr. Cass. n. 15201 del 6 agosto 2004.
(8) Cfr. Cass. n. 1611 dell’1/3/1996.
(9) Cfr. Cass. n. 17852 del 2004 e, conf., Cass. nn. 4905 del 2005 e 6313 del 2009.
(10) Cfr. Cass. n. 17852 del 3 settembre 2004.
(11) Cfr. Cass. n. 15654 del 12 agosto 2004.
(12) Cfr. Cass. ibidem.
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