La questione del crocifisso e la rilevanza della sentenza della Corte di Strasburgo del 3 novembre 2009
di Maria Norcia
La questione del crocifisso nell’ordinamento italiano
A partire dalla metà del 2003, il tema della laicità degli ordinamenti giuridici contemporanei è ritornato all’attenzione tanto della dottrina, quanto dell’opinione pubblica. L’occasione è stata fornita in Francia dalla cd. legge “anti velo”. La legge 2004 – 228(1) si compone di 4 brevissime disposizioni: l’articolo 1 vieta agli studenti negli istituti scolastici pubblici, non universitari, di indossare simboli o abbigliamenti che manifestino “ostensibilmente” la loro appartenenza religiosa; l’articolo 2 estende l’applicabilità della legge anche ai territori d’oltremare (Wallis e Fortuna, Mayotte, Nuova Caledonia); l’articolo 3 prevede l’entrata in vigore a partire dall’anno scolastico 2004/2005; infine l’articolo 4, stabilendo una sorta di c.d. sunset clause, sottopone la legge stessa ad un test di efficacia e di necessità dopo un anno dall’entrata in vigore. In particolare la circolare applicativa individua nel velo islamico, nella kippah ebraica e nei crocifissi alcuni dei simboli vietati. La legge n. 228, approvata da una schiacciante maggioranza, peraltro trasversale alle forze parlamentari, ha raccolto molti assensi, ma ha anche sollevato più di una perplessità sul contenuto(2), sugli effetti(3) e sull’opportunità di un tale provvedimento(4).
Successivamente, in una sorta di effetto domino, molti altri ordinamenti si sono, a vario titolo interrogati sull’ammissibilità del simbolo religioso nello spazio pubblico.
In Italia, la questione del simbolo religioso ha assunto contorni diversi rispetto all’esperienza francese, ma altrettanto significativi. Innanzitutto il simbolo in questione è il crocifisso.
La questione di legittimità legata all’esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici si pone soltanto in seguito a due provvedimenti giurisdizionali nel 2003, di cui si tratterà in seguito. Infatti già a partire dal 1860 vigeva l’obbligo di esporre il simbolo religioso nelle aule scolastiche: l’articolo 140 del regio decreto n. 4336 del 15 settembre 1860 del Regno di Piemonte e Sardegna stabiliva che «ogni scuola dovrà senza difetto essere fornita (…) di un crocifisso».
Nel 1861, anno di nascita dello Stato italiano, lo Statuto del Regno di Piemonte-Sardegna diventava lo Statuto italiano. Enunciava che «la religione cattolica apostolica e romana era la sola religione di Stato. Gli altri culti esistenti erano tollerati in conformità con la legge».
All’avvento del fascismo lo Stato adottò una serie di circolari miranti a fare rispettare l’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule. La circolare del ministero della Pubblica Istruzione n. 2134-1867 del 26 maggio 1926 affermava: «Il simbolo della nostra religione, sacro per la fede quanto per il sentimento nazionale, esorta e ispira la gioventù studiosa che nelle università e negli altri istituti superiori affina il suo spirito e la sua intelligenza in previsione delle alte cariche alle quali è destinata».
L’articolo 118 del regio decreto n. 965 del 30 aprile 1924 (regolamento interno degli istituti d’istruzione secondari del Regno) recitava: «Ogni scuola deve avere la bandiera nazionale, ogni aula il crocifisso e il ritratto del re».
Per ciò che concerne le aule giudiziarie, la circolare del Ministro di Grazia e giustizia del 29 maggio 1926, n. 2134/1867 richiede l’esposizione del crocifisso «nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici» quale «solenne ammonimento di verità e di giustizia».
L’articolo 119 del regio decreto n. 1297 del 26 aprile 1928 (approvazione di regolamento generale dei servizi d’insegnamento elementare) stabiliva che il crocifisso era fra «le attrezzature e materiali necessari alle aule delle scuole»..
I Patti Lateranensi, firmati l’11 febbraio 1929, segnarono la "Conciliazione" tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Il cattolicesimo fu confermato come la religione ufficiale dello Stato italiano. L’articolo 1 del Trattato era così formulato: «L’Italia riconosce e ribadisce il principio stabilito dall’articolo 1 dello Statuto Albertino del 4 marzo 1848, secondo il quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione di Stato».
Nel 1948 lo Stato italiano adottava la Costituzione repubblicana. L’articolo 7 di questa riconosceva esplicitamente che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel suo ordine, indipendenti e sovrani. Le relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica è regolata dai Patti Lateranensi e le modifiche di questi accettate dalle due parti non esigono procedura di revisione costituzionale.
L’articolo 8 enunciava che le confessioni religiose diverse da quella cattolica «hanno il diritto di organizzarsi secondo i loro statuti, fintanto che non si oppongono all’ordinamento giuridico italiano». Le relazioni tra lo Stato e queste altre confessioni «sono stabilite dalla legge sulla base di intese con i loro rispettivi rappresentanti».
Nel 1988, il Consiglio di Stato, con il parere n. 63, ha affermato che le disposizioni concernenti l’arredo scolastico contenute in due regolamenti degli anni ‘20 del secolo scorso (art. 118 R.d. 30 aprile 1924, n. 965 e art. 119 R.d. 26 aprile 1928, n. 1297, tabella C dalle quali si ricava l’obbligo di esposizione del crocifisso, rispettivamente, nelle scuole medie e nelle scuole elementari), dovevano ritenersi ancora in vigore, rilevando peraltro che «il Crocifisso o, più semplicemente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa». Un simbolo, dunque, che lungi dal contrastare con il principio di laicità ne sarebbe addirittura manifestazione, in quanto espressione dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza.
La Corte costituzionale italiana nella sua sentenza n. 508 del 20 novembre 2000 ha riassunto la sua giurisprudenza affermando il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (articolo 3 della Costituzione) e di eguale libertà di tutte le religioni dinanzi alla legge (articolo 8) e stabilendo che l’atteggiamento dello Stato deve essere segnato da equidistanza e imparzialità, indipendentemente dal numero di membri di una religione o di un’altra(5) né dall’ampiezza delle reazioni sociali alla violazione di diritti dell’una o dell’ altra(6).
La protezione uguale della coscienza di ogni persona che aderisce a una religione è indipendente dalla religione scelta(7), cosa che non è in contraddizione con la possibilità di una diversa regolamentazione delle relazioni tra lo Stato e le varie religioni ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione. Una tale posizione di equidistanza e di imparzialità è il riflesso del principio di laicità che per la Corte costituzionale ha natura di «principio supremo»(8) e che caratterizza lo Stato in senso pluralista. Le credenze, culture e tradizioni diverse devono vivere insieme nell’uguaglianza e nella libertà(9).
- Il contributo della giurisprudenza
In relazione al carattere multietnico e pluriconfessionale della nostra società, il problema principale che la giurisprudenza è stata chiamata ad affrontare rispetto all’esposizione del crocifisso si traduce nella seguente domanda: è legittima l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche o si incorre nella violazione del principio di laicità?
Nel 2003 il Tribunale de L’Aquila, in composizione monocratica, viene adito da un cittadino di religione musulmana che, dopo aver affiancato, autorizzato dalle insegnanti, al crocifisso, esposto nell’aula frequentata dai suoi due figli, un versetto della Sura 112 e dopo averlo visto rimosso il giorno seguente, si era rivolto all’autorità giudiziaria, lamentando la lesione della libertà religiosa e del principio di eguaglianza. Il giudice aveva ritenuto tacitamente abrogate le disposizioni regolamentari concernenti l’obbligo di esposizione del crocifisso, in quanto incompatibili con le garanzie costituzionali del pluralismo religioso, della libertà di coscienza e di religione (ordinanza 23 ottobre 2003)(10) e arriva ad affermare che «l’imparzialità dell’istituzione scolastica pubblica di fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la mancata esposizione di simboli religiosi piuttosto che attraverso l’affissione di una pluralità» per poi immediatamente precisare che «sebbene non possa negarsi che la contemporanea presenza di più simboli religiosi eliderebbe la valenza confessionale che si è detto avere l’esposizione del solo crocifisso». Poco meno di un mese dopo (ordinanza 29 novembre 2003) l’ordinanza viene revocata dallo stesso Tribunale, in composizione collegiale, per difetto di giurisdizione, in quanto la controversia attiene ad attività rese nell’ambito del «servizio della pubblica istruzione», materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 33, comma 2, lett. e, d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000).
Nel 2006 il TAR di Brescia respinge(11) il ricorso di un maestro elementare contro l’ordine impartito dal direttore didattico di esporre il crocifisso che il docente aveva in precedenza rimosso durante le sue ore di lezione ma esclusivamente in ragione del fatto che la comunità scolastica (il consiglio di interclasse) aveva deciso ad «ampia maggioranza» di esporre il crocifisso. La sentenza ha suscitato diversi pareri favorevoli al “modello” dell’affidamento all’istituzione scolastica della decisione circa l’esposizione del simbolo religioso(12), anche se, secondo una parte della dottrina, obbligando il singolo ad opporsi alla (implicita) volontà maggioritaria, si rischia di pregiudicare il perseguimento della funzione integrativa della scuola pubblica.
Recentissima è l’ordinanza emessa dal Tribunale di Terni (13)relativa alla diffida del Dirigente scolastico di un Istituto di Terni nei confronti di un docente che rimuoveva il crocifisso dalla parete all’inizio della sua ora di lezione per riposizionarlo al termine di essa. Il Tribunale di Terni, adito in sede cautelare dal docente per ottenere la cessazione della condotta vessatoria e il risarcimento dei danni morali (ex art. 4 d.lgs. n. 216 del 2003), ha rigettato il ricorso, ritenendo che non potesse ipotizzarsi un intento discriminatorio da parte dell’amministrazione scolastica in considerazione dal fatto che la disposta presenza del crocifisso è tesa a rispettare la scelta culturale e religiosa espressa dalla classe di appartenenza in sede di assemblea degli studenti e poi recepita dal consiglio di classe. La circolare del dirigente scolastico invitava tutti i docenti, indipendentemente da orientamenti religiosi o convinzioni personali, a rispettare la volontà degli studenti e quindi a garantire la presenza del crocifisso nell’aula assegnata a quella specifica classe.
L’esposizione del crocifisso ha posto anche una questione di legittimità relativa al rifiuto dello svolgimento di attività di rilievo pubblico in ragione del fatto che nei locali in cui esse si svolgono si trova esposto il simbolo religioso. Una prima vicenda processuale che interessa tale problema ha portato alla nota decisione n. 439 del 2000 della Corte di Cassazione, sez. IV, penale (la cd. sentenza Colaianni). In breve la vicenda riguardava uno scrutatore di seggio che si era rifiutato di assumere l’ufficio perché all’interno delle sale di un ospedale di Cuneo, adibite a seggi elettorali, erano affissi dei crocifissi, simboli propri di un’unica fede religiosa e come tali idonei a ledere la libertà di coscienza di un cittadino ateo o professante altra religione. La Cassazione annulla la sentenza di condanna, (per rifiuto di assumere l’ufficio di scrutatore senza giustificato motivo) impugnata dallo scrutatore. La Corte, dopo aver rilevato che l’obbligo di esposizione del crocifisso disciplinato da atti ministeriali del periodo fascista «è comunemente indicato nella dottrina storica e giuridica come uno dei sintomi più evidenti del neo-confessionismo statale» e considerato che detto simbolo ha valenza esclusivamente religiosa, afferma che costituisce «giustificato motivo di rifiuto dell’ufficio di presidente, scrutatore o segretario – ove non sia stato l’agente a domandare di essere ad esso designato – la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l’adempimento dell’incarico a causa dell’organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi dei locali destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica designazione, del crocifisso o di altre immagini religiose».
La questione si è riproposta in occasione della istanza presentata dal prefetto di Terni di revocare il membro designato a presidente di seggio elettorale, in quanto aveva provveduto alla rimozione del crocifisso e non ottemperato alla diffida del sindaco che chiedeva la ricollocazione del simbolo. Il Presidente della Corte di appello di Perugia, con decreto del 10 aprile del 2006, ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla suddetta istanza, rilevando che compete al presidente di seggio verificare che l’aula adibita a seggio abbia gli arredi necessari per la funzione che deve assolvere, tra i quali, in base alla normativa vigente, non è compreso il crocifisso. La sala destinata alle elezioni deve essere «uno spazio assolutamente neutrale, privo quindi di simboli che possano, in qualsiasi modo, anche indirettamente e/o involontariamente, creare suggestioni o influenzare l’elettore». Su quest’ultimo punto la giurisprudenza prevalente sembra, però, di segno contrario. A fronte di molteplici azioni legali promosse da elettori per ottenere la rimozione dei crocifissi dai seggi elettorali prima dell’inizio delle operazioni di voto, i giudici hanno infatti ritenuto che l’esposizione del simbolo non vale a condizionare le scelte dei votanti, non interferendo negativamente sulla formazione dell’orientamento politico e quindi non impedendo «di esprimere liberamente il proprio voto»(14). Come affermato dal Tribunale civile dell’Aquila, anche se si ritenesse che il crocifisso fosse dotato di valenza esclusivamente religiosa, la presenza di esso non potrebbe dirsi lesiva del diritto di libertà religiosa, in quanto non costringe «ad atti di fede o ad atti contrari alle proprie convinzioni religiose»(15).
- La sentenza della Corte di Strasburgo del 3 novembre 2009
Accanto alla recente giurisprudenza fin’ora esaminata, è l’ordinanza del 13 novembre 2003 emessa da TAR del Veneto, che ha sollevato maggiori polemiche e che ha condotto alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La ricorrente, una donna di origine finlandese e sposata con un cittadino italiano, risiede ad Abano Terme e ha due bambini, Dataico e Sami Albertin. Questi ultimi, rispettivamente all’epoca di undici e tredici anni, frequentavano nel 2001-2002 la scuola pubblica “Istituto comprensivo Statale Vittorino da Feltre”, nella suddetta città. Le classi avevano tutte un crocifisso, ciò che la ricorrente ritiene contrario al principio di laicità secondo il quale desidera istruire i suoi bambini. La ricorrente adduce che l’esposizione del crocefisso nell’aula della scuola pubblica frequentata dai suoi bambini sia un’ingerenza incompatibile con la libertà di pensiero e di religione e con il diritto a un’istruzione e a un insegnamento conformi alle sue convinzioni religiose e filosofiche.
La direzione della scuola decide, tuttavia, di lasciare i crocifissi nelle classi.
Il 23 luglio 2002 la ricorrente impugna questa decisione davanti al Tribunale amministrativo della regione Veneto. Basandosi sugli articoli 3(16) e 19(17) della Costituzione italiana, sull’articolo 9(18) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sul principio di non discriminazione sancito dall’articolo 14 della CEDU e sull’articolo 2(19)del Protocollo n.1 della CEDU, ella adduceva la violazione del principio di laicità dello Stato. Inoltre, denuncia una violazione del principio d’imparzialità dell’amministrazione pubblica (art.97Cost.). Il 14 gennaio 2004 il tribunale amministrativo del Veneto ritiene, tenuto conto del principio di laicità (articoli 2,3,7,8,9,19 e 20 della Costituzione), che la questione di costituzionalità non è palesemente infondata e di conseguenza investe del problema la Corte costituzionale. Con un’ordinanza del 15 dicembre 2004 n. 389, la Corte si definisce incompetente, dato che le disposizioni nella controversia in essere non sono leggi dello Stato, ma regolamenti che non hanno forza di legge. La procedura dinanzi al tribunale amministrativo quindi riprende. Con una sentenza del 17 marzo 2005 n° 1110, il tribunale amministrativo respinge il ricorso della ricorrente ritenendo che il crocifisso sia allo stesso tempo il simbolo della storia e della cultura italiane, e quindi dell’identità italiana, e il simbolo dei principi di uguaglianza, di libertà e di tolleranza come pure la laicità dello Stato.
La ricorrente ricorre, così, dinanzi al Consiglio di Stato che, con una sentenza del 13 febbraio 2006, respinge il ricorso, poiché ritiene che il crocifisso rappresenti uno dei valori laici della Costituzione italiana e i valori della vita civile. Se il crocifisso è certamente un simbolo religioso, riveste tuttavia anche altri significati. Avrebbe anche un significato etico, comprensibile ed apprezzabile indipendentemente dall’adesione alla tradizione religiosa o storica poiché evoca principi che possono essere condivisi anche da quanti non professano la fede cristiana (non violenza, uguale dignità di tutti gli esseri umani, giustizia). Il messaggio del crocifisso sarebbe dunque un messaggio umanista, che può essere letto in modo indipendente della sua dimensione religiosa, costituito da un insieme di principi e di valori che formano la base delle nostre democrazie. In conclusione, potendo il simbolo del crocifisso essere percepito come sprovvisto di significato religioso, la sua esposizione in un luogo pubblico non costituirebbe in sé un danno ai diritti e alla libertà garantiti dalla Convenzione: il crocifisso infatti è sì esposto nelle aule ma non viene in alcun modo chiesto agli insegnanti o agli allievi di fare il segno della croce, né di omaggiarlo in alcun modo, né tantomeno di recitare preghiere in classe. Infine non è neppure richiesto loro di prestare alcuna attenzione al crocifisso.
Infine, la libertà di istruire i bambini conformemente alle convinzioni dei genitori secondo il governo non è in causa: l’insegnamento in Italia è completamente laico e pluralistico, i programmi scolastici non contengono alcuna vicinanza a una religione particolare e l’istruzione religiosa è facoltativa.
In seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, il 2 luglio 2006, la ricorrente adisce la Corte europea dei diritti dell’uomo sostenendo che, facendo obbligo di esporre il crocifisso nelle aule, lo Stato accorda alla religione cattolica una posizione privilegiata che si traduce in un’ingerenza dello Stato nel diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Secondo la ricorrente, il crocifisso ha, in realtà, soprattutto una connotazione religiosa: il fatto che abbia altre “chiavi di lettura” non comporta la perdita della sua principale connotazione, che è religiosa.
Privilegiare una religione attraverso l’esposizione di un simbolo dà la sensazione agli allievi delle scuole pubbliche – e in questo caso ai figli della ricorrente – che lo Stato aderisce a una specifica fede religiosa. La Corte accoglie il ricorso e, in virtù della sentenza emessa il 3 novembre 2009, stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 esaminato con l’articolo 9 della Convenzione. La Corte afferma l’obbligo per lo Stato di astenersi dall’imporre, anche indirettamente, credenze nei luoghi dove le persone sono dipendenti dallo Stato o anche nei posti in cui le persone possono essere particolarmente vulnerabili. L’istruzione dei bambini rappresenta un settore particolarmente sensibile poiché, in questo caso, il potere dello Stato è imposto verso coscienze che mancano ancora (secondo il livello di maturità del bambino) della capacità critica. Secondo la Corte il simbolo del crocifisso ha una pluralità di significati, fra i quali il significato religioso è tuttavia predominante. La ricorrente adduce che il simbolo urta le sue convinzioni e viola il diritto dei suoi bambini di non professare la religione cattolica. Il suo convincimento ha un grado di serietà e di coerenza sufficiente perché la presenza obbligatoria del crocifisso possa essere ragionevolmente ritenuta in conflitto con questo. La presenza nelle aule scolastiche del crocifisso, in quanto simbolo avente un predominante e ben preciso significato religioso, può risultare «sconvolgente emotivamente per allievi di altre religioni o per coloro che non professano alcuna religione. Questo rischio è particolarmente presente negli allievi che appartengono a minoranze religiose». Inoltre non si vede come l’esposizione del crocifisso nelle aule di scuole pubbliche possa servire al «pluralismo educativo che è essenziale alla preservazione di una “società democratica”. Al contrario, detta previsione si rivela incompatibile con «il dovere che incombe sullo Stato di rispettare la neutralità nell’esercizio del settore pubblico, in particolare nel settore dell’istruzione». Ecco perché l’obbligatoria presenza del simbolo religioso nella aule scolastiche «viola il diritto dei genitori di istruire i loro bambini secondo le loro convinzioni e il diritto dei bambini scolarizzati di credere o di non credere». La sentenza prevede, inoltre, che lo Stato italiano risarcisca la ricorrente, con una somma pari a cinquemila euro, per danni morali.
Le motivazioni della sentenza, sopra sintetizzata, inducono ad alcune riflessioni che attengono anzitutto alle sue conseguenze. Numerose sono state le perplessità e non sembrano placarsi le critiche e l’indignazione espresse in merito alla decisione della Corte di Strasburgo, a livello politico, religioso e da parte dell’intera opinione pubblica. Va subito precisato, infatti, che contro la sentenza del 3 novembre scorso, il Governo italiano - dopo la decisione presa nel Consiglio dei ministri del 6 novembre - ha ufficialmente, nel miglior spirito bipartisan e di unità nazionale, chiesto il riesame del caso innanzi alla Grande Camera(20) . Il presidente della Corte che ha legiferato sul crocefisso in Italia è Jean-Paul Costa che nel 2003 testimoniò di fronte alla Commissione Stasi sul bando dei simboli religiosi in Francia. Non a caso c’è chi ha affermato che “i giudici di Strasburgo hanno esportato in Europa la laicità francese”(21).
In Francia la laicità non è un carattere dello Stato, cui i suoi ordinamenti si debbono conformare, ma una specie di ideologia di Stato. In Francia laicità significa sostanzialmente neutralità dello spazio pubblico, soggetto ad una rigida separazione tra Stato e religione. In Italia, invece, il principio di laicità si identifica, secondo la giurisprudenza costituzionale, non con una chiusura ma con un’equidistanza dello Stato rispetto alle diverse confessioni religiose. Nel nostro ordinamento, pur mancando una disposizione che sancisca a livello costituzionale la laicità, si privilegia la negoziazione all’indipendenza, la cooperazione piuttosto che la separazione, attraverso un sistema di collaborazione tra Stato e confessioni religiose, che si traduce nei Concordati con la Chiesa cattolica e nelle intese con le confessioni acattoliche(22). La sentenza della Corte di Strasburgo dovrebbe implicare che ove oggi il giudice amministrativo sia chiamato a valutare le norme dei richiamati regi decreti, in quanto, ad esempio, addotti a fondamento di una concreta determinazione del dirigente scolastico che imponga l’esposizione del crocifisso in aula, non possa che concludere nel senso della loro illegittimità. Illegittime dovrebbero essere altresì ritenute le ordinanze di quei Sindaci che, all’indomani della sentenza della Corte di Strasburgo e in dichiarata opposizione ad essa, hanno disposto di mantenere il crocifisso nelle aule delle scuole comunali, prevedendo una sanzione amministrativa nei confronti dei trasgressori(23). Per questo appare palesemente incostituzionale anche il disegno di legge n. 1900, comunicato alla Presidenza del Senato il 18 novembre 2009(24), il cui art. 3 prevede l’esposizione del crocifisso praticamente in ogni ufficio pubblico: «in tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado, in tutte le università e accademie del sistema pubblico integrato di istruzione, negli uffici della pubblica amministrazione e degli enti locali territoriali, in tutte le aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, in tutti i seggi elettorali, in tutti gli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie e ospedaliere, in tutte le stazioni, le autostazioni, i porti e gli aeroporti, in tutte le sedi diplomatiche e consolari italiane e in tutti gli uffici pubblici italiani all’estero, è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile a tutti l’immagine del Crocifisso». Obbligo la cui violazione è punita «con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 500 a 1000 euro» (art. 4).
La sentenza della Corte europea ritiene non conforme ai principi della Convenzione l’obbligo di esposizione del crocifisso, ma non sembra implichi il divieto di affissione dello stesso. Evidentemente, per essere compatibile con lo specifico vincolo internazionale, l’intervento del legislatore non potrebbe orientarsi nel senso dell’obbligo di esposizione del crocifisso, potendo, semmai, consentire l’affissione del simbolo, qualora in tal senso decida la comunità scolastica, con modalità che consentano la composizione tra l’aspetto positivo e l’aspetto negativo della libertà religiosa alla luce del principio della tolleranza. Una risposta praticabile sarebbe la cosiddetta “soluzione alla bavarese”(25). La legge bavarese approvata il 23 dicembre 1995, in seguito a una netta condanna della precedente legislazione da parte del tribunale federale costituzionale tedesco, prevede, all’art. 7, che in tutte le scuole elementari e medie sia affisso il crocifisso «in considerazione della connotazione storica e culturale della Baviera […] se l’affissione del crocifisso viene contestata da chi ha diritto all’istruzione per seri e comprensibili motivi religiosi o ideologici, il direttore didattico cerca un accordo amichevole. Se l’accordo non è raggiunto il direttore didattico deve trovare per il caso singolo una regola che rispetti la libertà di religione del dissenziente ed operi un giusto contemperamento delle convinzioni religiose e ideologiche di tutti gli alunni della classe; nello stesso tempo va anche tenuta in considerazione, per quanto possibile la volontà della maggioranza»(26).
Il crocifisso non riveste un mero profilo religioso: è la manifestazione di un’identità e di un’appartenenza, ha in sé una carica storica, culturale, sociale, che non può essere sottovalutata neppure dinanzi ad un società multietnica. In Italia dunque la cd. soluzione alla bavarese potrebbe risultare appropriata a patto che, al fine di evitare una discriminazione sproporzionata, non giungesse però fino all’eliminazione del crocifisso nelle aule di un paese che, in modo ancora maggioritario, riconosce in quel simbolo un valore religioso e non solo.
Bibliografia
Atti Convegno annuale dei Costituzionalisti italiani, Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI, Napoli, 26-27 ottobre 2007.
Barbera A., Quel crocifisso sul muro un test sulla nostra civiltà, in Avvenire, 25 maggio 2004, 8-9.
Barbera A., Il cammino della laicità, Bononia University press, 2007.
Bignami M., Principio di laicità e neutralità religiosa: l’esperienza del giudice amministrativo italiano, Lipsia, 15 maggio 2009.
Ceccanti S., E se la Corte andasse in Baviera? Bin R., Brunelli G., Pugiotto A., Veronesi P., (a cura di).
Ceccanti S., I crocifissi nelle scuole pubbliche: rimuovere solo sulla base di una specifica richiesta, 6 novembre 2004.
La Valle R., Sentenza della Corte europea sul crocifisso. Non tutto è diritto, 5 novembre 2009.
Luciani M., La problematica laicità italiana, in Democrazia e Diritto, n. 2/2001, 121 ss.
Margiotta Broglio F., Cari francesi, ecco i difetti di quella legge sul velo, in Corriere della sera, 7 febbraio 2004.
Pugiotto A., Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un’ordinanza piratesca, in Diritto e Giustizia, n. 3/2005.
Randazzo B., Laicità “positiva” e crocifisso nelle aule scolastiche: incostituzionalità dell’obbligo di esposizione e incostituzionalità dell’obbligo di rimozione, in Quaderni Costituzionali, 2004.
Rusconi G. E., Come se Dio non ci fosse, Torino, 2000.
Tega D., La libertà religiosa e il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, a cura di Bin R., Pugiotto A., Veronesi P., Giappichelli, Torino, 2004
Tega D., Stato laico: tollerante o militante?, in Quaderni Costituzionali, n. 1/2004, 144 ss.
Ventura M., La laicità dell’Unione europea. Diritti, mercato, religione, Torino, 2001.
Veronesi P., L’ordinanza n. 389/2004 della Corte costituzionale e il suo seguito: la logica giuridica “messa in croce”, in Studium Iuris, 2005, 678 ss.
Vipiana P., Neutralità degli spazi pubblici e diritto all’identità religiosa nell’ordinamento italiano: orientamenti giurisprudenziali, in G. Rolla ( a cura di), Napoli, 2009.
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Note:
(1) Pubblicata sul Journal officiel n. 65 del 17 marzo 2004
(2) Non si può negare che il dettato della legge risulti quanto meno ambiguo: quali sono i simboli e gli abiti capaci di manifestare “ostensibilmente” un’appartenenza religiosa? Che cosa significa l’aggettivo “ostensibile”? Un giudice su quali basi potrà valutare il ricorrere di un uso “ostensibile” di un simbolo o di un abbigliamento?
(3) I dati forniti per l’anno accademico 2004-2005 dimostrano che: su 639 studenti che si sono presentati a scuola con i cd. simboli religiosi ostensibili (per la quasi totalità veli musulmani, ad eccezione di 11 turbanti sikh e di due grandi croci, dato che conferma- se ce ne fosse bisogno- il vero target della legge) 496 hanno scelto di togliere il simbolo, 71 si sono iscritti a corsi scolastici di teledidattica, 72 hanno lasciato la scuola o si sono iscritti a scuole private. In quest’ultimo caso – paradossalmente - le studentesse, riottose ad obbedire al divieto di indossare il velo, hanno trovato un approdo nelle scuole confessionali.
(4) A dimostrazione che le critiche all’applicazione di questa legge non si sono ancora sopite sta il rapporto che il 22 luglio 2008 il Comitato delle Nazioni Unite per il rispetto del Patto internazionale sui diritti civili e politici ha reso noto. Nel documento si suggerisce alla Francia di riesaminare la legge n. 228 alla luce del diritto di libertà di manifestazione religiosa e del principio di eguaglianza, sanciti rispettivamente agli artt. 18 e 26 del Patto.
(5) sentenza n. 925/88; 440/95; 329/97
(6) sentenza n. 329/97
(7) sentenza n. 440/95
(8) sentenza n. 203/89; 259/90; 195/93; 329/97
(9) sentenza n. 440/95
(10) Nell’ordinanza si respinge anche la tesi secondo la quale il crocifisso dovrebbe rimanere nell’aula scolastica ove fossero d’accordo tutti gli studenti, mentre andrebbe rimosso in caso di contrarietà anche di un solo studente, in quanto, essendo in questione «non solo la libertà religiosa degli alunni, ma anche la neutralità di un’istituzione pubblica, non è possibile prospettare una realizzazione del principio di laicità dello Stato e, quindi, della libertà di religione dei consociati “a richiesta”, ma piuttosto deve essere connaturato all’operare stesso dell’amministrazione pubblica».
(11) Sent. 22 maggio 2006,n. 603
(12) S. Ceccanti, I crocifissi nelle scuole pubbliche: rimuovere solo sulla base di una specifica richiesta,6.11.2001, il quale sostiene che «i crocifissi possono restare quando l’insieme degli studenti (se maggiorenni, o dei loro genitori, se minorenni) di una scuola pubblica vi colgano tutti, pacificamente, implicitamente, un comune significato culturale (oltre a quello di fede dei soli cristiani); se viceversa anche un solo alunno ritenga di essere leso nella propria libertà religiosa negativa essi andrebbero rimossi». In questo senso v. anche M. Cartabia, Il crocefisso e il calamaio, in La laicità crocifissa?, cit., 64 ss.
(13) ordinanza 22 giugno 2009
(14) V., ad es., Tribunale di Napoli, X sez. civ., ord. 26 marzo 2005 (in Foro It., 2005, 1575 ss.).
(15) Trib. L’Aquila, ordinanza del 31 marzo 2005. Per una rassegna sulla giurisprudenza in tema di esposizione dei simboli religiosi nei seggi elettorali v. l’assai ricca analisi di P. Vipiana, Neutralità degli spazi pubblici, cit., 144 ss.,dalla quale si desume il dato della prevalenza dell’orientamento che ritiene la presenza del simbolo inidonea a condizionare l’orientamento del votante.
(16) “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti la legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
(17) “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume”
(18) «Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto implica la libertà di cambiare religione o convinzione, come pure la libertà di manifestare la sua religione o la sua convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o privato, con il culto, l’insegnamento, le pratiche e il compimento dei riti. La libertà di manifestare la sua religione o le sue convinzioni non può essere oggetto di altre restrizioni rispetto a quelle che, previste dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubbliche, o alla protezione dei diritti e libertà degli altri».
(19) “Nessuno può vedersi rifiutare il diritto all’istruzione. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni nel settore dell’istruzione e dell’insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori a veder garantiti l’istruzione e l’insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche”.
(20) In data 2 marzo 2010 il collegio costituito da 5 giudici della Corte ha dichiarato ricevibile il ricorso presentato dall’Italia. Secondo l’art.43 entro 6 mesi la Grande Corte pronunzierà la sentenza definitiva e inappellabile. Successivamente il Consiglio d’Europa indicherà al nostro paese le strategie opportune per non incorrere nella violazione dell’art.9.
(21) G. Meotti, in Il foglio quotidiano, 5 novembre 2009
(22) In materia di principio di laicità, simboli religiosi e ordinamento costituzionale italiano cfr A. Barbera, Il cammino della laicità, 71 ss.
(23) V., ad esempio, l’ordinanza n. 174 del 5 novembre 2009 del Sindaco del Comune di Scarlino, che affida al personale della Polizia Municipale il controllo sulla osservanza di quanto ivi disposto e prevede una sanzione amministrativa di euro 500 per i trasgressori. Analoghe previsioni sono contenute in ordinanze dei sindaci di Ascoli Piceno, Enna, Giulianova, Priverno, ecc.
(24) Il d.d.l., d’iniziativa dei senatori Caselli, De Gregorio, Giordano, Piscitelli, Calabrò, De Angelis, Gallone, Carrara e Di Girolamo, reca «Disposizioni in materia di esposizione del Crocifisso nei pubblici uffici e nelle pubbliche amministrazioni della Repubblica». La relazione illustrativa si apre con il riferimento alla sentenza della Corte di Strasburgo del 3 novembre 2009 e alle polemiche che ne sono conseguite.
(25) Ceccanti S., E se la Corte andasse in Baviera? In Bin R, Brunelli G., Pugiotto A., Veronesi P., (a cura di).
(26) Così anche B. Randazzo, Laicità “positiva”, cit., “Lo Stato deve lasciare alla libera autodeterminazione delle singole comunità scolastiche (studenti, genitori e insegnanti) la decisione di esporre il crocifisso o affiggere altri simboli religiosi. Si auspica, inoltre, che sia affidato al dirigente scolastico il compito di garante del pluralismo e il ruolo di mediatore, di autorità terza ed imparziale che, solo come extrema ratio, in caso di conflitti insanabili, potrebbe imporre la rimozione dalle pareti scolastiche di tutti i simboli”. |