Sul regime giuridico della Stazione Spaziale Internazionale
di Giovanna Perrotta
Natura e caratteristiche funzionali - Immatricolazione, giurisdizione e controllo - Gli investimenti degli Stati Partners - Riflessioni conclusive
La Stazione Spaziale Internazionale (ISS, International Space Station) è un progetto congiunto di cinque agenzie spaziali: la canadese (CSA), l'europea (ESA), la giapponese (JAXA - già NASDA), la russa (RKA) e quella statunitense (NASA) che si propone di svolgere nello spazio extra-atmosferico programmi di esperimenti scientifici di varia natura oltre che di verificare determinati processi produttivi a condizioni sensibilmente più vantaggiose di quelle che si trovano o si possono ottenere a terra o del tutto impossibile in ambiente terrestre.La realizzazione di questi progetti avviene secondo modalità che comportano l’esercizio della giurisdizione ed il controllo della vita a bordo della stazione, i cui termini sono stabiliti dall’ I.G.A. (Intergovernamental Agreement) e da tre M.O.U. (Memorandum of Understanding), accordi siglati tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Nel diritto spaziale non figura la locuzione di stazione spaziale. La stazione spaziale può essere riferita alla più generica nozione di “oggetto spaziale”, essendo essa nient’altro che una species del genus “oggetto spaziale”(1), la cui caratteristica consiste nell’attitudine a ricevere a bordo e ad ospitare per un periodo di tempo prolungato una comunità umana. La struttura fisica della ISS è essenzialmente modulare. I moduli, infatti, non sono altro che “oggetti spaziali” assemblati al di fuori dell’orbita terrestre, dalle varie agenzie spaziali. Da qui è facile intuire come il regime giuridico della ISS rappresenti un problema sotto il profilo strettamente giuridico, dal momento che la sua esistenza presuppone una imprescindibile interazione tra i vari Stati Partners che hanno dato vita al progetto, e che operano comunque in un’atmosfera non sottoposta ad una singola normativa nazionale. Nelle dichiarazioni dell’ESA (European Space Agency) la Stazione viene individuata come un insieme unitario, plurifunzionale, permanente e civile collocato in orbita bassa intorno alla Terra, comprendente elementi che potranno essere utilizzati direttamente o indirettamente dall’uomo e consistenti, tra l’altro, in: un modulo abitabile da equipaggio umano; una piattaforma polare; un modulo pressurizzato; un laboratorio che dovrà essere affidato ad un equipaggio umano ed elementi a terra indispensabili all’operatività ed all’utilizzazione degli elementi in orbita. La Stazione Spaziale collocata in orbita mantiene prerogative di oggetto nello spazio extra-atmosferico in un regime di “res communis omnium”, con libertà di svolgere attività secondo il principio “first come, first served” (prior in tempore, potior in iure).
Immatricolazione, giurisdizione e controllo
Per comprendere meglio la ISS, bisogna fornire alcune indicazioni sull’immatricolazione, sulla giurisdizione e sul controllo.
La Convenzione sull’immatricolazione del 1975 enuncia una regola obiettivamente esemplificativa, laddove ricollega la responsabilità allo Stato di lancio; ad esso compete provvedere ab origine alla immatricolazione dell’oggetto spaziale. Quando sono più Stati a procedere ad un lancio congiunto, questi devono provvedere a stabilire di comune accordo quali di essi deve curarne l’immatricolazione: la semplice enunciazione contenuta quindi nella Convenzione del 1975 deve trovare, cioè, concreto adempimento nel contenuto dell’accordo di cooperazione specifica tra gli Stati. Per esempio, i Partners europei hanno delegato la responsabilità relativa alla registrazione alla sua Agenzia di riferimento, l’ESA, che agisce in nome e per conto proprio.
Per quanto concerne, invece, la giurisdizione, essa viene intesa nella sua accezione inglese “jurisdiction” che si sostanzia nel potere di governo dello Stato, nel potere, cioè, dello Stato di sottoporre alle proprie leggi determinate situazioni e di adottare, nei confronti delle medesime, decisioni giudiziarie e provvedimenti coercitivi.
La giurisdizione ed il controllo della ISS, allestita in collaborazione tra più Stati o tra più Agenzie spaziali di Stati diversi, si considera senz’altro estensione riguardo alla normativa introdotta dalla Convenzione del 1975 sull’immatricolazione.
Il termine “controllo” attiene a qualcosa di più tecnico o amministrativo, e cioè la gestione operativa dell’oggetto spaziale, la sorveglianza e le decisioni che coinvolgono la vita dello stesso.
Una volta in orbita, si è posto il problema di individuare, soprattutto nei primi anni della sua esistenza, il relativo regime giuridico. Per determinare il diritto applicabile a bordo della ISS, la soluzione più semplice sarebbe stata quella di convenire che l’insieme della stazione sarebbe stata sottoposta alle norme di uno degli Stati partecipanti. In realtà, le uniche norme applicabili non potevano essere che quelle degli Stati Uniti, il cui ruolo, nella concezione e nella realizzazione del progetto, era assolutamente preponderante.
Questa scelta era inaccettabile per gli Stati europei e per il Giappone, animati da uno spirito di cooperazione e di uguaglianza. Un’altra soluzione sarebbe stata quella di affidare la gestione della stazione ad un’organizzazione internazionale. Ma si sarebbe, comunque, posto il problema di individuare il diritto applicabile all’organizzazione internazionale.
L’art. II della Convenzione sull’immatricolazione del 1975 sostiene che lo Stato di lancio immatricola l’oggetto spaziale (space object) ed il suo lancio in un registro. L’art. V si sofferma sulla questione dell’immatricolazione dei moduli della ISS: ogni Partner registra come gli oggetti spaziali, anche i moduli che compongono la ISS. Infatti, tutti gli Stati Europei che aderiscono al progetto, hanno delegato la responsabilità relativa alla registrazione alla sua Agenzia di riferimento, l’ESA.
In realtà, la soluzione a tale problema è proprio da rinvenire nelle negoziazioni dell’IGA. In base all’art. V, infatti, «ciascun Partner conserva la propria giurisdizione ed il proprio controllo sugli elementi che immatricola entro e sopra la Stazione Spaziale(2)».
Infatti, l’art. III del Trattato sullo spazio del 1967 e l’art. II della Convenzione sull’immatricolazione del 1975 sostengono che allo Stato dell’immatricolazione spetta anche la giurisdizione ed il controllo sugli oggetti dallo stesso registrati. Queste disposizioni sono state confermate nell’art. V, 2 dell’I.G.A., nel quale la giurisdizione ed il controllo sono state conferite allo Stato Partner, soggetto a qualsiasi normativa dell’I.G.A., M.O.U. ed accordi accessori(3).Dalla determinazione della missione della ISS dipendono interessanti conseguenze giuridiche. L’art. IV del Trattato dello spazio del 1967 esclude che possa essere utilizzata per «armi nucleari o qualsiasi altro tipo di armi di distruzione di massa». La finalità della missione svolge, dunque, un ruolo importante per fissare lo statuto giuridico della stazione. Una della caratteristiche peculiari della ISS è di essere una stazione «civile»; di conseguenza vengono banditi tutti i fini di natura militare che le potrebbero essere attribuiti, come avvenne negli anni ’80 quando gli americani vollero utilizzare la stazione ai fini della sicurezza nazionale. La ISS si configura come un gigantesco laboratorio all’interno del quale potranno svolgersi attività scientifiche ed anche industriali: una mini-officina destinata alla fabbricazione ed allo studio di materiali prodotti in stato di micro-gravità (non rinvenibile nell’atmosfera terrestre).
Gli investimenti degli Stati Partners
Il finanziamento del progetto suppone investimenti considerevoli da parte di ciascuno Stato Partner. Al riguardo sono emerse alcune difficoltà.
In effetti, in base all’art. XV comma 2, le obbligazioni finanziarie di ciascun Partner sono subordinate a determinate procedure di finanziamento ed alla disponibilità di bilancio. Le procedure relative al bilancio hanno effetti differenti, a seconda dei sistemi giuridici. La N.A.S.A. (National Aeronautics and Space Administration) non può erogare fondi senza l’autorizzazione del Congresso. Ogni accordo concluso dell’amministrazione americana deve contenere la clausola detta “di disponibilità dei fondi”. Tali fondi, però, sono assegnati attraverso procedure speciali che fanno riferimento al budget annuale. Se il Congresso si rifiuta di erogare il finanziamento, la N.A.S.A. non viola né il diritto americano, né il diritto internazionale pubblico nel non conseguire i suoi impegni. Di conseguenza, può non rispettare impegni finanziari che la vincolano per svariati anni. Al contrario, in Europa gli Stati Partners si impegnano per il finanziamento dell’intero progetto senza limiti di tempo. La decisione d’investimento è contenuta nella dichiarazione che gli Stati aderenti al progetto, rendono all’Agenzia Spaziale.
C’è da sottolineare, però, il ruolo preponderante degli Stati Uniti nel finanziamento della ISS. Infatti, ai cittadini degli Stati Uniti la Stazione costa ad ogni americano circa 8-9 dollari l'anno. Ma secondo la NASA i benefici diretti e indiretti saranno tali che per ogni dollaro investito, ne saranno ricavati almeno due, derivati per esempio dalla vendita di nuove tecnologie sviluppate per risolvere problemi posti proprio dalle condizioni specifiche in cui la ISS e i suoi abitanti dovranno operare. Tecnologie sulle quali, in assenza di questo immenso progetto, difficilmente qualcuno avrebbe potuto investire. I cittadini europei sono più fortunati dei colleghi statunitensi. I 5 miliardi di euro attraverso cui l'ESA finanzia il progetto coprono sia l'intero sviluppo della Stazione (dieci anni a partire dal 1995) sia i costi di gestione per il decennio successivo. In parole povere, un cittadino italiano contribuirà alla Stazione Spaziale con meno di un euro.
Essendo progetti scientifici particolarmente onerosi, non soltanto è necessario individuare forme di cooperazione tra i vari Stati che compongono il progetto, ma bisogna prevedere inoltre una sorta di pubblicità commerciale per diffondere l’importanza determinata da tali scoperte scientifiche, Infatti, il finanziamento avviene non soltanto tramite proventi statali di ogni Stato partner, ma anche sfruttando la commercializzazione della ISS e organizzando una vera e propria struttura legale sulla disciplina dei marchi, dei brevetti e delle procedure di promozione e di utilizzazione della ISS.
Per ciò che concerne la proprietà intellettuale, nonostante vari interventi, sussistono ancora molti aspetti irrisolti, anche perché le capacità di utilizzo dello spazio, cambiano ed aumentano velocemente. Sta di fatto che se, da una parte, la disciplina generale della proprietà intellettuale ricade ancora nella legislazione di ogni singolo Stato Partner, l’I.G.A. ha cercato di facilitare l’eliminazione di barriere di segretezza. Infatti, è evidente l’intendimento comune dei partners della cooperazione di favorire la tutela dei rilevanti interessi che comportano sia le invenzioni, sia le conoscenze approfondite di metodi produttivi finanziati da complessi industriali di rilievo. La tutela di una invenzione, conseguita a bordo di qualsiasi modulo della ISS, si traduce essenzialmente nella inapplicabilità assoluta delle legislazioni nazionali degli Stati che potrebbe impedire, invocando vincoli di segretezza, il brevetto di sperimentazioni concluse con successo. È stato necessario inserire questa regola nell’Accordo I.G.A., in quanto proprio i brevetti sono legati a prassi e forme che rimandano alla legislazione della nazione in cui l’inventore intende presentare domanda di brevetto.
La tutela della proprietà intellettuale è una materia in via di estensione alla luce della singolarità e della specializzazione delle soluzioni tecniche, conseguibili attraverso esperimenti realizzabili unicamente nei laboratori microgravitazionali nello spazio(4).
Riflessioni conclusive
Attualmente lo spazio è fortemente controllato dalle agenzie governative e le iniziative commerciali nello spazio hanno ancora un ruolo secondario. Ma qualcosa si è mosso nella giusta direzione.
E’ possibile affermare che ormai un’epoca si è conclusa: l'epoca dello spazio come frontiera speciale ed esclusiva degli Stati e delle ideologie. Un'epoca, durata poco meno di 40 anni, segnata da grandi successi, ma anche da enormi sprechi. Lo spazio deve diventare un bene fruibile dalla comunità internazionale, un luogo dove incrementare gli affari economici e le invenzioni scientifiche.
In questa ottica gioca un ruolo fondamentale la cooperazione tra gli Stati Partners che, con il passare del tempo, sta portando considerevoli miglioramenti sul piano economico e commerciale. La Stazione Spaziale Internazionale è il più importante programma di cooperazione internazionale mai intrapreso in campo scientifico e tecnologico. Per tale motivo, si dovrebbe incentivare sempre più l’interazione per sfruttare la Stazione e per creare, non solo nuove politiche per favorire nuovi accordi e convenzioni, ma anche nuove tipologie di sviluppo strategico di business.
|