Corte di Cassazione, V Sez., sent. 21 novembre 2005, n. 24529
Decadenza dell'Amministrazione finanziaria: la proroga, sospensione o interruzione dei termini necessitano di una espressa previsione legislativa
I termini di decadenza dell'azione della finanza, previsti dall'art. 76 dpr n. 131/86, al pari degli altri termini decadenziali, decorrono per il solo fatto obiettivo del passare del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge. Detti termini, perciò, non restano sospesi o interrotti per la necessità che altri uffici finanziari debbano (nel caso di richiesta dell'attribuzione di rendita catastale da parte dell'UTE), nello stesso periodo di tempo previsto per la liquidazione dell'imposta, compiere attività prodromiche alla liquidazione stessa. In sostanza, il coordinamento dell'azione amministrativa propria di diversi uffici pubblici, peraltro appartenenti allo stesso comparto della pubblica amministrazione (finanziaria), non può risolversi a sfavore del contribuente il quale abbia posto tutto quanto la legge gli impone per ottenere la valutazione cosiddetta automatica del bene oggetto dell'atto tassato, a cominciare dalla richiesta della rendita catastale mancante.
Svolgimento del processo
1. L 'Ufficio del registro di Rovereto, sulla base di alcuni elementi forniti dal Comune di Panchia' (TN), rettificava, con avviso di accertamento, il valore relativo ad un immobile, oggetto di un atto di compravendita, registrato il 23 agosto 1995, dichiarato dalle parti intervenuti nel corso dell'atto (F.Z., venditore, e M.Z., compratore).
In particolare, venivano rettificati, ai fini applicativi dell'Invim, il valore iniziale e quello finale del cespite.
2. Con ricorso diretto alla Commissione tributaria di I grado di Trento, i ricorrenti dichiaravano che l'immobile era un edificio rurale in avanzato stato di precarieta' e con urgente necessita' di ristrutturazione, effettuata a seguito del rilascio della concessione da parte del comune.
I contribuenti, in particolare, contestavano la valutazione di lire 1 milione a mq, data dall'ufficio al bene, e dichiaravano di aver richiesto l'applicazione della valutazione automatica, di cui alla L. n. 154 del 1988, sebbene il cespite fosse sfornito di rendita catastale.
L'ufficio si costituiva e rilevava la definitivita' della rettifica dei valori ai fini Invim per l'omessa impugnazione.
3. La Commissione adita respingeva il ricorso e le parti appellavano la sentenza, davanti alla Commissione tributaria di II grado di Trento, per errata interpretazione dell'art. 12 della L. n. 154 del 1988 e per vizio di motivazione, ritenendo sproporzionata la valutazione attribuita dall'ufficio al bene compravenduto.
L'ufficio osservava, tra l'altro, che la necessita' di compiere gli accertamenti di competenza, entro il termine decadenziale, non poteva impedire di svolgere gli accertamenti sul valore dell'immobile.
4. La Commissione tributaria di II grado di Trento, ritenuta non contestato il valore iniziale del bene lo confermava al valore di cessione, indicata nell'atto di vendita, atteso che l'Amministrazione, vincolata dalla richiesta delle parti, non avrebbe osservato, per il tramite dell'UTE, il termine di dieci mesi, stabilito dall'art. 12 della L. n. 154 del 1988, per l'attribuzione della rendita e l'invio del relativo certificato all'ufficio del registro.
5 .Avverso tale pronuncia ricorre l'Amministrazione finanziaria dello Stato, con impugnazione affidata ad un unico motivo, contro cui resistono i contribuenti, con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 52 del D.P.R. n. 131 del 1986 e 12 del D.L. n. 70 del 1988, convertito nella L. n. 154 del 1988, nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa piu' punti decisivi della controversia) l'Amministrazione finanziaria dello Stato, deduce che la disposizione di cui all'art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986, contenente la previsione di non rettificabilita' dei valori o corrispettivi degli immobili iscritti in catasto, suppone che tali cespiti, per i quali sia dichiarato un valore in misura non inferiore a sessanta volte il reddito (recte: settantacinque volte, ex D.M. 11 novembre 1989, come risultante in catasto, se terreni, o di cento volte il reddito, risultante in catasto, per i fabbricati) abbiano gia' una rendita catastale.
Nel caso di specie, invece, la particella fondiaria oggetto di trasferimento sarebbe risultata ancora sprovvista di rendita, per l'avvenuta divisione (con decreto tavolare) in due porzioni della particella originaria e per la mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile esistente sul fondo.
La Commissione di appello avrebbe errato nel suo giudizio, affermando che il mancato rispetto del termine di dieci mesi, stabilito dall'art. 12 della L. n. 154 del 1988, calcolato a partire dalla domanda di voltura, per l'attribuzione della rendita, avrebbe determinato il consolidamento del valore finale dichiarato nell'atto.
In tale modo, si sarebbe determinato una sorta di surrettizia preclusione del potere di verifica per l'Amministrazione finanziaria.
2. Il ricorso, che e' infondato, deve essere respinto.
2.1. L'impugnazione proposta dall'Amministrazione pone a questa Corte una sola questione di diritto, anche se la ricorrente, al contempo, non certa della sicura rispondenza del quesito posto alla giusta - e a se' favorevole - risoluzione del caso, lo arricchisce di allegazioni e considerazioni in fatto (la rendita catastale non sarebbe stata attribuita per presunti lavori di ristrutturazione o per la avvenuta divisione della particella di terreno su cui insisteva l'immobile, eccetera) che, per ovvie ragioni, non possono trovare ingresso in questo giudizio.
Del resto, la sentenza di merito ha motivato l'accoglimento della pretesa del contribuente soltanto sulla base dell'argomento giuridico, oggetto di contesa, senza alcun riferimento alle ragioni fattuali che avrebbero impedito all'Amministrazione di pervenire al risultato attributivo della rendita catastale.
Il quesito posto va dunque esaminato senza che le argomentazioni di contorno assumano rilievo ed interesse, essendo - a tale fine - superflui o del tutto inammissibili, in questa sede.
Peraltro, anche le incertezze palesate nel ricorso, con riguardo al tipo di immobile oggetto di accertamento, devono considerarsi irrilevanti, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, del D.L. n. 90 del 1990 (convertito nella L. n. 165 del 1990), secondo il quale anche "5. Le costruzioni.. ." indicate "... nella lettera a) del comma primo dello articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.. ." (cioe', le cosiddette abitazioni rurali) nonche' le altre costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad abitazione di persone, "... devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1991".
2.2. La questione riguarda, innanzitutto, le conseguenze della ritardata attribuzione di rendita catastale di un immobile, da parte dell'UTE, e poi anche le conseguenze di questo ritardo sullo svolgimento dell'azione finanziaria, tenuto conto del termine in cui questa deve essere svolta.
2.2.1. Com'e' noto, ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 (convertito nella L. n. 154 del 1988), "Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi dalla data in cui e' stata presentata la domanda di voltura, sono tenuti ad inviare all'ufficio del registro, presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita".
Nel caso che ci occupa, non e' contestato, soprattutto dall'Amministrazione, ne' il fatto che l'UTE competente non abbia inviato all'ufficio del registro dell'atto in esame, il certificato attributivo della rendita al cespite, ne' il fatto che, comunque, al momento della rettifica, fosse vanamente decorso il termine di dieci mesi dalla domanda di voltura e dalla specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale.
Cio' che forma oggetto di doglianza, da parte della ricorrente, e', da un lato, solo un fatto impeditivo di quella attribuzione, che si e' detto non rilevare in questa sede perche' trattasi di mera quaestio facti, e, da un altro, le conseguenze e gli effetti di quel ritardo sull'azione finanziaria.
Sotto questo secondo profilo, la Commissione di appello ha ritenuto che il mancato esercizio del potere attributivo di rendita, o il suo ritardo oltre il decimo mese dalla richiesta, comportasse una sorta di decadenza dell'Amministrazione dal potere di rettifica rispetto a quanto dichiarato.
L'Amministrazione, insorge contro tale affermazione in diritto e invoca le necessita' poste dal termine triennale per l'esercizio dell'azione finanziaria a ragione giustificatrice dell'urgente esercizio del potere di rettifica, altrimenti insanabilmente precluso.
2.2.2. Osserva la Corte che, come gia' affermato in altro simile e recente precedente (Cassazione, sent. n. 12163 del 2005), i termini di decadenza dell'azione della finanza, previsti dall'art. 76 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, al pari degli altri termini decadenziali, decorrono per il solo fatto obiettivo del passare del tempo, senza alcuna possibilita' di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge. Detti termini, percio', non restano sospesi o interrotti per la necessita' che altri uffici finanziari debbano (nel caso di richiesta dell'attribuzione di rendita catastale da parte dell'UTE), nello stesso periodo di tempo previsto per la liquidazione dell'imposta, compiere attivita' prodromiche alla liquidazione stessa.
Infatti, l'Ufficio tecnico erariale puo' utilizzare l'intero periodo di dieci mesi a propria disposizione, senza con questo interferire o pregiudicare l'esercizio pieno dei poteri dell'ufficio del registro. Quest'ultimo, percio', deve esercitare tali poteri ai sensi della disciplina normativa testuale, che impone la notifica dell'avviso di liquidazione entro il termine decadenziale triennale decorrente dal "pagamento dell'imposta", con la conseguenza che detto termine non puo' essere fatto decorrere dalla ricezione del certificato inviato dall'UTE (cfr. Cassazione, sent. n. 9052 del 2005).
In sostanza, il coordinamento dell'azione amministrativa propria di diversi uffici pubblici, peraltro appartenenti allo stesso comparto della pubblica amministrazione (finanziaria), non puo' risolversi a sfavore del contribuente il quale abbia posto tutto quanto la legge gli impone per ottenere la valutazione cosiddetta automatica del bene oggetto dell'atto tassato, a cominciare dalla richiesta della rendita catastale mancante.
2.2.3. La Commissione tributaria, pertanto, ha correttamente annullato l'avviso di rettifica, con decisione esatta nel suo dispositivo, anche se necessitante di alcune considerazioni correttive.
Infatti, va considerata valida la dichiarazione di valore del contribuente nel caso, come quello in esame, in cui il bene oggetto dell'atto, sia privo di rendita catastale, non per negligenza della parte, che invece l'ha correttamente richiesta all'Amministrazione, ma per mancanza ascrivibile – in via esclusiva - all'inerzia o al ritardo dell'Amministrazione fiscale, onde l'impossibilita' dell'esercizio del potere di rettifica per fatto proprio dell'Amministrazione.
La Commissione , infatti, verificato che, essendo ormai decorso il termine triennale per liquidare l'imposta, per essere stato registrato l'atto nel 1995, ha giustamente ritenuto di porre a carico dell'Amministrazione l'impossibilita' di procedere altrimenti alla liquidazione del tributo, escludendo che le conseguenze del proprio ritardo potessero ricadere sul contribuente incolpevole.
3. Il ricorso, va - con tali integrazioni motivazionali apportate alla sentenza impugnata - respinto, con la condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese, liquidate come da dispositivo, in favore della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.550,00, di cui euro 50,00 per esborsi, euro 1.500,00, per onorari, oltre spese generali ed accessori, come per legge. |