CGCE, Sezione II, sentenza 23.03.06
Iva - VI Direttiva - Direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 - Società non residente - Succursale in altro Stato membro - Rapporti giuridico-economici - Assoggettabilità - Condizioni - Artt. 2 e 9 della VI Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE - Interpretazione.
Gli artt. 2, n. 1, e 9, n. 1, della VI Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che un centro di attività stabile, che non sia un ente giuridico distinto dalla società di cui fa parte, stabilito in un altro Stato membro e al quale la società fornisce prestazioni di servizi, non deve essere considerato un soggetto passivo in ragione dei costi che gli vengono imputati a fronte di tali prestazioni.
Cassazione, sentenza n.6204, 20.03.06
Imposte sul reddito - Società - Fusione per incorporazione - Avvisi di acceratamento per disconoscimento deduzioni per quote di ammortamento dell'aviamento iscritto in bilancio a fronte del disavanzo di fusione - Redditi dichiarati ai fini Irpeg/Ilor per gli anni 1990, 1991 e 1992 - Disciplina relativa alla deducibilità del disavanzo da fusione - Principio della neutralità fiscale delle fusioni e scissioni introdotto introdotto con l'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - Art. 123 (ora art. 172) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
Nella fusione per incorporazione, la disciplina realativa alla deducibilità del disavanzo da fusione - che non è stata sostanzialmente modificata nel passaggio dell'art. 16 del DPR n. 589/1973 all'art. 123 del DPR n. 917/1986, nel testo originario e poi in quello modificato dall'art. 7, comma 6, della legge n. 67/1988 - prevede che, nella determinazione del reddito della società incorporante o di quella risultante dalla fusione, non si tiene conto delle plusvalenze iscritte in bilancio sino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni, o quote, della società incorporata (annulate per effetto della fusione) e il valore del patrimonio netto della società stessa risultante dalle scritture contabili, e che tra le plusvalenze va annoverato anche l'avviamento. Soltanto con l'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è stato introdotto il principio di neutralità fiscale delle operazioni societarie di fusione e di scissione, con la conseguenza che, a decorrere dal primo gennaio 1995 - data di entrata in vigore di detta legge - il disavanzo di fusione, ai sensi dell'articolo citato, non è più utilizzabile "per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operato".
Cassazione, sentenza n.107, 17.03.06
Imposte sul reddito - Società - Fusione per incorporazione - Avvisi di acceratamento per disconoscimento deduzioni per quote di ammortamento dell'aviamento iscritto in bilancio a fronte del disavanzo di fusione - Redditi dichiarati ai fini Irpeg/Ilor per gli anni 1990, 1991 e 1992 - Disciplina relativa alla deducibilità del disavanzo da fusione - Principio della neutralità fiscale delle fusioni e scissioni introdotto introdotto con l'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - Art. 123 (ora art. 172) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
Nella fusione per incorporazione, la disciplina realativa alla deducibilità del disavanzo da fusione - che non è stata sostanzialmente modificata nel passaggio dell'art. 16 del DPR n. 589/1973 all'art. 123 del DPR n. 917/1986, nel testo originario e poi in quello modificato dall'art. 7, comma 6, della legge n. 67/1988 - prevede che, nella determinazione del reddito della società incorporante o di quella risultante dalla fusione, non si tiene conto delle plusvalenze iscritte in bilancio sino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni, o quote, della società incorporata (annulate per effetto della fusione) e il valore del patrimonio netto della società stessa risultante dalle scritture contabili, e che tra le plusvalenze va annoverato anche l'avviamento. Soltanto con l'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è stato introdotto il principio di neutralità fiscale delle operazioni societarie di fusione e di scissione, con la conseguenza che, a decorrere dal primo gennaio 1995 - data di entrata in vigore di detta legge - il disavanzo di fusione, ai sensi dell'articolo citato, non è più utilizzabile "per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operato".
Cassazione, sentenza n.5343, 10.03.06
Dazi doganali - Agevolazioni ottenute sulla base di attestazioni false - Buona fede - Prova specifica di avere agito con diligenza - Spetta all'importatore l'onere della prova - Art. 220 del Regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913/92/CEE.
Nell'ipotesi in cui alcune merci vengano importate in regime di agevolazione doganale sulla base di attestazioni rivelatesi false, la mera falsità della documentazione non appare sufficiente a dimostrare la buona fede dell'importatore (che lo esenta da responsabilità per il pagamento dei dazi di confine ai sensi dell'art. 220 del codice doganale comunitario novellato con regolamento CE n. 2700/2000), spettando all'importatore medesimo provare di avere agito "con diligenza per assicurare il rispetto di tutte le condizioni per il trattamento preferenziale".
CGCE, Sezione II, sentenza 09.03.06
IVA-Luogo di prestazione dei servizi - Art. 9, n. 2, lett. C), primo trattino, della VI Direttiva CEE - Prestazione fornita da organizzatore agli espositori in una fiera o in un salone - Rientra.
L'art. 9, n. 2, lett. C), primo trattino della VI Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, deve essere interpretato nel senso che la prestazione globale fornita da un organizzatore agli espositori in una fiera o in un salone si riconduce alla categoria di prestazioni di servizi contemplata da tale disposizione.
Cassazione, SS.UU., sentenza n.4895, 08.03.06
Tariffa di igiene ambientale (TIA) - Controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani - Spettanza alla giurisdizione tributaria - Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del DLG 31 dicembre 1992, n. 546 - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale sollevata contro l'art. 2, comma 2, del DLG n. 546/1992, nella parte in cui riconduce alla giurisdizione tributaria "le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani", sotto il profilo di una presunta violazione dell'art. 102 e della VI Disposizione transitoria della Costituzione (che vietano l'istituzione di "nuovi" giudici speciali), in considerazione della disciplina sopravvenuta con l'art. 3 bis, comma 1, lettera b) della legge n. 248/2005 (di conversione del DL n. 203/2005), che ha stabilito espressamente l'appartenenza alla giurisdizione tributaria delle controversie riguardanti i canoni in questione e tenuto altresì conto che i canoni suaccennati attengono ad entrate che in precedenza rivestivano indiscussa natura tributaria. (Nel caso di specie, la controversia concerneva il pagamento della tariffa di igiene ambientale, introdotta, con abolizione della TARSU, dall'art. 49 del DLG 5 febbraio 1977, n. 22).
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